CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL IE AR SE, Presidente
OS VITTORIA, Relatore
BOGGIO EN SE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1829/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220018413809000 IRPEF-ALTRO 2004
- sul ricorso n. 2051/2024 depositato il 23/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102024004284739200 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti:” annullare le cartelle di pagamento impugnate con vittoria di spese “.
Agenzia Entrate Torino I :“ in via cautelare respingere l'istanza di sospensione per mancanza dei presupposti. Nel merito rigettare il ricorso e condannare alle spese di giudizio.”
Agenzia Entrate SS : “ rigettare l'istanza di sospensione e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del 'Agente della SS con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnano rispettivamente la cartella di pagamento n.11020240042847392/00 notificata ad Nominativo_1 e per esso agli eredi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 e la cartella di pagamento n.11020240044660900000 notificata al signor Ric_1 chiedendone la sospensione e nel merito l'annullamento perché relative ad importi già riportati in atti pregressi e già oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti quindi per il principio del “ ne bis in idem “ gli atti devono esere annullati e nei ricorsi rilevano la prescrizione delle pretese e l'inapplicabilità delle sanzioni per dichiarazione infedele .
Nelle controdeduzioni l'Ufficio ricostruisce tutta la vicenda processuale che portava i ricorrenti ad impugnare le cartelle di pagamento n. 11020220018413708 emessa nei confronti di Nominativo_1 poi deceduto e n. 11020220018413809 emessa nei confronti Ricorrente_1 per le somme dovute a titolo definitivo emesse per definitività delle pretese a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso dell'Ufficio e a fronte della mancata riassunzione delle controversie avanti la CTR
Piemonte l'Uffici o iscriveva a ruolo le somme portate dagli avvisi accertamento. La mancata riassunzione comportava l'estinzione degli interi processi con la caducazione di tutte le sentenze medio tempore pronunciate e la definitività degli atti oggetto di impugnazione .
Per quanto riguarda la riscossione, l'art. 68 comma 1 lettera c-bis D.Lgs. 546/92, prevede che l'Ufficio possa iscrivere a ruolo per l'intero importo in caso di mancata riassunzione e pertanto l'Ufficio correttamente iscriveva a ruolo gli importi degli iniziali avvisi di accertamento originariamente impugnati da ciascun contribuente divenuti definitivi con anche le relative sanzioni. La CGT di 1 grado di Torino in data 25/11/2022, previa riunione dei ricorsi, accoglieva i ricorsi con condanna alle spese e l'Ufficio interponeva appello e a seguito del rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure da esso presentata procedeva allo sgravio delle iscrizioni. La CGT di 2 grado riformava la sentenza di 1 grado e accoglieva l'appello dell'Ufficio, che procedeva a riscrivere a ruolo le somme dovute dagli iniziali avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata riassunzione e l'agente alla
SS a notificare ai ricorrenti le due cartelle di pagamento qui impugnate.
L'Ufficio, in via preliminare rileva per il ricorso degli eredi del signor Nominativo_1 l' inammissibilità per mancato deposito nel fascicolo telematico dell'atto impugnato insieme al ricorso , per entrambi i ricorsi l'inammissibilità per assenza di vizi propri degli atti impugnati, e l'irrilevanza degli sgravi effettuati e nel merito chiedeva di respingere i ricorsi iruniti con vittoria di spese.
Nelle memorie i ricorrenti ribadiscono che la cartella impugnata dagli eredi del signor Nominativo_1 non poteva essere notificata agli eredi impersonalmente perché trascorsi più di tre mesi dalla sua morte, come previsto dall'art. 303 c.p.c. e per il principio del ne bis in idem la cartella non poteva essere riemessa.
All'udienza del 15/1/2025 la Corte non sospendeva l'atto impugnato dal signor Ricorrente_1 perché la pretesa era portata da cartella già scrutinata dalla CGT di 2 grado del PIemonte e dunque non soggetta a sospensiva tenuto conto che nulla era stato provato sul requisito del“periculum in mora” con spese al definitivo.
All'udienza del 26/3/2025 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione presentata dai signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in quanto relativa a titoli impositivi definitivi, salva diversa valutazione, una volta prodotto l'atto impugnato, con spese al definitivo.
All'udienza del 21/1/2026 le cause venivano riunite per connessione soggettiva e oggettiva ed andavano a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva. Dall'esame dei rilievi di inammissibilità sollevati dall'Ufficio la Corte ritiene che il rilievo relativo alla mancata produzione della copia dell'atto impugnato nel fascicolo telematico della Causa RG 2051/2024 sia superato dalla produzione del documento nei trenta giorni dal deposito del ricorso effettuata dai ricorrenti e quindi sanato, mentre il rilievo di inammissibilità dei ricorsi per assenza di vizi propri degli atti impugnati appare fondato.
Come noto l'art. 19 comma 3 del d.lgs.546/92 stabilisce che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. Nei ricorsi nessuna censura viene sollevata nei confronti delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione che recano l'iscrizione a ruolo degli importi indicati negli avvisi di accertamento la cui legittimità è stata riconosciuta dal Giudice di Appello, anche se i giudizi sono in Cassazione perché le parti hanno prodotto appello, e la sentenza della CGT di 2 grado ha autorizzato l'Uffcio a riscuotere tutto il dovuto ai sensi dell'art. 68 d.lgs.546/1992 .
Nei ricorsi vengono dedotte solo questioni di merito ( prescrizione delle pretese, riduzione delle sanzioni, riduzione in via equitativa ) già oggetto dei giudizi che pendono presso la Corte di Cassazione e quindi tali doglianze non possono nuovamente essere introdotte in questi giudizi che vertono unicamente sulla legittimità delle cartelle esattoriali che sono immuni da vizi e che traggono origine dalla sentenza della
CGT di 2 grado provvisoriamente esecutiva.
Per questi motivi
i ricorsi sono inammissibili.
L'esame delle questioni preliminari esentano il Collegio dall'esame delle altre questioni da quest'ultimo assorbite.
In punto spese le stesse vengono quantificate in € 9.000,00 e poste a carico dei ricorrenti .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i soccombenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9000,00
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GL IE AR SE, Presidente
OS VITTORIA, Relatore
BOGGIO EN SE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1829/2024 depositato il 17/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020220018413809000 IRPEF-ALTRO 2004
- sul ricorso n. 2051/2024 depositato il 23/12/2024 proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1102024004284739200 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrenti:” annullare le cartelle di pagamento impugnate con vittoria di spese “.
Agenzia Entrate Torino I :“ in via cautelare respingere l'istanza di sospensione per mancanza dei presupposti. Nel merito rigettare il ricorso e condannare alle spese di giudizio.”
Agenzia Entrate SS : “ rigettare l'istanza di sospensione e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del 'Agente della SS con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnano rispettivamente la cartella di pagamento n.11020240042847392/00 notificata ad Nominativo_1 e per esso agli eredi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 e la cartella di pagamento n.11020240044660900000 notificata al signor Ric_1 chiedendone la sospensione e nel merito l'annullamento perché relative ad importi già riportati in atti pregressi e già oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti quindi per il principio del “ ne bis in idem “ gli atti devono esere annullati e nei ricorsi rilevano la prescrizione delle pretese e l'inapplicabilità delle sanzioni per dichiarazione infedele .
Nelle controdeduzioni l'Ufficio ricostruisce tutta la vicenda processuale che portava i ricorrenti ad impugnare le cartelle di pagamento n. 11020220018413708 emessa nei confronti di Nominativo_1 poi deceduto e n. 11020220018413809 emessa nei confronti Ricorrente_1 per le somme dovute a titolo definitivo emesse per definitività delle pretese a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso dell'Ufficio e a fronte della mancata riassunzione delle controversie avanti la CTR
Piemonte l'Uffici o iscriveva a ruolo le somme portate dagli avvisi accertamento. La mancata riassunzione comportava l'estinzione degli interi processi con la caducazione di tutte le sentenze medio tempore pronunciate e la definitività degli atti oggetto di impugnazione .
Per quanto riguarda la riscossione, l'art. 68 comma 1 lettera c-bis D.Lgs. 546/92, prevede che l'Ufficio possa iscrivere a ruolo per l'intero importo in caso di mancata riassunzione e pertanto l'Ufficio correttamente iscriveva a ruolo gli importi degli iniziali avvisi di accertamento originariamente impugnati da ciascun contribuente divenuti definitivi con anche le relative sanzioni. La CGT di 1 grado di Torino in data 25/11/2022, previa riunione dei ricorsi, accoglieva i ricorsi con condanna alle spese e l'Ufficio interponeva appello e a seguito del rigetto della domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure da esso presentata procedeva allo sgravio delle iscrizioni. La CGT di 2 grado riformava la sentenza di 1 grado e accoglieva l'appello dell'Ufficio, che procedeva a riscrivere a ruolo le somme dovute dagli iniziali avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata riassunzione e l'agente alla
SS a notificare ai ricorrenti le due cartelle di pagamento qui impugnate.
L'Ufficio, in via preliminare rileva per il ricorso degli eredi del signor Nominativo_1 l' inammissibilità per mancato deposito nel fascicolo telematico dell'atto impugnato insieme al ricorso , per entrambi i ricorsi l'inammissibilità per assenza di vizi propri degli atti impugnati, e l'irrilevanza degli sgravi effettuati e nel merito chiedeva di respingere i ricorsi iruniti con vittoria di spese.
Nelle memorie i ricorrenti ribadiscono che la cartella impugnata dagli eredi del signor Nominativo_1 non poteva essere notificata agli eredi impersonalmente perché trascorsi più di tre mesi dalla sua morte, come previsto dall'art. 303 c.p.c. e per il principio del ne bis in idem la cartella non poteva essere riemessa.
All'udienza del 15/1/2025 la Corte non sospendeva l'atto impugnato dal signor Ricorrente_1 perché la pretesa era portata da cartella già scrutinata dalla CGT di 2 grado del PIemonte e dunque non soggetta a sospensiva tenuto conto che nulla era stato provato sul requisito del“periculum in mora” con spese al definitivo.
All'udienza del 26/3/2025 la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione presentata dai signori Ricorrente_1 e Ricorrente_2 in quanto relativa a titoli impositivi definitivi, salva diversa valutazione, una volta prodotto l'atto impugnato, con spese al definitivo.
All'udienza del 21/1/2026 le cause venivano riunite per connessione soggettiva e oggettiva ed andavano a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva. Dall'esame dei rilievi di inammissibilità sollevati dall'Ufficio la Corte ritiene che il rilievo relativo alla mancata produzione della copia dell'atto impugnato nel fascicolo telematico della Causa RG 2051/2024 sia superato dalla produzione del documento nei trenta giorni dal deposito del ricorso effettuata dai ricorrenti e quindi sanato, mentre il rilievo di inammissibilità dei ricorsi per assenza di vizi propri degli atti impugnati appare fondato.
Come noto l'art. 19 comma 3 del d.lgs.546/92 stabilisce che “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”. Nei ricorsi nessuna censura viene sollevata nei confronti delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione che recano l'iscrizione a ruolo degli importi indicati negli avvisi di accertamento la cui legittimità è stata riconosciuta dal Giudice di Appello, anche se i giudizi sono in Cassazione perché le parti hanno prodotto appello, e la sentenza della CGT di 2 grado ha autorizzato l'Uffcio a riscuotere tutto il dovuto ai sensi dell'art. 68 d.lgs.546/1992 .
Nei ricorsi vengono dedotte solo questioni di merito ( prescrizione delle pretese, riduzione delle sanzioni, riduzione in via equitativa ) già oggetto dei giudizi che pendono presso la Corte di Cassazione e quindi tali doglianze non possono nuovamente essere introdotte in questi giudizi che vertono unicamente sulla legittimità delle cartelle esattoriali che sono immuni da vizi e che traggono origine dalla sentenza della
CGT di 2 grado provvisoriamente esecutiva.
Per questi motivi
i ricorsi sono inammissibili.
L'esame delle questioni preliminari esentano il Collegio dall'esame delle altre questioni da quest'ultimo assorbite.
In punto spese le stesse vengono quantificate in € 9.000,00 e poste a carico dei ricorrenti .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i soccombenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9000,00