CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 05/08/2025, n. 28754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28754 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SP IL IM natqa AN il 11/02/1987 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28754 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, ha dichiarato PO IL IM colpevole del reato previsto dall'art. 590 bis c.p., condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 2. L'imputata, ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, al fine di introdurre nel processo la remissione di querela da parte delle persone offese, ritualmente accettata dall'imputata, l'una e l'altra (18.03.2025) intervenute dopo la pronuncia della sentenza di appello e prima della scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. Invero, in data 18 marzo 2025 ottobre 2024 le persone offese, per il tramite del procuratore speciale, hanno rimesso la querela proposta nei confronti dell'imputata, che ha accettato. Costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, come accaduto nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; con, Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, Pellegrino, non mass.; Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021, Cognigni, non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01). In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625 - 01; conf, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209 - 01). 4. Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/06/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28754 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 24/06/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, ha dichiarato PO IL IM colpevole del reato previsto dall'art. 590 bis c.p., condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. 2. L'imputata, ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe indicata, al fine di introdurre nel processo la remissione di querela da parte delle persone offese, ritualmente accettata dall'imputata, l'una e l'altra (18.03.2025) intervenute dopo la pronuncia della sentenza di appello e prima della scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. Invero, in data 18 marzo 2025 ottobre 2024 le persone offese, per il tramite del procuratore speciale, hanno rimesso la querela proposta nei confronti dell'imputata, che ha accettato. Costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, come accaduto nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; con, Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, Pellegrino, non mass.; Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021, Cognigni, non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01). In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625 - 01; conf, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209 - 01). 4. Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/06/2025