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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3282/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3282/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
) il 10.06.1983, C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliato in Salerno, alla via Nizza n.13
[...]
. Mariarosaria Della Corte che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 te domiciliata in Salerno, alla via Gian Vince
[...] lo studio dell'avv. Claudio Sanso che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 30.04.2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili de sponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 11 luglio 2015 Controparte_1 nel Comune di TI (SA) e che, dal a nato un figlio, Per_1
(14.12.2018). Al riguardo, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva n. 1852/2022 del 25.05.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, giudizio terminato con sentenza n.4690/2025 del 07.04.2025; pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, insistendo in particolare con il ripristino dei pernottamenti del figlio presso la propria abitazione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 14 ottobre 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione dei coniugi in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, si evidenzia che i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 14 ottobre 2025 che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e che, pertanto, vanno ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, prevedendo altresì , in aggiunta ai tempi di permanenza gia disposti, che potra pernottare dal Per_1 padre, durante la settimana e nel periodo scolastico, to presso l'abitazione di quest'ultimo sita in TI. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11 luglio 2015 nel Comune di TI (SA) tra
[...] , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il 21.
[...] Controparte_1 [...] tto nel Registro Atti Matrimonio Comu C.F._2
TI (SA); B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI (SA) (Anno 2015, Atto n. 46, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3282/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
) il 10.06.1983, C.F.: Parte_1 C.F._1 ente domiciliato in Salerno, alla via Nizza n.13
[...]
. Mariarosaria Della Corte che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 te domiciliata in Salerno, alla via Gian Vince
[...] lo studio dell'avv. Claudio Sanso che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 30.04.2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili de sponendo di avere contratto matrimonio concordatario con in data 11 luglio 2015 Controparte_1 nel Comune di TI (SA) e che, dal a nato un figlio, Per_1
(14.12.2018). Al riguardo, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva n. 1852/2022 del 25.05.2022, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, giudizio terminato con sentenza n.4690/2025 del 07.04.2025; pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, insistendo in particolare con il ripristino dei pernottamenti del figlio presso la propria abitazione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza del 14 ottobre 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre un anno dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione dei coniugi in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, si evidenzia che i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 14 ottobre 2025 che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e che, pertanto, vanno ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione, prevedendo altresì , in aggiunta ai tempi di permanenza gia disposti, che potra pernottare dal Per_1 padre, durante la settimana e nel periodo scolastico, to presso l'abitazione di quest'ultimo sita in TI. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11 luglio 2015 nel Comune di TI (SA) tra
[...] , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il 21.
[...] Controparte_1 [...] tto nel Registro Atti Matrimonio Comu C.F._2
TI (SA); B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TI (SA) (Anno 2015, Atto n. 46, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi