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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1813/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1813/2024 RG
TRA
(C.F. ), residente in [...]10, Parte_1 C.F._1
procuratore di sè stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., la quale dichiara di eleggere domicilio presso il proprio studio in Marsciano (PG), Via Tuderte n. 5;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta-to di Perugia (C.F.: ), presso i cui uffici è pure P.IVA_2
legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento ex art. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 22/05/2025.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/12/2024, l'avv. ha convenuto dinanzi a questo giudice il Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e Controparte_1
liquidazione di onorario al difensore d'ufficio di soggetto irreperibile, da porsi a carico dello Stato, emesso dal Tribunale di Spoleto, depositato in data 14/11/2024, nell'ambito del procedimento penale n. 48/22 RG
DIB e 2966/2017 RGNR.
In particolare, la ricorrente, avendo premesso che il Tribunale rigettato la suddetta istanza, ne ha lamentato l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto che “la procedura attivata dall'avv. al fine di ottenere la liquidazione Pt_1
degli onorari abbia avuto come destinatario un soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stata emessa sentenza”.
Ha concluso dunque, chiedendo la riforma del provvedimento e la liquidazione in proprio favore, quale difensore di , del compenso pari ad € 1.809,54, oltre rimborso spese generali, cassa Persona_1
avvocati e Iva, oltre spese del procedimento monitorio e del precetto e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese e dei compensi relativi al presente giudizio.
Si è costituito il , contestando l'avversa opposizione, ritenendo come corretto il Controparte_1
provvedimento impugnato, rimettendosi in ogni caso alla decisione del Tribunale con compensazione delle spese di lite.
La causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata discussa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza tenutasi ex art. 127ter c.p.c. ultimo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, vale giusto ricordare come il ricorso in opposizione (previsto dall'art. 84 TUSG, ai sensi dell'art. 170 TUSG, che richiama la disciplina di cui all'art. 15 D.lgs. 150/2011 e cioè il rito semplificato di cognizione) avverso i decreti di liquidazione in materia di Spese di Giustizia, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il procuratore istante può chiedere l'accertamento del mancato rispetto dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 (a causa di un errore pagina 2 di 7 di computo, di un errore di parametrazione;
o anche a seguito di un difetto di motivazione) e l'annullamento del decreto di liquidazione.
In particolare, il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile (Sez. U, Sentenza n. 19161 del 03/09/2009). Il giudice adito ha il potere- dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante. Pertanto, “Ne discende che la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. Trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo allora dato addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorché per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo” (Cass. Ord. 1470 del 2018).
2. Ciò posto e in assenza di questioni pregiudiziali, occorre analizzare immediatamente il merito della presente opposizione.
Invero, il rigetto di cui al provvedimento impugnato risulta fondato sulla considerazione per la quale il nominativo del soggetto difeso dall'avv. sarebbe differente da quello del soggetto che ha preso Pt_1
parte quale imputato del procedimento penale e destinatario della sentenza conclusiva;
nello specifico,
l'istante avrebbe chiesto la suddetta liquidazione in qualità di difensore di , nato in Persona_2
Nigeria il 31/01/1989, mentre lo stesso risulta chiamarsi , nato in [...] il Persona_3
31/01/1989.
pagina 3 di 7 Ebbene, in verità non si ritiene che l'argomentazione alla base del rigetto possa essere condivisa.
Infatti, appare chiaro come l'indicazione in questione fosse affetta da un mero errore materiale, relativo all'ultima lettera del nome dell'assistito, il quale è stato sempre un unico soggetto ben identificato e rappresentato in giudizio, come da documentazione agli atti, dall'avv. Pt_1
Non va sottaciuto, peraltro, come tale errore materiale non fosse neppure ricollegabile alla responsabilità del difensore;
invero, in tutti gli atti del processo, ivi inclusa la sentenza conclusiva, il soggetto in questione era identificato quale;
peraltro, al momento del deposito dell'istanza di liquidazione Persona_2
lo stesso era ancora formalmente così denominato. Soltanto in epoca successiva è stata disposta la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza in questione, con precisazione del nome in
[...]
, ma ciò non priva di fondatezza sostanziale la richiesta di liquidazione del compenso Persona_3
presentata dall'odierna ricorrente.
Invero, il soggetto effettivo è sempre stato il medesimo, così come evidenziato dalla documentazione processuale, dalla necessità di disporre la correzione dell'errore materiale della sentenza e dalle risultanze dei registri anagrafici, nei quali corrisponde esattamente la data e il luogo di nascita.
3. Alcuna contestazione, invece, in merito alla procedura di escussione e al tentativo di rintracciare lo stesso
è stata mossa dal provvedimento impugnato all'attività compiuta dal difensore che, anche in questa sede, deve ritenersi priva di criticità, in quanto ritualmente svolta.
Sul punto vale ricordare che la controversia ha ad oggetto la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (materia di gratuito patrocinio) che all'art. 117 prevede come le competenze del difensore d'ufficio di indagato, imputato o condannato irreperibile, siano liquidate dal
Giudice competente. Ai sensi dell'art. 82 del medesimo Testo Unico, la liquidazione deve essere effettuata seguendo parametri e le modalità indicate. Dal combinato disposto delle due norme, il difensore d'ufficio di un soggetto indagato, imputato o condannato, irreperibile, per ottenere la liquidazione giudiziale dei propri compensi, non è tenuto a fornire la prova di aver, infruttuosamente, agito per il recupero del credito professionale, contro il proprio assistito, come avviene, ex art. 116 del T.U.G.S.. È sufficiente il deposito pagina 4 di 7 presso il giudice competente della notula corredata dall'istanza di liquidazione come previsto per il Gratuito
Patrocinio.
Secondo un primo orientamento, la disciplina di cui all'art. 117 T.U.G.S., avente carattere eccezionale, deroga alla regola ex art. 116 del medesimo testo unico e, conseguentemente, sarebbe quindi applicabile solo in caso d'irreperibilità dichiarata ex art. 159 c.p.p. (cfr Cass., 10804/2003). In tal caso il difensore d'ufficio sarebbe obbligato ad intentare, nei confronti del proprio assistito, la procedura di recupero credito professionale, anche nel caso in cui vi sia certezza dell'esito negativo.
Secondo altro orientamento giurisprudenziale, si applica l'art. 117 anche all'irreperibile di fatto, affermando che la norma non opera alcuna distinzione tra le due situazioni d'irreperibilità ed inoltre, che la procedura di recupero del credito professionale contro una persona irreperibile, ancorché di fatto, sarebbe totalmente inutile.
Ciò posto, il difensore è tenuto ad esperire le ricerche di solvibilità del proprio assistito, prima di chiedere il pagamento del compenso all'Erario, solo nelle ipotesi in cui vi sia certezza sui dati anagrafici di quest'ultimo (Cass., n. 8111/2014). Invero, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di gratuito patrocinio, la condizione d'irreperibilità del patrocinato (alla quale l'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario) afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto, a prescindere dalla pronuncia processuale di irreperibilità: il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce dunque di eseguire la procedura per il recupero del credito professionale (Cass. N. 4153/2007).
Ebbene, considerato che dalla documentazione agli atti emerge solo l'indirizzo presso il quale è stata tentata, senza esito, la notifica degli atti di recupero del credito, si ritengono sussistenti i presupposti per la liquidazione del relativo compenso.
4. Ciò posto, e passando al quantum della liquidazione, occorre evidenziare come ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm. e ii. e dovrà tenersi in considerazione:
- che il compenso dovrà essere ridotto del 50% in virtù dell'art. 130 T.U. cit.;
pagina 5 di 7 - che il procedimento in questione si è svolto nell'ambito di tre udienze (due filtro e una istruttoria/discussione);
- che la fase decisoria si è risolta in una breve discussione nella medesima udienza istruttoria.
Pertanto, si ritiene opportuno utilizzare i parametri minimi dello scaglione di riferimento, quindi ridotti al
50% rispetto ai medi tabellari, con riferimento alle sole tre fasi per le quali si è effettivamente svolta attività; pertanto, di studio, istruttoria e decisionale, per totali euro 1.513,00.
Pertanto, alla somma complessiva dovrà applicarsi la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 T.U. cit., per un compenso complessivo liquidabile di euro 756,50.
A tale somma dovranno cumularsi i compensi per il tentato recupero del credito (euro 284,00, anche questi da ridursi ad euro 144,00, per compensi del monitorio;
euro 71,00, anche questi da ridursi ad euro 35,50, per l'atto di precetto).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione e nei limiti di cui sopra.
5. Quanto alle spese di lite, le stesse vengono compensate integralmente tra le parti, stante l'accoglimento in misura parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale;
Definitivamente pronunciando;
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
▪ accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto, visti gli art. visti gli artt. 82 del DPR.
115/2002 e il DM n. 55/2014 e succ. mod., liquida all'Avv. quale difensore Parte_1
d'ufficio di , la somma di € 936,00 per compensi, oltre rimborso Persona_3
forfettario nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
▪ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c..
pagina 6 di 7 Spoleto, 23/05/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 7 di 7
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1813/2024 RG
TRA
(C.F. ), residente in [...]10, Parte_1 C.F._1
procuratore di sè stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., la quale dichiara di eleggere domicilio presso il proprio studio in Marsciano (PG), Via Tuderte n. 5;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), in persona del in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta-to di Perugia (C.F.: ), presso i cui uffici è pure P.IVA_2
legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento ex art. 84 e 170 d.p.r. 115/2002
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 22/05/2025.
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/12/2024, l'avv. ha convenuto dinanzi a questo giudice il Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e Controparte_1
liquidazione di onorario al difensore d'ufficio di soggetto irreperibile, da porsi a carico dello Stato, emesso dal Tribunale di Spoleto, depositato in data 14/11/2024, nell'ambito del procedimento penale n. 48/22 RG
DIB e 2966/2017 RGNR.
In particolare, la ricorrente, avendo premesso che il Tribunale rigettato la suddetta istanza, ne ha lamentato l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto che “la procedura attivata dall'avv. al fine di ottenere la liquidazione Pt_1
degli onorari abbia avuto come destinatario un soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stata emessa sentenza”.
Ha concluso dunque, chiedendo la riforma del provvedimento e la liquidazione in proprio favore, quale difensore di , del compenso pari ad € 1.809,54, oltre rimborso spese generali, cassa Persona_1
avvocati e Iva, oltre spese del procedimento monitorio e del precetto e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese e dei compensi relativi al presente giudizio.
Si è costituito il , contestando l'avversa opposizione, ritenendo come corretto il Controparte_1
provvedimento impugnato, rimettendosi in ogni caso alla decisione del Tribunale con compensazione delle spese di lite.
La causa, non essendo necessaria istruttoria, è stata discussa ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza tenutasi ex art. 127ter c.p.c. ultimo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, vale giusto ricordare come il ricorso in opposizione (previsto dall'art. 84 TUSG, ai sensi dell'art. 170 TUSG, che richiama la disciplina di cui all'art. 15 D.lgs. 150/2011 e cioè il rito semplificato di cognizione) avverso i decreti di liquidazione in materia di Spese di Giustizia, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il procuratore istante può chiedere l'accertamento del mancato rispetto dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 (a causa di un errore pagina 2 di 7 di computo, di un errore di parametrazione;
o anche a seguito di un difetto di motivazione) e l'annullamento del decreto di liquidazione.
In particolare, il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile (Sez. U, Sentenza n. 19161 del 03/09/2009). Il giudice adito ha il potere- dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante. Pertanto, “Ne discende che la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l'illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice. Trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone un'integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall'ausiliario, non essendo allora dato addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell'opposizione invece autonomamente motivare, ancorché per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo” (Cass. Ord. 1470 del 2018).
2. Ciò posto e in assenza di questioni pregiudiziali, occorre analizzare immediatamente il merito della presente opposizione.
Invero, il rigetto di cui al provvedimento impugnato risulta fondato sulla considerazione per la quale il nominativo del soggetto difeso dall'avv. sarebbe differente da quello del soggetto che ha preso Pt_1
parte quale imputato del procedimento penale e destinatario della sentenza conclusiva;
nello specifico,
l'istante avrebbe chiesto la suddetta liquidazione in qualità di difensore di , nato in Persona_2
Nigeria il 31/01/1989, mentre lo stesso risulta chiamarsi , nato in [...] il Persona_3
31/01/1989.
pagina 3 di 7 Ebbene, in verità non si ritiene che l'argomentazione alla base del rigetto possa essere condivisa.
Infatti, appare chiaro come l'indicazione in questione fosse affetta da un mero errore materiale, relativo all'ultima lettera del nome dell'assistito, il quale è stato sempre un unico soggetto ben identificato e rappresentato in giudizio, come da documentazione agli atti, dall'avv. Pt_1
Non va sottaciuto, peraltro, come tale errore materiale non fosse neppure ricollegabile alla responsabilità del difensore;
invero, in tutti gli atti del processo, ivi inclusa la sentenza conclusiva, il soggetto in questione era identificato quale;
peraltro, al momento del deposito dell'istanza di liquidazione Persona_2
lo stesso era ancora formalmente così denominato. Soltanto in epoca successiva è stata disposta la correzione dell'errore materiale relativo alla sentenza in questione, con precisazione del nome in
[...]
, ma ciò non priva di fondatezza sostanziale la richiesta di liquidazione del compenso Persona_3
presentata dall'odierna ricorrente.
Invero, il soggetto effettivo è sempre stato il medesimo, così come evidenziato dalla documentazione processuale, dalla necessità di disporre la correzione dell'errore materiale della sentenza e dalle risultanze dei registri anagrafici, nei quali corrisponde esattamente la data e il luogo di nascita.
3. Alcuna contestazione, invece, in merito alla procedura di escussione e al tentativo di rintracciare lo stesso
è stata mossa dal provvedimento impugnato all'attività compiuta dal difensore che, anche in questa sede, deve ritenersi priva di criticità, in quanto ritualmente svolta.
Sul punto vale ricordare che la controversia ha ad oggetto la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (materia di gratuito patrocinio) che all'art. 117 prevede come le competenze del difensore d'ufficio di indagato, imputato o condannato irreperibile, siano liquidate dal
Giudice competente. Ai sensi dell'art. 82 del medesimo Testo Unico, la liquidazione deve essere effettuata seguendo parametri e le modalità indicate. Dal combinato disposto delle due norme, il difensore d'ufficio di un soggetto indagato, imputato o condannato, irreperibile, per ottenere la liquidazione giudiziale dei propri compensi, non è tenuto a fornire la prova di aver, infruttuosamente, agito per il recupero del credito professionale, contro il proprio assistito, come avviene, ex art. 116 del T.U.G.S.. È sufficiente il deposito pagina 4 di 7 presso il giudice competente della notula corredata dall'istanza di liquidazione come previsto per il Gratuito
Patrocinio.
Secondo un primo orientamento, la disciplina di cui all'art. 117 T.U.G.S., avente carattere eccezionale, deroga alla regola ex art. 116 del medesimo testo unico e, conseguentemente, sarebbe quindi applicabile solo in caso d'irreperibilità dichiarata ex art. 159 c.p.p. (cfr Cass., 10804/2003). In tal caso il difensore d'ufficio sarebbe obbligato ad intentare, nei confronti del proprio assistito, la procedura di recupero credito professionale, anche nel caso in cui vi sia certezza dell'esito negativo.
Secondo altro orientamento giurisprudenziale, si applica l'art. 117 anche all'irreperibile di fatto, affermando che la norma non opera alcuna distinzione tra le due situazioni d'irreperibilità ed inoltre, che la procedura di recupero del credito professionale contro una persona irreperibile, ancorché di fatto, sarebbe totalmente inutile.
Ciò posto, il difensore è tenuto ad esperire le ricerche di solvibilità del proprio assistito, prima di chiedere il pagamento del compenso all'Erario, solo nelle ipotesi in cui vi sia certezza sui dati anagrafici di quest'ultimo (Cass., n. 8111/2014). Invero, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di gratuito patrocinio, la condizione d'irreperibilità del patrocinato (alla quale l'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario) afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto, a prescindere dalla pronuncia processuale di irreperibilità: il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile impedisce dunque di eseguire la procedura per il recupero del credito professionale (Cass. N. 4153/2007).
Ebbene, considerato che dalla documentazione agli atti emerge solo l'indirizzo presso il quale è stata tentata, senza esito, la notifica degli atti di recupero del credito, si ritengono sussistenti i presupposti per la liquidazione del relativo compenso.
4. Ciò posto, e passando al quantum della liquidazione, occorre evidenziare come ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm. e ii. e dovrà tenersi in considerazione:
- che il compenso dovrà essere ridotto del 50% in virtù dell'art. 130 T.U. cit.;
pagina 5 di 7 - che il procedimento in questione si è svolto nell'ambito di tre udienze (due filtro e una istruttoria/discussione);
- che la fase decisoria si è risolta in una breve discussione nella medesima udienza istruttoria.
Pertanto, si ritiene opportuno utilizzare i parametri minimi dello scaglione di riferimento, quindi ridotti al
50% rispetto ai medi tabellari, con riferimento alle sole tre fasi per le quali si è effettivamente svolta attività; pertanto, di studio, istruttoria e decisionale, per totali euro 1.513,00.
Pertanto, alla somma complessiva dovrà applicarsi la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 T.U. cit., per un compenso complessivo liquidabile di euro 756,50.
A tale somma dovranno cumularsi i compensi per il tentato recupero del credito (euro 284,00, anche questi da ridursi ad euro 144,00, per compensi del monitorio;
euro 71,00, anche questi da ridursi ad euro 35,50, per l'atto di precetto).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta per quanto di ragione e nei limiti di cui sopra.
5. Quanto alle spese di lite, le stesse vengono compensate integralmente tra le parti, stante l'accoglimento in misura parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale;
Definitivamente pronunciando;
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
▪ accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto, visti gli art. visti gli artt. 82 del DPR.
115/2002 e il DM n. 55/2014 e succ. mod., liquida all'Avv. quale difensore Parte_1
d'ufficio di , la somma di € 936,00 per compensi, oltre rimborso Persona_3
forfettario nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
▪ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281sexies c.p.c..
pagina 6 di 7 Spoleto, 23/05/2025
Il giudice
Federico Falfari
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