Art. 11.
L' articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , e' abrogato.
I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilita' temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino gia' coperti di contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.
Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione generale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato nella gestione dove risultano raggiunti i prescritti requisiti.
Qualora detti requisiti siano raggiunti sia nell'assicurazione generale obbligatoria che in quelli gestiti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, ovvero soltanto cumulando i periodi assicurativi dei diversi fondi, il riconoscimento sara' effettuato in quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio del periodo da riconoscere utile.
Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla "Gestione marittimi" sara' annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalita' degli iscritti.
Detta somma e' devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al Fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dall' articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .
I periodi di servizio militare prestati a terra, in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla "Gestione marittimi" purche':
1) non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;
2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1 luglio 1920;
3) risulti, nell'anno precedente la data d'inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla "Gestione marittimi".
L' articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , e' abrogato.
I periodi di disoccupazione indennizzata, i periodi di degenza in regime sanatoriale per tubercolotici ed i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, i periodi di malattia e di inabilita' temporanea per infortunio ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa durante lo stato di gravidanza o di puerperio, che non risultino gia' coperti di contribuzione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti delle prestazioni a favore degli iscritti della Cassa nazionale per la previdenza marinara nei limiti e con le condizioni richiesti per tale riconoscimento dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.
Per gli iscritti che possano far valere anche contribuzioni nella assicurazione generale obbligatoria, il riconoscimento dei periodi suddetti viene effettuato nella gestione dove risultano raggiunti i prescritti requisiti.
Qualora detti requisiti siano raggiunti sia nell'assicurazione generale obbligatoria che in quelli gestiti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, ovvero soltanto cumulando i periodi assicurativi dei diversi fondi, il riconoscimento sara' effettuato in quel Fondo presso il quale sono stati versati i contributi nell'ultimo periodo di lavoro prestato anteriormente alla data di inizio del periodo da riconoscere utile.
Per la copertura degli oneri relativi ai periodi di disoccupazione e di assistenza antitubercolare degli iscritti alla "Gestione marittimi" sara' annualmente trasferita alla Cassa nazionale per la previdenza marinara una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico delle Gestioni delle assicurazioni contro la disoccupazione e contro la tubercolosi sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate e di assistenza sanatoriale e post-sanatoriale complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio giornaliero versato alla Cassa per la generalita' degli iscritti.
Detta somma e' devoluta al Fondo di capitalizzazione ed al Fondo di ripartizione delle due Gestioni nelle percentuali stabilite per la contribuzione dall' articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915 .
I periodi di servizio militare prestati a terra, in tempo di pace, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, sono considerati utili entro i limiti del servizio di leva ai fini del diritto e della misura delle pensioni liquidate dalla "Gestione marittimi" purche':
1) non siano coperti di contribuzione, ovvero non siano stati riconosciuti utili, ai fini di altro trattamento di previdenza;
2) siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile e, comunque, dopo il 1 luglio 1920;
3) risulti, nell'anno precedente la data d'inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla "Gestione marittimi".