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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5308/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in in Palermo, via Mariano Stabile n. 110, presso lo studio dell'Avv.
AT RS, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in in Palermo, via Mariano Stabile n. 110, presso lo studio dell'Avv. ANNALISA LO CASCIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 novembre 2025.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 14 maggio 2004).
All'udienza del 19 dicembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
II) La casa coniugale sita in Palermo, via Antonio Furitano.n. 5, in quanto di proprietà esclusiva del solo sig.ra continuerà ad essere abitata Pt_2 da quest'ultimo che continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulla stessa (cfr. all.to 11). A tal riguardo la sig.ra si impegna a Parte_1 lasciare il predetto immobile, comunque, entro congruo termine dalla sottoscrizione del presente ricorso ed a prelevare nello stesso termine dallo stesso tutti i propri arredi, corredi ed effetti personali.
III) affidamento condiviso per la figlia , con domicilio prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre, sita in Palermo via Valerio Rosso n. 37, giusto contratto di locazione (cfr. all.10).
IV) Per quanto concerne il diritto di visita a favore del genitore non collocatario le parti concordano che la figlia potrà stare con il padre ogni qualvolta ne avrà la possibilità compatibilmente con gli impegni familiari, lavorativi e scolastici. In assenza di un accordo sulle visite, il padre potrà esercitare il suo diritto di visita il martedì ed il giovedì dalle 18.00 fino a dopo cena (h.22.00), oltre ai weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera.
Le festività religiose e laiche verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 3 (tre) settimane anche non continuative preventivamente concordate dai genitori
V) Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia la somma mensile di € 200,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Palermo.
VI) L'assegno unico verrà assegnato al 100% alla madre
2 VII) Le parti, considerata la loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare rinunciano reciprocamente e vicendevolmente a qualsiasi contributo al mantenimento per il coniuge (cfr. all.ti 5 e 6). A tal riguardo si precisa che entrambi i coniugi lavorano e, pertanto, in grado di far fronte ciascuno alle proprie esigenze di vita. In particolare il sig. lavora come impiegato Pt_2 in un tabacchino, mentre la sig.ra svolge la libera professione di Pt_1 intermediatore immobiliare.
VIII) I coniugi dichiarano di non avere altre reciproche pendenze economiche, avendo provveduto a procedere alla divisione bonaria di tutti i beni comuni ed avendo soddisfatto le ragioni di credito pregresse.
IX) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 22, P. II, S. A, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5308/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in in Palermo, via Mariano Stabile n. 110, presso lo studio dell'Avv.
AT RS, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in in Palermo, via Mariano Stabile n. 110, presso lo studio dell'Avv. ANNALISA LO CASCIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 19 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 novembre 2025.
(matrimonio celebrato in Palermo, il 14 maggio 2004).
All'udienza del 19 dicembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“I) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
II) La casa coniugale sita in Palermo, via Antonio Furitano.n. 5, in quanto di proprietà esclusiva del solo sig.ra continuerà ad essere abitata Pt_2 da quest'ultimo che continuerà a pagare le rate del mutuo ipotecario gravante sulla stessa (cfr. all.to 11). A tal riguardo la sig.ra si impegna a Parte_1 lasciare il predetto immobile, comunque, entro congruo termine dalla sottoscrizione del presente ricorso ed a prelevare nello stesso termine dallo stesso tutti i propri arredi, corredi ed effetti personali.
III) affidamento condiviso per la figlia , con domicilio prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre, sita in Palermo via Valerio Rosso n. 37, giusto contratto di locazione (cfr. all.10).
IV) Per quanto concerne il diritto di visita a favore del genitore non collocatario le parti concordano che la figlia potrà stare con il padre ogni qualvolta ne avrà la possibilità compatibilmente con gli impegni familiari, lavorativi e scolastici. In assenza di un accordo sulle visite, il padre potrà esercitare il suo diritto di visita il martedì ed il giovedì dalle 18.00 fino a dopo cena (h.22.00), oltre ai weekend alterni dal sabato mattina alla domenica sera.
Le festività religiose e laiche verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 3 (tre) settimane anche non continuative preventivamente concordate dai genitori
V) Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento Parte_2 della figlia la somma mensile di € 200,00, rivalutabile Per_1 annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Palermo.
VI) L'assegno unico verrà assegnato al 100% alla madre
2 VII) Le parti, considerata la loro situazione reddituale, patrimoniale e familiare rinunciano reciprocamente e vicendevolmente a qualsiasi contributo al mantenimento per il coniuge (cfr. all.ti 5 e 6). A tal riguardo si precisa che entrambi i coniugi lavorano e, pertanto, in grado di far fronte ciascuno alle proprie esigenze di vita. In particolare il sig. lavora come impiegato Pt_2 in un tabacchino, mentre la sig.ra svolge la libera professione di Pt_1 intermediatore immobiliare.
VIII) I coniugi dichiarano di non avere altre reciproche pendenze economiche, avendo provveduto a procedere alla divisione bonaria di tutti i beni comuni ed avendo soddisfatto le ragioni di credito pregresse.
IX) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 22, P. II, S. A, Anno 2004) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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