TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 756/2019 R.G.
UDIENZA 4/12/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi dato atto
- della sostituzione dell'udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.; lette
- le note depositate dalle parti, le quali si sono riportate alle note conclusive già depositate;
p.q.m.
- decide come da provvedimento che deposita contestualmente, da considerare letto in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma,
c.p.c.
Velletri, 4/12/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 756, Ruolo Generale
dell'anno 2019, all'udienza del 4/12/2025, a trattazione scritta, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Roberto Galeani, in forza di procura speciale in atti;
(attore)
E
e elettivamente domiciliati, Controparte_1 CP_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Segnalini, in forza di procura speciale in atti;
(convenuto)
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare l'integrale svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'attrice evocava in giudizio e Parte_1 Controparte_1
adducendo quanto - per semplicità espositiva - si CP_2 interfoglia:
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Pagina 4 Dott. Renato Buzi Concludeva così:
Si costituivano e concludendo per il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'avversa domanda.
In particolare, i convenuti replicavano quanto si interfoglia, per semplicità espositiva.
Pagina 5 Dott. Renato Buzi Pagina 6 Dott. Renato Buzi La causa era istruita con produzione documentale e C.t.u.; all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'udienza 28/12/2023, il precedente Giudice pronunciava sentenza non definitiva n. 2622/2023, con lettura del dispositivo e della motivazione, che – anche in tal caso - si interfoglia per semplicità espositiva.
Pagina 7 Dott. Renato Buzi Pagina 8 Dott. Renato Buzi Pagina 9 Dott. Renato Buzi Pagina 10 Dott. Renato Buzi Pagina 11 Dott. Renato Buzi Pagina 12 Dott. Renato Buzi La causa era rimessa sul ruolo con ordinanza assunta in pari data ed era disposta integrazione di C.t.u.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, mutato il Giudice, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies
c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Tanto premesso, la domanda attrice è parzialmente fondata va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Richiamate le risultanze istruttorie, ribadite le argomentazioni già svolte nella sopra riportata sentenza non definitiva n. 2622/2023, va osservato che, nel caso di specie, è processualmente emersa la prova sia del danno subìto dall'attrice sia della sua ascrivibilità alla condotta dei convenuti.
Pagina 13 Dott. Renato Buzi Come discorso di carattere generale, va rammostrato che, ai fini della sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto, non è necessario provare la sua mala fede, ma è sufficiente che egli non riesca a dimostrare di non aver potuto, senza colpa, averne conoscenza (Cass. 19494/2011).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione di risarcimento danni proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c., può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente (per l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, per il mancato utilizzo della stessa, per il lucro cessante da mancata rivendita del bene), ed è ammissibile in alternativa o cumulativamente con le azioni di adempimento del contratto, di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto (Cass. 26852/2013; Cass.
14986/2021).
Sempre su un piano generale, si evidenzia che, in tema di azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fa carico al compratore che faccia valere la garanzia, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore opera soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza (Cass. 18947/2017; Cass. 13695/2007; Cass. 8963/1998).
Nella specie, la tesi attrice trova conforto nelle risultanze dell'esperita consulenza (v. relazione di C.t.u. nel fascicolo telematico).
In particolare, l'Ausiliare, con valutazione esente da errori di impostazione metodologica, ha concluso come si riporta (v. pag. 20 della
C.t.u. depositata il 20/11/2024):
Pagina 14 Dott. Renato Buzi Illustrate le risultanze del lavoro svolto dall'Ausiliare, va esclusa ogni ipotesi di riconvocazione e/o rinnovazione della C.t.u.
Anzitutto, la misura, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del C.t.u. medesimo, dell'incarico conferito. L'istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale dell'Ausiliare e quelli della relazione dei tecnici di parte, tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alle parti interessate, per il deposito di osservazioni, cui è stata fornita esaustiva risposta.
In particolare, l'Ausiliario, nelle note di chiarimento 24/11/2025, ha specificato quanto - per semplicità espositiva - si interfoglia.
Pagina 15 Dott. Renato Buzi Pagina 16 Dott. Renato Buzi Pagina 17 Dott. Renato Buzi Acclarata l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate dalla citante, i convenuti va condannati in solido a pagarle, a titolo di risarcimento dei danni, quali dettagliatamente indicati dal C.t.u. Ing. nelle sopra riportate note di chiarimento 24/11/2025, Persona_1 la complessiva somma di € 67.660,41, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
Ribadito quanto già scritto nelle ridetta sentenza parziale n. 2622/2023 sulle restanti petizioni attrici, non vanno quindi riconosciute – in ordine alla domanda sul ristoro dei costi dei “(…) lavori propedeutici al collaudo strutturale (…)” - le ulteriori voci di danno pretese dalla citante, stante le emergenze peritali e in mancanza di prova piena e tranquillante a conforto della relativa tesi.
Viste origine e natura della controversia, reciproca soccombenza
(parziale), esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per le stesse ragioni, le spese di C.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente e per intero a carico solidale delle parti, con rivalsa interna del 50%.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna in solido i convenuti e a pagare, a titolo di Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni patiti (quali dettagliatamente indicati dal C.t.u.
Ing. , in favore dell'attrice la Persona_1 Parte_1 complessiva somma di € 67.660,41, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda attrice quanto al resto;
3) compensa le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.t.u., con rivalsa interna del 50%.
Velletri, 4/12/2025
Il Giudice
Pagina 18 Dott. Renato Buzi Dott. Renato Buzi
Pagina 19 Dott. Renato Buzi