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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/08/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2647/2018 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 17 aprile 2025, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Lanfranchi e Deborah Orto, attore
CONTRO
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3 convenuti contumaci avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 16 maggio 2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio e , chiedendo la condanna di al CP_1 Controparte_2 CP_1 pagamento dell'importo di € 256.132,00, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, nonché la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento immobiliare realizzato da in favore della moglie e in esecuzione CP_1 Controparte_2 degli accordi di separazione personale omologati dal Tribunale di Messina con decreto del 10 giugno 2013, avente ad oggetto la propria quota indivisa dei seguenti immobili: a) terreno sito in
Barcellona P.G. identificato nel Catasto terreni al foglio 26, partt. 30, 31, 33 e 48; b) appartamento sito in Messina Vill. “Le , identificato nel N.C.E.U. del Comune di Controparte_3 CP_4
Messina al foglio 36, part. 866 sub 6 e 7; c) appartamento sito in identificato nel CP_5
N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 1, part. 1041, sub 3; d) appartamento, sito in Messina TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Vill. , C. da Baglio - E, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_6 Controparte_7
Comune di Messina al foglio 139, part. 677 sub 17.
In particolare, l'attore ha evidenziato l'esistenza di un suo credito nei confronti di CP_1 della somma pari ad € 256.132,00 in forza di due scritture private stipulate in data 24
[...] aprile 2009 e 29 giugno 2009, in adempimento delle quali aveva consegnato ad Parte_1
l'importo di € 261.132,00 per l'acquisto di alcuni immobili siti in Messina, ricevendo in
[...] restituzione solo l'importo di € 5.000,00 e assegni bancari a garanzia della restituzione della relativa somma. L'attore ha esposto, infine, che aveva posto in essere il richiamato Parte_1 atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore del creditore, rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del convenuto del pregiudizio arrecato dall'accordo di separazione consensuale.
Non si sono costituiti in giudizio e , seppur ritualmente citati, CP_1 Controparte_2 con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Le domande svolte da vanno accolte. Parte_1
Deve essere accolta, in primo luogo, la domanda svolta da di condanna di Parte_1 al pagamento dell'importo di € 256.132,00. CP_1
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno
o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cassazione civ., sezioni unite 30 ottobre 2001, n. 13533; conf.
Cassazione civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cassazione civ, sez. II, 12 giugno 2018). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, non sembra potersi dubitare dell'esistenza del credito vantato da
, essendo il medesimo fondato su assegni bancari (allegati all'atto di citazione Parte_1 sub doc. 5: assegno n. 8011598625-04 di € 2.600,00, assegno n. 8011598626-05 di € 34.000,00 e assegno n. 8011598628-07 di € 33.000,00; sub doc. 11: assegno n. 8008947733-07 di € 154.532,00; sub doc. 12: assegno n. 8008947734-08 di € 37.000,00), ossia titoli di credito che hanno valore di promessa di pagamento, con conseguente inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art 1988 c.c.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 10/07/2024, n. 18831, per la quale “è affermazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2
R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio”; conf. Cassazione civile, sez.
VI, 06 aprile 2018, n. 8597; Cassazione civile sez. I, 21 settembre 2004, n. 18910), ed avendo, in ogni caso, la stessa parte attrice dichiarato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, ossia i contratti stipulati in data 24 aprile 2009 e 29 giugno 2009, in adempimento dei quali aveva consegnato a l'importo di € 261.132,00 per l'acquisto di alcuni immobili siti in CP_1
Messina, ricevendo gli assegni bancari a garanzia della restituzione della relativa somma.
non costituendosi in giudizio, non ha offerto prova dell'estinzione della propria CP_1 obbligazione di pagamento, pur avendone l'onere alla luce della richiamata giurisprudenza.
Tanto premesso, deve essere condannato al pagamento nei confronti di CP_1 [...]
dell'importo di € 256.132,00, oltre interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla Parte_1 domanda al soddisfo.
La natura di debito di valuta dell'obbligazione non permette, invece, di accogliere la domanda relativa alla rivalutazione monetaria, non essendo stato neanche allegato da parte attrice il maggior danno subito (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 02 maggio 2018, n. 10407; nonché Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 2017, n. 6575; Cassazione civ., sez. II, 5 novembre 2015, n. 22664).
Passando ad analizzare la domanda revocatoria svolta da , anche la Parte_1 medesima deve essere accolta. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (c.d. eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3470), nonché, nonché per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante
(c.d. partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2015, n.
21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cassazione civile, sez. VI, 03 dicembre
2014, n. 25614; conf. recente giurisprudenza Cassazione civ., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
La giurisprudenza, per quanto di interesse in questa sede, ha altresì avuto modo di riconoscere l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, con la specificazione che in tale azione “la cognizione del giudice deve riguardare anche il contenuto obbligatorio degli accordi separativi, anche quando sia stato espressamente impugnato soltanto il contratto di cessione immobiliare” e che “la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi”, non potendosi l'onerosità “farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento” ma potendo la medesima “emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al menage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19899, la quale evidenzia che “la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili
o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali”).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attore nei confronti di CP_1 basti richiamare l'accertamento già supra svolto in ordine all'obbligazione di pagamento di CP_1 nei confronti di dell'importo di € 256.132,00 in forza dei contratti
[...] Parte_1 stipulati in data 24 aprile 2009 e 29 giugno 2009.
Preme evidenziare che il credito vantato dall'attore deve ritenersi anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto dell'odierna azione revocatoria, considerato che le scritture private erano state sottoscritte da entrambe le parti in data anteriore al mese di gennaio 2013 e che, per costante orientamento giurisprudenziale, “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19899).
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n.
25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che con l'atto di disposizione CP_1 patrimoniale oggetto del presente giudizio, ha sottratto una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori e con evidente pregiudizio dell'odierno attore, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attore avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni, considerato che l'unico bene immobile rimasto nella piena proprietà di è rappresentato da un immobile sito in CP_1
Lipari e sul quale ha già iscritto ipoteca per un debito di € 721.309,04. Controparte_8
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale – come supra evidenziato – è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di del pregiudizio arrecato al creditore, derivante dalla CP_1 privazione del patrimonio immobiliare oggetto di trasferimento alla moglie.
Dovendosi procedere alla qualificazione giuridica dell'atto dispositivo posto in essere in esecuzione degli accordi di separazione, ritiene il presente Giudice che il medesimo debba qualificarsi come gratuito, considerato che – secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità – la mera rinuncia del coniuge al mantenimento non è indice dal quale poter inferire la natura onerosa dell'atto dispositivo e che, nel caso di specie, i convenuti non hanno allegato l'esistenza di specifiche circostanze idonee a far ritenere che il trasferimento immobiliare a Controparte_2 sia stato giustificato dalla volontà delle parti di riequilibrare l'assetto economico familiare;
tale soluzione sembra corroborata dalla circostanza che dallo stesso accordo si legge espressamente la situazione di autosufficienza dei figli maggiorenni e l'espressa rinuncia dei coniugi ad ogni forma di mantenimento avendo gli stessi adeguati redditi personali (cfr. Corte d'Appello Brescia Sez. I, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
09/11/2022, n. 1326; Corte d'Appello Genova Sez. III, 03/11/2020, n. 1020; Tribunale Padova,
08/07/2021, n. 1391; Corte d'Appello Firenze Sez. II, Sent., 10/11/2022, n. 2510).
Considerata la natura gratuita dell'atto dispositivo e che il medesimo – per quanto supra dedotto
– deve ritenersi successivo alla nascita del credito vantato da parte attrice, la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore deve ritenersi idonea ad integrare l'esistenza della scientia damni.
Va, in ogni caso, osservato che, pur qualificandosi l'atto dispositivo come oneroso non sembra, in ogni caso, potersi negare la sussistenza della scientia damni nel caso di specie, potendosi desumere dal legame parentale tra le parti (Cass. Civ., sez. III, 05.03.2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”).
È, pertanto, opinione del presente Giudice che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza in capo ad entrambi i convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di e dichiararsi Parte_1
l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'accordo di separazione consensuale posto in essere da a favore della moglie , nella parte CP_1 Controparte_2 in cui ha trasferito il diritto di proprietà della quota indivisa di 1/2 sui seguenti beni immobili: a) terreno sito in Barcellona P.G. identificato nel Catasto terreni al foglio 26, partt. 30, 31, 33 e 48; b) appartamento sito in Messina Vill. “Le Balze”, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_3
Comune di Messina al foglio 36, part. 866 sub 6 e 7; c) appartamento sito in identificato CP_5 nel N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 1, part. 1041, sub 3; d) appartamento, sito in Messina
Vill. , C. da Baglio - E, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_6 Controparte_7
Comune di Messina al foglio 139, part. 677 sub 17.
Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 cpc, come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, stante il valore dalla causa (€ 256.132,00), seguono la soccombenza, con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento delle medesime nei confronti dell'attore. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 CP_1 CP_2
iscritta al n. 2647/2018 R.G., così provvede:
[...]
1. condanna al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
€ 256.132,00, oltre interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo;
2. accoglie la domanda di revocazione svolta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione posto in essere da CP_1 in favore della moglie in esecuzione degli accordi di separazione personale, Controparte_2 omologati dal Tribunale di Messina con decreto del 10 giugno 2013 e trascritto l'11 luglio 2013 al n. 17975 reg. gen, avente ad oggetto la quota indivisa pari ad 1/2 dei seguenti beni immobili: a) terreno sito in Barcellona P.G. identificato nel Catasto terreni al foglio 26, partt. 30, 31, 33 e 48; b) appartamento sito in Messina Vill. “Le Balze”, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_3
Comune di Messina al foglio 36, part. 866 sub 6 e 7; c) appartamento sito in identificato CP_5 nel N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 1, part. 1041, sub 3; d) appartamento, sito in Messina
Vill. , C. da Baglio - E, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_6 Controparte_7
Comune di Messina al foglio 139, part. 677 sub 17;
3. condanna e , a pagare in solido, in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1
, le spese di lite, liquidate in € 845,32 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre
[...] accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, 18 agosto 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2647/2018 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 17 aprile 2025, promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Lanfranchi e Deborah Orto, attore
CONTRO
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3 convenuti contumaci avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 16 maggio 2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio e , chiedendo la condanna di al CP_1 Controparte_2 CP_1 pagamento dell'importo di € 256.132,00, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, nonché la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento immobiliare realizzato da in favore della moglie e in esecuzione CP_1 Controparte_2 degli accordi di separazione personale omologati dal Tribunale di Messina con decreto del 10 giugno 2013, avente ad oggetto la propria quota indivisa dei seguenti immobili: a) terreno sito in
Barcellona P.G. identificato nel Catasto terreni al foglio 26, partt. 30, 31, 33 e 48; b) appartamento sito in Messina Vill. “Le , identificato nel N.C.E.U. del Comune di Controparte_3 CP_4
Messina al foglio 36, part. 866 sub 6 e 7; c) appartamento sito in identificato nel CP_5
N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 1, part. 1041, sub 3; d) appartamento, sito in Messina TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Vill. , C. da Baglio - E, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_6 Controparte_7
Comune di Messina al foglio 139, part. 677 sub 17.
In particolare, l'attore ha evidenziato l'esistenza di un suo credito nei confronti di CP_1 della somma pari ad € 256.132,00 in forza di due scritture private stipulate in data 24
[...] aprile 2009 e 29 giugno 2009, in adempimento delle quali aveva consegnato ad Parte_1
l'importo di € 261.132,00 per l'acquisto di alcuni immobili siti in Messina, ricevendo in
[...] restituzione solo l'importo di € 5.000,00 e assegni bancari a garanzia della restituzione della relativa somma. L'attore ha esposto, infine, che aveva posto in essere il richiamato Parte_1 atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore del creditore, rilevando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del convenuto del pregiudizio arrecato dall'accordo di separazione consensuale.
Non si sono costituiti in giudizio e , seppur ritualmente citati, CP_1 Controparte_2 con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
Concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
Le domande svolte da vanno accolte. Parte_1
Deve essere accolta, in primo luogo, la domanda svolta da di condanna di Parte_1 al pagamento dell'importo di € 256.132,00. CP_1
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno
o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cassazione civ., sezioni unite 30 ottobre 2001, n. 13533; conf.
Cassazione civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cassazione civ, sez. II, 12 giugno 2018). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie, non sembra potersi dubitare dell'esistenza del credito vantato da
, essendo il medesimo fondato su assegni bancari (allegati all'atto di citazione Parte_1 sub doc. 5: assegno n. 8011598625-04 di € 2.600,00, assegno n. 8011598626-05 di € 34.000,00 e assegno n. 8011598628-07 di € 33.000,00; sub doc. 11: assegno n. 8008947733-07 di € 154.532,00; sub doc. 12: assegno n. 8008947734-08 di € 37.000,00), ossia titoli di credito che hanno valore di promessa di pagamento, con conseguente inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art 1988 c.c.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 10/07/2024, n. 18831, per la quale “è affermazione ampiamente consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo la quale l'assegno bancario mancante della data o del luogo di emissione, ma non dell'indicazione del beneficiario - ancorché nullo come titolo di credito in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2
R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta infatti all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio”; conf. Cassazione civile, sez.
VI, 06 aprile 2018, n. 8597; Cassazione civile sez. I, 21 settembre 2004, n. 18910), ed avendo, in ogni caso, la stessa parte attrice dichiarato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, ossia i contratti stipulati in data 24 aprile 2009 e 29 giugno 2009, in adempimento dei quali aveva consegnato a l'importo di € 261.132,00 per l'acquisto di alcuni immobili siti in CP_1
Messina, ricevendo gli assegni bancari a garanzia della restituzione della relativa somma.
non costituendosi in giudizio, non ha offerto prova dell'estinzione della propria CP_1 obbligazione di pagamento, pur avendone l'onere alla luce della richiamata giurisprudenza.
Tanto premesso, deve essere condannato al pagamento nei confronti di CP_1 [...]
dell'importo di € 256.132,00, oltre interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla Parte_1 domanda al soddisfo.
La natura di debito di valuta dell'obbligazione non permette, invece, di accogliere la domanda relativa alla rivalutazione monetaria, non essendo stato neanche allegato da parte attrice il maggior danno subito (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 02 maggio 2018, n. 10407; nonché Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 2017, n. 6575; Cassazione civ., sez. II, 5 novembre 2015, n. 22664).
Passando ad analizzare la domanda revocatoria svolta da , anche la Parte_1 medesima deve essere accolta. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (c.d. eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896 e Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3470), nonché, nonché per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante
(c.d. partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2015, n.
21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cassazione civile, sez. VI, 03 dicembre
2014, n. 25614; conf. recente giurisprudenza Cassazione civ., sez. VI, 18 giugno 2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
La giurisprudenza, per quanto di interesse in questa sede, ha altresì avuto modo di riconoscere l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, con la specificazione che in tale azione “la cognizione del giudice deve riguardare anche il contenuto obbligatorio degli accordi separativi, anche quando sia stato espressamente impugnato soltanto il contratto di cessione immobiliare” e che “la qualificazione dell'atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi”, non potendosi l'onerosità “farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento” ma potendo la medesima “emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al menage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19899, la quale evidenzia che “la giurisprudenza di legittimità, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall'uno all'altro coniuge concernenti beni mobili
o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell'evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell'atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall'altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimità, svelano una loro “tipicità”, la quale, di volta in volta, può colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosità”, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
convivenza matrimoniale, per lo più non si rendono perciò sempre - guardati con sguardo retrospettivo - immediatamente riconoscibili come tali”).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attore nei confronti di CP_1 basti richiamare l'accertamento già supra svolto in ordine all'obbligazione di pagamento di CP_1 nei confronti di dell'importo di € 256.132,00 in forza dei contratti
[...] Parte_1 stipulati in data 24 aprile 2009 e 29 giugno 2009.
Preme evidenziare che il credito vantato dall'attore deve ritenersi anteriore rispetto all'atto dispositivo oggetto dell'odierna azione revocatoria, considerato che le scritture private erano state sottoscritte da entrambe le parti in data anteriore al mese di gennaio 2013 e che, per costante orientamento giurisprudenziale, “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023, n. 19899).
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06 dicembre 2007, n.
25433; Cassazione civile sez. III, 17 luglio 2007, n. 15880; conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20 ottobre 2008, n. 25490; nella giurisprudenza di merito v. Tribunale Milano, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 1904, per il quale “per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, specificato che grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 18 giugno 2019, n.16221 e Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19207).
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che con l'atto di disposizione CP_1 patrimoniale oggetto del presente giudizio, ha sottratto una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori e con evidente pregiudizio dell'odierno attore, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attore avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni, considerato che l'unico bene immobile rimasto nella piena proprietà di è rappresentato da un immobile sito in CP_1
Lipari e sul quale ha già iscritto ipoteca per un debito di € 721.309,04. Controparte_8
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale – come supra evidenziato – è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di del pregiudizio arrecato al creditore, derivante dalla CP_1 privazione del patrimonio immobiliare oggetto di trasferimento alla moglie.
Dovendosi procedere alla qualificazione giuridica dell'atto dispositivo posto in essere in esecuzione degli accordi di separazione, ritiene il presente Giudice che il medesimo debba qualificarsi come gratuito, considerato che – secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità – la mera rinuncia del coniuge al mantenimento non è indice dal quale poter inferire la natura onerosa dell'atto dispositivo e che, nel caso di specie, i convenuti non hanno allegato l'esistenza di specifiche circostanze idonee a far ritenere che il trasferimento immobiliare a Controparte_2 sia stato giustificato dalla volontà delle parti di riequilibrare l'assetto economico familiare;
tale soluzione sembra corroborata dalla circostanza che dallo stesso accordo si legge espressamente la situazione di autosufficienza dei figli maggiorenni e l'espressa rinuncia dei coniugi ad ogni forma di mantenimento avendo gli stessi adeguati redditi personali (cfr. Corte d'Appello Brescia Sez. I, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
09/11/2022, n. 1326; Corte d'Appello Genova Sez. III, 03/11/2020, n. 1020; Tribunale Padova,
08/07/2021, n. 1391; Corte d'Appello Firenze Sez. II, Sent., 10/11/2022, n. 2510).
Considerata la natura gratuita dell'atto dispositivo e che il medesimo – per quanto supra dedotto
– deve ritenersi successivo alla nascita del credito vantato da parte attrice, la mera consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore deve ritenersi idonea ad integrare l'esistenza della scientia damni.
Va, in ogni caso, osservato che, pur qualificandosi l'atto dispositivo come oneroso non sembra, in ogni caso, potersi negare la sussistenza della scientia damni nel caso di specie, potendosi desumere dal legame parentale tra le parti (Cass. Civ., sez. III, 05.03.2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”).
È, pertanto, opinione del presente Giudice che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti sulla consapevolezza in capo ad entrambi i convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di e dichiararsi Parte_1
l'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901 c.c. nei suoi confronti dell'accordo di separazione consensuale posto in essere da a favore della moglie , nella parte CP_1 Controparte_2 in cui ha trasferito il diritto di proprietà della quota indivisa di 1/2 sui seguenti beni immobili: a) terreno sito in Barcellona P.G. identificato nel Catasto terreni al foglio 26, partt. 30, 31, 33 e 48; b) appartamento sito in Messina Vill. “Le Balze”, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_3
Comune di Messina al foglio 36, part. 866 sub 6 e 7; c) appartamento sito in identificato CP_5 nel N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 1, part. 1041, sub 3; d) appartamento, sito in Messina
Vill. , C. da Baglio - E, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_6 Controparte_7
Comune di Messina al foglio 139, part. 677 sub 17.
Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 cpc, come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, stante il valore dalla causa (€ 256.132,00), seguono la soccombenza, con la conseguenza che i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento delle medesime nei confronti dell'attore. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 CP_1 CP_2
iscritta al n. 2647/2018 R.G., così provvede:
[...]
1. condanna al pagamento, in favore di , della somma di CP_1 Parte_1
€ 256.132,00, oltre interessi di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. dalla domanda al soddisfo;
2. accoglie la domanda di revocazione svolta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di disposizione posto in essere da CP_1 in favore della moglie in esecuzione degli accordi di separazione personale, Controparte_2 omologati dal Tribunale di Messina con decreto del 10 giugno 2013 e trascritto l'11 luglio 2013 al n. 17975 reg. gen, avente ad oggetto la quota indivisa pari ad 1/2 dei seguenti beni immobili: a) terreno sito in Barcellona P.G. identificato nel Catasto terreni al foglio 26, partt. 30, 31, 33 e 48; b) appartamento sito in Messina Vill. “Le Balze”, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_3
Comune di Messina al foglio 36, part. 866 sub 6 e 7; c) appartamento sito in identificato CP_5 nel N.C.E.U. del Comune di Messina al foglio 1, part. 1041, sub 3; d) appartamento, sito in Messina
Vill. , C. da Baglio - E, identificato nel N.C.E.U. del Controparte_6 Controparte_7
Comune di Messina al foglio 139, part. 677 sub 17;
3. condanna e , a pagare in solido, in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1
, le spese di lite, liquidate in € 845,32 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi, oltre
[...] accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, 18 agosto 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli