Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5436/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. FASANO SILVIA e l'avv. FASANO MARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LO SCALZO CHRISTIAN CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto di annullare l'atto protocollo .4101.25/01/2023.0008996, notificato il CP_1
20.04.2023, emesso dall' per sanzioni per omesso versamento di contributi relativi all'anno CP_1
2013 per € 10.000,00 e dichiarare prescritta e/o infondata e/ o illegittima la pretesa vantata.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: in via principale, dichiarare l'inammissibilità CP_1 della domanda avversaria;
in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l ha eccepito l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di CP_1 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., deducendo che “Come si ricava dal tenore dell'atto di rettifica nonché dalle disposizioni normative (richiamate perfino nel suddetto atto), il provvedimento oggi impugnato, non essendo l'ordinanza-ingiunzione di cui al comma 2 dell'art. 18 legge n. 689/81, ma un mero atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del destinatario, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, dovendosi ritenere che solo dal momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (per tutte, Cass. n. 32886/18)”.
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1-bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali e assistenziali)”.
In particolare, come dedotto dall , “L'atto (doc. 1) di cui si chiede l'annullamento … è una CP_1 rettifica dell'accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). Trattasi, in particolare, della rettifica di un precedente accertamento (doc. 2a) della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, citato, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta”.
Tanto premesso, come dedotto dall , Cass. 32886/2018 ha stabilito che “è consolidato, e va CP_1 qui confermato, il principio per cui “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (…) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria”
(Cass. 12 luglio 2010, n. 16319; Cass. 10 maggio 2010, n. 11281; Cass. 30 agosto 2007, n. 18320).
La questione è assorbente e preclude l'esame nel merito del ricorso.
Il tenore preliminare della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 12/05/2023 da ei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 07/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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