Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 15967
CASS
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.

    Il Tribunale ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che queste non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Nel caso di specie, il beneficio è stato concesso in violazione dell'art. 164 cod. pen. perché la Corte di appello non poteva avere conoscenza della già avvenuta concessione dello stesso beneficio da parte di sentenza divenuta irrevocabile solo successivamente.

  • Accolto
    Revoca ultra petita

    Il giudice dell'esecuzione è vincolato dalla richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore solo in relazione al 'petitum', che delimita il perimetro decisorio demandatogli. Nel caso in esame, il provvedimento ha revocato anche un precedente beneficio per il quale non era stata proposta domanda, rendendo un provvedimento in difetto di petitum e quindi privo del necessario atto di impulso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 15967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15967
    Data del deposito : 4 maggio 2026

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