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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 444/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione quinta civile Composta dai magistrati: Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso del 18.02.2025 da: (C.F. , nato in [...] il [...], domiciliato in Parte_1 C.F._1 Venegono Inferiore (VA), Via Del Calcinaccio n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pulli, presso il cui studio, sito in Milano, Corso 22 Marzo n.4, ha eletto domicilio;
APPELLANTE Contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marika Pinton, presso il cui studio, sito in Milano, Via Livigno n. 6, ha eletto domicilio;
APPELLATA
Oggetto: Ricorso in appello avverso sentenza n. 779/2024 pronunciata del Tribunale di Varese pubblicata in data 08.08.2024, nella causa di separazione giudiziale n. 2305/2021 R.G.
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa S.Bellaviti che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 779/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese in data 24.7.2024, Sez. I civ., G. R. Dott.ssa H.M.R. Lo Giudice, nella causa di separazione giudiziale n. 2305/2021 R.G. e depositata il 10.08.2024, ed accogliere le conclusioni avanzate in primo grado dall'appellante che qui espressamente si reiterano:
- previa parziale revoca dell'ordinanza provvisoria 19.12.2021, disporre l'affidamento condiviso di
ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto infondata e non provata;
pagina 1 di 17 - confermare il collocamento materiale di e presso la madre, che li terrà con sé nella Per_2 Per_1 casa coniugale, dove sempre essi hanno vissuto;
- previa parziale revoca dell'ordinanza provvisoria 19.12.2021 sulle visite padre-figli attraverso la modalità dello spazio neutro, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e condurli in visita presso i nonni paterni:
- a settimane alterne, il sabato, dalle ore 16.30 fino alle ore 21,00, e la domenica, dalle ore 11.30 alle ore 14,00,
- il mercoledì pomeriggio di ogni settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli dalle ore 18,00 alle ore 19,30,
- il giorno di Capodanno ed il giorno di festa previsto a conclusione del i figli li Pt_2 trascorreranno con il padre e la madre ad anni alterni,
- durante il periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivamente nel mese di agosto, previo accordo fra i genitori sulla scelta del periodo iniziale ovvero finale del mese, fatta sempre salva l'alternanza,
- i figli festeggeranno con il papà il loro compleanno, sempre nel rispetto dell'alternanza anno per o per anno, e festeggeranno altresì con il padre il compleanno dello stesso,
- il padre, in relazione alla sua attuale situazione economico-reddituale, contribuirà al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di Euro 200,00 per entrambi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese e compensi del primo e secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali e oneri di legge, totalmente rifusi ovvero compensati. Si dichiara che il contributo unificato relativo al presente procedimento in materia di famiglia è pari ad € 147,00. Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico di parte di primo grado RG 2305/2021 del Tribunale di Varese”. Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l'appello proposto dal Sig. perché destituito di Parte_1 fondamento giuridico e fattuale, con conseguente conferma della sentenza n. 779/2024 -Rg.n. 2305/2021 emessa dal Tribunale di Varese. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 si precisa che non viene svolto appello incidentale e che pertanto non è necessario integrare il versamento del C.U.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
§Il procedimento di primo grado. 1. e contraevano matrimonio in Marocco il 27.09.2010, successivamente Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tradate (VA), e dalla loro unione nascevano i figli (31.12.2013) e (30.03.2016). Persona_3 Persona_4
2. Con ricorso datato 1.09.2021, adiva il Tribunale di Varese, chiedendo la pronuncia CP_1 della separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli con collocamento degli stessi presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo paterno al mantenimento per i minori di € 600,00 al mese (€ 300,00 per figlio) nonché la compartecipazione alle spese straordinarie al 50%. pagina 2 di 17 Nell'atto introduttivo, la ricorrente ripercorreva la propria storia familiare, rappresentando che, sin dall'inizio del rapporto sentimentale, il marito reiterava nei suoi confronti condotte violente, sia fisiche che verbali e che, a partire dal 2021, i medesimi comportamenti venivano attuati nei confronti dei minori;
in particolare, nel mese di gennaio 2021, mentre i bambini giocavano tra loro, il padre iniziava ad urlare e spintonava facendolo cadere contro il divano, e, a seguito della caduta, il bambino Per_2 perdeva due denti. Dopo l'ennesimo episodio di violenza, in data 12.03.2021, la sig.ra sporgeva querela nei confronti dell per poi, il 27.04.2021, chiedere all' el Tribunale di Varese l'adozione di un Parte_1 CP_2 ordine di protezione ai sensi degli artt. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c., richiesta accolta con decreto n. 5869/2021 del 25.05.2021, con il quale il Giudice: ordinava al marito la cessazione delle condotte violente dirette contro la coniuge e l'allontanamento di costui dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla moglie e ai luoghi da lei abitualmente frequentati;
fissava una durata di mesi 7 per l'ordine di allontanamento;
incaricava i Servizi Sociali di Tradate di effettuare il monitoraggio del nucleo e l'organizzazione di incontri in modalità osservata dei minori con il padre;
poneva a carico del marito la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei minori (proc.n. RG 1265/2021). La rappresentava poi che, successivamente, in data 1.07.2021, il Tribunale di Varese, in sede di CP_1 reclamo promosso da avverso il decreto n. 5869/2021 del 25.05.2021, a parziale Parte_1 modifica delle statuizioni di cui all'ordine di protezione, riduceva il contributo al mantenimento ad € 300,00 mensili (€150,00 a figlio), oltre a prevedere la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%; confermava, nel resto, il contenuto del decreto. A sostegno della richiesta di affido esclusivo e di aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, la ricorrente esponeva rispettivamente che il marito, dopo l'emissione dell'ordine di protezione, non aveva mostrato alcun interesse ad incontrare i figli e che egli risultava avere un impiego come operaio a tempo indeterminato presso la società Metalfer Homer SRL di Tradate, con uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, oltre ad essere comproprietario di un immobile sito in Marocco e titolare esclusivo di un conto corrente presso un istituto di credito marocchino con una giacenza di circa € 100.000,00, mentre la moglie era disoccupata.
3. In data 10.12.2021 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione, Parte_1 ma chiedendo di rigettare la domanda di addebito a suo carico. Il resistente infatti negava gli atti di violenza addotti dalla ricorrente e le accuse di disinteresse nei confronti dei figli e domandava disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e conferma del contributo al mantenimento dei minori come modificato in sede di reclamo (€ 300,00 mensili, 150 per ciascun figlio). In ordine agli aspetti patrimoniali il resistente esponeva: di essere un operaio presso la società Metalfer Omer S.r.l. con sede in Tradate e retribuzione mensile di circa Euro 1.700,00; di avere una patologia asmatica bronchiale che gli arreca difficoltà sul posto di lavoro;
di aver sempre provveduto alle spese familiari e alla rata del mutuo della casa coniugale fino a quando è stato costretto ad allontanarsi dalla casa familiare;
di essere gravato da un finanziamento con rata mensile di euro 303,57 con un residuo debito di circa Euro 24.892,74, interessi compresi, da saldare entro il 20.3.2028; di non avere conti correnti a sé intestati in Marocco;
di essere ospitato presso i genitori, ai quali versa mensilmente un contributo di Euro 300,00 per alloggio e consumi, oltre a sostenere costi mensili di Euro 200,00 per il vitto, l'importo di Euro 300,00 di rata di finanziamento, la somma di Euro 300,00 mensili per il contributo di mantenimento dei propri figli e costi mensili di carburante per recarsi al lavoro pari a Euro 250,00; che, per far fronte alle difficoltà economiche, si è impegnato a vendere la sua quota di comproprietà sull'appartamento in Marocco (di cui è comproprietario al 50% con il fratello); che la pagina 3 di 17 ricorrente, giovane donna di anni 29, ha ora iniziato a lavorare, senza rendere nota la sua retribuzione;
che ella ha utilizzato i risparmi che il marito raccoglieva nell'interesse della famiglia e dei figli per acquisti personali e per la sua famiglia di origine.
4. Con ordinanza del 19.12.2021 il Presidente : autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa nell'abitazione di Tradate via Carducci n.9; assegnava la casa coniugale alla ricorrente e ordinava al resistente di trasferire la residenza altrove entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;
delegava i S.S. di Tradate a disporre un calendario di incontri in spazio neutro dei figli con il padre;
poneva a carico di quest'ultimo, a decorrere da dicembre 2021, la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese extra assegno.
5. Con memoria integrativa depositata il 15.01.2022, la sig.ra aggiungeva alle proprie CP_1 domande quella volta a conseguire la determinazione, in capo al marito, dell'obbligo di corrispondere la propria quota di mutuo acceso sulla casa coniugale pari ad euro 225,00 mensili.
6. Con memoria depositata in data 5.02.2022, chiedeva la modifica dell'ordinanza del Parte_1 19.12.2021 in punto di affidamento (richiesto nella forma condivisa) e in punto di modalità di esercizio del diritto di visita paterno (richiesto nella forma libera).
7. All'udienza del 5.07.2023 la difesa del resistente esponeva che il proprio assistito era attualmente disoccupato in quanto licenziato nel dicembre 2023, ed era in attesa di erogazione della Naspi;
rappresentava altresì che risultava pendente un procedimento anche davanti al giudice marocchino con richiesta di alimenti in favore dei figli. Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio in esito al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e incaricava i Servizi a depositare relazione di aggiornamento.
8. Con sentenza emessa nella camera di consiglio del 24.07.2024 il Tribunale di Varese così statuiva:
“1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...] e sposati in Marocco il 27.09.2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato CP_1 Parte_1 Civile del Comune di Tradate anno 2016, al n. 114, Parte II, Serie C);
2. dichiara, ex art. 151, comma 2, c.c., la separazione addebitabile al marito Parte_1
3. conferma l'affido dei figli minori (31.12.2013) e (30.03.2016) alla Persona_3 Persona_4 madre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso;
4. conferma il collocamento dei minori presso la madre;
5. conferma l'organizzazione degli incontri padre/figli in modalità osservata, demandando ai Servizi Sociali del Comune di Tradate la predisposizione del relativo calendario, con delega sin da ora ai Servizi incaricati, laddove ritenuto nell'interesse dei minori, di procedere al progressivo ampliamento degli incontri, nonché, laddove rispondente all'interesse dei figli, alla loro graduale liberalizzazione, che nel caso dovrà essere accompagnata dall'attivazione di un servizio ADM presso il domicilio del padre;
pagina 4 di 17
6. dispone che i Servizi Sociali del Comune di Tradate provvedano a garantire durante incontri in Spazio Neutro la presenza di un mediatore linguistico e culturale, che possa osservare se l'interazione in lingua madre tra padre e figli sia in grado di determinare una variazione qualitativa della relazione, con scambi comunicativi maggiormente significativi;
7. assegna a la casa coniugale sita in Tradate, via Carducci n. 9; CP_1
8. pone a carico del padre, di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1
ed mediante versamento in favore della madre, , entro il giorno 5 di Per_2 Per_1 CP_1 ogni mese, dell'importo complessivo di euro 250,00 (euro 125,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (Foi), oltre compartecipazione delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario, da individuarsi secondo le Linee Guida in uso presso l'intestato Tribunale del 1.02.2018, in ragione del 50%;
9. dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da di porre a carico di CP_1 [...] l'obbligo di corrispondere la propria quota di mutuo acceso sulla casa coniugale;
Parte_1
10. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
11. condanna a rifondere all'Erario i residui 2/3 delle spese di lite sostenute in Parte_1 favore di liquidati in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese CP_1 generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.”
Il Tribunale, premessa la sussistenza della relativa giurisdizione attesa la residenza abituale dei coniugi in territorio nazionale al momento della domanda, riteneva addebitabile la separazione al Sig. Pt_1 Nello specifico, secondo il Tribunale la circostanza per cui nell'aprile del 2017 la Sig.ra CP_1 si sarebbe rivolta alle cure del Pronto Soccorso di Tradate, riferendo di aver subito violenze in ambito domestico durante un litigio con il marito, consistite in una stretta al collo e un morso alla mano sinistra
– effettivamente poi refertato dai sanitari come “piccola ferita superficiale del 5° dito mano sinistra, non evidenza di lesioni cutanee del collo” con assegnazione di giorni 3 di prognosi – aveva trovato riscontro anche nella testimonianza resa all'udienza del 29.03.2023 dall'amica dell'attrice Parte_3 accorsa quella sera sul posto su richiesta della madre di CP_1 Quanto all' avvenuta aggressione del 12.03.2021 - che aveva poi condotto all'epilogo del rapporto tra i coniugi – il Tribunale la riteneva provata, nonostante la differente ricostruzione dell'episodio da parte dei due coniugi, sulla scorta del referto del PS di Tradate e dalle dichiarazioni della la Parte_3 quale, pur non avendo assistito ai fatti del 12.03.2021, si era l'indomani recata a casa della Sig.ra Per_5
ove aveva pernottato quella sera, potendo constatare la presenza di un livido sul
[...] CP_1 braccio. Conclusivamente secondo il Tribunale gli indizi derivanti dall'ordine di protezione emesso in data 25 maggio 2021 (confermato dal Collegio in sede di reclamo), unitamente alle circostanze rappresentate nelle querele in atti (la prima del 13.03.2021 resa nell'immediatezza dei fatti occorsi la sera del 12.03.2021 e la seconda, più completa, avente ad oggetto anche i fatti del 2017 e la ricostruzione dei maltrattamenti subiti lungo tutto il corso del rapporto di coniugio del 22.04.2021) e nei due verbali di Pronto Soccorso prodotti risultavano idonei a fondare l'accoglimento della domanda di addebito formulata dall'attrice, in difetto di prova contraria da parte del convenuto. Il Tribunale disponeva inoltre l'affido esclusivo dei figli alla madre, valorizzando la circostanza che i minori avessero assistito ai comportamenti violenti, aggressivi e vessatori del genitore, accertati ai fini dell'addebito ed altresì la pendenza di un procedimento penale (n. 1777/2021 R.G.N.R riunito al n. 1133/2021 R.G.N.R.) a carico del sig. per maltrattamenti in famiglia ai danni di Pt_1 CP_1 Quanto agli incontri padre-figlio secondo il Tribunale le risultanze dell'osservazione dei Servizi Sociali (relative al grave comportamento tenuto dall' il 31.08.2022 e alla scarsa consapevolezza Pt_1 dell'uomo sulle ripercussioni emotive per i figli) ostavano alla liberalizzazione degli incontri. pagina 5 di 17 Infine il Tribunale determinava in € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo paterno al mantenimento dei figli, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione del padre
§Il procedimento di secondo grado. 9.Avverso la sentenza del Tribunale di Varese ha proposto tempestivo appello in data Parte_1 18.02.2025, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado (rigetto della domanda di addebito, affido condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il criterio dell'alternanza ed esclusione dello spazio neutro, contributo paterno al mantenimento dei figli di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie); con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con il primo motivo di appello l' ha contestato l'addebito della separazione a suo carico, Pt_1 deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella motivazione della sentenza, laddove essa ha considerato provate le deduzioni della – secondo la quale il rapporto con l sarebbe CP_1 Pt_1 stato tormentato sin dall'inizio del matrimonio – in assenza di obiettivi rilievi probatori su asserite condotte di maltrattamenti attuate dall'appellante. In ordine all'addotto episodio di violenza del 16.04.2017, ove nel corso di un litigio la sarebbe CP_1 stata attinta al collo dal marito il quale poi l'avrebbe morsa al dito, episodio richiamato nella motivazione della sentenza a sostegno del riconoscimento dell'addebito, l' ha evidenziato che il Pt_1 verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tradate del 17.4.2017 non riportava alcuna diagnosi su pretese lesioni al collo della ma unicamente una “piccola ferita superficiale al 5° dito della CP_1 mano sinistra”, con 3 giorni di prognosi, non riferita ad un morso umano. Altresì, all'udienza 29.03.2023, la teste dopo aver dichiarato di aver visto “il morso sul Pt_3 mignolo” della precisava di non aver assistito personalmente al morso, che le era stato soltanto CP_1 riferito dalla e di “aver visto solo la ferita”. CP_1 Quanto all'episodio del 12.03.2021 – avvenuto dopo quattro anni dal precedente – ove, in seguito all'ennesima discussione, l avrebbe spintonato la moglie arrecandole “gonalgia bilaterale e Pt_1 algia alla spalla sx” con riconoscimento di tre giorni di prognosi, l'appellante ha chiarito che il motivo del litigio sarebbe consistito nel ritrovamento, ancora una volta, dei figli piccoli da soli in casa, circostanza accertata nell'annotazione di servizio 13.3.2021 dei Carabinieri di Tradate. L'appellante ha sottolineato che, tuttavia, nella querela del 13.3.2021, la precisava di non avere mai subito CP_1 violenze fisiche: “Non mi ha mai presa a schiaffi, pugni o calci”, in evidente contraddizione con altre pretese condotte di violenza da lei denunciate. A tal proposito, l' ha censurato le modalità di verifica della presunta condotta di maltrattamenti Pt_1 durante l'episodio del 12.03.2021, laddove il Tribunale avrebbe omesso di rilevare, ai fini della ricostruzione dei fatti, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla la quale: nella querela del CP_1
13.3.2021, dichiarava che il marito l'aveva spintonata per poi buttarla fuori di casa;
nell'audizione del 20.5.2021 nel giudizio ex art. 342 ter c.c. avanti il dott. riferiva di essere stata “spinta fuori Per_6 di casa tenendomi per il collo ed io sono caduta per terra”; nell'interrogatorio del 29.3.2023 riportava che “Lui ha iniziato a spintonarmi, mi ha preso le chiavi di mano e mi ha buttata fuori di casa….”. Altresì, dal certificato del pronto soccorso 13.3.2021, giorno dopo il fatto, non risultava accertata alcuna lesione sul corpo della ricorrente, essendo stato refertato solo un “DOLORE PALPATORIO SPALLA DX GINOCCHIO DX GINOCCHIO SN”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, deducendo che il Tribunale avrebbe valutato le pretese condotte aggressive del marito nei confronti dell'ex coniuge, già poste a fondamento della pronuncia sull'addebito, quali prove anche per pagina 6 di 17 l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo dei figli a favore della madre, sul presupposto che si tratterebbe di condotte indirettamente dannose per i figli. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare quanto dichiarato dal figlio in sede di audizione Per_2 protetta il 25.02.2022 avanti i Carabinieri di Tradate, ove, in ordine a una pretesa condotta violenta denunciata dalla madre ai danni del minore in seguito alla quale costui avrebbe riportato la rottura di due denti, il minore avrebbe, in realtà, escluso un comportamento intenzionale da parte del padre nel narrare la dinamica dell'accaduto. Nella medesima audizione, inoltre, il minore avrebbe negato atteggiamenti violenti da parte del padre nei confronti della madre. Inoltre secondo l'appellante la madre non era presente al momento dell'episodio, che veniva per la prima volta da costei esposto nella successiva integrazione di querela 22.04.2021 e nelle s.i.t. del 23.4.2021, all'incirca un mese e mezzo dopo il fatto del 12.03.2021: di guisa che la avrebbe CP_1 utilizzato maliziosamente l'incidente della caduta di , non riconducibile a condotta violenta del Per_2 padre, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli. L'appellante ha censurato il ragionamento del Tribunale per aver fondato l'affidamento esclusivo alla madre sulla mera pendenza del procedimento penale a suo carico, la cui discussione è fissata per l'udienza del 3.04.2025; inoltre il Tribunale avrebbe poi inopinatamente posto in rilievo l'episodio del 31.08.2022, ove l nel corso di un incontro in Spazio Neutro, avrebbe avuto un comportamento Pt_1 in reazione ad una condotta provocatoria dell'amica dell'appellata, Parte_3 Il Tribunale inoltre avrebbe trascurato la relazione del 27.05.2024 della Coop. Baobab, ove emergeva l'interesse del padre a partecipare agli incontri e l'ordinanza del 28.01.2022 emessa dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Varese, il quale aveva rigettato la richiesta di autorizzazione al rilascio dei passaporti a favore dei figli minorenni e della stessa ricorrente In ordine ai profili economici l'appellante ha chiesto la riduzione del contributo per i figli all'importo di € 200,000,oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo di essere stato licenziato e beneficiare perciò della Naspi con uno stipendio mensile di € 913,33; inoltre continua a versare la rata del finanziamento contratto con nell'interesse della famiglia pari ad € 303,57; corrisponde CP_3 regolarmente il contributo mensile di € 250,00 al mantenimento dei due figli minori.L'appellante ha altresì evidenziato che la ha promosso un giudizio in Marocco per ottenere nuovamente il CP_1 versamento di un contributo per lei e per i figli, oltre che per spese mediche e vacanze, chiedendo sentenza provvisoriamente esecutiva e in precedenza aveva promosso nel Paese di origine anche una procedura cautelare sulla base del falso presupposto che l'appellante non avesse versato il contributo al mantenimento dei figli, ottenendo dal Tribunale del Marocco un provvedimento cautelare per omesso versamento del contributo al mantenimento di € 500,00 che invece era stato regolarmente versato dal padre dei minori. Quanto alle spese di lite, l'appellante ha contestato la quantificazione effettuata dal Tribunale che nonostante avesse ritenuto correttamente sussistente nella fattispecie la “non peculiare complessità delle questioni controverse”, avrebbe applicato contraddittoriamente i valori medi dello scaglione di riferimento, laddove invece sussistevano i presupposti per l'applicazione di quelli minimi.
10.Con comparsa del 7.04.2025, si è costituita chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha censurato la ricostruzione prospettata da controparte poiché non rispondente agli esiti dell'istruttoria documentale e testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado che ha confermato sia l'episodio di violenza risalente al 2017 che quello del marzo 2021, riscontrati non solo dai referti medici ma altresì dalle dichiarazioni testimoniali della Parte_3
pagina 7 di 17 Quanto all'affido dei minori, l'appellata ha dedotto che i figli hanno sempre assistito agli episodi di maltrattamento ai suoi danni in relazione ai quali pende un procedimento penale, circostanze che ostano all'affido condiviso poiché, in caso contrario, l'odierna appellata si vedrebbe costretta a confrontarsi con il marito per ogni scelta relativa alla vita dei figli.
In ordine alla richiesta di controparte di riduzione del contributo al mantenimento dei figli,
[...] ha evidenziato che l'appellante non ha mai dato prova di essersi adoperato per reperire una CP_1 nuova occupazione, sottacendo di non aver corrisposto dal 2021 il contributo alle spese straordinarie né il mutuo per la casa coniugale. Quanto alla dedotta erroneità da parte appellante della pronuncia concernente la quantificazione delle spese di lite, la doglianza sarebbe basata esclusivamente sulle presunte difficoltà economiche di controparte che a nulla rileverebbero ai fini del decidere sulla soccombenza e sulla quantificazione delle spese di giudizio.
11.All'udienza in data 11.06.2025 il difensore di parte appellante ha illustrato il contenuto della produzione documentale non autorizzata effettuata il 30.04.2025. La difesa di parte appellata si è opposta alla produzione documentale non autorizzata e ha richiamato i contenuti della comparsa di costituzione. Il Procuratore Generale non si è opposto ad un rinvio dell'udienza per attendere l'esito del procedimento penale e, nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato. La Corte, ritenuto opportuno attendere l'esito del procedimento penale a carico dell'appellante, ha rinviato l'udienza al 7.10.2025 , disponendo la trattazione scritta dell'udienza di rinvio con termine fino a 5 giorni rispetto alla data di udienza per il deposito di memorie difensive limitate alle sole sopravvenienze.
12.Con decreto del Presidente della sezione famiglia e minori della Corte d'appello in data 19.09.2025 è stato disposto il rinvio dell'udienza alla data 8.10.2025.
13. All'udienza in data 8.10.2025 la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti il 2.10.2025 e il parere del Procuratore Generale ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione Profili preliminari. Preliminarmente si rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citat) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto in data 1.09.2021, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
*** pagina 8 di 17 Va altresì evidenziata l'irrilevanza, ai fini della presente decisione, della documentazione prodotta a più riprese da parte appellante - la cui ammissibilità è stata contestata da controparte rispetto ai documenti prodotti il 30.04.2025- relativamente al procedimento instaurato dalla Sig.ra presso CP_1 l' el Marocco per il versamento degli alimenti per sé e i figli, nonché delle spese mediche e per le CP_2 vacanze. Ed invero, in primo luogo risulta che il suddetto procedimento fu instaurato dalla Sig.ra CP_1 con ricorso depositato il 26.09.2023, ovvero in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado nel presente procedimento, introdotto con ricorso datato 1.09.2021. Ne discende l'insussistenza di qualsivoglia profilo di litispendenza internazionale, del resto neppure dedotta da parte appellante. A ciò si aggiunga che comunque la prospettazione dell'appellante in ordine alla duplicazione delle azioni intentate dall'appellata per ottenere il mantenimento e all'asserita regolare corresponsione del contributo al mantenimento del nucleo, in relazione al quale l'appellata avrebbe invece attivato in Marocco anche una procedura cautelare, risulta inammissibile in questa sede poiché eventuali profili restitutori di importi versati, in quanto questioni di dare e avere, esorbitano dall'ambito della cognizione devoluta a questa Corte, trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio e che introduce un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione (o di divorzio), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. (Cass. Civ., 12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. Civ., 24.6.2006, n. 4205)
§L'addebito della separazione. Venendo al merito dei motivi di appello, la Corte ritiene che vada in primo luogo confermato l'addebito della separazione all'odierno appellante. Giova rammentare che, secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). Tuttavia, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018), restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017). Ancora è stato chiarito che in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché pagina 9 di 17 la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione. (Cass.Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 ) Applicando tali principi al caso in esame può ritenersi accertato, sulla scorta delle complessive risultanze acquisite agli atti, che il rapporto di convivenza tra i coniugi si sia definitivamente incrinato a seguito delle condotte maltrattanti tenute negli anni dall'appellante ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli minori e culminate nell'episodio del 12.03.2021. Risulta infatti accertato che la vita del nucleo familiare delle parti è stata caratterizzata da un generalizzato e diffuso clima di violenza domestica. In tal senso rileva l'istruttoria condotta nel giudizio di primo grado che, pur nella naturale contrapposizione delle prospettazioni dei testimoni delle parti, ha riscontrato in primo luogo il verificarsi in data 12.03.2021 di un acceso diverbio tra i coniugi: tale lite, secondo quanto riferito dai fratelli dell'odierno appellante -che tuttavia non assistettero personalmente all'evento- era da ricondursi a condotte della moglie che aveva scarsamente accudito i figli per uscire con le amiche, mentre secondo l'odierna appellata e l'amica era stata Parte_3 determinata da condotte dell'appellante che aveva spintonato la moglie davanti ai bambini, buttandola fuori di casa e minacciandola di spaccarle la testa con la stufa se fosse tornata a casa. La lite del 12.03.2021 ha trovato riscontro anche nel referto di Pronto Soccorso agli atti. In un'altra occasione (episodio del 16.04.2017) la era stata direttamente ingiuriata dall' Pt_3 Pt_1 quando la donna gli aveva chiesto di fargli vedere la moglie altrimenti non se ne sarebbe andata ed aveva altresì visto la ferita sul mignolo dell'amica a detta di quest'ultima cagionatale da un CP_1 morso del marito;
anche in questo caso è versato in atti un referto di Pronto Soccorso che corrobora la presenza di una ferita sul dito della CP_1
Gli elementi fin qui richiamati che già si reputano sufficienti a delineare uno scenario di violenza domestica hanno trovato ulteriore riscontro e validazione nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico dell'odierno appellante per i reati di cui agli artt.572 , 582-585 c.p. e concluso con la condanna dell' alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione. La sentenza è stata prodotta da parte Pt_1 appellante che aveva profilato, con la nota di deposito dei verbali di udienza, l'interdipendenza tra i due procedimenti e l'opportunità di attendere l'esito del giudizio penale. Anche in sede penale le deposizioni della persona offesa e dell'amica sono state reputate attendibili. Pt_3
A fronte della congerie di elementi richiamati, non rileva la circostanza valorizzata dall'appellante che il minore abbia escluso in sede di audizione la volontarietà della spinta paterna che gli cagiono' Per_2 in una occasione la perdita di due dentini, atteso che in quella stessa sede il minore, alla domanda rivoltagli su eventuali elementi di preoccupazione che nutrisse per la mamma o il papà, ha risposto di preoccuparsi per la mamma “se qualcuno l'ha picchiata” pur negando, alla successiva domanda diretta, che la madre fosse stata mai picchiata. Nel contesto del conflitto di lealtà che evidentemente attanagliava il minore, preoccupato di non rendere dichiarazioni espressamente sfavorevoli a nessuno dei genitori, il riferimento immediato di al timore che la mamma potesse essere picchiata si Per_2 ritiene costituisca un elemento di genuinità che rimanda ai vissuti di violenza assistita dei figli della coppia, comunque emersi dalle istruttorie effettuate in sede civile e penale.
pagina 10 di 17 §L'affidamento dei figli. Giova preliminarmente rammentare che secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056 del 09/02/2023). Ed ancora si è affermato che la questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/2019; Cass., n. 14728/2016) e che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021; Cass. n. 6919/2016). Tanto premesso, a fronte della violenza domestica accertata nel caso in esame sulla scorta delle risultanze in precedenza richiamate in punto di addebito, vanno altresì confermate le statuizioni del Giudice di prime cure in punto di affido cd. “superesclusivo” dei minori alla madre e di regolamentazione degli incontri tra l'appellante e i figli -alla cui presenza si sono talora verificati alcuni episodi di violenza domestica- con delega al Servizio Sociale della relativa gestione e modalità protette (su cui si dirà meglio in seguito). Tali disposizioni risultano infatti conformi alla Convenzione di Istanbul datata 11.05.2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Secondo la Convenzione, la violenza domestica comprende “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali
o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” (art.3). Con particolare riferimento alla custodia dei figli nonché ai diritti di visita l'art.31 della Convenzione stabilisce che “Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita
o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”. Sebbene le disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 149 del 2022 per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), non siano applicabili ratione temporis alla controversia in esame, la Convenzione era comunque vigente nel momento in cui è stato introdotto il giudizio e di conseguenza impone quantomeno l'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme (Cass. n. 11631 del 30/04/2024). Le determinazioni assunte dal giudice di prime cure in relazione all'affido e al diritto di visita dei minori risultano al riguardo in linea con i principali arresti della giurisprudenza della Cassazione (fra le tante, Cass.Sez.1, n.4595/20251 Cass.civ.Sez.6,ordin.n.17892/2022; Cass.civ, 1 “In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere pagina 11 di 17 Sez. 1 , Ordinanza n. 11631 del 30/04/20242; cfr. anche Cass.pen. Sez.6, n. 20004 del 12/03/2024) nonché della CEDU3 (cfr. I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 20224; c.Italia 7 aprile 2022; CP_4 [...]
c.Italia 16 luglio 2022; LP c.Italia del 2 marzo 2017). CP_5
In particolare la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. n. 4595 del 21/02/2025). Dalle risultanze istruttorie in precedenza richiamate è emersa la sussistenza di un quadro di violenza familiare caratterizzato da reiterate vessazioni dell' ai danni della moglie, con minacce, ingiurie Pt_1
e atti di violenza fisica, agìti anche alla presenza dei figli minori: tali condotte denotano una manifesta carenza dell'appellante che giustifica l'affidamento superesclusivo dei figli alla madre. Le statuizioni in punto di affido super esclusivo dei minori alla madre rendono all'evidenza irrilevante il provvedimento del Giudice Tutelare del 28.01.2022 che negava l'autorizzazione al rilascio in favore dell'odierna appellata dei documenti validi per l'espatrio, atteso che le relative determinazioni erano state assunte in un contesto di affido condiviso dei figli minori, ormai superato all'esito dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado che ha dimostrato la sussistenza nel nucleo familiare di violenza domestica.
§ Il regime di visita padre-minori. Parimenti devono trovare conferma le modalità di regolamentazione del diritto di visita paterno attraverso lo spazio neutro, nel difetto di elementi sopravvenuti che inducano a modificare un simile assetto, introdotto in correlazione con la violenza domestica riscontrata nell'ambito familiare. Giova al riguardo richiamare le risultanze delle principali elazioni dei Servizi Sociali del CP_6
:
[...]
adeguatamente i loro compiti;
nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile.” 2 La Cassazione (ordinanza n. 11631 del 30/04/2024) ha affermato il seguente principio di diritto: «Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotto la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati “provvedimenti”, è chiamato a valutare, la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.» 3 Nelle pronunce della Cedu si richiamano le sollecitazioni del - organo specializzato indipendente incaricato di CP_7 monitorare l'attuazione, ad opera delle Parti, della Convenzione di Istanbul- alle autorità italiane affinché “mettano fine alle pratiche dei tribunali civili che assimilano la violenza a situazioni di conflitto e tentano di raggiungere accordi tra la vittima e l'autore della violenza invece di valutare le esigenze della vittima in termini di sicurezza”. 4 Nella sentenza I.M. e altri c. Italia la Cedu afferma che “Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, i dispositivi creati dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nelle previsioni degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci e includere misure ragionevoli volte a impedire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché una prevenzione efficace che metta i minori stessi al riparo da forme così gravi di violazione dell'integrità della persona”. pagina 12 di 17 -relazione del 3.02.2022: entrambi i genitori hanno mantenuto un atteggiamento collaborante con gli operatori, presentandosi con puntualità a tutti gli appuntamenti fissati;
dall'allontanamento dell' dalla casa coniugale, avvenuto nell'aprile 2021, il padre ha visto i figli solo nell'ottobre del Pt_1 medesimo anno;
entrambi i minori sono in carico presso il Servizio di neuropsichiatria infantile di Tradate per problematiche di natura emotivo-comportamentale; il padre si è mostrato polemico nei confronti delle decisioni dell'autorità giudiziaria e intento a portare all'attenzione degli operatori l'inadeguatezza genitoriale della figura materna;
la madre, invece, si è mostrata disponibile e capace di scindere la sua vicenda di coppia dalla relazione padre-figli, riconoscendo l'importanza della figura paterna anche di fronte ai minori e rassicurando questi in vista degli incontri con il padre;
il Sig. anche a fronte della barriera linguistica, non conoscendo egli bene la lingua Parte_1 italiana, non è parso molto in grado di descrivere i figli, riuscendo a dare solo informazioni scarse e generiche sui minori e dando così l'impressione di essere un padre poco presente nella loro quotidianità, anche nel periodo della coabitazione;
durante gli incontri preliminari padre-figli, svoltisi presso l'Ufficio del Servizio in presenza di entrambi i genitori, il Sig. pur Parte_1 mantenendo un comportamento tranquillo e formale, ha rivelato alcune carenze genitoriali, apparendo spesso in difficoltà a relazionarsi con i minori e ad empatizzare con il loro vissuto emotivo e le loro problematiche (gli operatori raccontano di quando avevano indicato al padre che, vista la patologia cardiaca di non era opportuno portare cibi poco salutari in grandi quantità Per_1 durante gli incontri con i figli, come egli era solito fare per consumare la merenda con i minori;
nonostante tale rimando, il Sig. ha sempre portato ai figli sacchetti pieni di Parte_1 merendine e cibi processati); la madre è invece apparsa molto centrata si bisogni dei minori, risultando un genitore attento e presente nella loro crescita. I Servizi concludono di essere in attesa dell'individuazione di una figura educativa che curasse la ripresa degli incontri tra il padre e i minori, ritenendo tali incontri necessari affinché l' Parte_1 ossa essere supportato nel costruire una relazione più solida e sintonica con i propri figli.
[...]
-relazione del 28.09.2022: gli incontri tra il padre e i minori sono iniziati dal maggio 2022 in spazio neutro con cadenza quindicinale ma che sono stati temporaneamente sospesi dopo l'incontro del 31.08.2022. Secondo quanto osservato dagli operatori il padre – presentatosi puntualmente ad ogni colloquio – continuava a risultare carente e impacciato nella relazione con i figli e nella capacità di sintonizzarsi con i loro bisogni emotivi, concentrandosi solo sulle loro esigenze primarie (mangiare, vestirsi, andare a scuola) e formulando in proposito domande ripetitive che infastidivano molto i minori;
nonostante tali fatiche, ultimamente si è mostrato più propositivo, cercando di coinvolgere proficuamente i figli nella scelta delle attività da svolgere;
i minori hanno progressivamente manifestato disagio all'idea di vedere il padre, come confermato anche dalla sig.ra CP_1 che ha riferito di come spesso ella debba insistere per convincere i figli a recarsi agli incontri;
la stessa sig.ra ha riferito agli operatori di essere preoccupata perché costantemente seguita e CP_1 pedinata dai familiari del marito anche sul luogo di lavoro. Per quanto attiene all'episodio del 31.08.2022, che ha portato alla temporanea interruzione delle visite, i Servizi evidenziano che, in occasione di tale incontro, i minori erano apparsi per tutto il tempo di malumore e poco propensi alla relazione con il padre, avendo riferito all'operatrice di non volerlo più vedere. Al termine dell'incontro, si era messo a piangere dopo aver saputo che il Per_2 padre non aveva il passaporto del figlio per consentirgli di recarsi in Marocco ed entrambi i bambini erano usciti dalla stanza senza salutare il genitore. Il Sig. vedendo la moglie davanti allo Pt_1
pagina 13 di 17 spazio neutro in compagnia di un'amica, aveva iniziato ad urlare, dirigendosi verso la porta per poter uscire, ma l'operatrice si era frapposta davanti alla porta per consentire alla madre e ai bambini di allontanarsi in auto;
l' essendo riuscito a spostare la donna, era corso poi in strada verso Pt_1 l'auto della moglie, urlando imprecazioni verso di lei e l'amica. Incontrato dalle operatrici dopo l'accaduto, l' si era posto in modo molto polemico e aggressivo, minacciando di voler Pt_1
“tagliare la gola” all'amica della moglie - accusata di rivolgergli continui insulti – e mostrandosi in difficoltà nel comprendere l'inappropriatezza dei suoi agiti anche in relazione ai figli.
-relazione depositata il 27.05.2024: dopo l'episodio del 31.08.2022, si è svolto un incontro riparatore in cui il padre, in maniera molto semplice, si è scusato con i bambini per l'atteggiamento assunto e, a seguito di tale incontro, le visite protette sono state ripristinate in data 11.04.2023;
ha accolto con entusiasmo il padre mentre continua a mostrare delle resistenze nei Per_2 Per_1 suoi confronti;
gli incontri sono stati globalmente positivi, anche se mostrano scarse possibilità di evoluzione, continuando i bambini a necessitare di una figura rassicurante e tutelante per loro;
il padre si è mostrato interessato alla quotidianità dei figli anche se, nel corso dei mesi, non ha mai avanzato richieste rispetto ad un aumento del tempo di incontro con i minori;
la madre non ha mai ostacolato il mantenimento del legame tra il padre e i figli.
-relazione del 23.04.2025: sono stati mantenuti il monitoraggio e la regolamentazione degli incontri padre - figli in Spazio Neutro che si svolgono per un'ora a cadenza quindicinale, e che, pur risultando complessivamente positivi, confermano una scarsa evoluzione nella relazione tra il padre e i minori che rimane a un livello superficiale. I minori non desiderano modificare le modalità di incontro con il padre fuori dallo Spazio Neutro, gradendo la presenza dell'educatrice nel corso degli incontri;
la sola introduzione dell'argomento ha rappresentato motivo di agitazione per . Pt_4 Inoltre i minori mostrano una certa fatica nel condividere esperienze della propria vita a causa del timore di reazioni spiacevoli del padre;
non gradiscono inoltre parlare in arabo, trovando maggiormente rassicurante l'uso della lingua italiana. Conclusivamente, i Servizi evidenziano che allo stato non vi sono le condizioni per procedere ad un ampliamento dello Spazio Neutro tenuto conto della volontà dei minori e delle difficoltà osservate nella relazione padre – figli. Viene ribadita la necessità di un percorso psicologico per viste Pt_4 le fragilità evidenziate.
Le risultanze delle relazioni richiamate valgono ad attestare la necessità, nell'interesse dei minori, che la regolamentazione degli incontri padre-figli prosegua attraverso le modalità dello Spazio Neutro. L'andamento degli incontri fin qui effettuati ha evidenziato infatti una scarsa evoluzione del rapporto padre figli atteso che l'odierno appellante non risulta capace di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei figli;
questi ultimi, dal canto loro, hanno espresso a più riprese agli operatori segnali di disagio alla prospettiva di dover incontrare il padre e hanno espressamente manifestato agitazione alla sola idea che gli incontri con lui possano svolgersi fuori dello Spazio neutro o senza la presenza dell'educatrice. Si tratta di fattori che non possono essere trascurati ed evidentemente rimandano ad esiti dei traumi del passato violento vissuto dai minori fra le mura domestiche. Peraltro l'atteggiamento tenuto dal padre in occasione dell'incontro del 31.08.2022 – quando l' Pt_1 vedendo la moglie davanti all'uscita con un'amica, ha iniziato ad urlare dirigendosi verso la porta e ha imprecato contro la moglie e l'amica, finendo addirittura per esprimere davanti alle operatrici la volontà di tagliare la gola all'amica della moglie- ha finito evidentemente per alimentare ancora la paura dei minori per le possibili reazioni paterne.
pagina 14 di 17 In tale complessivo contesto e tenuto conto della necessità rappresentata dai servizi Sociali di procedere ad un percorso psicologico per a fronte delle fragilità in lui riscontrate, la Corte ritiene di Per_2 confermare le statuizioni della sentenza impugnata anche in ordine alla regolamentazione di tempi e modalità di esercizio del diritto di visita paterno.
§ Il contributo al mantenimento dei minori. Giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263)
Dagli atti risultano i seguenti redditi per le parti.
Parte_1
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto
Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU-2024 € 25.526,44 3.253,78 € 346,08 € 43,43 € € 21.883 € 1.823,60
CU-2023 € 24.163 € 1.496 € 329 € 42 € 22.296 € 1.858,00
CU-2022 € 22.275 € 891 € 299 € 37 € 21.048 € 1.754,00
Dal 20.12.2023 l'appellante è disoccupato e ha riferito di percepire una Naspi di circa 913 euro mensili.
CP_1 Lavora con contratto a tempo indeterminato presso VIVALDI & CARDINO S.P.A. dal 22.07.2021 (cfr. doc 13).
Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto
Anno d'imposta Netto imponibile Netta Regionale Comunale mensile
€
€
€ 2022(CU-2023)
€ 610,66 € 133,20 € 1,00 10.828,94 10.085,08 840,42 Dal
€
€ 22.07.2021(CU-
€ 4.313,18 € 375,76 € 53,05 € 0,00 3.884,37 323,70 2022)
Dal 19.02.2021
€ 282,00 € 28,97 € 3,48 € 0,00 € 249,55 € 20,80 al pagina 15 di 17 25.02.2021(CU- 2022 )
Dall'1.01.2021 al
€
€ 6.02.2021(CU-
€ 1.402,32 € 22,02 € 0,00 € 0,00 1.380,30 115,03 2022 ) CU-2021 € 978,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 978,69 € 81,56
Ritiene la Corte che a fronte della comparazione dei redditi effettuata vada confermato il contributo al mantenimento dei minori stabilito dalla sentenza impugnata in € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'appellante che allega di essere tuttora disoccupato si rileva che comunque l' è privo Pt_1 di oneri abitativi in quanto vive con i genitori (l'asserito contributo al padre di euro 300,00 è rimasto sprovvisto di allegazioni documentali atte a comprovare l'effettivo versamento) e risulta dagli atti che abbia smesso di pagare da giugno 2021 le rate del mutuo della casa coniugale. Ad ogni modo lo stato di disoccupazione dell'appellante ha già portato il Tribunale a ridurre considerevolmente l'importo del mantenimento dei figli rispetto a quello stabilito in sede di separazione, nonostante il tempo frattanto decorso e il notorio incremento delle esigenze dei figli con la crescita che non necessita di dimostrazione (si veda Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007). A ciò si aggiunga che l'appellante, in considerazione del limitatissimo tempo di frequentazione dei figli, è radicalmente privo di oneri di mantenimento diretto dei minori che gravano interamente sulla madre. Inoltre i due minori hanno necessità specifiche correlate alle problematiche di salute che affliggono in particolare livello cardiaco. Per_1
In tale complessivo contesto non può essere accolta la richiesta dell'appellante di ulteriore riduzione del contributo al mantenimento dei figli che si reputa già di importo minimale ed indispensabile per provvedere alle loro esigenze.
**** Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore istanza, l'appello proposto da deve essere Parte_1 respinto.
§Le spese di lite. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di parte appellante e liquidate, in assenza di nota spese, in € 3.966,00 con condanna di a pagare Parte_1 all'Erario ex art 133 DPR 115/2002 l'importo indicato, atteso che l'appellata risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di primo grado che si è concluso in suo favore, risultando parzialmente compensate le spese tra le parti unicamente relativamente alla domanda sullo status, giudizio di natura necessaria, con soccombenza nel resto del Sig. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 779/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese in data CP_1 24.07.2024 e depositata in data 10.08.2024, nella causa di separazione giudiziale n. 2305/2021 R.G., assorbita ogni altra questione, così provvede:
pagina 16 di 17 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a rifondere all'Erario le spese di lite del presente giudizio sostenute Parte_1 in favore di che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso spese e altri CP_1 oneri di legge
Così deciso in Milano, in data 8.10.2024.
Il Consigliere est. Dott.ssa Maria Vicidomini
Il Presidente Dott. Valentina Paletto
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione quinta civile Composta dai magistrati: Dott.ssa Valentina Paletto Presidente Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel. Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso del 18.02.2025 da: (C.F. , nato in [...] il [...], domiciliato in Parte_1 C.F._1 Venegono Inferiore (VA), Via Del Calcinaccio n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pulli, presso il cui studio, sito in Milano, Corso 22 Marzo n.4, ha eletto domicilio;
APPELLANTE Contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marika Pinton, presso il cui studio, sito in Milano, Via Livigno n. 6, ha eletto domicilio;
APPELLATA
Oggetto: Ricorso in appello avverso sentenza n. 779/2024 pronunciata del Tribunale di Varese pubblicata in data 08.08.2024, nella causa di separazione giudiziale n. 2305/2021 R.G.
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa S.Bellaviti che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis rejectis: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 779/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese in data 24.7.2024, Sez. I civ., G. R. Dott.ssa H.M.R. Lo Giudice, nella causa di separazione giudiziale n. 2305/2021 R.G. e depositata il 10.08.2024, ed accogliere le conclusioni avanzate in primo grado dall'appellante che qui espressamente si reiterano:
- previa parziale revoca dell'ordinanza provvisoria 19.12.2021, disporre l'affidamento condiviso di
ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
- rigettare la domanda di addebito della separazione in quanto infondata e non provata;
pagina 1 di 17 - confermare il collocamento materiale di e presso la madre, che li terrà con sé nella Per_2 Per_1 casa coniugale, dove sempre essi hanno vissuto;
- previa parziale revoca dell'ordinanza provvisoria 19.12.2021 sulle visite padre-figli attraverso la modalità dello spazio neutro, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e condurli in visita presso i nonni paterni:
- a settimane alterne, il sabato, dalle ore 16.30 fino alle ore 21,00, e la domenica, dalle ore 11.30 alle ore 14,00,
- il mercoledì pomeriggio di ogni settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli dalle ore 18,00 alle ore 19,30,
- il giorno di Capodanno ed il giorno di festa previsto a conclusione del i figli li Pt_2 trascorreranno con il padre e la madre ad anni alterni,
- durante il periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivamente nel mese di agosto, previo accordo fra i genitori sulla scelta del periodo iniziale ovvero finale del mese, fatta sempre salva l'alternanza,
- i figli festeggeranno con il papà il loro compleanno, sempre nel rispetto dell'alternanza anno per o per anno, e festeggeranno altresì con il padre il compleanno dello stesso,
- il padre, in relazione alla sua attuale situazione economico-reddituale, contribuirà al mantenimento dei figli versando l'importo mensile di Euro 200,00 per entrambi, oltre al 50% delle spese straordinarie. Spese e compensi del primo e secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali e oneri di legge, totalmente rifusi ovvero compensati. Si dichiara che il contributo unificato relativo al presente procedimento in materia di famiglia è pari ad € 147,00. Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico di parte di primo grado RG 2305/2021 del Tribunale di Varese”. Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l'appello proposto dal Sig. perché destituito di Parte_1 fondamento giuridico e fattuale, con conseguente conferma della sentenza n. 779/2024 -Rg.n. 2305/2021 emessa dal Tribunale di Varese. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. Ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002 si precisa che non viene svolto appello incidentale e che pertanto non è necessario integrare il versamento del C.U.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
§Il procedimento di primo grado. 1. e contraevano matrimonio in Marocco il 27.09.2010, successivamente Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tradate (VA), e dalla loro unione nascevano i figli (31.12.2013) e (30.03.2016). Persona_3 Persona_4
2. Con ricorso datato 1.09.2021, adiva il Tribunale di Varese, chiedendo la pronuncia CP_1 della separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli con collocamento degli stessi presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, un contributo paterno al mantenimento per i minori di € 600,00 al mese (€ 300,00 per figlio) nonché la compartecipazione alle spese straordinarie al 50%. pagina 2 di 17 Nell'atto introduttivo, la ricorrente ripercorreva la propria storia familiare, rappresentando che, sin dall'inizio del rapporto sentimentale, il marito reiterava nei suoi confronti condotte violente, sia fisiche che verbali e che, a partire dal 2021, i medesimi comportamenti venivano attuati nei confronti dei minori;
in particolare, nel mese di gennaio 2021, mentre i bambini giocavano tra loro, il padre iniziava ad urlare e spintonava facendolo cadere contro il divano, e, a seguito della caduta, il bambino Per_2 perdeva due denti. Dopo l'ennesimo episodio di violenza, in data 12.03.2021, la sig.ra sporgeva querela nei confronti dell per poi, il 27.04.2021, chiedere all' el Tribunale di Varese l'adozione di un Parte_1 CP_2 ordine di protezione ai sensi degli artt. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c., richiesta accolta con decreto n. 5869/2021 del 25.05.2021, con il quale il Giudice: ordinava al marito la cessazione delle condotte violente dirette contro la coniuge e l'allontanamento di costui dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla moglie e ai luoghi da lei abitualmente frequentati;
fissava una durata di mesi 7 per l'ordine di allontanamento;
incaricava i Servizi Sociali di Tradate di effettuare il monitoraggio del nucleo e l'organizzazione di incontri in modalità osservata dei minori con il padre;
poneva a carico del marito la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento dei minori (proc.n. RG 1265/2021). La rappresentava poi che, successivamente, in data 1.07.2021, il Tribunale di Varese, in sede di CP_1 reclamo promosso da avverso il decreto n. 5869/2021 del 25.05.2021, a parziale Parte_1 modifica delle statuizioni di cui all'ordine di protezione, riduceva il contributo al mantenimento ad € 300,00 mensili (€150,00 a figlio), oltre a prevedere la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%; confermava, nel resto, il contenuto del decreto. A sostegno della richiesta di affido esclusivo e di aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli, la ricorrente esponeva rispettivamente che il marito, dopo l'emissione dell'ordine di protezione, non aveva mostrato alcun interesse ad incontrare i figli e che egli risultava avere un impiego come operaio a tempo indeterminato presso la società Metalfer Homer SRL di Tradate, con uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, oltre ad essere comproprietario di un immobile sito in Marocco e titolare esclusivo di un conto corrente presso un istituto di credito marocchino con una giacenza di circa € 100.000,00, mentre la moglie era disoccupata.
3. In data 10.12.2021 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione, Parte_1 ma chiedendo di rigettare la domanda di addebito a suo carico. Il resistente infatti negava gli atti di violenza addotti dalla ricorrente e le accuse di disinteresse nei confronti dei figli e domandava disporsi l'affido condiviso dei minori con collocamento degli stessi presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e conferma del contributo al mantenimento dei minori come modificato in sede di reclamo (€ 300,00 mensili, 150 per ciascun figlio). In ordine agli aspetti patrimoniali il resistente esponeva: di essere un operaio presso la società Metalfer Omer S.r.l. con sede in Tradate e retribuzione mensile di circa Euro 1.700,00; di avere una patologia asmatica bronchiale che gli arreca difficoltà sul posto di lavoro;
di aver sempre provveduto alle spese familiari e alla rata del mutuo della casa coniugale fino a quando è stato costretto ad allontanarsi dalla casa familiare;
di essere gravato da un finanziamento con rata mensile di euro 303,57 con un residuo debito di circa Euro 24.892,74, interessi compresi, da saldare entro il 20.3.2028; di non avere conti correnti a sé intestati in Marocco;
di essere ospitato presso i genitori, ai quali versa mensilmente un contributo di Euro 300,00 per alloggio e consumi, oltre a sostenere costi mensili di Euro 200,00 per il vitto, l'importo di Euro 300,00 di rata di finanziamento, la somma di Euro 300,00 mensili per il contributo di mantenimento dei propri figli e costi mensili di carburante per recarsi al lavoro pari a Euro 250,00; che, per far fronte alle difficoltà economiche, si è impegnato a vendere la sua quota di comproprietà sull'appartamento in Marocco (di cui è comproprietario al 50% con il fratello); che la pagina 3 di 17 ricorrente, giovane donna di anni 29, ha ora iniziato a lavorare, senza rendere nota la sua retribuzione;
che ella ha utilizzato i risparmi che il marito raccoglieva nell'interesse della famiglia e dei figli per acquisti personali e per la sua famiglia di origine.
4. Con ordinanza del 19.12.2021 il Presidente : autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido super esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa nell'abitazione di Tradate via Carducci n.9; assegnava la casa coniugale alla ricorrente e ordinava al resistente di trasferire la residenza altrove entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento;
delegava i S.S. di Tradate a disporre un calendario di incontri in spazio neutro dei figli con il padre;
poneva a carico di quest'ultimo, a decorrere da dicembre 2021, la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese extra assegno.
5. Con memoria integrativa depositata il 15.01.2022, la sig.ra aggiungeva alle proprie CP_1 domande quella volta a conseguire la determinazione, in capo al marito, dell'obbligo di corrispondere la propria quota di mutuo acceso sulla casa coniugale pari ad euro 225,00 mensili.
6. Con memoria depositata in data 5.02.2022, chiedeva la modifica dell'ordinanza del Parte_1 19.12.2021 in punto di affidamento (richiesto nella forma condivisa) e in punto di modalità di esercizio del diritto di visita paterno (richiesto nella forma libera).
7. All'udienza del 5.07.2023 la difesa del resistente esponeva che il proprio assistito era attualmente disoccupato in quanto licenziato nel dicembre 2023, ed era in attesa di erogazione della Naspi;
rappresentava altresì che risultava pendente un procedimento anche davanti al giudice marocchino con richiesta di alimenti in favore dei figli. Il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservandosi di riferire al Collegio in esito al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e incaricava i Servizi a depositare relazione di aggiornamento.
8. Con sentenza emessa nella camera di consiglio del 24.07.2024 il Tribunale di Varese così statuiva:
“1. dichiara, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...] e sposati in Marocco il 27.09.2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato CP_1 Parte_1 Civile del Comune di Tradate anno 2016, al n. 114, Parte II, Serie C);
2. dichiara, ex art. 151, comma 2, c.c., la separazione addebitabile al marito Parte_1
3. conferma l'affido dei figli minori (31.12.2013) e (30.03.2016) alla Persona_3 Persona_4 madre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337-quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dello stesso;
4. conferma il collocamento dei minori presso la madre;
5. conferma l'organizzazione degli incontri padre/figli in modalità osservata, demandando ai Servizi Sociali del Comune di Tradate la predisposizione del relativo calendario, con delega sin da ora ai Servizi incaricati, laddove ritenuto nell'interesse dei minori, di procedere al progressivo ampliamento degli incontri, nonché, laddove rispondente all'interesse dei figli, alla loro graduale liberalizzazione, che nel caso dovrà essere accompagnata dall'attivazione di un servizio ADM presso il domicilio del padre;
pagina 4 di 17
6. dispone che i Servizi Sociali del Comune di Tradate provvedano a garantire durante incontri in Spazio Neutro la presenza di un mediatore linguistico e culturale, che possa osservare se l'interazione in lingua madre tra padre e figli sia in grado di determinare una variazione qualitativa della relazione, con scambi comunicativi maggiormente significativi;
7. assegna a la casa coniugale sita in Tradate, via Carducci n. 9; CP_1
8. pone a carico del padre, di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1
ed mediante versamento in favore della madre, , entro il giorno 5 di Per_2 Per_1 CP_1 ogni mese, dell'importo complessivo di euro 250,00 (euro 125,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (Foi), oltre compartecipazione delle spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario, da individuarsi secondo le Linee Guida in uso presso l'intestato Tribunale del 1.02.2018, in ragione del 50%;
9. dichiara l'inammissibilità della domanda formulata da di porre a carico di CP_1 [...] l'obbligo di corrispondere la propria quota di mutuo acceso sulla casa coniugale;
Parte_1
10. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3;
11. condanna a rifondere all'Erario i residui 2/3 delle spese di lite sostenute in Parte_1 favore di liquidati in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese CP_1 generali al 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.”
Il Tribunale, premessa la sussistenza della relativa giurisdizione attesa la residenza abituale dei coniugi in territorio nazionale al momento della domanda, riteneva addebitabile la separazione al Sig. Pt_1 Nello specifico, secondo il Tribunale la circostanza per cui nell'aprile del 2017 la Sig.ra CP_1 si sarebbe rivolta alle cure del Pronto Soccorso di Tradate, riferendo di aver subito violenze in ambito domestico durante un litigio con il marito, consistite in una stretta al collo e un morso alla mano sinistra
– effettivamente poi refertato dai sanitari come “piccola ferita superficiale del 5° dito mano sinistra, non evidenza di lesioni cutanee del collo” con assegnazione di giorni 3 di prognosi – aveva trovato riscontro anche nella testimonianza resa all'udienza del 29.03.2023 dall'amica dell'attrice Parte_3 accorsa quella sera sul posto su richiesta della madre di CP_1 Quanto all' avvenuta aggressione del 12.03.2021 - che aveva poi condotto all'epilogo del rapporto tra i coniugi – il Tribunale la riteneva provata, nonostante la differente ricostruzione dell'episodio da parte dei due coniugi, sulla scorta del referto del PS di Tradate e dalle dichiarazioni della la Parte_3 quale, pur non avendo assistito ai fatti del 12.03.2021, si era l'indomani recata a casa della Sig.ra Per_5
ove aveva pernottato quella sera, potendo constatare la presenza di un livido sul
[...] CP_1 braccio. Conclusivamente secondo il Tribunale gli indizi derivanti dall'ordine di protezione emesso in data 25 maggio 2021 (confermato dal Collegio in sede di reclamo), unitamente alle circostanze rappresentate nelle querele in atti (la prima del 13.03.2021 resa nell'immediatezza dei fatti occorsi la sera del 12.03.2021 e la seconda, più completa, avente ad oggetto anche i fatti del 2017 e la ricostruzione dei maltrattamenti subiti lungo tutto il corso del rapporto di coniugio del 22.04.2021) e nei due verbali di Pronto Soccorso prodotti risultavano idonei a fondare l'accoglimento della domanda di addebito formulata dall'attrice, in difetto di prova contraria da parte del convenuto. Il Tribunale disponeva inoltre l'affido esclusivo dei figli alla madre, valorizzando la circostanza che i minori avessero assistito ai comportamenti violenti, aggressivi e vessatori del genitore, accertati ai fini dell'addebito ed altresì la pendenza di un procedimento penale (n. 1777/2021 R.G.N.R riunito al n. 1133/2021 R.G.N.R.) a carico del sig. per maltrattamenti in famiglia ai danni di Pt_1 CP_1 Quanto agli incontri padre-figlio secondo il Tribunale le risultanze dell'osservazione dei Servizi Sociali (relative al grave comportamento tenuto dall' il 31.08.2022 e alla scarsa consapevolezza Pt_1 dell'uomo sulle ripercussioni emotive per i figli) ostavano alla liberalizzazione degli incontri. pagina 5 di 17 Infine il Tribunale determinava in € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo paterno al mantenimento dei figli, tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione del padre
§Il procedimento di secondo grado. 9.Avverso la sentenza del Tribunale di Varese ha proposto tempestivo appello in data Parte_1 18.02.2025, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado (rigetto della domanda di addebito, affido condiviso dei minori a entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno secondo il criterio dell'alternanza ed esclusione dello spazio neutro, contributo paterno al mantenimento dei figli di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie); con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con il primo motivo di appello l' ha contestato l'addebito della separazione a suo carico, Pt_1 deducendo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella motivazione della sentenza, laddove essa ha considerato provate le deduzioni della – secondo la quale il rapporto con l sarebbe CP_1 Pt_1 stato tormentato sin dall'inizio del matrimonio – in assenza di obiettivi rilievi probatori su asserite condotte di maltrattamenti attuate dall'appellante. In ordine all'addotto episodio di violenza del 16.04.2017, ove nel corso di un litigio la sarebbe CP_1 stata attinta al collo dal marito il quale poi l'avrebbe morsa al dito, episodio richiamato nella motivazione della sentenza a sostegno del riconoscimento dell'addebito, l' ha evidenziato che il Pt_1 verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tradate del 17.4.2017 non riportava alcuna diagnosi su pretese lesioni al collo della ma unicamente una “piccola ferita superficiale al 5° dito della CP_1 mano sinistra”, con 3 giorni di prognosi, non riferita ad un morso umano. Altresì, all'udienza 29.03.2023, la teste dopo aver dichiarato di aver visto “il morso sul Pt_3 mignolo” della precisava di non aver assistito personalmente al morso, che le era stato soltanto CP_1 riferito dalla e di “aver visto solo la ferita”. CP_1 Quanto all'episodio del 12.03.2021 – avvenuto dopo quattro anni dal precedente – ove, in seguito all'ennesima discussione, l avrebbe spintonato la moglie arrecandole “gonalgia bilaterale e Pt_1 algia alla spalla sx” con riconoscimento di tre giorni di prognosi, l'appellante ha chiarito che il motivo del litigio sarebbe consistito nel ritrovamento, ancora una volta, dei figli piccoli da soli in casa, circostanza accertata nell'annotazione di servizio 13.3.2021 dei Carabinieri di Tradate. L'appellante ha sottolineato che, tuttavia, nella querela del 13.3.2021, la precisava di non avere mai subito CP_1 violenze fisiche: “Non mi ha mai presa a schiaffi, pugni o calci”, in evidente contraddizione con altre pretese condotte di violenza da lei denunciate. A tal proposito, l' ha censurato le modalità di verifica della presunta condotta di maltrattamenti Pt_1 durante l'episodio del 12.03.2021, laddove il Tribunale avrebbe omesso di rilevare, ai fini della ricostruzione dei fatti, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla la quale: nella querela del CP_1
13.3.2021, dichiarava che il marito l'aveva spintonata per poi buttarla fuori di casa;
nell'audizione del 20.5.2021 nel giudizio ex art. 342 ter c.c. avanti il dott. riferiva di essere stata “spinta fuori Per_6 di casa tenendomi per il collo ed io sono caduta per terra”; nell'interrogatorio del 29.3.2023 riportava che “Lui ha iniziato a spintonarmi, mi ha preso le chiavi di mano e mi ha buttata fuori di casa….”. Altresì, dal certificato del pronto soccorso 13.3.2021, giorno dopo il fatto, non risultava accertata alcuna lesione sul corpo della ricorrente, essendo stato refertato solo un “DOLORE PALPATORIO SPALLA DX GINOCCHIO DX GINOCCHIO SN”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, deducendo che il Tribunale avrebbe valutato le pretese condotte aggressive del marito nei confronti dell'ex coniuge, già poste a fondamento della pronuncia sull'addebito, quali prove anche per pagina 6 di 17 l'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo dei figli a favore della madre, sul presupposto che si tratterebbe di condotte indirettamente dannose per i figli. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare quanto dichiarato dal figlio in sede di audizione Per_2 protetta il 25.02.2022 avanti i Carabinieri di Tradate, ove, in ordine a una pretesa condotta violenta denunciata dalla madre ai danni del minore in seguito alla quale costui avrebbe riportato la rottura di due denti, il minore avrebbe, in realtà, escluso un comportamento intenzionale da parte del padre nel narrare la dinamica dell'accaduto. Nella medesima audizione, inoltre, il minore avrebbe negato atteggiamenti violenti da parte del padre nei confronti della madre. Inoltre secondo l'appellante la madre non era presente al momento dell'episodio, che veniva per la prima volta da costei esposto nella successiva integrazione di querela 22.04.2021 e nelle s.i.t. del 23.4.2021, all'incirca un mese e mezzo dopo il fatto del 12.03.2021: di guisa che la avrebbe CP_1 utilizzato maliziosamente l'incidente della caduta di , non riconducibile a condotta violenta del Per_2 padre, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo dei figli. L'appellante ha censurato il ragionamento del Tribunale per aver fondato l'affidamento esclusivo alla madre sulla mera pendenza del procedimento penale a suo carico, la cui discussione è fissata per l'udienza del 3.04.2025; inoltre il Tribunale avrebbe poi inopinatamente posto in rilievo l'episodio del 31.08.2022, ove l nel corso di un incontro in Spazio Neutro, avrebbe avuto un comportamento Pt_1 in reazione ad una condotta provocatoria dell'amica dell'appellata, Parte_3 Il Tribunale inoltre avrebbe trascurato la relazione del 27.05.2024 della Coop. Baobab, ove emergeva l'interesse del padre a partecipare agli incontri e l'ordinanza del 28.01.2022 emessa dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Varese, il quale aveva rigettato la richiesta di autorizzazione al rilascio dei passaporti a favore dei figli minorenni e della stessa ricorrente In ordine ai profili economici l'appellante ha chiesto la riduzione del contributo per i figli all'importo di € 200,000,oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo di essere stato licenziato e beneficiare perciò della Naspi con uno stipendio mensile di € 913,33; inoltre continua a versare la rata del finanziamento contratto con nell'interesse della famiglia pari ad € 303,57; corrisponde CP_3 regolarmente il contributo mensile di € 250,00 al mantenimento dei due figli minori.L'appellante ha altresì evidenziato che la ha promosso un giudizio in Marocco per ottenere nuovamente il CP_1 versamento di un contributo per lei e per i figli, oltre che per spese mediche e vacanze, chiedendo sentenza provvisoriamente esecutiva e in precedenza aveva promosso nel Paese di origine anche una procedura cautelare sulla base del falso presupposto che l'appellante non avesse versato il contributo al mantenimento dei figli, ottenendo dal Tribunale del Marocco un provvedimento cautelare per omesso versamento del contributo al mantenimento di € 500,00 che invece era stato regolarmente versato dal padre dei minori. Quanto alle spese di lite, l'appellante ha contestato la quantificazione effettuata dal Tribunale che nonostante avesse ritenuto correttamente sussistente nella fattispecie la “non peculiare complessità delle questioni controverse”, avrebbe applicato contraddittoriamente i valori medi dello scaglione di riferimento, laddove invece sussistevano i presupposti per l'applicazione di quelli minimi.
10.Con comparsa del 7.04.2025, si è costituita chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha censurato la ricostruzione prospettata da controparte poiché non rispondente agli esiti dell'istruttoria documentale e testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado che ha confermato sia l'episodio di violenza risalente al 2017 che quello del marzo 2021, riscontrati non solo dai referti medici ma altresì dalle dichiarazioni testimoniali della Parte_3
pagina 7 di 17 Quanto all'affido dei minori, l'appellata ha dedotto che i figli hanno sempre assistito agli episodi di maltrattamento ai suoi danni in relazione ai quali pende un procedimento penale, circostanze che ostano all'affido condiviso poiché, in caso contrario, l'odierna appellata si vedrebbe costretta a confrontarsi con il marito per ogni scelta relativa alla vita dei figli.
In ordine alla richiesta di controparte di riduzione del contributo al mantenimento dei figli,
[...] ha evidenziato che l'appellante non ha mai dato prova di essersi adoperato per reperire una CP_1 nuova occupazione, sottacendo di non aver corrisposto dal 2021 il contributo alle spese straordinarie né il mutuo per la casa coniugale. Quanto alla dedotta erroneità da parte appellante della pronuncia concernente la quantificazione delle spese di lite, la doglianza sarebbe basata esclusivamente sulle presunte difficoltà economiche di controparte che a nulla rileverebbero ai fini del decidere sulla soccombenza e sulla quantificazione delle spese di giudizio.
11.All'udienza in data 11.06.2025 il difensore di parte appellante ha illustrato il contenuto della produzione documentale non autorizzata effettuata il 30.04.2025. La difesa di parte appellata si è opposta alla produzione documentale non autorizzata e ha richiamato i contenuti della comparsa di costituzione. Il Procuratore Generale non si è opposto ad un rinvio dell'udienza per attendere l'esito del procedimento penale e, nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma del provvedimento impugnato. La Corte, ritenuto opportuno attendere l'esito del procedimento penale a carico dell'appellante, ha rinviato l'udienza al 7.10.2025 , disponendo la trattazione scritta dell'udienza di rinvio con termine fino a 5 giorni rispetto alla data di udienza per il deposito di memorie difensive limitate alle sole sopravvenienze.
12.Con decreto del Presidente della sezione famiglia e minori della Corte d'appello in data 19.09.2025 è stato disposto il rinvio dell'udienza alla data 8.10.2025.
13. All'udienza in data 8.10.2025 la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti il 2.10.2025 e il parere del Procuratore Generale ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione Profili preliminari. Preliminarmente si rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss non richiamato dal comma citat) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28/2/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/2/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto in data 1.09.2021, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
*** pagina 8 di 17 Va altresì evidenziata l'irrilevanza, ai fini della presente decisione, della documentazione prodotta a più riprese da parte appellante - la cui ammissibilità è stata contestata da controparte rispetto ai documenti prodotti il 30.04.2025- relativamente al procedimento instaurato dalla Sig.ra presso CP_1 l' el Marocco per il versamento degli alimenti per sé e i figli, nonché delle spese mediche e per le CP_2 vacanze. Ed invero, in primo luogo risulta che il suddetto procedimento fu instaurato dalla Sig.ra CP_1 con ricorso depositato il 26.09.2023, ovvero in epoca successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado nel presente procedimento, introdotto con ricorso datato 1.09.2021. Ne discende l'insussistenza di qualsivoglia profilo di litispendenza internazionale, del resto neppure dedotta da parte appellante. A ciò si aggiunga che comunque la prospettazione dell'appellante in ordine alla duplicazione delle azioni intentate dall'appellata per ottenere il mantenimento e all'asserita regolare corresponsione del contributo al mantenimento del nucleo, in relazione al quale l'appellata avrebbe invece attivato in Marocco anche una procedura cautelare, risulta inammissibile in questa sede poiché eventuali profili restitutori di importi versati, in quanto questioni di dare e avere, esorbitano dall'ambito della cognizione devoluta a questa Corte, trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio e che introduce un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione (o di divorzio), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. (Cass. Civ., 12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. Civ., 24.6.2006, n. 4205)
§L'addebito della separazione. Venendo al merito dei motivi di appello, la Corte ritiene che vada in primo luogo confermato l'addebito della separazione all'odierno appellante. Giova rammentare che, secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001). Tuttavia, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018), restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017). Ancora è stato chiarito che in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché pagina 9 di 17 la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione. (Cass.Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 ) Applicando tali principi al caso in esame può ritenersi accertato, sulla scorta delle complessive risultanze acquisite agli atti, che il rapporto di convivenza tra i coniugi si sia definitivamente incrinato a seguito delle condotte maltrattanti tenute negli anni dall'appellante ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli minori e culminate nell'episodio del 12.03.2021. Risulta infatti accertato che la vita del nucleo familiare delle parti è stata caratterizzata da un generalizzato e diffuso clima di violenza domestica. In tal senso rileva l'istruttoria condotta nel giudizio di primo grado che, pur nella naturale contrapposizione delle prospettazioni dei testimoni delle parti, ha riscontrato in primo luogo il verificarsi in data 12.03.2021 di un acceso diverbio tra i coniugi: tale lite, secondo quanto riferito dai fratelli dell'odierno appellante -che tuttavia non assistettero personalmente all'evento- era da ricondursi a condotte della moglie che aveva scarsamente accudito i figli per uscire con le amiche, mentre secondo l'odierna appellata e l'amica era stata Parte_3 determinata da condotte dell'appellante che aveva spintonato la moglie davanti ai bambini, buttandola fuori di casa e minacciandola di spaccarle la testa con la stufa se fosse tornata a casa. La lite del 12.03.2021 ha trovato riscontro anche nel referto di Pronto Soccorso agli atti. In un'altra occasione (episodio del 16.04.2017) la era stata direttamente ingiuriata dall' Pt_3 Pt_1 quando la donna gli aveva chiesto di fargli vedere la moglie altrimenti non se ne sarebbe andata ed aveva altresì visto la ferita sul mignolo dell'amica a detta di quest'ultima cagionatale da un CP_1 morso del marito;
anche in questo caso è versato in atti un referto di Pronto Soccorso che corrobora la presenza di una ferita sul dito della CP_1
Gli elementi fin qui richiamati che già si reputano sufficienti a delineare uno scenario di violenza domestica hanno trovato ulteriore riscontro e validazione nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico dell'odierno appellante per i reati di cui agli artt.572 , 582-585 c.p. e concluso con la condanna dell' alla pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione. La sentenza è stata prodotta da parte Pt_1 appellante che aveva profilato, con la nota di deposito dei verbali di udienza, l'interdipendenza tra i due procedimenti e l'opportunità di attendere l'esito del giudizio penale. Anche in sede penale le deposizioni della persona offesa e dell'amica sono state reputate attendibili. Pt_3
A fronte della congerie di elementi richiamati, non rileva la circostanza valorizzata dall'appellante che il minore abbia escluso in sede di audizione la volontarietà della spinta paterna che gli cagiono' Per_2 in una occasione la perdita di due dentini, atteso che in quella stessa sede il minore, alla domanda rivoltagli su eventuali elementi di preoccupazione che nutrisse per la mamma o il papà, ha risposto di preoccuparsi per la mamma “se qualcuno l'ha picchiata” pur negando, alla successiva domanda diretta, che la madre fosse stata mai picchiata. Nel contesto del conflitto di lealtà che evidentemente attanagliava il minore, preoccupato di non rendere dichiarazioni espressamente sfavorevoli a nessuno dei genitori, il riferimento immediato di al timore che la mamma potesse essere picchiata si Per_2 ritiene costituisca un elemento di genuinità che rimanda ai vissuti di violenza assistita dei figli della coppia, comunque emersi dalle istruttorie effettuate in sede civile e penale.
pagina 10 di 17 §L'affidamento dei figli. Giova preliminarmente rammentare che secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056 del 09/02/2023). Ed ancora si è affermato che la questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/2019; Cass., n. 14728/2016) e che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass. n. 13217/2021; Cass. n. 6919/2016). Tanto premesso, a fronte della violenza domestica accertata nel caso in esame sulla scorta delle risultanze in precedenza richiamate in punto di addebito, vanno altresì confermate le statuizioni del Giudice di prime cure in punto di affido cd. “superesclusivo” dei minori alla madre e di regolamentazione degli incontri tra l'appellante e i figli -alla cui presenza si sono talora verificati alcuni episodi di violenza domestica- con delega al Servizio Sociale della relativa gestione e modalità protette (su cui si dirà meglio in seguito). Tali disposizioni risultano infatti conformi alla Convenzione di Istanbul datata 11.05.2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Secondo la Convenzione, la violenza domestica comprende “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali
o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” (art.3). Con particolare riferimento alla custodia dei figli nonché ai diritti di visita l'art.31 della Convenzione stabilisce che “Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita
o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”. Sebbene le disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 149 del 2022 per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.), non siano applicabili ratione temporis alla controversia in esame, la Convenzione era comunque vigente nel momento in cui è stato introdotto il giudizio e di conseguenza impone quantomeno l'interpretazione delle norme interne in senso ad essa conforme (Cass. n. 11631 del 30/04/2024). Le determinazioni assunte dal giudice di prime cure in relazione all'affido e al diritto di visita dei minori risultano al riguardo in linea con i principali arresti della giurisprudenza della Cassazione (fra le tante, Cass.Sez.1, n.4595/20251 Cass.civ.Sez.6,ordin.n.17892/2022; Cass.civ, 1 “In tema di provvedimenti riguardanti i minori e la responsabilità genitoriale, il giudice - anche nella disciplina anteriore rispetto all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 - non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne con cura e sollecitudine il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità dei genitori a svolgere pagina 11 di 17 Sez. 1 , Ordinanza n. 11631 del 30/04/20242; cfr. anche Cass.pen. Sez.6, n. 20004 del 12/03/2024) nonché della CEDU3 (cfr. I.M. e altri c. Italia del 10 novembre 20224; c.Italia 7 aprile 2022; CP_4 [...]
c.Italia 16 luglio 2022; LP c.Italia del 2 marzo 2017). CP_5
In particolare la Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato (Cass. n. 4595 del 21/02/2025). Dalle risultanze istruttorie in precedenza richiamate è emersa la sussistenza di un quadro di violenza familiare caratterizzato da reiterate vessazioni dell' ai danni della moglie, con minacce, ingiurie Pt_1
e atti di violenza fisica, agìti anche alla presenza dei figli minori: tali condotte denotano una manifesta carenza dell'appellante che giustifica l'affidamento superesclusivo dei figli alla madre. Le statuizioni in punto di affido super esclusivo dei minori alla madre rendono all'evidenza irrilevante il provvedimento del Giudice Tutelare del 28.01.2022 che negava l'autorizzazione al rilascio in favore dell'odierna appellata dei documenti validi per l'espatrio, atteso che le relative determinazioni erano state assunte in un contesto di affido condiviso dei figli minori, ormai superato all'esito dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado che ha dimostrato la sussistenza nel nucleo familiare di violenza domestica.
§ Il regime di visita padre-minori. Parimenti devono trovare conferma le modalità di regolamentazione del diritto di visita paterno attraverso lo spazio neutro, nel difetto di elementi sopravvenuti che inducano a modificare un simile assetto, introdotto in correlazione con la violenza domestica riscontrata nell'ambito familiare. Giova al riguardo richiamare le risultanze delle principali elazioni dei Servizi Sociali del CP_6
:
[...]
adeguatamente i loro compiti;
nel compiere tale accertamento, anche mediante l'acquisizione degli atti del processo penale, il giudice deve comunque rendere un'autonoma valutazione sul punto, sicché l'archiviazione di denunce in sede penale non può di per sé escludere la rilevanza di tali comportamenti in sede civile.” 2 La Cassazione (ordinanza n. 11631 del 30/04/2024) ha affermato il seguente principio di diritto: «Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i “provvedimenti convenienti” di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotto la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11/05/2011 e ratificata dall'Italia con l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati “provvedimenti”, è chiamato a valutare, la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.» 3 Nelle pronunce della Cedu si richiamano le sollecitazioni del - organo specializzato indipendente incaricato di CP_7 monitorare l'attuazione, ad opera delle Parti, della Convenzione di Istanbul- alle autorità italiane affinché “mettano fine alle pratiche dei tribunali civili che assimilano la violenza a situazioni di conflitto e tentano di raggiungere accordi tra la vittima e l'autore della violenza invece di valutare le esigenze della vittima in termini di sicurezza”. 4 Nella sentenza I.M. e altri c. Italia la Cedu afferma che “Per quanto riguarda i minori, che sono particolarmente vulnerabili, i dispositivi creati dallo Stato per proteggerli da atti di violenza che rientrano nelle previsioni degli articoli 3 e 8 devono essere efficaci e includere misure ragionevoli volte a impedire i maltrattamenti di cui le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza, nonché una prevenzione efficace che metta i minori stessi al riparo da forme così gravi di violazione dell'integrità della persona”. pagina 12 di 17 -relazione del 3.02.2022: entrambi i genitori hanno mantenuto un atteggiamento collaborante con gli operatori, presentandosi con puntualità a tutti gli appuntamenti fissati;
dall'allontanamento dell' dalla casa coniugale, avvenuto nell'aprile 2021, il padre ha visto i figli solo nell'ottobre del Pt_1 medesimo anno;
entrambi i minori sono in carico presso il Servizio di neuropsichiatria infantile di Tradate per problematiche di natura emotivo-comportamentale; il padre si è mostrato polemico nei confronti delle decisioni dell'autorità giudiziaria e intento a portare all'attenzione degli operatori l'inadeguatezza genitoriale della figura materna;
la madre, invece, si è mostrata disponibile e capace di scindere la sua vicenda di coppia dalla relazione padre-figli, riconoscendo l'importanza della figura paterna anche di fronte ai minori e rassicurando questi in vista degli incontri con il padre;
il Sig. anche a fronte della barriera linguistica, non conoscendo egli bene la lingua Parte_1 italiana, non è parso molto in grado di descrivere i figli, riuscendo a dare solo informazioni scarse e generiche sui minori e dando così l'impressione di essere un padre poco presente nella loro quotidianità, anche nel periodo della coabitazione;
durante gli incontri preliminari padre-figli, svoltisi presso l'Ufficio del Servizio in presenza di entrambi i genitori, il Sig. pur Parte_1 mantenendo un comportamento tranquillo e formale, ha rivelato alcune carenze genitoriali, apparendo spesso in difficoltà a relazionarsi con i minori e ad empatizzare con il loro vissuto emotivo e le loro problematiche (gli operatori raccontano di quando avevano indicato al padre che, vista la patologia cardiaca di non era opportuno portare cibi poco salutari in grandi quantità Per_1 durante gli incontri con i figli, come egli era solito fare per consumare la merenda con i minori;
nonostante tale rimando, il Sig. ha sempre portato ai figli sacchetti pieni di Parte_1 merendine e cibi processati); la madre è invece apparsa molto centrata si bisogni dei minori, risultando un genitore attento e presente nella loro crescita. I Servizi concludono di essere in attesa dell'individuazione di una figura educativa che curasse la ripresa degli incontri tra il padre e i minori, ritenendo tali incontri necessari affinché l' Parte_1 ossa essere supportato nel costruire una relazione più solida e sintonica con i propri figli.
[...]
-relazione del 28.09.2022: gli incontri tra il padre e i minori sono iniziati dal maggio 2022 in spazio neutro con cadenza quindicinale ma che sono stati temporaneamente sospesi dopo l'incontro del 31.08.2022. Secondo quanto osservato dagli operatori il padre – presentatosi puntualmente ad ogni colloquio – continuava a risultare carente e impacciato nella relazione con i figli e nella capacità di sintonizzarsi con i loro bisogni emotivi, concentrandosi solo sulle loro esigenze primarie (mangiare, vestirsi, andare a scuola) e formulando in proposito domande ripetitive che infastidivano molto i minori;
nonostante tali fatiche, ultimamente si è mostrato più propositivo, cercando di coinvolgere proficuamente i figli nella scelta delle attività da svolgere;
i minori hanno progressivamente manifestato disagio all'idea di vedere il padre, come confermato anche dalla sig.ra CP_1 che ha riferito di come spesso ella debba insistere per convincere i figli a recarsi agli incontri;
la stessa sig.ra ha riferito agli operatori di essere preoccupata perché costantemente seguita e CP_1 pedinata dai familiari del marito anche sul luogo di lavoro. Per quanto attiene all'episodio del 31.08.2022, che ha portato alla temporanea interruzione delle visite, i Servizi evidenziano che, in occasione di tale incontro, i minori erano apparsi per tutto il tempo di malumore e poco propensi alla relazione con il padre, avendo riferito all'operatrice di non volerlo più vedere. Al termine dell'incontro, si era messo a piangere dopo aver saputo che il Per_2 padre non aveva il passaporto del figlio per consentirgli di recarsi in Marocco ed entrambi i bambini erano usciti dalla stanza senza salutare il genitore. Il Sig. vedendo la moglie davanti allo Pt_1
pagina 13 di 17 spazio neutro in compagnia di un'amica, aveva iniziato ad urlare, dirigendosi verso la porta per poter uscire, ma l'operatrice si era frapposta davanti alla porta per consentire alla madre e ai bambini di allontanarsi in auto;
l' essendo riuscito a spostare la donna, era corso poi in strada verso Pt_1 l'auto della moglie, urlando imprecazioni verso di lei e l'amica. Incontrato dalle operatrici dopo l'accaduto, l' si era posto in modo molto polemico e aggressivo, minacciando di voler Pt_1
“tagliare la gola” all'amica della moglie - accusata di rivolgergli continui insulti – e mostrandosi in difficoltà nel comprendere l'inappropriatezza dei suoi agiti anche in relazione ai figli.
-relazione depositata il 27.05.2024: dopo l'episodio del 31.08.2022, si è svolto un incontro riparatore in cui il padre, in maniera molto semplice, si è scusato con i bambini per l'atteggiamento assunto e, a seguito di tale incontro, le visite protette sono state ripristinate in data 11.04.2023;
ha accolto con entusiasmo il padre mentre continua a mostrare delle resistenze nei Per_2 Per_1 suoi confronti;
gli incontri sono stati globalmente positivi, anche se mostrano scarse possibilità di evoluzione, continuando i bambini a necessitare di una figura rassicurante e tutelante per loro;
il padre si è mostrato interessato alla quotidianità dei figli anche se, nel corso dei mesi, non ha mai avanzato richieste rispetto ad un aumento del tempo di incontro con i minori;
la madre non ha mai ostacolato il mantenimento del legame tra il padre e i figli.
-relazione del 23.04.2025: sono stati mantenuti il monitoraggio e la regolamentazione degli incontri padre - figli in Spazio Neutro che si svolgono per un'ora a cadenza quindicinale, e che, pur risultando complessivamente positivi, confermano una scarsa evoluzione nella relazione tra il padre e i minori che rimane a un livello superficiale. I minori non desiderano modificare le modalità di incontro con il padre fuori dallo Spazio Neutro, gradendo la presenza dell'educatrice nel corso degli incontri;
la sola introduzione dell'argomento ha rappresentato motivo di agitazione per . Pt_4 Inoltre i minori mostrano una certa fatica nel condividere esperienze della propria vita a causa del timore di reazioni spiacevoli del padre;
non gradiscono inoltre parlare in arabo, trovando maggiormente rassicurante l'uso della lingua italiana. Conclusivamente, i Servizi evidenziano che allo stato non vi sono le condizioni per procedere ad un ampliamento dello Spazio Neutro tenuto conto della volontà dei minori e delle difficoltà osservate nella relazione padre – figli. Viene ribadita la necessità di un percorso psicologico per viste Pt_4 le fragilità evidenziate.
Le risultanze delle relazioni richiamate valgono ad attestare la necessità, nell'interesse dei minori, che la regolamentazione degli incontri padre-figli prosegua attraverso le modalità dello Spazio Neutro. L'andamento degli incontri fin qui effettuati ha evidenziato infatti una scarsa evoluzione del rapporto padre figli atteso che l'odierno appellante non risulta capace di sintonizzarsi sui bisogni emotivi dei figli;
questi ultimi, dal canto loro, hanno espresso a più riprese agli operatori segnali di disagio alla prospettiva di dover incontrare il padre e hanno espressamente manifestato agitazione alla sola idea che gli incontri con lui possano svolgersi fuori dello Spazio neutro o senza la presenza dell'educatrice. Si tratta di fattori che non possono essere trascurati ed evidentemente rimandano ad esiti dei traumi del passato violento vissuto dai minori fra le mura domestiche. Peraltro l'atteggiamento tenuto dal padre in occasione dell'incontro del 31.08.2022 – quando l' Pt_1 vedendo la moglie davanti all'uscita con un'amica, ha iniziato ad urlare dirigendosi verso la porta e ha imprecato contro la moglie e l'amica, finendo addirittura per esprimere davanti alle operatrici la volontà di tagliare la gola all'amica della moglie- ha finito evidentemente per alimentare ancora la paura dei minori per le possibili reazioni paterne.
pagina 14 di 17 In tale complessivo contesto e tenuto conto della necessità rappresentata dai servizi Sociali di procedere ad un percorso psicologico per a fronte delle fragilità in lui riscontrate, la Corte ritiene di Per_2 confermare le statuizioni della sentenza impugnata anche in ordine alla regolamentazione di tempi e modalità di esercizio del diritto di visita paterno.
§ Il contributo al mantenimento dei minori. Giova rammentare che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263)
Dagli atti risultano i seguenti redditi per le parti.
Parte_1
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto
Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU-2024 € 25.526,44 3.253,78 € 346,08 € 43,43 € € 21.883 € 1.823,60
CU-2023 € 24.163 € 1.496 € 329 € 42 € 22.296 € 1.858,00
CU-2022 € 22.275 € 891 € 299 € 37 € 21.048 € 1.754,00
Dal 20.12.2023 l'appellante è disoccupato e ha riferito di percepire una Naspi di circa 913 euro mensili.
CP_1 Lavora con contratto a tempo indeterminato presso VIVALDI & CARDINO S.P.A. dal 22.07.2021 (cfr. doc 13).
Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto
Anno d'imposta Netto imponibile Netta Regionale Comunale mensile
€
€
€ 2022(CU-2023)
€ 610,66 € 133,20 € 1,00 10.828,94 10.085,08 840,42 Dal
€
€ 22.07.2021(CU-
€ 4.313,18 € 375,76 € 53,05 € 0,00 3.884,37 323,70 2022)
Dal 19.02.2021
€ 282,00 € 28,97 € 3,48 € 0,00 € 249,55 € 20,80 al pagina 15 di 17 25.02.2021(CU- 2022 )
Dall'1.01.2021 al
€
€ 6.02.2021(CU-
€ 1.402,32 € 22,02 € 0,00 € 0,00 1.380,30 115,03 2022 ) CU-2021 € 978,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 978,69 € 81,56
Ritiene la Corte che a fronte della comparazione dei redditi effettuata vada confermato il contributo al mantenimento dei minori stabilito dalla sentenza impugnata in € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto all'appellante che allega di essere tuttora disoccupato si rileva che comunque l' è privo Pt_1 di oneri abitativi in quanto vive con i genitori (l'asserito contributo al padre di euro 300,00 è rimasto sprovvisto di allegazioni documentali atte a comprovare l'effettivo versamento) e risulta dagli atti che abbia smesso di pagare da giugno 2021 le rate del mutuo della casa coniugale. Ad ogni modo lo stato di disoccupazione dell'appellante ha già portato il Tribunale a ridurre considerevolmente l'importo del mantenimento dei figli rispetto a quello stabilito in sede di separazione, nonostante il tempo frattanto decorso e il notorio incremento delle esigenze dei figli con la crescita che non necessita di dimostrazione (si veda Cass.Sez. 1 , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022;Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007). A ciò si aggiunga che l'appellante, in considerazione del limitatissimo tempo di frequentazione dei figli, è radicalmente privo di oneri di mantenimento diretto dei minori che gravano interamente sulla madre. Inoltre i due minori hanno necessità specifiche correlate alle problematiche di salute che affliggono in particolare livello cardiaco. Per_1
In tale complessivo contesto non può essere accolta la richiesta dell'appellante di ulteriore riduzione del contributo al mantenimento dei figli che si reputa già di importo minimale ed indispensabile per provvedere alle loro esigenze.
**** Conclusivamente, assorbita ogni ulteriore istanza, l'appello proposto da deve essere Parte_1 respinto.
§Le spese di lite. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico di parte appellante e liquidate, in assenza di nota spese, in € 3.966,00 con condanna di a pagare Parte_1 all'Erario ex art 133 DPR 115/2002 l'importo indicato, atteso che l'appellata risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di primo grado che si è concluso in suo favore, risultando parzialmente compensate le spese tra le parti unicamente relativamente alla domanda sullo status, giudizio di natura necessaria, con soccombenza nel resto del Sig. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 779/2024 pronunciata dal Tribunale di Varese in data CP_1 24.07.2024 e depositata in data 10.08.2024, nella causa di separazione giudiziale n. 2305/2021 R.G., assorbita ogni altra questione, così provvede:
pagina 16 di 17 1) Rigetta l'appello.
2) Condanna a rifondere all'Erario le spese di lite del presente giudizio sostenute Parte_1 in favore di che liquida in complessivi € 3.966,00 oltre rimborso spese e altri CP_1 oneri di legge
Così deciso in Milano, in data 8.10.2024.
Il Consigliere est. Dott.ssa Maria Vicidomini
Il Presidente Dott. Valentina Paletto
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