Art. 1.
Il fondo di intervento di cui all' articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819 , integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25 , e' ulteriormente integrato per l'esercizio finanziario 1980 della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento da parte dello Stato.
Il fondo di intervento di cui all' articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819 , integrato con legge 20 gennaio 1978, n. 25 , e' ulteriormente integrato per l'esercizio finanziario 1980 della somma di lire 8.000 milioni mediante conferimento da parte dello Stato.