CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 15967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15967 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC EK TH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIBUNALE di Messina Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiune che ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in data 7 ottobre 2025 ha revocato il beneficio della pena sospesa concesso a GA EK TH con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 17 aprile 2023 divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023 e con la sentenza della Corte di appello di Messina emessa il 13 ottobre 2023 divenuta irrevocabile il 24 maggio 2024. Il Pubblico ministero aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi sei di reclusione concesso dalla Corte di Appello di Messina con la sentenza divenuta irrevocabile il 24 maggio 2024, stante la precedente concessione di analogo beneficio sospensivo della pena di anni uno e mesi tre di reclusione da parte della Corte di appello di Messina con sentenza divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023. La concessione di detto beneficio in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. era disceso dalla indisponibilità da parte della Corte di appello di un certificato del casellario aggiornato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15967 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: CU MA EC Data Udienza: 26/02/2026 Il Tribunale revocava poi anche il beneficio concesso con la prima sentenza, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023, ricorrendo il caso di revoca ex art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia affidandosi a due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 165 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente allega sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 144/2023 nella quale il beneficio non veniva concesso in ragione della precedente condanna ad anni uno e mesi tre di reclusione per fatto analogo, il che dimostra che il giudice di primo grado era stato perfettamente a conoscenza della precedente concessione del beneficio, che, pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per avere il provvedimento impugnato revocato ultra petita il beneficio concesso dalla Corte di appello di Messina, irrevocabile il 18 ottobre 2023, sebbene non richiesto dal pubblico ministero. 3. Il Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiune ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1 II primo motivo è infondato. Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01) Al caso in esame possono applicarsi i principi di diritto, espressi dalla citata sentenza S.U. Longo perché trattasi di beneficio sospensivo concesso in violazione dell'art. 164 cod. pen. in un momento in cui alla data del 13 ottobre 2023 la Corte di appello di Messina non poteva avere avuto conoscenza della già avvenuta concessione dello stesso beneficio da parte di sentenza, divenuta irrevocabile solo successivamente, ossia il 18 ottobre 2023. Pertanto, tale situazione rientra nell' ipotesi prevista dall'art. 674 comma 1 bis cod. proc. pen. 2 ±-1 Non si pone dunque nel caso di specie il problema delle conoscibilità, cioè il problema della valutazione se il dato ostativo del quale sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione fosse ricompreso o meno nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio del secondo giudice, poiché come detto, a quel momento il dato non era oggettivamente esistente;
non si pone nemmeno il problema della acquisizione doverosa del fascicolo del giudizio prospettato dal Sostituto Procuratore generale che ha richiamato il seguente insegnamento della Corte, secondo il quale il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01), In particolare, il Tribunale di Messina con la sentenza 144/23, in ragione di quanto emergeva dal certificato dei carichi pendenti, cioè della precedente condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, non definitiva, non concedeva il beneficio che, invece, veniva concesso dal giudice di appello basandolo sulla assenza a quel momento di sentenze di condanna irrevocabili: ciò, come detto, è del tutto corretto poiché la sentenza di appello è stata pronunciata il 13 ottobre 2023 e la sentenza ostativa è divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023. Quindi, i due giudici di merito, a fronte della oggettiva insussistenza al momento delle rispettive pronunce, di precedenti ostativi, valutavano in maniera difforme la precedente condanna;
il Giudice dell'esecuzione, intervenuto su sollecitazione del Pubblico Ministero nel momento in cui era acclarata la sussistenza del precedente ostativo, è intervenuto in emenda, come era in suo potere fare ex art. 674 comma 1 bis cod. proc. pen, senza cioè sconfinare nelle attribuzioni proprie del giudice della cognizione, poiché « quel che sbarra la strada ad un intervento del giudice dell'esecuzione, nei casi in cui la legge gli conferisca una potestà decisoria, è l'esistenza di una pregressa valutazione e dunque di una statuizione del giudice della cognizione che ne dia in qualche modo contezza, come si desume dalla regola che è dettata in materia di riconoscimento del concorso formale di reato o della continuazione in sede esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), ma che ha una valenza generale, per tutti i casi di sovrapposizione di attribuzioni tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione» ( così ampiamente in motivazione Sez. U, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004 - 01) 1.2 Il secondo motivo è fondato. 3 Secondo un condiviso e costante insegnamento di questa Corte, il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Douah Abdeljalil,rv. 283430; così Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, rv. 254095) In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al "petitum", che delimita il perimetro decisorio demandatogli, mentre gli è riconosciuta libertà decisoria in relazione alla "causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.). (Vedi: Sez. 1, n. 2955 del 01/07/1991, Rv. 188586 - 01; Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993, dep. 1994, Rv. 198012 - 01). (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 - 01). In altri termini, una volta individuato esattamente il petitum il potere cognitivo è pieno, nel senso che questa Corte ha affermato un principio che questo Collegio condivide, che, cioè, la domanda presentata in executivis rappresenti un tipico atto di impulso, atto ad aprire l'accesso a una forma di cognizione piena. Posto che il giudice dell'esecuzione penale, infatti, è l'organo al quale il sistema demanda la risoluzione di problematiche controvertibili, che eventualmente insorgano - in sede preventiva, o successiva rispetto all'esecuzione - in punto di sussistenza o di entità della pena, ovvero per quanto attiene alla modifica ed all'efficacia del titolo esecutivo, il logico corollario di tale regola è costituito dal fatto che la richiesta di intervento rivolta dal pubblico ministero, nonché dall'interessato o dal difensore, debba presentare la connotazione tipica della domanda giudiziale, articolandosi compiutamente nelle sue componenti essenziali del "petitum" e della "causa petendi". Solo il primo di tali profili, però, vincola il giudice, in quanto delimita il perimetro decisorio allo stesso demandato, risultando ogni deviazione dallo stesso foriera di un possibile vulnus al principio della integrità del contraddittorio, nonché potenzialmente lesiva del diritto di difesa. Nel caso in esame il provvedimento ha deragliato non solo circa la causa petendi, ma proprio circa il petitum, posto che ha revocato anche un precedente 4 beneficio per il quale non era stata proposta domanda, rendendo un provvedimento in difetto di petitum e quindi privo del necessario atto di impulso. Il Tribunale di Messina, infatti, adito dal Pubblico Ministero al fine di revocare il beneficio concesso dalla Corte di appello di Messina il 13 ottobre 2023, ha revocato tale beneficio, ma ha anche revocato il beneficio concesso dalla Corte di appello di Messina con sentenza divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023, in difetto di domanda in tal senso. Conseguentemente, sotto tale profilo il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa dalla Corte di appello di Messina con sentenza irrevocabile il 18 ottobre 2023. Rigetta nel resto il ricorso. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Così deciso il 26 febbraio 2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiune che ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in data 7 ottobre 2025 ha revocato il beneficio della pena sospesa concesso a GA EK TH con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 17 aprile 2023 divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023 e con la sentenza della Corte di appello di Messina emessa il 13 ottobre 2023 divenuta irrevocabile il 24 maggio 2024. Il Pubblico ministero aveva chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di anni uno e mesi sei di reclusione concesso dalla Corte di Appello di Messina con la sentenza divenuta irrevocabile il 24 maggio 2024, stante la precedente concessione di analogo beneficio sospensivo della pena di anni uno e mesi tre di reclusione da parte della Corte di appello di Messina con sentenza divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023. La concessione di detto beneficio in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. era disceso dalla indisponibilità da parte della Corte di appello di un certificato del casellario aggiornato. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 15967 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: CU MA EC Data Udienza: 26/02/2026 Il Tribunale revocava poi anche il beneficio concesso con la prima sentenza, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023, ricorrendo il caso di revoca ex art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia affidandosi a due motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 165 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente allega sentenza emessa dal Tribunale di Messina n. 144/2023 nella quale il beneficio non veniva concesso in ragione della precedente condanna ad anni uno e mesi tre di reclusione per fatto analogo, il che dimostra che il giudice di primo grado era stato perfettamente a conoscenza della precedente concessione del beneficio, che, pertanto, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per avere il provvedimento impugnato revocato ultra petita il beneficio concesso dalla Corte di appello di Messina, irrevocabile il 18 ottobre 2023, sebbene non richiesto dal pubblico ministero. 3. Il Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiune ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnato provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.1 II primo motivo è infondato. Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01) Al caso in esame possono applicarsi i principi di diritto, espressi dalla citata sentenza S.U. Longo perché trattasi di beneficio sospensivo concesso in violazione dell'art. 164 cod. pen. in un momento in cui alla data del 13 ottobre 2023 la Corte di appello di Messina non poteva avere avuto conoscenza della già avvenuta concessione dello stesso beneficio da parte di sentenza, divenuta irrevocabile solo successivamente, ossia il 18 ottobre 2023. Pertanto, tale situazione rientra nell' ipotesi prevista dall'art. 674 comma 1 bis cod. proc. pen. 2 ±-1 Non si pone dunque nel caso di specie il problema delle conoscibilità, cioè il problema della valutazione se il dato ostativo del quale sia stata indebitamente omessa la doverosa valutazione fosse ricompreso o meno nel perimetro dell'oggetto dello scrutinio del secondo giudice, poiché come detto, a quel momento il dato non era oggettivamente esistente;
non si pone nemmeno il problema della acquisizione doverosa del fascicolo del giudizio prospettato dal Sostituto Procuratore generale che ha richiamato il seguente insegnamento della Corte, secondo il quale il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01), In particolare, il Tribunale di Messina con la sentenza 144/23, in ragione di quanto emergeva dal certificato dei carichi pendenti, cioè della precedente condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, non definitiva, non concedeva il beneficio che, invece, veniva concesso dal giudice di appello basandolo sulla assenza a quel momento di sentenze di condanna irrevocabili: ciò, come detto, è del tutto corretto poiché la sentenza di appello è stata pronunciata il 13 ottobre 2023 e la sentenza ostativa è divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023. Quindi, i due giudici di merito, a fronte della oggettiva insussistenza al momento delle rispettive pronunce, di precedenti ostativi, valutavano in maniera difforme la precedente condanna;
il Giudice dell'esecuzione, intervenuto su sollecitazione del Pubblico Ministero nel momento in cui era acclarata la sussistenza del precedente ostativo, è intervenuto in emenda, come era in suo potere fare ex art. 674 comma 1 bis cod. proc. pen, senza cioè sconfinare nelle attribuzioni proprie del giudice della cognizione, poiché « quel che sbarra la strada ad un intervento del giudice dell'esecuzione, nei casi in cui la legge gli conferisca una potestà decisoria, è l'esistenza di una pregressa valutazione e dunque di una statuizione del giudice della cognizione che ne dia in qualche modo contezza, come si desume dalla regola che è dettata in materia di riconoscimento del concorso formale di reato o della continuazione in sede esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), ma che ha una valenza generale, per tutti i casi di sovrapposizione di attribuzioni tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione» ( così ampiamente in motivazione Sez. U, Sentenza n. 36460 del 30/05/2024, Rv. 287004 - 01) 1.2 Il secondo motivo è fondato. 3 Secondo un condiviso e costante insegnamento di questa Corte, il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante (Sez. 5, n. 24131 del 31/05/2022, Douah Abdeljalil,rv. 283430; così Sez. 1, n. 46405 del 17/10/2012, Pariota, rv. 254095) In tema di incidente di esecuzione, il giudice è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al "petitum", che delimita il perimetro decisorio demandatogli, mentre gli è riconosciuta libertà decisoria in relazione alla "causa petendi", potendo egli decidere sulla base di ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti. (Fattispecie relativa a revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., e disposta dal giudice ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen.). (Vedi: Sez. 1, n. 2955 del 01/07/1991, Rv. 188586 - 01; Sez. 6, n. 3713 del 03/12/1993, dep. 1994, Rv. 198012 - 01). (Sez. 1, n. 45791 del 03/12/2024, Caprini, Rv. 287385 - 01). In altri termini, una volta individuato esattamente il petitum il potere cognitivo è pieno, nel senso che questa Corte ha affermato un principio che questo Collegio condivide, che, cioè, la domanda presentata in executivis rappresenti un tipico atto di impulso, atto ad aprire l'accesso a una forma di cognizione piena. Posto che il giudice dell'esecuzione penale, infatti, è l'organo al quale il sistema demanda la risoluzione di problematiche controvertibili, che eventualmente insorgano - in sede preventiva, o successiva rispetto all'esecuzione - in punto di sussistenza o di entità della pena, ovvero per quanto attiene alla modifica ed all'efficacia del titolo esecutivo, il logico corollario di tale regola è costituito dal fatto che la richiesta di intervento rivolta dal pubblico ministero, nonché dall'interessato o dal difensore, debba presentare la connotazione tipica della domanda giudiziale, articolandosi compiutamente nelle sue componenti essenziali del "petitum" e della "causa petendi". Solo il primo di tali profili, però, vincola il giudice, in quanto delimita il perimetro decisorio allo stesso demandato, risultando ogni deviazione dallo stesso foriera di un possibile vulnus al principio della integrità del contraddittorio, nonché potenzialmente lesiva del diritto di difesa. Nel caso in esame il provvedimento ha deragliato non solo circa la causa petendi, ma proprio circa il petitum, posto che ha revocato anche un precedente 4 beneficio per il quale non era stata proposta domanda, rendendo un provvedimento in difetto di petitum e quindi privo del necessario atto di impulso. Il Tribunale di Messina, infatti, adito dal Pubblico Ministero al fine di revocare il beneficio concesso dalla Corte di appello di Messina il 13 ottobre 2023, ha revocato tale beneficio, ma ha anche revocato il beneficio concesso dalla Corte di appello di Messina con sentenza divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2023, in difetto di domanda in tal senso. Conseguentemente, sotto tale profilo il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa dalla Corte di appello di Messina con sentenza irrevocabile il 18 ottobre 2023. Rigetta nel resto il ricorso. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Così deciso il 26 febbraio 2026