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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 910/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI SA, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3175/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 15380/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200046553 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200046553 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: in via preliminare, accoglimento della proposta conciliativa, ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del d.lgs. n. 542/1992, di versamento della somma omnicomprensiva di euro 300,00 e, nel caso di non accoglimento di tale proposta, riforma della sentenza impugnata e annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e/o la riduzione degli stessi, con vittoria di spese. Appellato: rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 15380/2023, pubblicata il 22 dicembre 2023, la Sezione n. 9 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2200046553 relativo alla TA.RI. emesso dal Comune di Roma - Capitale per gli anni 2017 e 2018. I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: «[…] Il ricorso è infondato. La tassazione periodica costituisce un obbligo alle scadenze di legge indipendentemente dalla circostanza che venga sollecitata dall'Ente impositore con l'eventuale invio di bollettini di pagamento a contribuente pure reperibile presso più domiciliazioni.
In tema di motivazione dell'atto d'imposizione tributaria, l'onere dell'Ente impositore di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto, con doppia motivazione per relationem, tutte le volte che faccia riferimento a documentazione agevolmente conoscibile (Cass. 593/2021; Cass. 32127/2018). Tale principio rende adeguata la motivazione di Roma Capitale con riguardo all'avviso di Ricorrente_1accertamento notificato a , perché lo stesso atto rinvia espressamente per la specificazione e descrizione dell'immobile, assoggettato alla tassa dei rifiuti (Ta.Ri.) e al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, alle pagine della Società_1sezione di pertinenza del contribuente che sono contenute nel sito internet dell' . Siffatti espressi riferimenti rendono agevolmente individuabile l'immobile tassato, e dunque conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. A nulla rileva che il sito sarebbe accessibile soltanto previa registrazione e che la legge non imporrebbe un simile onere, perché la registrazione si risolve in una banale autoidentificazione del soggetto che accede ad informazioni digitali dell'Amministrazione, al pari di quanto avverrebbe per l'accesso ad uffici fisici, costituendo una doverosa verifica anch'essa contenuta entro i margini dell'equo bilanciamento tra le esigenze pubbliche e ragioni private. In tema di motivazione dell'atto di imposizione tributaria, l'onere dell'Ente impositore di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto, con doppia motivazione per relationem, tutte le volte che faccia riferimento a documentazione agevolmente riconoscibile (Cass. 593/2021; Cass. 32127/2018)” (….) “A nulla rileva che il sito sarebbe accessibile soltanto previa registrazione e che la legge non imporrebbe un simile onere, perché la registrazione si risolve in una banale autoidentificazione del soggetto che accede ad informazioni digitali dell'Amministrazione, al pari di quanto avverrebbe per l'accesso agli uffici fisici, costituendo una doverosa verifica anch'essa contenuta entro i margini dell'equo bilanciamento tra le esigenze pubbliche e ragioni private». Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, sulla base dei seguenti motivi: 1. violazione e falsa applicazione del comma 162 art. 1 legge n. 296 del 2006 e dell'art. 7 legge n.
- 2 - 212, del 2000 nonché illegittimità per eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, carenza di presupposti ed ingiustizia manifesta.
─ la sentenza impugnata non tiene conto della suindicata normativa, avendo ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di cui trattasi fosse stato rispettato attraverso il richiamo per relationem alla banca dati dell'Società_1;
─ i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza non sono conferenti in quanto relativi a casi diversi da quello in esame, nel quale i documenti non sono agevolmente conoscibili dal contribuente perché richiedono una attività aggiuntiva, quale la registrazione presso il sito web di Società_1.; 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla prova della facilità di accesso alle informazioni digitali dell'Amministrazione.
─ si sostiene, nel provvedimento impugnato, che “la registrazione si risolve in una banale autoidentificazione del soggetto che accede”;
─ il giudice di prime cure sbrigativamente considera facile l'accesso al Portale Web, esponendo una opinione personale, ma l'appellante, il quale possiede più di un appartamento a Roma, non è stato in grado di accedere alla banca dati e di associare il tributo richiesto a uno dei suoi appartamenti;
─ è certo che l'intimazione di pagamento della Tari impugnata è priva dell'indirizzo e dei dati catastali del bene cui si riferisce, e non vi è prova contraria sul punto. Per i suesposti motivi l'appellante ha chiesto, in via preliminare, l'accoglimento della proposta conciliativa ex art. 48 e 48-bis del d.lgs. n. 542/1992 di versamento della somma omnicomprensiva di euro 300,00 e, nel merito, nel caso di non accoglimento di tale proposta, la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e/o la riduzione degli stessi, con vittoria di spese. Si è costituito il Comune di Roma-Capitale, depositando controdeduzioni del seguente tenore:
─ l'obbligo motivazionale, contrariamente a quanto sostiene l'odierno appellante, è stato ben assolto dal giudice di primo grado, avendo quest'ultimo riportato chiaramente, correttamente e dettagliatamente la ratio decidendi e gli elementi normativi che hanno determinato il rigetto del ricorso;
─ si deve rappresentare l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall'appellante, in quanto “la
TARI è un'imposta autoliquidata che deve essere versata dal contribuente alle prescritte scadenze a prescindere dall'invio da parte del Comune dell'Avviso di Pagamento” (CGT I grado Roma, Sent. n. 14410/20/2024);
─ l'avviso di pagamento deve, infatti, essere considerato come un mero strumento di facilitazione;
“è dunque, onere del contribuente provvedere al pagamento del tributo alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso di pagamento determini alcuna nullità” (Sentenza n. 70/2020 della Commissione Tributaria di Parma), “l'invio dell'avviso di pagamento ha solo una mera funzione di ausilio al contribuente” (Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Sentenza n. 32/2021);
─ pertanto, contrariamente a quanto sostiene controparte, la mancata spedizione ovvero la
- 3 - mancata ricezione dell'avviso di pagamento TA.RI. non esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste dal regolamento comunale, considerato che l'Amministrazione appellata, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con l'utente, mette a disposizione uno Sportello tradizionale fisico e portale telematico che permette con facilità al soggetto passivo del tributo di reperire gli avvisi di pagamento, nonché verificare la propria posizione;
─ si ribadisce dunque, la totale legittimità della pretesa tributaria, non potendo, per i motivi suesposti, l'eventuale mancato recapito dell'avviso di pagamento assolvere il contribuente dalle responsabilità conseguenti al tardivo versamento nei termini prefissati dall'Ente impositore;
─ del resto, l'obbligo motivazionale si ritiene adempiuto tutte le volte in cui il «[…] contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)» (Cass, ordinanza n. 20685 del 25/07/2024);
─ con l'ordinanza n. 39678 del 13/12/2021 la Corte di Cassazione ha sancito che per la motivazione dell'avviso di accertamento TARI è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo: «[…] la motivazione seppur indicata, in modo estremamente sintetico e facendo ricorso ai riquadri prestampati, consente al contribuente di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedimentali e garantisce l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio per il contribuente senza che vi sia violazione di norme, che siano espressione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione». Per le esposte ragioni, il Comune di Roma - Capitale ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. In previsione dell'odierna udienza la difesa del contribuente ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha ribadito gli assunti di cui all'atto di appello. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, nella quale il difensore dell'appellante, collegato da remoto, ha insistito nella proposta conciliativa formulata nell'atto di impugnazione e, nel merito, per l'accoglimento dell'appello, mentre il rappresentante del Comune di Roma - Capitale ha rappresentato di non aderire alla proposta conciliativa e ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dato atto che il Comune di Roma - Capitale non ha inteso aderire alla
- 4 - proposta conciliativa formulata dall'appellante e, dunque, si è proceduto alla decisione del merito.
2. Premesso quanto sopra, la Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.1 Innanzitutto va rilevato che il ricorrente ha depositato in primo grado una copia incompleta dell'avviso di accertamento impugnato, che, secondo quanto si evince dalla dizione presente in calce (“P1/5”), risulta composto da cinque pagine, mentre il file prodotto ne contiene soltanto due. Di conseguenza, non è possibile verificare se nelle pagine mancanti fossero contenute ulteriori informazioni e indicazioni rispetto a quelle che figurano nelle prime due, con evidenti riverberi in ordine al profilo della completezza motivazionale dell'atto, oggetto delle censure dell'appellante. Il Comune appellato non ha interloquito sul punto, ma ha insistito nel sostenere che l'atto contiene tutte le indicazioni necessarie.
2.2 In ogni caso, si deve concordare con i giudici di prime cure nel ritenere che l'avviso di accertamento impugnato fosse sufficientemente motivato, in quanto in esso sono indicate le ragioni essenziali della pretesa – cioè il mancato versamento della TA.RI. per gli anni 2017 e 2018 con riferimento all'utenza n. 0010112241 – e sono specificati gli importi dovuti. Inoltre, risultano riportate informazioni per consentire al contribuente di acquisire, sul Sito Web dell'Ente impositore, più dettagliate informazioni mediante la consultazione degli avvisi di pagamento emessi (dei quali vengono indicati i numeri identificativi e che il contribuente sostiene di non aver ricevuto, anche se appare alquanto improbabile che la mancata ricezione degli avvisi di pagamento possa essere avvenuta per ben quatto avvisi nell'arco di quattro anni). Come giustamente sottolineato nella sentenza impugnata, l'acquisizione di dette informazioni complementari non comportava un'attività di particolare complessità – in specie per il contribuente, il quale svolge la professione di avvocato – essendo prevista una semplice registrazione sul Sito per poter accedere ai dati in questione. Peraltro, in caso di dubbi, vi era sempre la possibilità di chiedere informazioni all'Ufficio emittente, essendo stato posto il contribuente in grado di cogliere l'oggetto della pretesa impositiva contenuta nell'avviso di accertamento notificatogli.
2.3 Nel ricorso introduttivo, così come nell'appello, è stato obiettato che nell'avviso de quo non risultavano specificati gli identificativi catastali dell'immobile oggetto della ripresa a tassazione, ma non si può non osservare che, come affermato dallo stesso ricorrente, egli è stato residente in [...]fino al 18.2.2020, sicché egli avrebbe dovuto rappresentarsi che la tassa della quale il Comune lamentava l'omesso pagamento per gli anni 2017 e 2018 riguardava, con ogni probabilità, l'abitazione di cui al suindicato indirizzo, posto che non ha addotto di essere intestatario di più utenze TA.RI., così da poter nutrire insuperabili dubbi su quale fosse l'immobile considerato nell'avviso di accertamento.
2.4 Né, infine, è priva di rilievo la circostanza che il Comune aveva contestato l'omesso pagamento della TA.RI. per i due anni in questione e, quindi, ove – diversamente da quanto assunto nell'avviso notificato – il contribuente avesse già provveduto al pagamento del dovuto,
- 5 - l'attività difensiva sarebbe stata ancora più agevolmente attuabile attraverso la produzione delle relative ricevute. Invece, l'appellante non ha mai sostenuto di avere pagato la TA.RI. per gli anni in questione, con riferimento all'utenza indicata nell'avviso di accertamento de quo, né ha obiettato di non essere tenuto, per qualsivoglia motivo, al pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti per quell'utenza e per dette annualità. Quindi, in mancanza di una sostanziale contestazione della debenza, le prospettazioni contenute nel gravame – comunque non fondate per le ragioni illustrate sopra – si appalesano anche recessive rispetto al dovere di pagamento del servizio in questione, riconducibile al disposto degli artt. 2 e 53 della Costituzione, avuto anche presente il principio di cui all'art. 10 della legge n. 212/2000, secondo il quale «[…] i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».
3. Per tutte le considerazioni sin qui svolte, il gravame va respinto, giacché non possono trovare adesione le doglianze dell'appellante in ordine alla mancata rilevazione, da parte della Corte di primo grado, dell'addotto vizio di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso al Comune di Roma - Capitale delle spese del presente grado di giudizio, che – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022, con tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché praticata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, e applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 300,00 (trecento/00).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 300,00 (trecento/00).
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LI
- 6 -
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LI SA, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore FRANCAVIGLIA ROSA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3175/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 15380/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200046553 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200046553 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: in via preliminare, accoglimento della proposta conciliativa, ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del d.lgs. n. 542/1992, di versamento della somma omnicomprensiva di euro 300,00 e, nel caso di non accoglimento di tale proposta, riforma della sentenza impugnata e annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e/o la riduzione degli stessi, con vittoria di spese. Appellato: rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 15380/2023, pubblicata il 22 dicembre 2023, la Sezione n. 9 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 2200046553 relativo alla TA.RI. emesso dal Comune di Roma - Capitale per gli anni 2017 e 2018. I primi giudici osservavano in motivazione quanto segue: «[…] Il ricorso è infondato. La tassazione periodica costituisce un obbligo alle scadenze di legge indipendentemente dalla circostanza che venga sollecitata dall'Ente impositore con l'eventuale invio di bollettini di pagamento a contribuente pure reperibile presso più domiciliazioni.
In tema di motivazione dell'atto d'imposizione tributaria, l'onere dell'Ente impositore di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto, con doppia motivazione per relationem, tutte le volte che faccia riferimento a documentazione agevolmente conoscibile (Cass. 593/2021; Cass. 32127/2018). Tale principio rende adeguata la motivazione di Roma Capitale con riguardo all'avviso di Ricorrente_1accertamento notificato a , perché lo stesso atto rinvia espressamente per la specificazione e descrizione dell'immobile, assoggettato alla tassa dei rifiuti (Ta.Ri.) e al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, alle pagine della Società_1sezione di pertinenza del contribuente che sono contenute nel sito internet dell' . Siffatti espressi riferimenti rendono agevolmente individuabile l'immobile tassato, e dunque conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente. A nulla rileva che il sito sarebbe accessibile soltanto previa registrazione e che la legge non imporrebbe un simile onere, perché la registrazione si risolve in una banale autoidentificazione del soggetto che accede ad informazioni digitali dell'Amministrazione, al pari di quanto avverrebbe per l'accesso ad uffici fisici, costituendo una doverosa verifica anch'essa contenuta entro i margini dell'equo bilanciamento tra le esigenze pubbliche e ragioni private. In tema di motivazione dell'atto di imposizione tributaria, l'onere dell'Ente impositore di mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni della pretesa deve ritenersi assolto, con doppia motivazione per relationem, tutte le volte che faccia riferimento a documentazione agevolmente riconoscibile (Cass. 593/2021; Cass. 32127/2018)” (….) “A nulla rileva che il sito sarebbe accessibile soltanto previa registrazione e che la legge non imporrebbe un simile onere, perché la registrazione si risolve in una banale autoidentificazione del soggetto che accede ad informazioni digitali dell'Amministrazione, al pari di quanto avverrebbe per l'accesso agli uffici fisici, costituendo una doverosa verifica anch'essa contenuta entro i margini dell'equo bilanciamento tra le esigenze pubbliche e ragioni private». Avverso la decisione ha interposto appello il contribuente, sulla base dei seguenti motivi: 1. violazione e falsa applicazione del comma 162 art. 1 legge n. 296 del 2006 e dell'art. 7 legge n.
- 2 - 212, del 2000 nonché illegittimità per eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, carenza di presupposti ed ingiustizia manifesta.
─ la sentenza impugnata non tiene conto della suindicata normativa, avendo ritenuto che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di cui trattasi fosse stato rispettato attraverso il richiamo per relationem alla banca dati dell'Società_1;
─ i precedenti giurisprudenziali citati nella sentenza non sono conferenti in quanto relativi a casi diversi da quello in esame, nel quale i documenti non sono agevolmente conoscibili dal contribuente perché richiedono una attività aggiuntiva, quale la registrazione presso il sito web di Società_1.; 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla prova della facilità di accesso alle informazioni digitali dell'Amministrazione.
─ si sostiene, nel provvedimento impugnato, che “la registrazione si risolve in una banale autoidentificazione del soggetto che accede”;
─ il giudice di prime cure sbrigativamente considera facile l'accesso al Portale Web, esponendo una opinione personale, ma l'appellante, il quale possiede più di un appartamento a Roma, non è stato in grado di accedere alla banca dati e di associare il tributo richiesto a uno dei suoi appartamenti;
─ è certo che l'intimazione di pagamento della Tari impugnata è priva dell'indirizzo e dei dati catastali del bene cui si riferisce, e non vi è prova contraria sul punto. Per i suesposti motivi l'appellante ha chiesto, in via preliminare, l'accoglimento della proposta conciliativa ex art. 48 e 48-bis del d.lgs. n. 542/1992 di versamento della somma omnicomprensiva di euro 300,00 e, nel merito, nel caso di non accoglimento di tale proposta, la riforma della sentenza impugnata e l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e/o la riduzione degli stessi, con vittoria di spese. Si è costituito il Comune di Roma-Capitale, depositando controdeduzioni del seguente tenore:
─ l'obbligo motivazionale, contrariamente a quanto sostiene l'odierno appellante, è stato ben assolto dal giudice di primo grado, avendo quest'ultimo riportato chiaramente, correttamente e dettagliatamente la ratio decidendi e gli elementi normativi che hanno determinato il rigetto del ricorso;
─ si deve rappresentare l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall'appellante, in quanto “la
TARI è un'imposta autoliquidata che deve essere versata dal contribuente alle prescritte scadenze a prescindere dall'invio da parte del Comune dell'Avviso di Pagamento” (CGT I grado Roma, Sent. n. 14410/20/2024);
─ l'avviso di pagamento deve, infatti, essere considerato come un mero strumento di facilitazione;
“è dunque, onere del contribuente provvedere al pagamento del tributo alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso di pagamento determini alcuna nullità” (Sentenza n. 70/2020 della Commissione Tributaria di Parma), “l'invio dell'avviso di pagamento ha solo una mera funzione di ausilio al contribuente” (Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Sentenza n. 32/2021);
─ pertanto, contrariamente a quanto sostiene controparte, la mancata spedizione ovvero la
- 3 - mancata ricezione dell'avviso di pagamento TA.RI. non esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste dal regolamento comunale, considerato che l'Amministrazione appellata, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con l'utente, mette a disposizione uno Sportello tradizionale fisico e portale telematico che permette con facilità al soggetto passivo del tributo di reperire gli avvisi di pagamento, nonché verificare la propria posizione;
─ si ribadisce dunque, la totale legittimità della pretesa tributaria, non potendo, per i motivi suesposti, l'eventuale mancato recapito dell'avviso di pagamento assolvere il contribuente dalle responsabilità conseguenti al tardivo versamento nei termini prefissati dall'Ente impositore;
─ del resto, l'obbligo motivazionale si ritiene adempiuto tutte le volte in cui il «[…] contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571)» (Cass, ordinanza n. 20685 del 25/07/2024);
─ con l'ordinanza n. 39678 del 13/12/2021 la Corte di Cassazione ha sancito che per la motivazione dell'avviso di accertamento TARI è sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali del tributo: «[…] la motivazione seppur indicata, in modo estremamente sintetico e facendo ricorso ai riquadri prestampati, consente al contribuente di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme procedimentali e garantisce l'eliminazione dell'eventuale pregiudizio per il contribuente senza che vi sia violazione di norme, che siano espressione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione». Per le esposte ragioni, il Comune di Roma - Capitale ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. In previsione dell'odierna udienza la difesa del contribuente ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha ribadito gli assunti di cui all'atto di appello. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna pubblica udienza, nella quale il difensore dell'appellante, collegato da remoto, ha insistito nella proposta conciliativa formulata nell'atto di impugnazione e, nel merito, per l'accoglimento dell'appello, mentre il rappresentante del Comune di Roma - Capitale ha rappresentato di non aderire alla proposta conciliativa e ha chiesto il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dato atto che il Comune di Roma - Capitale non ha inteso aderire alla
- 4 - proposta conciliativa formulata dall'appellante e, dunque, si è proceduto alla decisione del merito.
2. Premesso quanto sopra, la Corte ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.1 Innanzitutto va rilevato che il ricorrente ha depositato in primo grado una copia incompleta dell'avviso di accertamento impugnato, che, secondo quanto si evince dalla dizione presente in calce (“P1/5”), risulta composto da cinque pagine, mentre il file prodotto ne contiene soltanto due. Di conseguenza, non è possibile verificare se nelle pagine mancanti fossero contenute ulteriori informazioni e indicazioni rispetto a quelle che figurano nelle prime due, con evidenti riverberi in ordine al profilo della completezza motivazionale dell'atto, oggetto delle censure dell'appellante. Il Comune appellato non ha interloquito sul punto, ma ha insistito nel sostenere che l'atto contiene tutte le indicazioni necessarie.
2.2 In ogni caso, si deve concordare con i giudici di prime cure nel ritenere che l'avviso di accertamento impugnato fosse sufficientemente motivato, in quanto in esso sono indicate le ragioni essenziali della pretesa – cioè il mancato versamento della TA.RI. per gli anni 2017 e 2018 con riferimento all'utenza n. 0010112241 – e sono specificati gli importi dovuti. Inoltre, risultano riportate informazioni per consentire al contribuente di acquisire, sul Sito Web dell'Ente impositore, più dettagliate informazioni mediante la consultazione degli avvisi di pagamento emessi (dei quali vengono indicati i numeri identificativi e che il contribuente sostiene di non aver ricevuto, anche se appare alquanto improbabile che la mancata ricezione degli avvisi di pagamento possa essere avvenuta per ben quatto avvisi nell'arco di quattro anni). Come giustamente sottolineato nella sentenza impugnata, l'acquisizione di dette informazioni complementari non comportava un'attività di particolare complessità – in specie per il contribuente, il quale svolge la professione di avvocato – essendo prevista una semplice registrazione sul Sito per poter accedere ai dati in questione. Peraltro, in caso di dubbi, vi era sempre la possibilità di chiedere informazioni all'Ufficio emittente, essendo stato posto il contribuente in grado di cogliere l'oggetto della pretesa impositiva contenuta nell'avviso di accertamento notificatogli.
2.3 Nel ricorso introduttivo, così come nell'appello, è stato obiettato che nell'avviso de quo non risultavano specificati gli identificativi catastali dell'immobile oggetto della ripresa a tassazione, ma non si può non osservare che, come affermato dallo stesso ricorrente, egli è stato residente in [...]fino al 18.2.2020, sicché egli avrebbe dovuto rappresentarsi che la tassa della quale il Comune lamentava l'omesso pagamento per gli anni 2017 e 2018 riguardava, con ogni probabilità, l'abitazione di cui al suindicato indirizzo, posto che non ha addotto di essere intestatario di più utenze TA.RI., così da poter nutrire insuperabili dubbi su quale fosse l'immobile considerato nell'avviso di accertamento.
2.4 Né, infine, è priva di rilievo la circostanza che il Comune aveva contestato l'omesso pagamento della TA.RI. per i due anni in questione e, quindi, ove – diversamente da quanto assunto nell'avviso notificato – il contribuente avesse già provveduto al pagamento del dovuto,
- 5 - l'attività difensiva sarebbe stata ancora più agevolmente attuabile attraverso la produzione delle relative ricevute. Invece, l'appellante non ha mai sostenuto di avere pagato la TA.RI. per gli anni in questione, con riferimento all'utenza indicata nell'avviso di accertamento de quo, né ha obiettato di non essere tenuto, per qualsivoglia motivo, al pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti per quell'utenza e per dette annualità. Quindi, in mancanza di una sostanziale contestazione della debenza, le prospettazioni contenute nel gravame – comunque non fondate per le ragioni illustrate sopra – si appalesano anche recessive rispetto al dovere di pagamento del servizio in questione, riconducibile al disposto degli artt. 2 e 53 della Costituzione, avuto anche presente il principio di cui all'art. 10 della legge n. 212/2000, secondo il quale «[…] i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».
3. Per tutte le considerazioni sin qui svolte, il gravame va respinto, giacché non possono trovare adesione le doglianze dell'appellante in ordine alla mancata rilevazione, da parte della Corte di primo grado, dell'addotto vizio di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso al Comune di Roma - Capitale delle spese del presente grado di giudizio, che – avuti presenti i criteri direttivi di cui ai decreti ministeriali n. 55/2014 e n. 147/2022, con tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché praticata la riduzione prevista dal comma 2-sexies dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, e applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 300,00 (trecento/00).
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al rimborso alla controparte delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 300,00 (trecento/00).
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Salvatore LI
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