Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 8
- Legge 16 agosto 1986, n. 530
Articolo 9 della Legge 16 agosto 1986, n. 530
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30 agosto 1986
30 agosto 1986