TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10143/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
HI RI OZ Presidente
Alina Rossato Giudice
RI Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10143/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Colini Fabrizio Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Vitale Alberto CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Porre a carico del Sig. , con decorrenza dal mese di ottobre 2025, l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla Sig.ra , quale contributo per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
, e comunque fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, la somma mensile Per_2 complessiva di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sull'IBAN indicato dalla sig.ra , importo da rivalutarsi annualmente CP_1
secondo gli indici ISTAT.
pagina 1 di 3
2. Disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative per i figli, come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra le parti per le spese non urgenti e con obbligo di rimborso al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa.
3. Dare atto che le parti, con la sottoscrizione del presente atto e dell'allegata scrittura privata, hanno transatto e definito ogni pregressa pendenza economica relativa al mantenimento ordinario, straordinario e adeguamenti ISTAT, e che la Sig.ra dichiara di non aver più nulla a CP_1
pretendere dal Sig. per tali titoli sino alla data odierna. Parte_1
4. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 8.10.2025, e premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 23.5.1998 in Villafranca Padovana e che dall'unione sono nati i figli
(il 25.5.2008) e (il 9.11.2009), hanno chiesto la modifica della sentenza di divorzio Per_1 Per_2
del Tribunale di Padovan. 1858/2018, mediante la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre da € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) ivi previsti ad € 550,00 mensili complessivi (€ 270,00 mensili per ciascun figlio).
A fondamento della domanda hanno allegato che , socio amministratore della società Parte_1
Eurolaser S.r.l., ha subito una contrazione del proprio volume d'affari, con conseguente riduzione dei redditi;
che, in particolare, a fronte di un reddito per l'anno 2022 pari a € 36.611,40 e per l'anno 2023 pari a € 37.077,00, nell'anno d'imposta 2024 egli ha percepito un reddito pari ad € 12.306,00 e che i ricorrenti, con scrittura privata, hanno definito ogni controversia relativa ai pregressi pagamenti per il mantenimento ordinario, straordinario e adeguamenti ISTAT.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e non si pongono in contrasto con gli artt. 337 ter e ss. c.c. e, pertanto, il Tribunale prende atto degli stessi, con al precisazione che gli accordi di cui al punto 3 delle rassegnate conclusioni, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale dai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone sulle spese.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, per la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n.1858/2018 depositata il 3.10.2018, secondo quanto indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice relatore
RI Di PA
Il Presidente
HI RI OZ
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
HI RI OZ Presidente
Alina Rossato Giudice
RI Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10143/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Colini Fabrizio Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Vitale Alberto CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Porre a carico del Sig. , con decorrenza dal mese di ottobre 2025, l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla Sig.ra , quale contributo per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1
, e comunque fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, la somma mensile Per_2 complessiva di € 550,00 (€ 275,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sull'IBAN indicato dalla sig.ra , importo da rivalutarsi annualmente CP_1
secondo gli indici ISTAT.
pagina 1 di 3
2. Disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative per i figli, come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Padova, siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra le parti per le spese non urgenti e con obbligo di rimborso al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa.
3. Dare atto che le parti, con la sottoscrizione del presente atto e dell'allegata scrittura privata, hanno transatto e definito ogni pregressa pendenza economica relativa al mantenimento ordinario, straordinario e adeguamenti ISTAT, e che la Sig.ra dichiara di non aver più nulla a CP_1
pretendere dal Sig. per tali titoli sino alla data odierna. Parte_1
4. Dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 8.10.2025, e premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 23.5.1998 in Villafranca Padovana e che dall'unione sono nati i figli
(il 25.5.2008) e (il 9.11.2009), hanno chiesto la modifica della sentenza di divorzio Per_1 Per_2
del Tribunale di Padovan. 1858/2018, mediante la riduzione del contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre da € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun figlio) ivi previsti ad € 550,00 mensili complessivi (€ 270,00 mensili per ciascun figlio).
A fondamento della domanda hanno allegato che , socio amministratore della società Parte_1
Eurolaser S.r.l., ha subito una contrazione del proprio volume d'affari, con conseguente riduzione dei redditi;
che, in particolare, a fronte di un reddito per l'anno 2022 pari a € 36.611,40 e per l'anno 2023 pari a € 37.077,00, nell'anno d'imposta 2024 egli ha percepito un reddito pari ad € 12.306,00 e che i ricorrenti, con scrittura privata, hanno definito ogni controversia relativa ai pregressi pagamenti per il mantenimento ordinario, straordinario e adeguamenti ISTAT.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e non si pongono in contrasto con gli artt. 337 ter e ss. c.c. e, pertanto, il Tribunale prende atto degli stessi, con al precisazione che gli accordi di cui al punto 3 delle rassegnate conclusioni, essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale dai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone sulle spese.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, per la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n.1858/2018 depositata il 3.10.2018, secondo quanto indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice relatore
RI Di PA
Il Presidente
HI RI OZ
pagina 3 di 3