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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/07/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 610/2021 RGC promossa
DA
- , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1
in Stuttgart (D);
C.F.: P.IVA_1
- , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in Hannover (D);
C.F.: P.IVA_2 rappresentate e difese dagli avv.ti Fortunato Taglioretti del Foro di Milano e
Domenico D'Alessio del Foro di Ancona, e con essi elettivamente domiciliate in
Ancona alla via Antonio Giannelli n. 36, presso e nello studio del secondo;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
- in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., con sede in Ancona alla via F. Fioretti, n. 9/A;
C.F.: ; P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Diego D'Adderio ed elettivamente domiciliato con questi presso il suo studio in Senigallia (AN) alla via A. Costa n. 34;
(appellato)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
- in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
con sede in Milano al C.so Garibaldi n. 86;
C.F.: ; P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini del Foro di Milano e con questi elettivamente domiciliata in Ancona alla via Giannelli n. 36 presso e nello studio dell'avv. Andrea Bordoni;
(altra appellata)
pag. 2/18 - in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_4
Sassoferrato (AN) alla via Arceviese n. 2/3;
C.F.: ; P.IVA_5
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Gabrio Rinaldi del
Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona al
C.so Mazzini n. 7;
(altra appellata – non costituita nel grado)
AVVERSO la sentenza n. 562/2021 del giorno 23.04.2021 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 7639/2016 RGC.
* * *
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte Parte_1
e hanno impugnato la sentenza in epigrafe
[...] Controparte_1
con la quale era stata rigettata la propria domanda, di risarcimento dell'indennizzo assicurativo dalle medesime pagato in favore della assicurata proposta nei confronti dell' CP_5 Controparte_2
Si è costituita nel grado la società appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata, non senza proporre altresì appello incidentale quanto alla regolazione delle spese di primo grado.
pag. 3/18 Si è altresì costituita in giudizio la compagnia assicuratrice della R.C.
, soc. chiamata in CP_6 Controparte_2 Controparte_3
causa in primo grado dalla prima.
Non si è costituita nel grado, neppure a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte con ordinanza del 05.07.2024, la soc.
CP_5
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024.
Contro Con il loro diffuso, minuzioso, esteso atto di appello, le soc. e Pt_1
impugnano la sentenza in epigrafe muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Con i primi due, il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello le appellanti criticano l'interpretazione fornita dal Tribunale di Ancona al contenuto del contratto concluso tra la e l' , e il conseguente CP_4 Controparte_2
ragionamento secondo cui quest'ultima avrebbe correttamente adempiuto,
nell'occasione di causa, ai propri obblighi. Nel terzo motivo di doglianza,
invece, le appellanti si dolgono di come il Tribunale non abbia affatto preso in considerazione la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. pur dalle medesime avanzata. Con un settimo motivo si critica poi la dichiarata assenza di nesso di causalità tra l'inadempimento della ” e i danni subiti dalla e CP_2 CP_5
di converso dalle compagnie assicuratrici appellanti. L'ottava censura è
pag. 4/18 dedicata a criticare il richiamo, da parte della sentenza impugnata, delle deduzioni del CTU circa l'impianto di allarme installato presso la CP_5
Costituendosi nel grado di appello, l ha variamente Controparte_2
contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello in rito e nel merito ed ha altresì formulato, in via incidentale, una censura nei riguardi della regolazione delle spese di lite in primo grado, chiedendo che le stesse siano poste in suo favore e a carico in via solidale delle odierne appellanti e della CP_4
Co La compagnia di Londra, assicuratrice della RC della “ ” a CP_3 CP_2
sua volta, costituendosi in appello, ha reiterato una serie di eccezioni preliminari relative alla inammissibilità e/o infondatezza dello stesso, non senza riproporre le proprie difese relative anche al rapporto con la propria assicurata, specie in ordine alle caratteristiche dell'assicurazione, prestata “a secondo rischio” e alla franchigia contrattuale.
Occorre innanzitutto delibare le eccezioni preliminari reiterate dagli appellati.
L' ha difatti in primo luogo eccepito l'inammissibilità CP_2 CP_2
dell'appello a causa delle sue modalità redazionali (estrema prolissità) e della sostanziale mera ripetitività delle prospettazioni già svolte in primo grado,
senza una efficace critica delle motivazioni della sentenza. L'eccezione non può
essere accolta. Fermo restando che evidentemente l'atto di appello è privo in modo radicale del pregio della concisione, esso però è comunque dotato,
oltrechè di una parte volitiva, anche di una argomentativa e critica, che non pag. 5/18 può, necessariamente, non essere posta in diretta relazione con la motivazione della sentenza. Laddove quest'ultima, come nella specie, sia spiccatamente essenziale, è inevitabile che le censure proposte finiscano in pratica per ripercorrere le tesi di primo grado. In ogni caso, l'atto di impugnazione consente ampiamente tanto alla Corte che alle controparti di individuare non solo le parti censurate della sentenza, ma anche le ragioni delle censure medesime, ed è pertanto certamente da giudicarsi ammissibile. Del pari infondata è la contestazione del difetto di rappresentanza degli appellanti da parte dei soggetti che hanno sottoscritto le procure alle liti. Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU.,
31963/2021; Cass., 6848/2024) in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche non è in linea di massima necessario – salva una puntuale e tempestiva contestazione dell'inesistenza del potere esercitato – dimostrare positivamente il potere di rappresentanza di chi sottoscrive la procura, essendo sufficiente l'indicazione della funzione di quest'ultimo. Ora nel caso di specie,
anche volendo considerare tempestiva l'eccezione proposta dalla parte appellata, il punto è che già in primo grado le due società odierne appellanti hanno prodotto agli atti una dichiarazione, con relativa traduzione giurata, del notaio che a suo tempo ebbe a redigere le procure alle liti, a termine della quale il professionista ha dichiarato che secondo il diritto tedesco egli, prima di rogare l'atto, aveva il dovere di verificare la sussistenza del potere di pag. 6/18 rappresentanza da parte dei sottoscrittori delle procure, operazione che lo stesso ha dichiarato di aver compiuto come per legge, spiegando anche le motivazioni per cui, a termini di legge e di statuto sociale, i predetti erano dotati del relativo potere di rappresentanza. Tale dichiarazione deve considerarsi sufficiente a provare il potere di rappresentanza dei procuratori firmatari e a superare l'eccezione proposta dalla parte appellata, peraltro formulata in termini generici ed ipotetici, senza cioè indicare per quale motivo mai i sottoscrittori delle procure non avrebbero posseduto il potere di rappresentare ed impegnare gli enti. Smaccatamente infondata, poi, è
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle appellanti per mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c., non
Contro avendo la e la provato il pagamento effettuato in favore della Pt_1
Al contrario, il pagamento risulta documentato agli atti non solo in CP_5
forza dell'atto di quietanza e transazione sottoscritto tra l'assicurata e le assicuratrici (cfr. doc. 20 fasc. parte appellante) – il cui disconoscimento in primo grado formulato dalla sia detto per completezza, è del tutto CP_3
irrilevante ed inefficace non solo perché non espressamente reiterato in appello,
ma anche e comunque perché il documento costituisce per la res inter CP_3
alios acta, non essendo stato in alcun modo dalla medesima sottoscritto - ma anche in virtù della copia del bonifico di pagamento prodotto proprio a seguito dell'eccezione sollevata dalla (cfr. doc. 22 fascicolo parte appellante). CP_3
pag. 7/18 Ancora evidentemente infondate sono le eccezioni di decadenza dall'azione risarcitoria dell'assicurata – che le odierne appellanti all'evidenza CP_5
esercitano qui in via surrogatoria – e di limitazione della responsabilità
dell'Istituto di vigilanza al solo corrispettivo contrattuale previsto per un mese
(€ 80,00= oltre IVA), perché le clausole in questione (cfr. art. 11 contratto),
contenute tra le C.G.C. riportate in un modulo unilateralmente predisposto dall' “ ”, avrebbero dovuto essere approvate specificamente CP_2 CP_2
per iscritto ex art. 1341, II co., e 1342 c.c., mentre invece nella specie esse risultano sì sottoscritte per due volte, ma la seconda mediante un richiamo “in blocco” di tutte le clausole possibilmente vessatorie, e dunque con modalità tali da non garantire che il contraente firmatario sia stato posto in grado di prestare l'adeguata attenzione dovuta nella sottoscrizione di dette clausole, come la norma invece prescrive (cfr. Cass., 24193/2014). La limitazione di responsabilità
dell' alla irrisoria somma dovuta per il compenso mensile contrattuale, CP_2
poi, impingerebbe comunque palesemente anche nel divieto sancito dall'art. 1229 c.c., con conseguente nullità, in ogni caso, della relativa previsione.
Ciò chiarito circa le eccezioni preliminari delle appellate, l'appello proposto è
sostanzialmente fondato nel merito, per le ragioni appresso precisate.
Occorre difatti muovere dalla corretta interpretazione del contratto di vigilanza intercorso tra la e l' in data 05.10.2012. CP_5 Controparte_2
Non vi è dubbio, difatti, che il contratto, come dedotto dalle appellate e come pag. 8/18 osservato dalla decisione impugnata, prevedesse espressamente l'obbligo di intervento sul posto da parte dell' solo nel caso di Controparte_2
ricezione di segnale espresso di allarme tramite il ponte radio installato presso i locali della E tuttavia, perché un accordo di tal genere possa avere un CP_5
qualche senso pratico, è ovviamente necessario che il ponte radio funzioni e che, in sostanza, il sistema di allarme installato presso la sede della società
vigilata possa effettivamente lanciare un segnale di allarme. Nell'ipotesi cioè in cui il sistema, per proprio malfunzionamento e/o per sabotaggio di terzi (come nella specie pacificamente avvenuto) non sia più in grado di avvertire,
mediante il segnale di allarme radio, di una eventuale intrusione, la causa giuridica concreta stessa del contratto dalle medesime concluso ne sarebbe completamente frustrata. In disparte peraltro il caso di un disservizio funzionale dell'impianto, nella specie non verificatosi (in ordine al quale sarebbe da valutare se l'onere di mantenimento dell'impianto in condizioni di piena funzionalità fosse a carico della società di vigilanza, che pure forniva in comodato una parte dell'impianto, ovvero della società vigilata), è invece evidente che le parti abbiano voluto prevedere che, nel caso di una manomissione dolosa dello stesso (come verificatasi in concreto) il servizio di vigilanza stipulato potesse in qualche modo intervenire e farsi carico anche di un tale possibile evento. E' questo il senso da attribuire alla pattuita stipulazione relativa alla effettuazione di “almeno 4 interrogazioni del ponte pag. 9/18 radio nella fascia oraria 21:00 / 06:00” (clausola peraltro aggiunta a mano sul modulo prestampato, e dunque da ritenersi in ogni caso prevalente rispetto alle clausole eventualmente di senso contrario nello stesso contenute, ai sensi dell'art. 1342 cc). Durante le ore notturne cioè, ovvero chiaramente le più
propizie ad un sabotaggio dell'impianto, l' avrebbe dovuto Controparte_2
controllare la funzionalità del ponte radio per verificare che l'impianto fosse in grado, semplicemente, di lanciare quell'allarme all'esito del quale la vigilanza stessa sarebbe dovuta intervenire sul posto. Da ciò dunque si ricava agevolmente, alla luce di una interpretazione di buona fede e conservativa (artt.
1365 e 1366 c.c.) del contratto, quale sarebbe dovuto essere il comportamento dell'istituto di vigilanza nell'ipotesi in cui, all'esito di una delle previste interrogazioni notturne del ponte radio, si fosse riscontrata una mancata risposta, ovvero un malfunzionamento dello stesso. L'istituto sarebbe dovuto,
semplicemente, intervenire sul posto né più né meno come nell'ipotesi in cui avesse ricevuto una segnalazione di allarme, e ciò in quanto, come è ovvio, la mancata risposta del ponte radio poteva ben essere il segno – come poi si è
verificato in realtà – di un avvenuto sabotaggio del sistema volto proprio ad impedire la trasmissione di quel segnale di allarme che avrebbe allertato la vigilanza provocandone l'intervento. Altre interpretazioni del contratto di vigilanza ripassato tra le parti non sono possibili se non a costo di sacrificare non solo i richiamati principi ermeneutici fondamentali di buona fede e di pag. 10/18 conservazione del contratto (nella specie, di conservazione del senso e dell'efficacia della pattuizione relativa alla interrogazione del ponte radio), ma anche la stessa tenuta logica dell'accordo e della sua valenza causale e sinallagmatica, posto che appunto la mancata risposta del ponte ben CP_7
poteva costituire il primo indice di una avvenuta effrazione nell'edificio della società vigilata, e dunque la verificazione proprio di quell'evento che lo stesso servizio garantito era volto a scongiurare. Che, del resto – ciò sia detto solo per completezza di disamina della vicenda – tale dovesse essere il comportamento dell'istituto di vigilanza, sembra esserne stato ben consapevole anche quest'ultimo, se è vero come è vero che emerge chiaramente dalla documentazione agli atti come effettivamente l' , ricevuta la Controparte_2
segnalazione di mancata risposta dall'impianto, si sarebbe comunque attivato per inviare propri vigilanti sul posto per il dovuto controllo della situazione
(cfr. la “stampa storico eventi” – doc. 7 fascicolo appellanti – dell' CP_2
dove all'annotazione “periferica non risponde” delle ore 02:06 del
[...]
23.10.15, viene aggiunta la precisazione “presa visione;
tutto regolare”; cfr. il
“registro di centrale operativa” de “ – doc. 7 fascicolo parte CP_2
appellata “ dove accanto alla segnalazione di “periferica non CP_2
risponde” delle ore 02:06 viene riportato: “inviata pattuglia;
esito negativo”),
salvo quanto appresso si dirà circa l'effettività di tali interventi.
pag. 11/18 Dovendosi interpretare dunque in tale chiave il contratto agli atti, e passando all'analisi di quanto accaduto nella fattispecie, costituisce circostanza provata e comunque pacifica tra le parti quella per cui il furto presso la sarebbe CP_5
avvenuto proprio nel periodo di tempo intercorrente tra la prima mancata risposta del segnale alla centrale operativa (ore 02:06) – come ricostruito dallo stesso ing. dell'istituto “ nella propria relazione del Per_1 CP_2
25.10.2015, (doc. 6 fascicolo parte “ ”), anche alla luce di altri dati di CP_2
giudizio, tra cui la violazione della porta di ingresso agli uffici rilevata dalla centrale antintrusione della alle ore 02:10 – e le ore 04:30 circa del CP_5
mattino, posto che il furgone della (anch'esso rubato dai banditi), su CP_5
cui era stata caricata la refurtiva, veniva registrato in uscita dal telepass del casello di Pesaro-Urbino alle ore 05:50 (considerando che tra l'ingresso in autostrada a Senigallia e il casello di Pesaro-Urbino vi sono tempi di percorrenza di circa 20 minuti e che tra il casello di Senigallia e il luogo in cui è
avvenuto il furto i tempi di percorrenza sono di circa un'ora). Ciò posto, non può ritenersi conseguita la prova che in tale lasso di tempo l'istituto “
[...]
”, come pure dal medesimo sostenuto, abbia tempestivamente inviato i CP_2
propri addetti ad effettuare il dovuto controllo presso la sede della CP_5
Sebbene dai richiamati documenti, come pure dalla dichiarazione scritta del dipendente de “ sig. – tutti elementi però di formazione CP_2 Per_2
unilaterale da parte di “ ” – risulterebbero più interventi sul posto dei CP_2
pag. 12/18 quali un primo effettuato nell'immediatezza della prima rilevazione di
“mancata risposta”, il dato incontrovertibile ed oggettivo circa gli effettivi spostamenti delle autovetture in dotazione alle guardie giurate de ” CP_2
– ovvero quello delle risultanze del tabulato del servizio di controllo satellitare
“Trackpro”, sulle quali si è correttamente basata anche la CTU svolta in primo grado – consente di concludere che un intervento fisico presso la sede CP_5
(sebbene sempre all'esterno dell'edificio come pacificamente pattuito tra le parti) di un incaricato de “ ” fu effettuato solo ed esclusivamente alle CP_2
ore 04:44 circa del 23.10.2015. A quell'ora, però, alla luce della ricostruzione della tempistica del furto come sopra effettuata, i banditi avevano già ultimato il proprio misfatto. Qualora invece all'esito della prima segnalazione di mancata risposta del ponte radio, alle ore 02:06, l'istituto di vigilanza si fosse prontamente e tempestivamente attivato per un sopralluogo sul posto, si deve ritenere che con una probabilità prossima alla certezza – considerati anche i dovuti tempi di organizzazione del servizio e di raggiungimento del posto – la guardia giurata de “ avrebbe potuto raggiungere la sede della CP_2
al più tardi fra le 03:30 e le 04:00 della notte, allorchè cioè il furto, CP_5
certamente ancora in atto, avrebbe potuto essere ragionevolmente sventato (già
con la sola presenza, avvertita dai banditi, di una guarda giurata). Ciò senza dover aggiungere che l'istituto di vigilanza, in ogni caso di difficoltà e/o ritardo nell'organizzazione del servizio, avrebbe almeno dovuto e potuto avvertire, ai pag. 13/18 numeri di telefono indicati in contratto, i responsabili della i quali – CP_5
ugualmente con probabilità prossima alla certezza – sarebbero potuti intervenire tempestivamente sul posto intercettando i ladri e sventando il furto.
Le considerazioni che precedono fondano la responsabilità – di carattere contrattuale, avendo evidentemente le odierne appellanti agito in surroga delle ragioni della ex art. 1916 c.c. – dell'Istituto di vigilanza “ CP_5 [...]
” il quale si è reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali. CP_2
Quanto al danno subito dalla – e di converso dalle compagnie CP_5
assicuratrici della medesima, odierne appellanti – esso è indiscutibilmente provato non solo relativamente all'an (non discutendosi, ed essendo comunque pacifico che i banditi nell'occasione, tra l'altro, rubarono una serie di capi di abbigliamento), ma anche in ordine al quantum. A parte il fatto che il prezzo dei capi rubati (che indiscutibilmente integra il danno subito dalla e CP_5
indennizzato dalle compagnie) è stato documentato agli atti (cfr. doc. 13
fascicolo parte appellante), il fatto che la danneggiata abbia raggiunto CP_5
un accordo (cfr. doc. 20 fascicolo di parte appellante) circa la quantificazione del danno con le compagnie assicuratrici del medesimo (indiscutibilmente interessate a ridurlo e comunque a non risarcire certamente quanto non dovuto)
in complessivi € 120.665,71=, costituisce indubbiamente valido criterio di quantificazione, se del caso in via equitativa, del danno medesimo. L'istituto di vigilanza “ , pertanto, deve essere condannato a risarcire alle CP_2
pag. 14/18 compagnie appellanti il predetto importo, nella misura del 50% del medesimo in favore di ciascuna di esse, oltre – trattandosi di un debito di valore – agli interessi legali sulla somma via via anno per anno rivalutata secondo gli indici
ISTAT dall'avvenuto pagamento dell'indennizzo (in data 04.03.2016)
all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione dibattutasi tra le parti è da ritenersi assorbita.
Passando invece al rapporto tra l'istituto di vigilanza “ e la CP_2
compagnia assicuratrice della propria di Londra, nei cui confronti la Parte_2
prima ha ritualmente riproposto la domanda di manleva in appello, deve ritenersi che la polizza stipulata e la relativa garanzia siano pienamente operative. Non appare difatti in alcun modo provata la tesi per cui l'istituto “
[...]
” avrebbe stipulato altre polizze assicurative a copertura della propria CP_2
RC con altre compagnie. Oltre al fatto che non si rinvengono nel fascicolo di parte dell'istituto “ ” – contrariamente a quanto affermato dalla difesa CP_2
dei – elementi in tal senso, la prova della sussistenza di una CP_3
coassicurazione sarebbe ovviamente spettata a quest'ultima, nel cui interesse essa è stata dedotta, e tale prova è certamente mancata. L'assicurata ha peraltro anche prodotto, ad abundantiam, anche una dichiarazione della compagnia
(indicata come contraente della coassicurazione) in cui Controparte_8
quest'ultima afferma l'inesistenza di un qualsiasi rapporto assicurativo con “
[...]
”. Esclusa pertanto la ricorrenza di una ipotesi di coassicurazione, CP_2
pag. 15/18 restano invece certamente applicabili i limiti contrattuali di polizza, fra cui la stipulata franchigia al 10% del valore di ogni sinistro, con un minimo di €
25.000,00=.
Dovendosi quantificare nella specie, come s'è visto, l'indennizzo in €
120.665,71=, è evidente che la franchigia contrattuale va quantificata in €
25.000,00=, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di CP_3
corrispondere un indennizzo complessivo in favore dell'assicurata “ ” CP_2
di € 96.665,71=, oltre interessi e rivalutazione come sopra precisato. L'obbligo di indennizzo della compagnia deve peraltro intendersi esteso – come espressamente previsto in polizza (cfr. sezione 3.1 della polizza) – alle spese di lite del presente processo a carico dell'istituto “ ” come di seguito CP_2
liquidate.
Le considerazioni che precedono rendono del pari ragione dell'appello incidentale interposto dall'istituto “ che deve essere pertanto Controparte_2
rigettato.
Quanto dunque alle spese di lite, di primo e secondo grado, esse vanno poste,
secondo il principio di soccombenza, a carico dell'appellata “ nel CP_2
rapporto processuale fra questa e le odierne appellanti, secondo la liquidazione operata in dispositivo. Attesa inoltre la sostanziale insussistenza di rilevante contrasto tra le parti, le spese invece del rapporto tra l'assicurata ” e CP_2
pag. 16/18 la compagnia assicuratrice di Londra possono integralmente essere CP_3
compensate.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata così provvede:
- Condanna l' a corrispondere a Controparte_2
ciascuna delle appellanti l'importo complessivo di € 60.332,85= ciascuna,
oltre interessi legali sulla somma via via anno per anno rivalutata dal pagamento (04.03.2016) e fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna l' a rifondere alle Controparte_2
appellanti le spese di lite di primo e secondo grado che liquida, quanto alle prime, in complessivi € 11.000,00= (di cui € 2.000,00= per fase di studio;
€ 1.500,00= per fase introduttiva;
€ 4.000,00= per fase di trattazione;
€ 3.500,00= per fase di discussione) e quanto alle seconde in complessivi € 9.000,00= (di cui € 2.500,00= per fase di studio;
€ 1.500,00=
per fase introduttiva;
€ 5.000,00= per fase di trattazione). Il tutto oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge;
- Condanna la compagnia assicuratrice di Londra a manlevare e CP_3
tenere indenne l' dell'importo Controparte_2
complessivo di € 96.655,71= oltre interessi legali su detta somma via via pag. 17/18 anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT dal 04.03.2016
all'effettivo soddisfo, oltrechè dell'importo delle spese legali come sopra liquidate e poste a carico dell' Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'
[...]
e la compagnia assicuratrice di Controparte_2 CP_3
Londra;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale di ulteriore importo a Controparte_2
titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 20.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 18/18
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 610/2021 RGC promossa
DA
- , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1
in Stuttgart (D);
C.F.: P.IVA_1
- , in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1
sede in Hannover (D);
C.F.: P.IVA_2 rappresentate e difese dagli avv.ti Fortunato Taglioretti del Foro di Milano e
Domenico D'Alessio del Foro di Ancona, e con essi elettivamente domiciliate in
Ancona alla via Antonio Giannelli n. 36, presso e nello studio del secondo;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
- in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., con sede in Ancona alla via F. Fioretti, n. 9/A;
C.F.: ; P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Diego D'Adderio ed elettivamente domiciliato con questi presso il suo studio in Senigallia (AN) alla via A. Costa n. 34;
(appellato)
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
- in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3
con sede in Milano al C.so Garibaldi n. 86;
C.F.: ; P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini del Foro di Milano e con questi elettivamente domiciliata in Ancona alla via Giannelli n. 36 presso e nello studio dell'avv. Andrea Bordoni;
(altra appellata)
pag. 2/18 - in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_4
Sassoferrato (AN) alla via Arceviese n. 2/3;
C.F.: ; P.IVA_5
rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Gabrio Rinaldi del
Foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona al
C.so Mazzini n. 7;
(altra appellata – non costituita nel grado)
AVVERSO la sentenza n. 562/2021 del giorno 23.04.2021 del Tribunale di
Ancona, resa in procedimento n. 7639/2016 RGC.
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Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte Parte_1
e hanno impugnato la sentenza in epigrafe
[...] Controparte_1
con la quale era stata rigettata la propria domanda, di risarcimento dell'indennizzo assicurativo dalle medesime pagato in favore della assicurata proposta nei confronti dell' CP_5 Controparte_2
Si è costituita nel grado la società appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata, non senza proporre altresì appello incidentale quanto alla regolazione delle spese di primo grado.
pag. 3/18 Si è altresì costituita in giudizio la compagnia assicuratrice della R.C.
, soc. chiamata in CP_6 Controparte_2 Controparte_3
causa in primo grado dalla prima.
Non si è costituita nel grado, neppure a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte con ordinanza del 05.07.2024, la soc.
CP_5
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024.
Contro Con il loro diffuso, minuzioso, esteso atto di appello, le soc. e Pt_1
impugnano la sentenza in epigrafe muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate.
Con i primi due, il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello le appellanti criticano l'interpretazione fornita dal Tribunale di Ancona al contenuto del contratto concluso tra la e l' , e il conseguente CP_4 Controparte_2
ragionamento secondo cui quest'ultima avrebbe correttamente adempiuto,
nell'occasione di causa, ai propri obblighi. Nel terzo motivo di doglianza,
invece, le appellanti si dolgono di come il Tribunale non abbia affatto preso in considerazione la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. pur dalle medesime avanzata. Con un settimo motivo si critica poi la dichiarata assenza di nesso di causalità tra l'inadempimento della ” e i danni subiti dalla e CP_2 CP_5
di converso dalle compagnie assicuratrici appellanti. L'ottava censura è
pag. 4/18 dedicata a criticare il richiamo, da parte della sentenza impugnata, delle deduzioni del CTU circa l'impianto di allarme installato presso la CP_5
Costituendosi nel grado di appello, l ha variamente Controparte_2
contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello in rito e nel merito ed ha altresì formulato, in via incidentale, una censura nei riguardi della regolazione delle spese di lite in primo grado, chiedendo che le stesse siano poste in suo favore e a carico in via solidale delle odierne appellanti e della CP_4
Co La compagnia di Londra, assicuratrice della RC della “ ” a CP_3 CP_2
sua volta, costituendosi in appello, ha reiterato una serie di eccezioni preliminari relative alla inammissibilità e/o infondatezza dello stesso, non senza riproporre le proprie difese relative anche al rapporto con la propria assicurata, specie in ordine alle caratteristiche dell'assicurazione, prestata “a secondo rischio” e alla franchigia contrattuale.
Occorre innanzitutto delibare le eccezioni preliminari reiterate dagli appellati.
L' ha difatti in primo luogo eccepito l'inammissibilità CP_2 CP_2
dell'appello a causa delle sue modalità redazionali (estrema prolissità) e della sostanziale mera ripetitività delle prospettazioni già svolte in primo grado,
senza una efficace critica delle motivazioni della sentenza. L'eccezione non può
essere accolta. Fermo restando che evidentemente l'atto di appello è privo in modo radicale del pregio della concisione, esso però è comunque dotato,
oltrechè di una parte volitiva, anche di una argomentativa e critica, che non pag. 5/18 può, necessariamente, non essere posta in diretta relazione con la motivazione della sentenza. Laddove quest'ultima, come nella specie, sia spiccatamente essenziale, è inevitabile che le censure proposte finiscano in pratica per ripercorrere le tesi di primo grado. In ogni caso, l'atto di impugnazione consente ampiamente tanto alla Corte che alle controparti di individuare non solo le parti censurate della sentenza, ma anche le ragioni delle censure medesime, ed è pertanto certamente da giudicarsi ammissibile. Del pari infondata è la contestazione del difetto di rappresentanza degli appellanti da parte dei soggetti che hanno sottoscritto le procure alle liti. Al riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., SS.UU.,
31963/2021; Cass., 6848/2024) in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche non è in linea di massima necessario – salva una puntuale e tempestiva contestazione dell'inesistenza del potere esercitato – dimostrare positivamente il potere di rappresentanza di chi sottoscrive la procura, essendo sufficiente l'indicazione della funzione di quest'ultimo. Ora nel caso di specie,
anche volendo considerare tempestiva l'eccezione proposta dalla parte appellata, il punto è che già in primo grado le due società odierne appellanti hanno prodotto agli atti una dichiarazione, con relativa traduzione giurata, del notaio che a suo tempo ebbe a redigere le procure alle liti, a termine della quale il professionista ha dichiarato che secondo il diritto tedesco egli, prima di rogare l'atto, aveva il dovere di verificare la sussistenza del potere di pag. 6/18 rappresentanza da parte dei sottoscrittori delle procure, operazione che lo stesso ha dichiarato di aver compiuto come per legge, spiegando anche le motivazioni per cui, a termini di legge e di statuto sociale, i predetti erano dotati del relativo potere di rappresentanza. Tale dichiarazione deve considerarsi sufficiente a provare il potere di rappresentanza dei procuratori firmatari e a superare l'eccezione proposta dalla parte appellata, peraltro formulata in termini generici ed ipotetici, senza cioè indicare per quale motivo mai i sottoscrittori delle procure non avrebbero posseduto il potere di rappresentare ed impegnare gli enti. Smaccatamente infondata, poi, è
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle appellanti per mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c., non
Contro avendo la e la provato il pagamento effettuato in favore della Pt_1
Al contrario, il pagamento risulta documentato agli atti non solo in CP_5
forza dell'atto di quietanza e transazione sottoscritto tra l'assicurata e le assicuratrici (cfr. doc. 20 fasc. parte appellante) – il cui disconoscimento in primo grado formulato dalla sia detto per completezza, è del tutto CP_3
irrilevante ed inefficace non solo perché non espressamente reiterato in appello,
ma anche e comunque perché il documento costituisce per la res inter CP_3
alios acta, non essendo stato in alcun modo dalla medesima sottoscritto - ma anche in virtù della copia del bonifico di pagamento prodotto proprio a seguito dell'eccezione sollevata dalla (cfr. doc. 22 fascicolo parte appellante). CP_3
pag. 7/18 Ancora evidentemente infondate sono le eccezioni di decadenza dall'azione risarcitoria dell'assicurata – che le odierne appellanti all'evidenza CP_5
esercitano qui in via surrogatoria – e di limitazione della responsabilità
dell'Istituto di vigilanza al solo corrispettivo contrattuale previsto per un mese
(€ 80,00= oltre IVA), perché le clausole in questione (cfr. art. 11 contratto),
contenute tra le C.G.C. riportate in un modulo unilateralmente predisposto dall' “ ”, avrebbero dovuto essere approvate specificamente CP_2 CP_2
per iscritto ex art. 1341, II co., e 1342 c.c., mentre invece nella specie esse risultano sì sottoscritte per due volte, ma la seconda mediante un richiamo “in blocco” di tutte le clausole possibilmente vessatorie, e dunque con modalità tali da non garantire che il contraente firmatario sia stato posto in grado di prestare l'adeguata attenzione dovuta nella sottoscrizione di dette clausole, come la norma invece prescrive (cfr. Cass., 24193/2014). La limitazione di responsabilità
dell' alla irrisoria somma dovuta per il compenso mensile contrattuale, CP_2
poi, impingerebbe comunque palesemente anche nel divieto sancito dall'art. 1229 c.c., con conseguente nullità, in ogni caso, della relativa previsione.
Ciò chiarito circa le eccezioni preliminari delle appellate, l'appello proposto è
sostanzialmente fondato nel merito, per le ragioni appresso precisate.
Occorre difatti muovere dalla corretta interpretazione del contratto di vigilanza intercorso tra la e l' in data 05.10.2012. CP_5 Controparte_2
Non vi è dubbio, difatti, che il contratto, come dedotto dalle appellate e come pag. 8/18 osservato dalla decisione impugnata, prevedesse espressamente l'obbligo di intervento sul posto da parte dell' solo nel caso di Controparte_2
ricezione di segnale espresso di allarme tramite il ponte radio installato presso i locali della E tuttavia, perché un accordo di tal genere possa avere un CP_5
qualche senso pratico, è ovviamente necessario che il ponte radio funzioni e che, in sostanza, il sistema di allarme installato presso la sede della società
vigilata possa effettivamente lanciare un segnale di allarme. Nell'ipotesi cioè in cui il sistema, per proprio malfunzionamento e/o per sabotaggio di terzi (come nella specie pacificamente avvenuto) non sia più in grado di avvertire,
mediante il segnale di allarme radio, di una eventuale intrusione, la causa giuridica concreta stessa del contratto dalle medesime concluso ne sarebbe completamente frustrata. In disparte peraltro il caso di un disservizio funzionale dell'impianto, nella specie non verificatosi (in ordine al quale sarebbe da valutare se l'onere di mantenimento dell'impianto in condizioni di piena funzionalità fosse a carico della società di vigilanza, che pure forniva in comodato una parte dell'impianto, ovvero della società vigilata), è invece evidente che le parti abbiano voluto prevedere che, nel caso di una manomissione dolosa dello stesso (come verificatasi in concreto) il servizio di vigilanza stipulato potesse in qualche modo intervenire e farsi carico anche di un tale possibile evento. E' questo il senso da attribuire alla pattuita stipulazione relativa alla effettuazione di “almeno 4 interrogazioni del ponte pag. 9/18 radio nella fascia oraria 21:00 / 06:00” (clausola peraltro aggiunta a mano sul modulo prestampato, e dunque da ritenersi in ogni caso prevalente rispetto alle clausole eventualmente di senso contrario nello stesso contenute, ai sensi dell'art. 1342 cc). Durante le ore notturne cioè, ovvero chiaramente le più
propizie ad un sabotaggio dell'impianto, l' avrebbe dovuto Controparte_2
controllare la funzionalità del ponte radio per verificare che l'impianto fosse in grado, semplicemente, di lanciare quell'allarme all'esito del quale la vigilanza stessa sarebbe dovuta intervenire sul posto. Da ciò dunque si ricava agevolmente, alla luce di una interpretazione di buona fede e conservativa (artt.
1365 e 1366 c.c.) del contratto, quale sarebbe dovuto essere il comportamento dell'istituto di vigilanza nell'ipotesi in cui, all'esito di una delle previste interrogazioni notturne del ponte radio, si fosse riscontrata una mancata risposta, ovvero un malfunzionamento dello stesso. L'istituto sarebbe dovuto,
semplicemente, intervenire sul posto né più né meno come nell'ipotesi in cui avesse ricevuto una segnalazione di allarme, e ciò in quanto, come è ovvio, la mancata risposta del ponte radio poteva ben essere il segno – come poi si è
verificato in realtà – di un avvenuto sabotaggio del sistema volto proprio ad impedire la trasmissione di quel segnale di allarme che avrebbe allertato la vigilanza provocandone l'intervento. Altre interpretazioni del contratto di vigilanza ripassato tra le parti non sono possibili se non a costo di sacrificare non solo i richiamati principi ermeneutici fondamentali di buona fede e di pag. 10/18 conservazione del contratto (nella specie, di conservazione del senso e dell'efficacia della pattuizione relativa alla interrogazione del ponte radio), ma anche la stessa tenuta logica dell'accordo e della sua valenza causale e sinallagmatica, posto che appunto la mancata risposta del ponte ben CP_7
poteva costituire il primo indice di una avvenuta effrazione nell'edificio della società vigilata, e dunque la verificazione proprio di quell'evento che lo stesso servizio garantito era volto a scongiurare. Che, del resto – ciò sia detto solo per completezza di disamina della vicenda – tale dovesse essere il comportamento dell'istituto di vigilanza, sembra esserne stato ben consapevole anche quest'ultimo, se è vero come è vero che emerge chiaramente dalla documentazione agli atti come effettivamente l' , ricevuta la Controparte_2
segnalazione di mancata risposta dall'impianto, si sarebbe comunque attivato per inviare propri vigilanti sul posto per il dovuto controllo della situazione
(cfr. la “stampa storico eventi” – doc. 7 fascicolo appellanti – dell' CP_2
dove all'annotazione “periferica non risponde” delle ore 02:06 del
[...]
23.10.15, viene aggiunta la precisazione “presa visione;
tutto regolare”; cfr. il
“registro di centrale operativa” de “ – doc. 7 fascicolo parte CP_2
appellata “ dove accanto alla segnalazione di “periferica non CP_2
risponde” delle ore 02:06 viene riportato: “inviata pattuglia;
esito negativo”),
salvo quanto appresso si dirà circa l'effettività di tali interventi.
pag. 11/18 Dovendosi interpretare dunque in tale chiave il contratto agli atti, e passando all'analisi di quanto accaduto nella fattispecie, costituisce circostanza provata e comunque pacifica tra le parti quella per cui il furto presso la sarebbe CP_5
avvenuto proprio nel periodo di tempo intercorrente tra la prima mancata risposta del segnale alla centrale operativa (ore 02:06) – come ricostruito dallo stesso ing. dell'istituto “ nella propria relazione del Per_1 CP_2
25.10.2015, (doc. 6 fascicolo parte “ ”), anche alla luce di altri dati di CP_2
giudizio, tra cui la violazione della porta di ingresso agli uffici rilevata dalla centrale antintrusione della alle ore 02:10 – e le ore 04:30 circa del CP_5
mattino, posto che il furgone della (anch'esso rubato dai banditi), su CP_5
cui era stata caricata la refurtiva, veniva registrato in uscita dal telepass del casello di Pesaro-Urbino alle ore 05:50 (considerando che tra l'ingresso in autostrada a Senigallia e il casello di Pesaro-Urbino vi sono tempi di percorrenza di circa 20 minuti e che tra il casello di Senigallia e il luogo in cui è
avvenuto il furto i tempi di percorrenza sono di circa un'ora). Ciò posto, non può ritenersi conseguita la prova che in tale lasso di tempo l'istituto “
[...]
”, come pure dal medesimo sostenuto, abbia tempestivamente inviato i CP_2
propri addetti ad effettuare il dovuto controllo presso la sede della CP_5
Sebbene dai richiamati documenti, come pure dalla dichiarazione scritta del dipendente de “ sig. – tutti elementi però di formazione CP_2 Per_2
unilaterale da parte di “ ” – risulterebbero più interventi sul posto dei CP_2
pag. 12/18 quali un primo effettuato nell'immediatezza della prima rilevazione di
“mancata risposta”, il dato incontrovertibile ed oggettivo circa gli effettivi spostamenti delle autovetture in dotazione alle guardie giurate de ” CP_2
– ovvero quello delle risultanze del tabulato del servizio di controllo satellitare
“Trackpro”, sulle quali si è correttamente basata anche la CTU svolta in primo grado – consente di concludere che un intervento fisico presso la sede CP_5
(sebbene sempre all'esterno dell'edificio come pacificamente pattuito tra le parti) di un incaricato de “ ” fu effettuato solo ed esclusivamente alle CP_2
ore 04:44 circa del 23.10.2015. A quell'ora, però, alla luce della ricostruzione della tempistica del furto come sopra effettuata, i banditi avevano già ultimato il proprio misfatto. Qualora invece all'esito della prima segnalazione di mancata risposta del ponte radio, alle ore 02:06, l'istituto di vigilanza si fosse prontamente e tempestivamente attivato per un sopralluogo sul posto, si deve ritenere che con una probabilità prossima alla certezza – considerati anche i dovuti tempi di organizzazione del servizio e di raggiungimento del posto – la guardia giurata de “ avrebbe potuto raggiungere la sede della CP_2
al più tardi fra le 03:30 e le 04:00 della notte, allorchè cioè il furto, CP_5
certamente ancora in atto, avrebbe potuto essere ragionevolmente sventato (già
con la sola presenza, avvertita dai banditi, di una guarda giurata). Ciò senza dover aggiungere che l'istituto di vigilanza, in ogni caso di difficoltà e/o ritardo nell'organizzazione del servizio, avrebbe almeno dovuto e potuto avvertire, ai pag. 13/18 numeri di telefono indicati in contratto, i responsabili della i quali – CP_5
ugualmente con probabilità prossima alla certezza – sarebbero potuti intervenire tempestivamente sul posto intercettando i ladri e sventando il furto.
Le considerazioni che precedono fondano la responsabilità – di carattere contrattuale, avendo evidentemente le odierne appellanti agito in surroga delle ragioni della ex art. 1916 c.c. – dell'Istituto di vigilanza “ CP_5 [...]
” il quale si è reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali. CP_2
Quanto al danno subito dalla – e di converso dalle compagnie CP_5
assicuratrici della medesima, odierne appellanti – esso è indiscutibilmente provato non solo relativamente all'an (non discutendosi, ed essendo comunque pacifico che i banditi nell'occasione, tra l'altro, rubarono una serie di capi di abbigliamento), ma anche in ordine al quantum. A parte il fatto che il prezzo dei capi rubati (che indiscutibilmente integra il danno subito dalla e CP_5
indennizzato dalle compagnie) è stato documentato agli atti (cfr. doc. 13
fascicolo parte appellante), il fatto che la danneggiata abbia raggiunto CP_5
un accordo (cfr. doc. 20 fascicolo di parte appellante) circa la quantificazione del danno con le compagnie assicuratrici del medesimo (indiscutibilmente interessate a ridurlo e comunque a non risarcire certamente quanto non dovuto)
in complessivi € 120.665,71=, costituisce indubbiamente valido criterio di quantificazione, se del caso in via equitativa, del danno medesimo. L'istituto di vigilanza “ , pertanto, deve essere condannato a risarcire alle CP_2
pag. 14/18 compagnie appellanti il predetto importo, nella misura del 50% del medesimo in favore di ciascuna di esse, oltre – trattandosi di un debito di valore – agli interessi legali sulla somma via via anno per anno rivalutata secondo gli indici
ISTAT dall'avvenuto pagamento dell'indennizzo (in data 04.03.2016)
all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione dibattutasi tra le parti è da ritenersi assorbita.
Passando invece al rapporto tra l'istituto di vigilanza “ e la CP_2
compagnia assicuratrice della propria di Londra, nei cui confronti la Parte_2
prima ha ritualmente riproposto la domanda di manleva in appello, deve ritenersi che la polizza stipulata e la relativa garanzia siano pienamente operative. Non appare difatti in alcun modo provata la tesi per cui l'istituto “
[...]
” avrebbe stipulato altre polizze assicurative a copertura della propria CP_2
RC con altre compagnie. Oltre al fatto che non si rinvengono nel fascicolo di parte dell'istituto “ ” – contrariamente a quanto affermato dalla difesa CP_2
dei – elementi in tal senso, la prova della sussistenza di una CP_3
coassicurazione sarebbe ovviamente spettata a quest'ultima, nel cui interesse essa è stata dedotta, e tale prova è certamente mancata. L'assicurata ha peraltro anche prodotto, ad abundantiam, anche una dichiarazione della compagnia
(indicata come contraente della coassicurazione) in cui Controparte_8
quest'ultima afferma l'inesistenza di un qualsiasi rapporto assicurativo con “
[...]
”. Esclusa pertanto la ricorrenza di una ipotesi di coassicurazione, CP_2
pag. 15/18 restano invece certamente applicabili i limiti contrattuali di polizza, fra cui la stipulata franchigia al 10% del valore di ogni sinistro, con un minimo di €
25.000,00=.
Dovendosi quantificare nella specie, come s'è visto, l'indennizzo in €
120.665,71=, è evidente che la franchigia contrattuale va quantificata in €
25.000,00=, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di CP_3
corrispondere un indennizzo complessivo in favore dell'assicurata “ ” CP_2
di € 96.665,71=, oltre interessi e rivalutazione come sopra precisato. L'obbligo di indennizzo della compagnia deve peraltro intendersi esteso – come espressamente previsto in polizza (cfr. sezione 3.1 della polizza) – alle spese di lite del presente processo a carico dell'istituto “ ” come di seguito CP_2
liquidate.
Le considerazioni che precedono rendono del pari ragione dell'appello incidentale interposto dall'istituto “ che deve essere pertanto Controparte_2
rigettato.
Quanto dunque alle spese di lite, di primo e secondo grado, esse vanno poste,
secondo il principio di soccombenza, a carico dell'appellata “ nel CP_2
rapporto processuale fra questa e le odierne appellanti, secondo la liquidazione operata in dispositivo. Attesa inoltre la sostanziale insussistenza di rilevante contrasto tra le parti, le spese invece del rapporto tra l'assicurata ” e CP_2
pag. 16/18 la compagnia assicuratrice di Londra possono integralmente essere CP_3
compensate.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza gravata così provvede:
- Condanna l' a corrispondere a Controparte_2
ciascuna delle appellanti l'importo complessivo di € 60.332,85= ciascuna,
oltre interessi legali sulla somma via via anno per anno rivalutata dal pagamento (04.03.2016) e fino all'effettivo soddisfo;
- Condanna l' a rifondere alle Controparte_2
appellanti le spese di lite di primo e secondo grado che liquida, quanto alle prime, in complessivi € 11.000,00= (di cui € 2.000,00= per fase di studio;
€ 1.500,00= per fase introduttiva;
€ 4.000,00= per fase di trattazione;
€ 3.500,00= per fase di discussione) e quanto alle seconde in complessivi € 9.000,00= (di cui € 2.500,00= per fase di studio;
€ 1.500,00=
per fase introduttiva;
€ 5.000,00= per fase di trattazione). Il tutto oltre al
15% LP, CAP e IVA come per legge;
- Condanna la compagnia assicuratrice di Londra a manlevare e CP_3
tenere indenne l' dell'importo Controparte_2
complessivo di € 96.655,71= oltre interessi legali su detta somma via via pag. 17/18 anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT dal 04.03.2016
all'effettivo soddisfo, oltrechè dell'importo delle spese legali come sopra liquidate e poste a carico dell' Controparte_2
- Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'
[...]
e la compagnia assicuratrice di Controparte_2 CP_3
Londra;
- Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale di ulteriore importo a Controparte_2
titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 20.05.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
avv. Rodolfo Giungi dott. Gianmichele Marcelli
pag. 18/18