TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2029 anno 2024
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 11/12/2025 dinanzi al giudice dott. Raffaele Zibellini sono comparsi:
- l'avv. AVERSA ANGELA per la parte opponente;
La quale esibisce lettera di accettazione da parte dell'opposta della proposta transattiva formulata dall'opponente nonché il modulo relativo alla proposta di pagamento compilata dal sig. . Parte_1
Esibisce altresì ricevute di bonifico dei ratei del piano concordato, evidenziando la regolarità dei pagamenti in corso (documentazione già prodotta in copia telematica).
Il Giudice istruttore dispone procedersi alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv. Aversa insiste nella declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e liquidazione del compenso a carico dell'Erario.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia la sentenza che si allega.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
R.G. n. 2029/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Angela Aversa. attore-opponente
contro
(P.IVA: ) in qualità di mandataria Controparte_1 P.IVA_1 della n persona del l.r.p.t. Controparte_2 convenuta-opposta contumace
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
346/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 3.8.2024 con il quale su istanza della cessionaria gli veniva ordinato il pagamento Controparte_2 di € 13.956,33, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al contratto di credito al consumo con apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta magnetica n. 5432518787165214 originariamente stipulato con AG UC S.p.A. Ha disconosciuto la conformità all'originale della copia del contratto prodotta. Ha inoltre eccepito: -la prescrizione del credito;
-la mancata comunicazione della cessione del credito;
-l'inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta a costituire prova del credito azionato.
Ha concluso chiedendo quanto segue: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvedere: a) revocare ovvero dichiarare nullo o inammissibile il decreto ingiuntivo della presente opposizione per mancata produzione del contratto in originale, in via preliminare, disattendere l'eventuale richiesta avversa di concessione della provvisoria esecuzione dello stesso;
b) accogliere in ogni caso tutte le eccezioni di merito proposte;
c) in subordine, dichiarare inopponibili all'opponente gli estratti conto ex art. 50 TUB ed ogni altro estratto conto ex adverso prodotto;
dichiarare in ogni caso inesigibili gli importi richiesti da controparte e riportati in detti documenti;
d) rigettare in ogni caso l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione poiché carente dei presupposti;
e) condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenza in favore dell'Erario.”.
2. La parte opposta, pur a fronte della regolare notifica eseguita nei suoi confronti, non si è costituita. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
*********************************
Pagina 2
3. Va evidenziato, con valenza assorbente, che il difensore di parte opponente ha dimostrato che medio tempore è intervenuto tra le parti un accordo transattivo a definizione della presente lite (v. documenti depositati in data 10.11.2025). Lo stessa ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Alla luce di quanto esposto e considerato altresì il tenore del suddetto accordo transattivo appaiono venute meno tutte le ragioni di contrasto tra le parti. Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere. Si rammenta che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625). Quanto alle pronunce conseguenti alla cessazione della materia del contendere, va rilevato che deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085).
4. Come noto, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Pur tuttavia, è salva per il giudicante la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939; Cass. n. 3148 del 2016). Appare ragionevole compensare le spese del presente giudizio, stante il contegno processuale delle parti. La parte opponente ha infatti formulato esplicita istanza in tal senso e la parte opposta non ha mosso contestazioni a riguardo non essendosi costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
REVOCA
Pagina 3
il decreto ingiuntivo n. 346/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 3.8.2024;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
Castrovillari, 11/12/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
Pagina 4