Art. 2. 1. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 , e' sostituito dal seguente:
" 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.".
Nota all' art. 2 :
- Il comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 , era il seguente: "2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di compentenza della regione o delle province si provvede con legge regionale ai sensi dell'art. 5, punto 1), dello statuto. Qualora dette funzioni rientrino nella competenza delle province, la legge regionale viene adottata su concorde richiesta delle province stesse".
" 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni.".
Nota all' art. 2 :
- Il comma 2 dell'art. 15 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 , era il seguente: "2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di compentenza della regione o delle province si provvede con legge regionale ai sensi dell'art. 5, punto 1), dello statuto. Qualora dette funzioni rientrino nella competenza delle province, la legge regionale viene adottata su concorde richiesta delle province stesse".