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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/12/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6747/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6747/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARCO FERRETTI e l'avv. Parte_1 C.F._1
EF RE
ATTORE
contro
c.f. ) con l'avv. DANIELA FERRARI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione, previa rinnovazione delle richieste istruttorie ivi formulate:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis:
Accertare e dichiarare la responsabilità di per il danno occorso alla CP_2 vettura TA ND ( Targata DS237EJ di proprietà di e CP_3 CP_4 Parte_1 contestualmente condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti da Parte_1 quantificati nella somma di € 31.077,19, ovvero in quella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa e comunque entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione come per legge, per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte di legge e del caso: rigettare integralmente le domande, istanze e deduzioni spiegate dall'attore, in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate o con qualunque altra miglior formula.
Con vittoria di spese, compensi legali e oneri accessori del presente procedimento, aumentati del
30% in virtù della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione mediante collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.11.2023 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
Espone di aver affidato alla convenuta in data 26.11.2021 la revisione periodica (cd. tagliando) della sua automobile (modello Toyota Land Cruiser J20 alimentato a diesel) pagandole un corrispettivo di € 811,00 (fattura 26.11.2021 n. 211FW003751) e di essere stato soccorso in autostrada il 7.7.2022 a causa dell'improvviso arresto del veicolo per il grippaggio del motore
(blocco delle superfici delle parti in movimento), a sua volta ascrivibile all'impiego da parte della convenuta di un olio diverso dalla tipologia raccomandata dalla costruttrice.
Costituitasi tardivamente in giudizio, eccepisce l'esatto adempimento e Controparte_2 contesta il danno.
La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è discussa e posta in decisione all'udienza del 16.12.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il titolo del rapporto e l'esecuzione delle prestazioni sono incontroversi.
2.
2 di 8 La consulenza tecnica d'ufficio, pur nell'impossibilità per l'esperto di esaminare direttamente le parti del veicolo lesionate, ha confermato l'imperizia della convenuta e la sua efficacia concausale in rapporto all'evento lesivo, essendo emerso che l'olio immesso nel motore ha una viscosità difforme dalla raccomandazione della costruttrice (0W30 invece di 20w50: - 42%) e inadeguata al chilometraggio percorso dal veicolo (km 446.692), la cui presumibile usura aveva necessariamente intensificato gli accoppiamenti delle parti in moto, con conseguenti maggiori perdite e opportunità di impiegare un olio con viscosità a caldo superiore alla prescrizione tecnica. La convenuta, invece, ha scelto un olio con viscosità persino inferiore (rel. c.t.u., p. 10:
«Nel caso dell'olio utilizzato da di viscosità nominale 0W30, la viscosità a caldo CP_2
è rappresentata dalla cifra 30, a fronte di una viscosità a caldo specificata dal Costruttore, di viscosità nominale 20W50, attraverso la cifra 50: sulla base delle prove di viscosità a 100 °C, il primo risulta avere viscosità ricompresa tra 6,9 e 9,3 centiStoke, mentre quello prescritto a libretto risulta avere viscosità ricompresa tra 16,3 e 21,9 centiStoke. L'olio introdotto da
[...] presentava viscosità a caldo pari a circa il 42% di quella prescritta dal Costruttore del CP_2 veicolo, facilitando quindi l'insorgenza delle problematiche»).
L'imperizia ha indotto una lubrificazione insufficiente delle superfici dell'accoppiamento tra le teste delle bielle dei cilindri settimo e ottavo e l'albero motore, come evincibile dalla fotografia dell'albero motore ritraente le bronzine divelte (doc. 5 att.).
La scarsa lubrificazione – prosegue l'esperto – ha probabilmente originato il processo causale del grippaggio, ossia una micro-saldatura di elementi, ma il chilometraggio percorso dall'emissione del tagliando alla rottura (km 11.143), quando circa tre quarti dell'olio immesso erano stati consumati, rende probabile il concorso di cause ulteriori, in particolare la vetustà del motore (rel. c.t.u., p. 9-10: «l'olio del motore serve a lubrificare e raffreddare le parti del motore, in particolare le superfici delle stesse che sono in moto relativo tra di loro. Allo scopo, dette superfici debbono essere raggiunte da portate di olio lubrificante in qualità e quantità secondo quanto progettato e predisposto dal Costruttore. Allo scopo, il motore è dotato di un circuito di circolazione forzata dell'olio, costituito essenzialmente da una pompa che pesca olio dalla coppa motore, o equivalente serbatoio, e lo invia in pressione, tramite un circuito interno costituito da parti fisse e mobili, sino ai punti ove la lubrificazione è necessaria. per poi raccoglierlo all'interno della coppa o serbatoio equivalente. Lungo il detto circuito, l'olio perde progressivamente di pressione, e di portata, in quanto lo stesso fuoriesce, lungo il detto circuito, dai vari accoppiamenti mobili del motore. Pertanto l'ultimo punto del circuito, quello più
3 di 8 lontano dalla pompa, è quello più critico, in quanto riceve olio in portata ridotta, a pressione più bassa, oltre che caricato del calore portato via nei punti precedenti del circuito. A parità di untuosità di un olio, ovvero della sua attitudine a stabilire un sottile film aderente alle superfici per prevenire il contatto diretto tra parti metalliche in moto relativo, è essenziale che la viscosità di un olio, che comunque decresce fortemente con la temperatura, si mantenga al di sopra di minimi valori di progetto, pena l'insorgenza (scontata) di due problematiche: la prima, quale la perdita di portata di olio, il quale si disperde più facilmente lungo il circuito, la seconda, quale la insufficiente “portanza o sostentazione idraulica” nelle coppie rotoidali in moto relativo, quali le bielle ed l'albero motore, sino al punto di non riuscire ad impedire il contatto diretto tra porzioni di superfici metalliche in movimento relativo, con conseguente eccesso di attrito, e conseguente surriscaldamento e grippaggio, ovvero microsaldature che portano al blocco e distruzione delle parti. Per quanto sopra esposto, un motore in stato d'uso parecchio avanzato, come quello in argomento, in quanto presentante una vita residua, nella migliore delle ipotesi teoriche, stimabile al 34,6 % (si veda il seguente paragrafo 4.5), caratterizzato, negli accoppiamenti interni, da giochi comunque aumentati rispetto a quelli di un motore più nuovo, risente maggiormente, rispetto ad un motore più nuovo, dell'incedere dei problemi della lubrificazione: infatti, nella prassi corrente, si riscontra che la pressione di lubrificazione, letta appena a valle della pompa, ed a parità di olio, tende a diminuire con l'invecchiamento del motore. Altro fattore non trascurabile: un motore in avanzato stato d'uso, quale quello in argomento, scalda maggiormente, rispetto ad un motore più nuovo, sempre a parità di altre condizioni, in quanto soffre di perdita di rendimento: pertanto il carico termico sull'olio risulta aumentato, e la viscosità dell'olio risulta conseguentemente ridotta. Per quanto sopra, ed in tali casi, la buona prassi meccanica ed esperienza diffidano dall'uso di olii di viscosità inferiore a quanto prescritto dal costruttore, mentre, per contro, l'esperienza può consigliare l'uso di olio di viscosità anche superiore»).
La condotta della convenuta, quindi, costituisce condicio sine qua non (artt. 40-41 c.p.) dell'evento secondo il criterio della causalità adeguata (arg. ex art. 41cpv. c.p.), poiché in sua assenza il danno l'incidente non sarebbe avvenuto e, valutata ex ante, non appare del tutto inverosimile (CC SU 11.1.2008 n. 576; CC III 8.7.2010 n. 16123), essendo l'evento realizzazione del rischio che le raccomandazioni tecniche della costruttrice consentono di prevenire. Inoltre, la fondatezza dell'ipotesi causale avvalorata dal consulente d'ufficio è riscontrata dall'assenza di di
4 di 8 decorsi alternativi (cd. probabilità logica o baconiana: CC SU 11.1.2008 n. 576; conf. CC L
3.1.2017 n. 47; CC III 27.9.2018 n. 23197).
3.
Affermato l'an si procede all'accertamento del quantum debeatur.
3.1.
Pur nell'indisponibilità delle revisioni anteriori e delle parti lesionate, il consulente d'ufficio ha potuto stimato il valore di mercato del veicolo alla data del fermo in imponibili € 6.136,21
(rel. c.t.u., p. 11: «In considerazione che la vita utile del tipo di motore in argomento avrebbe potuto, ipoteticamente, anche sfiorare i 700.000km, ma solamente nell'ipotesi, indimostrata, che il motore fosse stato scrupolosamente manutenuto secondo le prescrizioni del Costruttore, all'età operativa del motore in oggetto, al momento del guasto, ovvero alla percorrenza di 457.835 km, secondo atti, la vita già utilizzata poteva considerarsi del 65,4% di quella massima ipoteticamente attesa, quindi con legittima aspettativa massima di ulteriore vita residua del
34,6%. Più precisamente, riferendo il costo di ripristino del motore di € 18.257,58 (oltre IVA) alla ipotesi migliore di fine vita del motore, ovvero a 700.000 km, si deduce che il costo
“kilometrico” di ripristino del motore all'atto del guasto, ovvero alla percorrenza di 457.835km, sarebbe stato di: € 18.257,58/ € 700.000 × € 457.835 = € 11.941,37(oltre IVA). Per cui il danno nominale massimo, legato al ripristino del motore per il guasto causato dall'olio non conforme, vale la differenza, legata al potenziale godimento residuo massimo del motore, ovvero tra quanto effettivamente pagato e quanto avrebbe dovuto pagare per l'usura già maturata al momento del guasto: € (18.257,58- 11.941,37) = € 6.316,21 (oltre IVA)»).
Ha confermato, inoltre, la necessità e la congruità degli esborsi sostenuti da Parte_1
(imponibili € 18.257,58) per: a. la sostituzione di tutte le parti del manovellismo di spinta (albero motore, bronzine di bronzine di banco e biella, bielle, pistone, ingranaggi di distribuzione e fasce elastiche) e delle guarnizioni;
b. la rettifica e la spianatura del monoblocco e delle testate.
Ha escluso, invece, la necessità delle spese per la sostituzione di parti soggette a normale usura e non lesionate dalla rottura del motore, ma rinnovate a scopo manutentivo (imponibili € 2.504,06).
Il risarcimento deve essere limitato all'equivalente nummario del danno poiché le maggiori spese emendative, che hanno accresciuto il valore del veicolo (rel. c.t.u., p. 11: «L'intervento di ripristino del motore ha restituito al veicolo un motore sostanzialmente equivalente ad un motore nuovo, aumentandone, di conseguenza e proporzionalmente, il valore commerciale rispetto allo
5 di 8 stato pre-guasto»), rende la reintegrazione in forma specifica ultra-compensativa ed eccessivamente onerosa (art. 20582 c.c.; CC III 30.3.2022 n. 10196; CC III 30.4.2023 n. 10686).
L'impossibilità per il consulente d'ufficio di accertare con rilievo diretto lo stato del veicolo alla data della prestazione ricade sulla convenuta, essendo onere della parte eccipiente, in ispecie disatteso, provare la negligenza del creditore nella conservazione del bene (art. 12271 c.c.; cfr.
CC I 4.9.2023 n. 25712). Non solo: il rilascio del tagliando indizia il contrario, dovendosi presumere che altrimenti l'officina non lo avrebbe emesso.
Il danno è pari al valore di mercato del bene (€ 6.136,21) e non si estende all'imposta sul valore aggiunto in assenza di elementi da cui evincere la sua esigibilità in caso di cessione della proprietà del veicolo.
Il credito, rivalutato dalla data del deposito della consulenza d'ufficio (7.10.2024) alla data odierna, è pari ad € 6.197,57.
3.2.
Le spese di salvataggio susseguenti alla rottura del motore, il cui pagamento non è contestato, sono sequela diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.) nei limiti di cui oltre.
Sono documentate:
a. le spese di soccorso stradale e ricovero del veicolo (doc. 6 att.: fattura quietanzata di Amsc
Stocker GmbH 11.7.2022 n. 711520 di € 250,00);
b. le spese delle opere di ripristino indifferibili (doc.7 att.: fattura quietanzata di Autohaus Koller
Ohg 22.7.2022 n. 69999-221040 di € 1.227,08);
c. le spese di trasporto dell'automobile dall'autofficina tedesca nell'autofficina della convenuta
(doc. 8 att.: fattura di GPG Logicistics Poland 9.8.2022 n. BN0000173 di € 700,00);
d. le spese di deposito dell'autoveicolo (doc.
9-10 att.: fattura di Autohaus Koller Ohg 8.8.2022
n. 69999-221126 di € 565,25 di cui € 300,00 versati il 26.7.2022 a titolo di cauzione);
e. le spese di noleggio del veicolo sostitutivo (doc. 11 att.: fattura di D & G Motors s.r.l.
23.2.2023 n. 160/11 di € 1.700,00);
f. le spese di alloggio alberghiero del 7-8.7.2022 e 10-12.7.2022 (doc. 13-14 att.: fatture di Der
Eisvolge e K 8.7.2022 n. H 54030 di € 196,80 e 12.7.2022 n. H 54088 di € 712,00);
g. le spese di trasporto ferroviario del 12.7.2022 da Monaco di Baviera a Bologna (doc. 15 att.: titolo di viaggio di € 99,10).
In disparte la tardività delle eccezioni svolte dalla convenuta solo nelle note finali in merito agli esborsi sub lett. b, d, f, si osserva che:
6 di 8 - il consulente tecnico d'ufficio non ha rilevato la superfluità o l'eccessività delle spese di ripristino indifferibile e di deposito del veicolo (lett. b, d), che appaiono, inoltre, del tutto congrue con l'urgenza;
- le ragioni lavorative della trasferta, la durata globale del viaggio (andata e ritorno) e la discontinuità dell'alloggio alberghiero impediscono di ritenere maggiormente probabile che l'esborso (lett. f) sia dipeso dall'incidente, apparendo egualmente plausibile la previa programmazione di un soggiorno settimanale o infrasettimanale.
Ne discende che il danno è pari ad € 4.541,43 inclusivi dell'imposta sul valore aggiunto pagata
(cfr. CC III 14.10.1997 n. 10023; CC III 27.1.2010 n. 1688) non essendo eccepito né comprovato che abbia titolo, quale imprenditore individuale o libero-professionista, al suo Parte_2 rimborso o alla sua detrazione.
Il credito, rivalutato dal giorno intermedio dei pagamenti (31.10.2022) alla data odierna, è pari ad € 4.700,38.
3.3.
Il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive né è chiesto il suo risarcimento con domanda specifica
(«oltre interessi e rivalutazione come per legge, per i motivi esposti in premessa»: citazione, p.
5).
In assenza di comprovata allegazione e domanda di questa voce di danno (sulla cui necessità cfr. CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC III
4.8.2025 n. 22441 e ivi: «Se è vero che il danno da tardivo adempimento d'una obbligazione di valore può essere accertato col ricorso alle presunzioni semplici, non è men vero che la presunzione semplice non può ridursi ad una congettura né ad un responso oracolare») il credito
è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, che li converte in crediti di valuta (cfr. CC III 2.9.2025 n. 24417).
Gli interessi di mora sul credito di valuta (€ 10.897,95) sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio stabilito dall'art. 12841 c.c. (come si desume da CC SU
7.5.2024 n. 12499 e CC III 29.5.2025 n. 14285), ostando ragioni testuali, logiche e sistematiche all'applicabilità dell'art. 12844 c.c. ai crediti di valore, pur successivamente alla loro conversione in crediti di valuta. In particolare:
7 di 8 a. già l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC
III 20.4.2020 n. 7966);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è la «tutela del credito» liquido ed esigibile, quale non è il credito di valore, illiquido.
Inoltre, l'applicazione dell'art. 12844 c.c. finirebbe per costituire un eccessivo e immotivato deterrente della resistente a domande risarcitorie, pur se sproporzionate (CC I 22.10.2025 n.
28036).
4.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese (studio, introduzione e istruzione: valori medi;
decisione: valori dimidiati).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- condanna a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di Controparte_1 di € 10.897,95 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza al soddisfo;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 550,90 per esborsi, € 4.227,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a Controparte_1
[...]
Modena, 19 dicembre 2025
Il Giudice
NA ND
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice NA ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6747/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARCO FERRETTI e l'avv. Parte_1 C.F._1
EF RE
ATTORE
contro
c.f. ) con l'avv. DANIELA FERRARI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da atto di citazione, previa rinnovazione delle richieste istruttorie ivi formulate:
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, contrariis reiectis:
Accertare e dichiarare la responsabilità di per il danno occorso alla CP_2 vettura TA ND ( Targata DS237EJ di proprietà di e CP_3 CP_4 Parte_1 contestualmente condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti da Parte_1 quantificati nella somma di € 31.077,19, ovvero in quella misura minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa e comunque entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione come per legge, per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.
La parte convenuta come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte di legge e del caso: rigettare integralmente le domande, istanze e deduzioni spiegate dall'attore, in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate o con qualunque altra miglior formula.
Con vittoria di spese, compensi legali e oneri accessori del presente procedimento, aumentati del
30% in virtù della redazione dell'atto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione mediante collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.11.2023 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_2 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
Espone di aver affidato alla convenuta in data 26.11.2021 la revisione periodica (cd. tagliando) della sua automobile (modello Toyota Land Cruiser J20 alimentato a diesel) pagandole un corrispettivo di € 811,00 (fattura 26.11.2021 n. 211FW003751) e di essere stato soccorso in autostrada il 7.7.2022 a causa dell'improvviso arresto del veicolo per il grippaggio del motore
(blocco delle superfici delle parti in movimento), a sua volta ascrivibile all'impiego da parte della convenuta di un olio diverso dalla tipologia raccomandata dalla costruttrice.
Costituitasi tardivamente in giudizio, eccepisce l'esatto adempimento e Controparte_2 contesta il danno.
La causa, istruita con documenti e consulenza tecnica d'ufficio, è discussa e posta in decisione all'udienza del 16.12.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il titolo del rapporto e l'esecuzione delle prestazioni sono incontroversi.
2.
2 di 8 La consulenza tecnica d'ufficio, pur nell'impossibilità per l'esperto di esaminare direttamente le parti del veicolo lesionate, ha confermato l'imperizia della convenuta e la sua efficacia concausale in rapporto all'evento lesivo, essendo emerso che l'olio immesso nel motore ha una viscosità difforme dalla raccomandazione della costruttrice (0W30 invece di 20w50: - 42%) e inadeguata al chilometraggio percorso dal veicolo (km 446.692), la cui presumibile usura aveva necessariamente intensificato gli accoppiamenti delle parti in moto, con conseguenti maggiori perdite e opportunità di impiegare un olio con viscosità a caldo superiore alla prescrizione tecnica. La convenuta, invece, ha scelto un olio con viscosità persino inferiore (rel. c.t.u., p. 10:
«Nel caso dell'olio utilizzato da di viscosità nominale 0W30, la viscosità a caldo CP_2
è rappresentata dalla cifra 30, a fronte di una viscosità a caldo specificata dal Costruttore, di viscosità nominale 20W50, attraverso la cifra 50: sulla base delle prove di viscosità a 100 °C, il primo risulta avere viscosità ricompresa tra 6,9 e 9,3 centiStoke, mentre quello prescritto a libretto risulta avere viscosità ricompresa tra 16,3 e 21,9 centiStoke. L'olio introdotto da
[...] presentava viscosità a caldo pari a circa il 42% di quella prescritta dal Costruttore del CP_2 veicolo, facilitando quindi l'insorgenza delle problematiche»).
L'imperizia ha indotto una lubrificazione insufficiente delle superfici dell'accoppiamento tra le teste delle bielle dei cilindri settimo e ottavo e l'albero motore, come evincibile dalla fotografia dell'albero motore ritraente le bronzine divelte (doc. 5 att.).
La scarsa lubrificazione – prosegue l'esperto – ha probabilmente originato il processo causale del grippaggio, ossia una micro-saldatura di elementi, ma il chilometraggio percorso dall'emissione del tagliando alla rottura (km 11.143), quando circa tre quarti dell'olio immesso erano stati consumati, rende probabile il concorso di cause ulteriori, in particolare la vetustà del motore (rel. c.t.u., p. 9-10: «l'olio del motore serve a lubrificare e raffreddare le parti del motore, in particolare le superfici delle stesse che sono in moto relativo tra di loro. Allo scopo, dette superfici debbono essere raggiunte da portate di olio lubrificante in qualità e quantità secondo quanto progettato e predisposto dal Costruttore. Allo scopo, il motore è dotato di un circuito di circolazione forzata dell'olio, costituito essenzialmente da una pompa che pesca olio dalla coppa motore, o equivalente serbatoio, e lo invia in pressione, tramite un circuito interno costituito da parti fisse e mobili, sino ai punti ove la lubrificazione è necessaria. per poi raccoglierlo all'interno della coppa o serbatoio equivalente. Lungo il detto circuito, l'olio perde progressivamente di pressione, e di portata, in quanto lo stesso fuoriesce, lungo il detto circuito, dai vari accoppiamenti mobili del motore. Pertanto l'ultimo punto del circuito, quello più
3 di 8 lontano dalla pompa, è quello più critico, in quanto riceve olio in portata ridotta, a pressione più bassa, oltre che caricato del calore portato via nei punti precedenti del circuito. A parità di untuosità di un olio, ovvero della sua attitudine a stabilire un sottile film aderente alle superfici per prevenire il contatto diretto tra parti metalliche in moto relativo, è essenziale che la viscosità di un olio, che comunque decresce fortemente con la temperatura, si mantenga al di sopra di minimi valori di progetto, pena l'insorgenza (scontata) di due problematiche: la prima, quale la perdita di portata di olio, il quale si disperde più facilmente lungo il circuito, la seconda, quale la insufficiente “portanza o sostentazione idraulica” nelle coppie rotoidali in moto relativo, quali le bielle ed l'albero motore, sino al punto di non riuscire ad impedire il contatto diretto tra porzioni di superfici metalliche in movimento relativo, con conseguente eccesso di attrito, e conseguente surriscaldamento e grippaggio, ovvero microsaldature che portano al blocco e distruzione delle parti. Per quanto sopra esposto, un motore in stato d'uso parecchio avanzato, come quello in argomento, in quanto presentante una vita residua, nella migliore delle ipotesi teoriche, stimabile al 34,6 % (si veda il seguente paragrafo 4.5), caratterizzato, negli accoppiamenti interni, da giochi comunque aumentati rispetto a quelli di un motore più nuovo, risente maggiormente, rispetto ad un motore più nuovo, dell'incedere dei problemi della lubrificazione: infatti, nella prassi corrente, si riscontra che la pressione di lubrificazione, letta appena a valle della pompa, ed a parità di olio, tende a diminuire con l'invecchiamento del motore. Altro fattore non trascurabile: un motore in avanzato stato d'uso, quale quello in argomento, scalda maggiormente, rispetto ad un motore più nuovo, sempre a parità di altre condizioni, in quanto soffre di perdita di rendimento: pertanto il carico termico sull'olio risulta aumentato, e la viscosità dell'olio risulta conseguentemente ridotta. Per quanto sopra, ed in tali casi, la buona prassi meccanica ed esperienza diffidano dall'uso di olii di viscosità inferiore a quanto prescritto dal costruttore, mentre, per contro, l'esperienza può consigliare l'uso di olio di viscosità anche superiore»).
La condotta della convenuta, quindi, costituisce condicio sine qua non (artt. 40-41 c.p.) dell'evento secondo il criterio della causalità adeguata (arg. ex art. 41cpv. c.p.), poiché in sua assenza il danno l'incidente non sarebbe avvenuto e, valutata ex ante, non appare del tutto inverosimile (CC SU 11.1.2008 n. 576; CC III 8.7.2010 n. 16123), essendo l'evento realizzazione del rischio che le raccomandazioni tecniche della costruttrice consentono di prevenire. Inoltre, la fondatezza dell'ipotesi causale avvalorata dal consulente d'ufficio è riscontrata dall'assenza di di
4 di 8 decorsi alternativi (cd. probabilità logica o baconiana: CC SU 11.1.2008 n. 576; conf. CC L
3.1.2017 n. 47; CC III 27.9.2018 n. 23197).
3.
Affermato l'an si procede all'accertamento del quantum debeatur.
3.1.
Pur nell'indisponibilità delle revisioni anteriori e delle parti lesionate, il consulente d'ufficio ha potuto stimato il valore di mercato del veicolo alla data del fermo in imponibili € 6.136,21
(rel. c.t.u., p. 11: «In considerazione che la vita utile del tipo di motore in argomento avrebbe potuto, ipoteticamente, anche sfiorare i 700.000km, ma solamente nell'ipotesi, indimostrata, che il motore fosse stato scrupolosamente manutenuto secondo le prescrizioni del Costruttore, all'età operativa del motore in oggetto, al momento del guasto, ovvero alla percorrenza di 457.835 km, secondo atti, la vita già utilizzata poteva considerarsi del 65,4% di quella massima ipoteticamente attesa, quindi con legittima aspettativa massima di ulteriore vita residua del
34,6%. Più precisamente, riferendo il costo di ripristino del motore di € 18.257,58 (oltre IVA) alla ipotesi migliore di fine vita del motore, ovvero a 700.000 km, si deduce che il costo
“kilometrico” di ripristino del motore all'atto del guasto, ovvero alla percorrenza di 457.835km, sarebbe stato di: € 18.257,58/ € 700.000 × € 457.835 = € 11.941,37(oltre IVA). Per cui il danno nominale massimo, legato al ripristino del motore per il guasto causato dall'olio non conforme, vale la differenza, legata al potenziale godimento residuo massimo del motore, ovvero tra quanto effettivamente pagato e quanto avrebbe dovuto pagare per l'usura già maturata al momento del guasto: € (18.257,58- 11.941,37) = € 6.316,21 (oltre IVA)»).
Ha confermato, inoltre, la necessità e la congruità degli esborsi sostenuti da Parte_1
(imponibili € 18.257,58) per: a. la sostituzione di tutte le parti del manovellismo di spinta (albero motore, bronzine di bronzine di banco e biella, bielle, pistone, ingranaggi di distribuzione e fasce elastiche) e delle guarnizioni;
b. la rettifica e la spianatura del monoblocco e delle testate.
Ha escluso, invece, la necessità delle spese per la sostituzione di parti soggette a normale usura e non lesionate dalla rottura del motore, ma rinnovate a scopo manutentivo (imponibili € 2.504,06).
Il risarcimento deve essere limitato all'equivalente nummario del danno poiché le maggiori spese emendative, che hanno accresciuto il valore del veicolo (rel. c.t.u., p. 11: «L'intervento di ripristino del motore ha restituito al veicolo un motore sostanzialmente equivalente ad un motore nuovo, aumentandone, di conseguenza e proporzionalmente, il valore commerciale rispetto allo
5 di 8 stato pre-guasto»), rende la reintegrazione in forma specifica ultra-compensativa ed eccessivamente onerosa (art. 20582 c.c.; CC III 30.3.2022 n. 10196; CC III 30.4.2023 n. 10686).
L'impossibilità per il consulente d'ufficio di accertare con rilievo diretto lo stato del veicolo alla data della prestazione ricade sulla convenuta, essendo onere della parte eccipiente, in ispecie disatteso, provare la negligenza del creditore nella conservazione del bene (art. 12271 c.c.; cfr.
CC I 4.9.2023 n. 25712). Non solo: il rilascio del tagliando indizia il contrario, dovendosi presumere che altrimenti l'officina non lo avrebbe emesso.
Il danno è pari al valore di mercato del bene (€ 6.136,21) e non si estende all'imposta sul valore aggiunto in assenza di elementi da cui evincere la sua esigibilità in caso di cessione della proprietà del veicolo.
Il credito, rivalutato dalla data del deposito della consulenza d'ufficio (7.10.2024) alla data odierna, è pari ad € 6.197,57.
3.2.
Le spese di salvataggio susseguenti alla rottura del motore, il cui pagamento non è contestato, sono sequela diretta dell'inadempimento (art. 1223 c.c.) nei limiti di cui oltre.
Sono documentate:
a. le spese di soccorso stradale e ricovero del veicolo (doc. 6 att.: fattura quietanzata di Amsc
Stocker GmbH 11.7.2022 n. 711520 di € 250,00);
b. le spese delle opere di ripristino indifferibili (doc.7 att.: fattura quietanzata di Autohaus Koller
Ohg 22.7.2022 n. 69999-221040 di € 1.227,08);
c. le spese di trasporto dell'automobile dall'autofficina tedesca nell'autofficina della convenuta
(doc. 8 att.: fattura di GPG Logicistics Poland 9.8.2022 n. BN0000173 di € 700,00);
d. le spese di deposito dell'autoveicolo (doc.
9-10 att.: fattura di Autohaus Koller Ohg 8.8.2022
n. 69999-221126 di € 565,25 di cui € 300,00 versati il 26.7.2022 a titolo di cauzione);
e. le spese di noleggio del veicolo sostitutivo (doc. 11 att.: fattura di D & G Motors s.r.l.
23.2.2023 n. 160/11 di € 1.700,00);
f. le spese di alloggio alberghiero del 7-8.7.2022 e 10-12.7.2022 (doc. 13-14 att.: fatture di Der
Eisvolge e K 8.7.2022 n. H 54030 di € 196,80 e 12.7.2022 n. H 54088 di € 712,00);
g. le spese di trasporto ferroviario del 12.7.2022 da Monaco di Baviera a Bologna (doc. 15 att.: titolo di viaggio di € 99,10).
In disparte la tardività delle eccezioni svolte dalla convenuta solo nelle note finali in merito agli esborsi sub lett. b, d, f, si osserva che:
6 di 8 - il consulente tecnico d'ufficio non ha rilevato la superfluità o l'eccessività delle spese di ripristino indifferibile e di deposito del veicolo (lett. b, d), che appaiono, inoltre, del tutto congrue con l'urgenza;
- le ragioni lavorative della trasferta, la durata globale del viaggio (andata e ritorno) e la discontinuità dell'alloggio alberghiero impediscono di ritenere maggiormente probabile che l'esborso (lett. f) sia dipeso dall'incidente, apparendo egualmente plausibile la previa programmazione di un soggiorno settimanale o infrasettimanale.
Ne discende che il danno è pari ad € 4.541,43 inclusivi dell'imposta sul valore aggiunto pagata
(cfr. CC III 14.10.1997 n. 10023; CC III 27.1.2010 n. 1688) non essendo eccepito né comprovato che abbia titolo, quale imprenditore individuale o libero-professionista, al suo Parte_2 rimborso o alla sua detrazione.
Il credito, rivalutato dal giorno intermedio dei pagamenti (31.10.2022) alla data odierna, è pari ad € 4.700,38.
3.3.
Il lucro cessante da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è stato allegato nell'osservanza delle preclusioni assertive né è chiesto il suo risarcimento con domanda specifica
(«oltre interessi e rivalutazione come per legge, per i motivi esposti in premessa»: citazione, p.
5).
In assenza di comprovata allegazione e domanda di questa voce di danno (sulla cui necessità cfr. CC III 15.2.2023 n. 4938; CC III 17.4.2024 n. 10376; CC III 18.3.2025 n. 7216; CC III
4.8.2025 n. 22441 e ivi: «Se è vero che il danno da tardivo adempimento d'una obbligazione di valore può essere accertato col ricorso alle presunzioni semplici, non è men vero che la presunzione semplice non può ridursi ad una congettura né ad un responso oracolare») il credito
è suscettibile solo di rivalutazione monetaria fino alla pronuncia, che li converte in crediti di valuta (cfr. CC III 2.9.2025 n. 24417).
Gli interessi di mora sul credito di valuta (€ 10.897,95) sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo al saggio stabilito dall'art. 12841 c.c. (come si desume da CC SU
7.5.2024 n. 12499 e CC III 29.5.2025 n. 14285), ostando ragioni testuali, logiche e sistematiche all'applicabilità dell'art. 12844 c.c. ai crediti di valore, pur successivamente alla loro conversione in crediti di valuta. In particolare:
7 di 8 a. già l'art. 12 lett. b esclude dall'applicazione del d. lgs.
9.10.2002 n. 231, cui l'art. 12844 c.c. rinvia, i crediti risarcitori, inclusi i pagamenti eseguiti a tale titolo da un assicuratore (cfr. CC
III 20.4.2020 n. 7966);
b. la ratio della riforma (art. 17 d.l. 12.9.2014 n. 132) è la «tutela del credito» liquido ed esigibile, quale non è il credito di valore, illiquido.
Inoltre, l'applicazione dell'art. 12844 c.c. finirebbe per costituire un eccessivo e immotivato deterrente della resistente a domande risarcitorie, pur se sproporzionate (CC I 22.10.2025 n.
28036).
4.
Le spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese (studio, introduzione e istruzione: valori medi;
decisione: valori dimidiati).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vanno definitivamente poste in capo alla parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena:
1- condanna a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore di Controparte_1 di € 10.897,95 oltre interessi ex art. 12841 c.c. dalla pubblicazione della presente Parte_1
sentenza al soddisfo;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in € 550,90 per esborsi, € 4.227,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori, distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente in capo a Controparte_1
[...]
Modena, 19 dicembre 2025
Il Giudice
NA ND
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