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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16253/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400175387 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9100/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Resistente/Appellato: accogliere parzialmente il ricorso, riconoscendo la fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2400175387 del 07.08.2024 in relazione all'avviso di pagamento n. 112201512359 e alle proporzionali maggiorazioni sanzionatorie e di interessi. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L.S. con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante protempore, ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
2400175387, notificato a mezzo raccomandata e relativo al Tributo TA.RI. e TEFA anno 2022, per un ammontare complessivo di euro 5.043,27, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
La società premette che l'avviso di pagamento, che riportava erroneamente nel dettaglio l'attività economica svolta e l'elenco delle superfici inerenti (superficie di 40 mq, riferita ad una presunta attività di ristorazione, pizzerie, pub, etc. categoria 20 attività Regolamento Comunale Roma Capitale, mai svolta), era privo della benché minima motivazione e/o presupposti di fatto, in quanto la Società ricorrente svolge, invece, l'attività esclusiva di Comunità Alloggio per Anziani, rientrante nella Categoria 09, ovvero Case di riposo, Ospedali grandi Comunità etc., come, peraltro giustamente indicato sulla residua superficie pari ad ulteriori 218 mq.
La società ricorrente in passato aveva impugnato l'avviso di pagamento riferito al primo semestre 2022 presso l'allora CTP di Roma che, in data 06/12/2023, depositava la sentenza n. 14411/33/2023 passata in giudicato, che accoglieva il ricorso.
La ricorrente impugna quindi l'atto per i seguenti motivi:
1. carenza e/o insufficiente motivazione – motivazione apparente – Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, motivazione per relationem e insufficiente onere probatorio L. 212/2000 e dell'art. 3, L. 241/1990 - insufficienza dell'onere probatorio di cui all'art. 7, c.
5-bis del Dlgs. 546/92. La Società ricorrente non è messa nella condizione di potere agevolmente capire quale sia stato l'iter, logico giuridico, seguito dall'Ufficio per tale riclassificazione della categoria, (ndr.: da 09 a 20), indicata in tali avvisi di pagamento.
2. violazione e falsa applicazione della categoria economica relativa all'attività effettivamente svolta: illegittimità della tariffa applicata, irragionevolezza e violazione della capacità contributiva. Da ultimo, tutto ciò si aggiunga, che la superficie dei 40 mq. è riferita al locale soggiorno ove gli anziani, appunto, soggiornano quotidianamente, peraltro, non tutti per ovvi motivi di deambulazione,viene utilizzata per svolgere attività ricreative, di intrattenimento tramite giochi di “tavolo”, lettura e televisione: appare totalmente priva di ogni fondamento logico e fattuale l'assimilazione tout court dell'intera superficie all'esclusivo uso del mangiare,
(ed anche se così fosse non può certo assimilarsi ad un ristorante aperto al pubblico……), atteso che molti degli anziani residenti mangiano, “id quod plerumque accidit” direttamente nelle stanze da letto per motivi di deambulazione.
3. eccezione di Illegittimità dell'avviso per violazione/elusione del giudicato 2022; estensione del giudicato esterno per gli anni precedenti (2021) e successivi per la medesima fattispecie oggettiva e soggettiva art. 2909 del cod. civ.;l'oggetto della materia del contendere è stato accolto da questa Corte di Giustizia di primo grado di Roma, (allora CTP), con sentenza passata in giudicato n. 14411/33/2023, depositata il 06/12/2023:
“la cosa giudicata in forza dell'art. 2909 del c.c. fa stato tra le Parti del giudizio e diventa vincolante e definitiva”. Tale giudicato copre, per costante giurisprudenza di legittimità, il dedotto ed il deducibile,
(cosiddetto giudicato esplicito). Nel caso de quo, trattasi di giudicato esterno, per l'anno 2022, che è vincolante.
4. illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, del D.Lgs.
472/97. Con recente sentenza della Suprema Corte di Cass. n. 11432 del 18/04/2022, la medesima ha sconfessato il dogma stabilendo che ove il Comune abbia accertato per diverse annualità, un omesso versamento, va applicata la continuazione di cui all'art. 12, c. 5, del D.Lgs. 472/97, trattandosi di violazioni della stessa indole. Pertanto, nel caso di specie, va applicato il cumulo giuridico con sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Per Roma Capitale, costituitasi in giudizio, la ricorrente lamentava quindi l'erroneità del credito in relazione alle superficie di mq 40 assoggettati in cat. 20 (mense - ristoranti), sostenendo di svolgere, nei locali tassati, esclusivamente attività di casa di riposo, ma ometteva, tuttavia, di riferire che nel 2019 era lei stessa a dichiarare con decorrenza dal 4 marzo del medesimo anno, l'immobile di Indirizzo_1 per mq 40 in cat. 20 e mq 218 in cat. 09, in ragione -si desume- delle attività ivi svolte (All.4). Invero, la Società presentava successivamente denuncia di variazione (All.4a) con decorrenza retroattiva dal 04.03.2019, con cui rettificava integralmente la denuncia originaria, assoggettando stavolta tutte le metrature (mq 258,67 totali) in cat. 09. Non allegava tuttavia la documentazione utile a provare la fondatezza della richiesta, motivo per cui Ama S.p.A. le comunicava il diniego con l'invito ad integrarla (All.4b).
La Società non forniva risposta ed ammetteva implicitamente l'esistenza di un'attività di ristorazione/cucina, assoggettando nel 2019, all'atto dell'iscrizione, mq 40 in cat. 20 e non chiarendo poi, con la successiva richiesta di variazione, quali cambiamenti fossero intervenuti su un piano sostanziale, ovvero in che modo fossero state assorbite in categoria 9 le superfici prima denunciate per la 20.
1. Sull'annullamento parziale dell'Avviso di accertamento n. 2400175387 del 07.08.2024. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto nei termini che seguono. Vista la sentenza definitiva n. 14411/33/2023, con cui la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di pagamento n. 112200140624 disponendo che i tributi richiesti per il I semestre del 2022 dovessero essere ricalcolati con l'applicazione della sola cat. 09 e considerato che Roma Capitale ha emesso l'avviso di accertamento n. 2400175387 del 07.08.2024 senza prima provvedere alla rideterminazione di tali importi, si ritiene che la pretesa da questo avanzata debba essere in parte annullata escludendo dal totale dovuto le somme relative al periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 confermando, di contro, la debenza della residua parte (II semestre Ta.Ri., avviso di pagamento n. 112201512359), con conseguente ricalcolo di sanzioni ed interessi, da considerarsi in funzione della minor somma esigibile a titolo di tributi. In conclusione Roma
Capitale chiede di accogliere parzialmente il ricorso nei termini suindicati, riconoscendo la fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2400175387 del 07.08.2024 in relazione all'avviso di pagamento n.
112201512359 e alle proporzionali maggiorazioni sanzionatorie e di interessi. Spese compensate.
Allodierna udienza la Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 20.08.2024 Roma Capitale notificava a controparte l'avviso in oggetto, emesso d'ufficio per l'omesso versamento della tassa rifiuti del 2022 per tempo richiesta con gli avvisi bonari di pagamento n. 112200140624
e n. 112201512359 (I e II semestre), per omesso/insufficiente versamento della tassa sui rifiuti (cd. “Ta.Ri.”)
e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (cd. “TEFA”) del 2022.
La società ricorrente in passato aveva impugnato l'avviso di pagamento riferito al primo semestre 2022 presso l'allora CTP di Roma che, in data 06/12/2023, depositava la sentenza n. 14411/33/2023 passata in giudicato, che accoglieva il ricorso.
La ricostruzione operata da Roma Capitale non appare quindi del tutto convincente dal punto di vista fattuale e dal punto di vista giuridico, in relazione al precedente giudicato.
Quest'ultimo si è formato per effetto della sentenza riferita al primo semestre 2022 (allora CTP di Roma sentenza n. 14411/33/2023), sicchè oggi anche per il secondo semestre non può porsi in dubbio che l'attività svolta sia quella esattamente indicata dalla ricorrente e cioè nella Categoria 09, ovvero Case di riposo, anche per ciò che riguarda i 40 metri quadri destinati al locale soggiorno, sia per il primo che per il secondo semestre.
In materia di sanzioni il cumulo giuridico è poi regola che vale anche per le violazioni relative a tributi locali,
e quindi anche alla tassa sui rifiuti, per cui ove più violazioni della stessa indole siano state commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la regola dall'art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. Qualora
l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente. Ove le sanzioni per omessa dichiarazione siano state comminate con più avvisi d'accertamento relativi ad annualità differenti, il contribuente, nel richiedere l'applicazione del cumulo giuridico, sarà tenuto a documentare tutte le sanzioni irrogate a suo carico, non potendo altrimenti il Giudice pronunciarsi sulla questione (cfr. sentenza del 06/02/2024 n. 854 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 3).
Poichè l'atto oggi impugnato appare viziato parzialmente, nel senso che il tributo integralmente omesso ed illegittimamente richiesto in misura errata deve essere ricalcolato sulla base della tariffa indicata dalla ricorrente e cioè sulla base della Categoria 09, ovvero Case di riposo, anche per ciò che riguarda i 40 metri quadri destinati al locale soggiorno, e nel senso che le sanzioni devono essere ricalcolate attraverso l'applicazione del cumulo giuridico tra i due semestri, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione e le spese di giudizio possono essere compensate in virtù della parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate. Roma, 26 settembre 2025 Il Giudice Monocratico ( dott. Giovanni BARONE )
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARONE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16253/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400175387 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9100/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario;
Resistente/Appellato: accogliere parzialmente il ricorso, riconoscendo la fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2400175387 del 07.08.2024 in relazione all'avviso di pagamento n. 112201512359 e alle proporzionali maggiorazioni sanzionatorie e di interessi. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L.S. con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante protempore, ha proposto ricorso
contro
Roma Capitale avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
2400175387, notificato a mezzo raccomandata e relativo al Tributo TA.RI. e TEFA anno 2022, per un ammontare complessivo di euro 5.043,27, e ne ha chiesto l'annullamento, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore antistatario.
La società premette che l'avviso di pagamento, che riportava erroneamente nel dettaglio l'attività economica svolta e l'elenco delle superfici inerenti (superficie di 40 mq, riferita ad una presunta attività di ristorazione, pizzerie, pub, etc. categoria 20 attività Regolamento Comunale Roma Capitale, mai svolta), era privo della benché minima motivazione e/o presupposti di fatto, in quanto la Società ricorrente svolge, invece, l'attività esclusiva di Comunità Alloggio per Anziani, rientrante nella Categoria 09, ovvero Case di riposo, Ospedali grandi Comunità etc., come, peraltro giustamente indicato sulla residua superficie pari ad ulteriori 218 mq.
La società ricorrente in passato aveva impugnato l'avviso di pagamento riferito al primo semestre 2022 presso l'allora CTP di Roma che, in data 06/12/2023, depositava la sentenza n. 14411/33/2023 passata in giudicato, che accoglieva il ricorso.
La ricorrente impugna quindi l'atto per i seguenti motivi:
1. carenza e/o insufficiente motivazione – motivazione apparente – Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, motivazione per relationem e insufficiente onere probatorio L. 212/2000 e dell'art. 3, L. 241/1990 - insufficienza dell'onere probatorio di cui all'art. 7, c.
5-bis del Dlgs. 546/92. La Società ricorrente non è messa nella condizione di potere agevolmente capire quale sia stato l'iter, logico giuridico, seguito dall'Ufficio per tale riclassificazione della categoria, (ndr.: da 09 a 20), indicata in tali avvisi di pagamento.
2. violazione e falsa applicazione della categoria economica relativa all'attività effettivamente svolta: illegittimità della tariffa applicata, irragionevolezza e violazione della capacità contributiva. Da ultimo, tutto ciò si aggiunga, che la superficie dei 40 mq. è riferita al locale soggiorno ove gli anziani, appunto, soggiornano quotidianamente, peraltro, non tutti per ovvi motivi di deambulazione,viene utilizzata per svolgere attività ricreative, di intrattenimento tramite giochi di “tavolo”, lettura e televisione: appare totalmente priva di ogni fondamento logico e fattuale l'assimilazione tout court dell'intera superficie all'esclusivo uso del mangiare,
(ed anche se così fosse non può certo assimilarsi ad un ristorante aperto al pubblico……), atteso che molti degli anziani residenti mangiano, “id quod plerumque accidit” direttamente nelle stanze da letto per motivi di deambulazione.
3. eccezione di Illegittimità dell'avviso per violazione/elusione del giudicato 2022; estensione del giudicato esterno per gli anni precedenti (2021) e successivi per la medesima fattispecie oggettiva e soggettiva art. 2909 del cod. civ.;l'oggetto della materia del contendere è stato accolto da questa Corte di Giustizia di primo grado di Roma, (allora CTP), con sentenza passata in giudicato n. 14411/33/2023, depositata il 06/12/2023:
“la cosa giudicata in forza dell'art. 2909 del c.c. fa stato tra le Parti del giudizio e diventa vincolante e definitiva”. Tale giudicato copre, per costante giurisprudenza di legittimità, il dedotto ed il deducibile,
(cosiddetto giudicato esplicito). Nel caso de quo, trattasi di giudicato esterno, per l'anno 2022, che è vincolante.
4. illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, del D.Lgs.
472/97. Con recente sentenza della Suprema Corte di Cass. n. 11432 del 18/04/2022, la medesima ha sconfessato il dogma stabilendo che ove il Comune abbia accertato per diverse annualità, un omesso versamento, va applicata la continuazione di cui all'art. 12, c. 5, del D.Lgs. 472/97, trattandosi di violazioni della stessa indole. Pertanto, nel caso di specie, va applicato il cumulo giuridico con sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Per Roma Capitale, costituitasi in giudizio, la ricorrente lamentava quindi l'erroneità del credito in relazione alle superficie di mq 40 assoggettati in cat. 20 (mense - ristoranti), sostenendo di svolgere, nei locali tassati, esclusivamente attività di casa di riposo, ma ometteva, tuttavia, di riferire che nel 2019 era lei stessa a dichiarare con decorrenza dal 4 marzo del medesimo anno, l'immobile di Indirizzo_1 per mq 40 in cat. 20 e mq 218 in cat. 09, in ragione -si desume- delle attività ivi svolte (All.4). Invero, la Società presentava successivamente denuncia di variazione (All.4a) con decorrenza retroattiva dal 04.03.2019, con cui rettificava integralmente la denuncia originaria, assoggettando stavolta tutte le metrature (mq 258,67 totali) in cat. 09. Non allegava tuttavia la documentazione utile a provare la fondatezza della richiesta, motivo per cui Ama S.p.A. le comunicava il diniego con l'invito ad integrarla (All.4b).
La Società non forniva risposta ed ammetteva implicitamente l'esistenza di un'attività di ristorazione/cucina, assoggettando nel 2019, all'atto dell'iscrizione, mq 40 in cat. 20 e non chiarendo poi, con la successiva richiesta di variazione, quali cambiamenti fossero intervenuti su un piano sostanziale, ovvero in che modo fossero state assorbite in categoria 9 le superfici prima denunciate per la 20.
1. Sull'annullamento parziale dell'Avviso di accertamento n. 2400175387 del 07.08.2024. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto nei termini che seguono. Vista la sentenza definitiva n. 14411/33/2023, con cui la Corte ha accolto il ricorso proposto avverso l'avviso di pagamento n. 112200140624 disponendo che i tributi richiesti per il I semestre del 2022 dovessero essere ricalcolati con l'applicazione della sola cat. 09 e considerato che Roma Capitale ha emesso l'avviso di accertamento n. 2400175387 del 07.08.2024 senza prima provvedere alla rideterminazione di tali importi, si ritiene che la pretesa da questo avanzata debba essere in parte annullata escludendo dal totale dovuto le somme relative al periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022 confermando, di contro, la debenza della residua parte (II semestre Ta.Ri., avviso di pagamento n. 112201512359), con conseguente ricalcolo di sanzioni ed interessi, da considerarsi in funzione della minor somma esigibile a titolo di tributi. In conclusione Roma
Capitale chiede di accogliere parzialmente il ricorso nei termini suindicati, riconoscendo la fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2400175387 del 07.08.2024 in relazione all'avviso di pagamento n.
112201512359 e alle proporzionali maggiorazioni sanzionatorie e di interessi. Spese compensate.
Allodierna udienza la Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 20.08.2024 Roma Capitale notificava a controparte l'avviso in oggetto, emesso d'ufficio per l'omesso versamento della tassa rifiuti del 2022 per tempo richiesta con gli avvisi bonari di pagamento n. 112200140624
e n. 112201512359 (I e II semestre), per omesso/insufficiente versamento della tassa sui rifiuti (cd. “Ta.Ri.”)
e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (cd. “TEFA”) del 2022.
La società ricorrente in passato aveva impugnato l'avviso di pagamento riferito al primo semestre 2022 presso l'allora CTP di Roma che, in data 06/12/2023, depositava la sentenza n. 14411/33/2023 passata in giudicato, che accoglieva il ricorso.
La ricostruzione operata da Roma Capitale non appare quindi del tutto convincente dal punto di vista fattuale e dal punto di vista giuridico, in relazione al precedente giudicato.
Quest'ultimo si è formato per effetto della sentenza riferita al primo semestre 2022 (allora CTP di Roma sentenza n. 14411/33/2023), sicchè oggi anche per il secondo semestre non può porsi in dubbio che l'attività svolta sia quella esattamente indicata dalla ricorrente e cioè nella Categoria 09, ovvero Case di riposo, anche per ciò che riguarda i 40 metri quadri destinati al locale soggiorno, sia per il primo che per il secondo semestre.
In materia di sanzioni il cumulo giuridico è poi regola che vale anche per le violazioni relative a tributi locali,
e quindi anche alla tassa sui rifiuti, per cui ove più violazioni della stessa indole siano state commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la regola dall'art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. Qualora
l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente. Ove le sanzioni per omessa dichiarazione siano state comminate con più avvisi d'accertamento relativi ad annualità differenti, il contribuente, nel richiedere l'applicazione del cumulo giuridico, sarà tenuto a documentare tutte le sanzioni irrogate a suo carico, non potendo altrimenti il Giudice pronunciarsi sulla questione (cfr. sentenza del 06/02/2024 n. 854 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio Sezione/Collegio 3).
Poichè l'atto oggi impugnato appare viziato parzialmente, nel senso che il tributo integralmente omesso ed illegittimamente richiesto in misura errata deve essere ricalcolato sulla base della tariffa indicata dalla ricorrente e cioè sulla base della Categoria 09, ovvero Case di riposo, anche per ciò che riguarda i 40 metri quadri destinati al locale soggiorno, e nel senso che le sanzioni devono essere ricalcolate attraverso l'applicazione del cumulo giuridico tra i due semestri, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione e le spese di giudizio possono essere compensate in virtù della parziale reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate. Roma, 26 settembre 2025 Il Giudice Monocratico ( dott. Giovanni BARONE )