Art. 243.
(Annotazioni sulle matricole)
Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalita' e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione;
2) le attestazioni di benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di eta';
5) l'esito di leva;
6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo;
7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1;
8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare;
9) il nulla osta dell'autorita' marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237;
10) il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui e' richiesto;
11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti;
12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza;
13) i periodi di inabilita' al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge;
14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra;
15) le pene disciplinari;
16) le condanne per reati marittimi o comuni;
17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata.
Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria.
Sulla matricola e' applicata la fotografia dell'iscritto.
(Annotazioni sulle matricole)
Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalita' e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione;
2) le attestazioni di benemerenze civili e militari;
3) il cambiamento di domicilio;
4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di eta';
5) l'esito di leva;
6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo;
7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1;
8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare;
9) il nulla osta dell'autorita' marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237;
10) il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui e' richiesto;
11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti;
12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza;
13) i periodi di inabilita' al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge;
14) l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra;
15) le pene disciplinari;
16) le condanne per reati marittimi o comuni;
17) la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata.
Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria.
Sulla matricola e' applicata la fotografia dell'iscritto.