Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02206/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2024, proposto da
SM Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto UI GL per i minorati della vista, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del diritto della ricorrente alla corretta quantificazione dell’importo dovuto a titolo di revisione prezzi, mediante applicazione dell’indice ISTAT FOI di riferimento per le annualità dal 2019 al 2023, in relazione al contratto rep. n. 3437/2018 avente ad oggetto il «servizio di pulizia e sanificazione ambienti per la durata di anni cinque realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di fornitura a ridotto impatto ambientale» (CIG 737470898E) stipulato tra l’Istituto resistente e SM Service s.r.l.;
con conseguente condanna dell’Istituto UI GL per i minorati della vista al pagamento in favore della ricorrente dell’importo complessivo di € 59.056,00 dovuto a titolo di revisione prezzi per le annualità dal 2019 al 2023, oltre agli interessi moratori decorrenti dal giorno del dovuto al saldo;
previo annullamento / riforma
della determina dirigenziale n. 172 del 10 luglio 2024 dell’Istituto UI GL per i minorati della vista di quantificazione della somma dovuta per l’indicato titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. LO De IA e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Istituto UI GL per i minorati della vista (di seguito, breviter , Istituto), stipulava il 27 settembre 2018 con il r.t.i. composto da SM Service s.r.l. (di seguito, breviter , SM) e Cooperativa Solidarietà soc. coop. sociale – aggiudicatario dell’appalto all’uopo indetto – il contratto rep. n. 3437/2018 relativo alla prestazione del servizio di pulizia e sanificazione ambienti presso le due sedi dell’Istituto per la durata di anni cinque, con decorrenza dal 1° ottobre 2018.
L’art. 25 del predetto contratto (rubricato « Revisione dei prezzi ») prescriveva che « I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Dal secondo anno contrattuale i prezzi potranno variare in misura pari alla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Il mese di riferimento sarà quello della scadenza di ciascun anno contrattuale e la variazione avrà decorrenza dal mese successivo. La variazione sarà applicata solo, a pena di decadenza, se chiesta per iscritto dalla ditta aggiudicataria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT nella G.U.R.I. ». Identica previsione era contenuta nell’art. 25 del capitolato speciale (parimenti rubricato « Revisione dei prezzi »).
2. A seguito di istanza del 22 dicembre 2022, l’Istituto riconosceva (con determina n. 174 del 15 maggio 2023) il diritto di SM a conseguire la revisione prezzi, « con riserva di determinarne nel contraddittorio con l’appaltatrice la misura e l’esatto ammontare », e con successiva nota comunicava a SM l’avvio del procedimento finalizzato « alla determinazione in contraddittorio dell’importo revisionale » del menzionato contratto (nonché di un ulteriore contratto stipulato inter partes relativo al servizio di ristorazione).
SM riscontrava tale comunicazione e (con propria nota del 4 luglio 2024, cui era allegata apposita tabella di calcolo) quantificava in € 59.056,00 l’importo revisionale da riconoscerle per il contratto de quo relativamente all’indicato periodo (ottobre 2019 - 2023).
A conclusione del predetto procedimento, l’Istituto adottava la determina n. 172 del 10 luglio 2024 con la quale – relativamente al contratto di pulizia e sanificazione – determinava l’importo revisionale per l’intero periodo contrattuale in € 4.700,00.
3. SM insorgeva avverso la quantificazione operata dall’Istituto presentando ricorso con cui chiedeva – previo annullamento della determina n. 172 del 10 luglio 2024 – l’accertamento della corretta determinazione dell’importo dovutole a titolo di revisione prezzi e la condanna dell’Istituto al pagamento di € 59.056,00.
3 In particolare SM, affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alle domande proposte e richiamato l’art. 25 del contratto – ritenuto costituire applicazione dell’art. 106 d.lgs. n. 50 del 2016 – sosteneva che la revisione prezzi (dovuta a partire dal secondo anno del rapporto contrattuale) era stata prevista « in misura pari alla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati » (c.d. indice FOI).
Quindi SM evidenziava che l’Istituto nella determina impugnata – pur sostenendo di utilizzare « basi più oggettive e maggiormente confrontabili » – aveva quantificato l’importo revisionale con modalità del tutto sganciate dall’indice F.O.I., così violando la previsione contrattuale cui si era vincolata. Inoltre, la ricorrente riteneva il predetto provvedimento contraddittorio, avendo l’Istituto espressamente riconosciuto che il percorso seguito da SM nella quantificazione dell’importo preteso risultava logico, nonché privo di motivazione, non avendo l’Istituto specificato come fosse pervenuto a determinare l’importo proposto, definito « a stralcio ».
La ricorrente chiedeva pertanto l’accertamento dell’importo revisionale nella misura da essa indicata, con condanna dell’Istituto a corrisponderle la somma di € 59.056,00, nonchè la corresponsione degli interessi di mora (dal dovuto al saldo), diritto che trova fondamento nell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002 e deve ritenersi applicabile nel caso in esame in quanto fra le transazioni commerciali – cui si applica la ricordata normativa – vanno ricompresi anche i contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni che comportino la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Inoltre, sempre secondo la ricorrente il diritto a percepire gli interessi moratori deriva anche dalla natura giuridica di debito di valuta del compenso revisionale, soggetto alla corresponsione degli interessi per ritardato pagamento.
Da ultimo, la ricorrente individuava la decorrenza di tali interessi dalla data in cui sorge il diritto ad ottenere la revisione dei prezzi.
4. Malgrado la rituale notifica del ricorso, l’Istituto non si costituiva in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene che la controversia rientri nella giurisdizione di questo Tribunale, come sostenuto dalla ricorrente.
L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “ relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”. Con riferimento al richiamo presente nella norma, è da condividere l’assunto della ricorrente secondo cui esso va inteso in termini di rinvio dinamico alla disciplina sui contratti pubblici. Pertanto, a fronte di un contratto stipulato nel 2018 (e di un procedimento concorsuale indetto nel 2017), il rinvio all’art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 presente nell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. va riferito ratione temporis all’art. 106 d.lgs. n. 50 del 2016.
La più recente giurisprudenza ha in molteplici occasioni affermato che i giudizi proposti in tema di revisione prezzi sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia per quanto attiene la domanda finalizzata a riconoscere la fondatezza in astratto della pretesa revisionale, sia relativamente alla domanda di quantificazione monetaria del compenso, superando così il precedente orientamento che riteneva spettare al giudice amministrativo il solo profilo dell’ an debeatur riservando il quantum debeatur alla cognizione del giudice ordinario (in questi termini Cass. civ., sez. un., ord. 1° febbraio 2019, n. 3160; Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157).
Inoltre, come osservato in giurisprudenza, la pretesa a conseguire il compenso revisionale assume consistenza non già di diritto soggettivo bensì di interesse legittimo atteso che l’inserimento di una clausola di revisione periodica del prezzo non comporta il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’amministrazione proceda agli adempimenti istruttori necessari a verificare il ricorrere delle condizioni per il riconoscimento del predetto compenso (così Consiglio di Stato, sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827).
A diversa conclusione non potrebbe giungersi nemmeno considerando il fatto che la previsione del compenso revisionale è sancita pattiziamente dalle parti nel contratto di appalto (all’art. 25) tratteggiando le modalità per determinarlo, richiamando quindi quell’orientamento della Corte regolatrice della giurisdizione che assegna al giudice ordinario le controversie in cui la pretesa del pagamento di tale compenso si configura come richiesta di mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente disciplinata sia nell’ an che nel quantum debeatur , poiché la ricorrente ha chiesto l’accertamento del corretto importo da corrisponderle e l’Istituto è pervenuto alla quantificazione del compenso de quo all’esito di un procedimento amministrativo. Infatti, la suvvista conclusione non potrebbe mutare per il solo fatto che l’atto di revisione possa presentare carattere vincolato, in quanto secondo la giurisprudenza ciò non denoterebbe l’assenza tout court di una posizione di supremazia della p.a. (facendo assumere natura paritetica agli atti dalla stessa adottati) poiché l’Amministrazione esercita comunque poteri di controllo, di verifica, di accertamento dei presupposti previsti dal legislatore (Consiglio di Stato, sez. III, 2 dicembre 2020, n. 7646).
2. Passando al merito, il contratto stipulato fra l’Istituto e SM, relativo al servizio di pulizia e sanificazione presso le due sedi dell’Istituto medesimo, prevedeva all’art. 3 che « Il contratto avrà durata di anni cinque dalla stipula del contratto e con decorrenza dal 01.10.2018 al 30.09.2023 ». Inoltre, l’art. 25 del capitolato tecnico, integralmente riprodotto nell’art. 25 del predetto contratto, disponeva che « I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Dal secondo anno contrattuale i prezzi potranno variare in misura pari alla variazione annuale dell’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Il mese di riferimento sarà quello della scadenza di ciascun anno contrattuale e la variazione avrà decorrenza dal mese successivo. La variazione sarà applicata solo, a pena di decadenza, se chiesta per iscritto dalla ditta aggiudicataria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’indice ISTAT nella G.U.R.I. »
L’applicazione dell’istituto della revisione prezzi al contratto de quo è questione pacifica fra le parti, avendo l’Istituto riconosciuto con la determina n. 174 del 15 maggio 2023 « il diritto dell’appaltatrice alla revisione prezzi ». L’aspetto controverso è costituito invece dalla quantificazione dell’importo revisionale, perché SM ritiene spettarle per il suddetto titolo l’importo di € 59.056,00, mentre l’Istituto (con l’impugnata determina n. 172 del 2024) lo ha quantificato in € 4.700,00.
3. Così ricostruita la questione, è corretta la tesi di SM, che sostiene debba applicarsi l’indice F.O.I. per determinare il compenso revisionale, in quanto questo era il criterio già unilateralmente individuato dall’Istituto stesso nel capitolato tecnico e poi anche pattiziamente convenuto fra le parti, che si sono in tal modo vincolate ad utilizzarlo secondo il paradigma dell’art. 1372 c.c..
Inoltre, milita a favore dell’affermazione della ricorrente anche la finalità cui è preposta la revisione dei prezzi, consistente nell’evitare che – nei contratti di durata – gli aumenti dei costi intervenuti nel corso del tempo alterino gli equilibri economici, e ciò a tutela (non solo dell’interesse dell’operatore economico alla salvaguardia dell’utile, ma soprattutto) dell’interesse dell’Amministrazione a non subire una diminuzione qualitativa della prestazione (così Consiglio di Stato, sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2295).
Correttamente, pertanto, nella ricordata nota del 4 luglio 2024 (cui va riconosciuta natura di memoria partecipativa in quanto formata a seguito della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Istituto) nonché nel ricorso introduttivo del presente giudizio SM ha applicato per determinare il compenso revisionale l’indice F.O.I.
3.1. A fronte dei calcoli analitici e puntuali riportati da SM, basati su tale indice e conducenti all’importo di € 59.056,00, l’Istituto con l’impugnata determina n. 172 del 10 luglio 2024 non ha in alcun modo contestato la correttezza dei predetti calcoli, affermando anzi di ritenere « logico il percorso posto in essere dalla controparte, tenuto conto del fatto che il periodo da questo ultimo preso in esame, come ben noto, risulta essere un periodo che si può definire certamente anomalo e fuorviante e non comparabile con altri periodi analoghi », con la successiva precisazione che « In effetti l’andamento degli indici I.S.T.A.T. FOI hanno visto un andamento anomalo e dal punto di vista degli importi, assolutamente fuori mercato ».
Malgrado tali premesse, l’Istituto – senza fornire alcuna motivazione a sostegno del proprio assunto – ha formulato « una controproposta che parte da basi più oggettive e maggiormente confrontabili » consistente nel proporre « a stralcio della posizione complessiva I.S.T.A.T. » per il contratto di pulizia e sanificazione l’importo (ampiamente inferiore) di € 4.700,00. Tuttavia, il provvedimento impugnato non indica in alcun modo quali siano le « basi più oggettive e maggiormente confrontabili » su cui si fonda la determinazione dell’importo revisionale ovvero gli indici ISTAT utilizzati, né espone i criteri adottati per il calcolo del quantum debeatur , che difetta totalmente di elementi concreti.
Coglie quindi nel segno la censura incentrata sulla contraddittorietà del provvedimento impugnato in quanto in esso l’Istituto, dopo avere ritenuto logico quanto indicato da SM nella ricordata memoria partecipativa in ordine ai criteri per determinare il compenso revisionale, lo ha quantificato in un importo corrispondente a meno di un decimo senza esporre alcun concreto elemento a sostegno della diversa quantificazione Parimenti è fondata la censura di carenza di motivazione del predetto provvedimento, difettando totalmente in esso l’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che dovrebbero sorreggere la decisione assunta, in violazione dell’obbligo imposto dall’art. 3, comma 1, legge n. 241 del 1990.
Ne consegue che dev’essere annullata la determina n. 172 del 10 luglio 2024 che quantifica l’importo revisionale da riconoscere alla ricorrente.
4. Passando alla domanda di accertamento del corretto ammontare di tale importo, atteso che la ricorrente ha basato il proprio calcolo sul più volte citato indice F.O.I., contrattualmente convenuto, il Collegio ritiene corretta la somma di € 59.056,00, che l’Istituto non ha in alcun modo contestato (avendo anzi espressamente ritenuto « logico il percorso » argomentativo di SM), omettendo finanche di costituirsi in giudizio per contrastare la pretesa di controparte.
Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione, positivizzato nell’art. 64 c.p.a., il compenso revisionale spettante a SM va indicato in € 59.056,00.
4.1. Accertata l’entità dell’importo, viene in rilievo la domanda della ricorrente di condannare l’Istituto al relativo pagamento, domanda che va accolta essendo l’ente intimato tenuto contrattualmente a corrispondere il suddetto importo.
Considerato che l’azione di condanna, prevista dall’art. 30 c.p.a., in caso di accoglimento consente a questo giudice di emettere nei confronti dell’Amministrazione una sentenza di « condanna al pagamento di una somma di denaro » secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., l’Istituto va condannato a corrispondere in favore di SM la ricordata somma di € 59.056,00 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione – ovvero dalla notifica se anteriore – della presente sentenza.
5. Da ultimo, occorre scrutinare la domanda della ricorrente di corresponsione degli interessi moratori. Tale domanda si fonda sulle previsioni del d.lgs. n. 231 del 2002, costituente attuazione della direttiva 2000/35/CE dettata in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, termine quest’ultimo da riferirsi – secondo le definizioni fornite dall’art. 2, comma 1, di detto decreto – ai “ contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ”.
Il contratto stipulato fra l’Istituto e SM, avendo ad oggetto la prestazione del servizio di pulizia e sanificazione a fronte del versamento di un corrispettivo, rientra quindi nell’ambito della ricordata normativa, secondo quanto sancito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002.
Pertanto, sull’importo revisionale spettante alla ricorrente (come sopra individuato) vanno riconosciuti gli interessi di mora per ritardato pagamento, da determinarsi secondo le coordinate fissate dall’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002.
6. Stabilita l’applicazione della disciplina in tema di interessi moratori, occorre individuare il momento di decorrenza degli stessi, che la ricorrente sostiene coincidere con quello in cui è dovuta la revisione dei prezzi.
Secondo l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2004 “ Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ”. Tuttavia, va ricordato che la pretesa a conseguire il compenso revisionale ha consistenza di interesse legittimo, considerato che l’amministrazione esercita un potere autoritativo compiendo un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento di tale compenso (Consiglio di Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25).
Sulla base di quanto precede, è da escludersi che prima della determinazione amministrativa che quantifica il compenso revisionale possa trovare applicazione l'interesse di mora stabilito per le transazioni commerciali, come stabilito dal più rigoroso orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. III, 14 luglio 2014, n. 3684). Infatti, essendo l’Amministrazione titolare del potere di accertare i presupposti necessari non solo per riconoscere il diritto a conseguire il compenso revisionale ma anche per determinarne l’importo, e considerato che l’accertamento di detti presupposti potrebbe concludersi negativamente (sia per l’ an che per il quantum debeatur ), soltanto a seguito dell’adozione del provvedimento prevedente tale compenso sorge la pretesa creditoria sulla quale – in caso di omesso ovvero ritardato pagamento – vanno corrisposti gli interessi moratori.
Considerato, però, che la determina n. 172 del 10 luglio 2024, provvedimento di quantificazione del compenso revisionale, è atto illegittimo di cui è disposto l’annullamento, il dies a quo per la decorrenza degli interessi è da individuare nella scadenza del termine per il pagamento disposto nella presente sentenza, sorgendo solo da tale momento il diritto a percepirli. Infatti, in base al disposto dell’art. 1282, primo comma, c.c. perché un credito pecuniario possa produrre interessi occorre che lo stesso sia liquido (e cioè determinato nel suo ammontare) ed esigibile.
7. In conclusione, il ricorso va accolto come indicato in motivazione.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:
a) annulla la determina n. 172 del 10 luglio 2024, in parte qua ;
b) accerta il compenso revisionale spettante alla ricorrente in € 59.056,00;
c) condanna l’Istituto UI GL per i minorati della vista, in persona del legale rappresentante pro tempore , a corrispondere il predetto importo in favore della ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito – o di notifica se anteriore – della presente sentenza, somma sulla quale andranno corrisposti gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 a partire dalla scadenza del predetto termine.
Condanna inoltre l’Istituto UI GL per i minorati della vista, in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO OR, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
LO De IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO De IA | LO OR |
IL SEGRETARIO