Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 23/04/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 98/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 38015 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX, nata a XX il XX e residente in XX alla via XX (C.F. XX), rappresentata e difesa dall’Avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, domiciliata come in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Bari alla via Melo 97;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Uditi, all’udienza in data 23 aprile 2026 con l’assistenza del Segretario dott.ssa RA HI, l’avv. Ladogana per la ricorrente, nessuno comparso per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Considerato in
AT E RI
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2025, XX, in servizio presso la Marina Militare, con la qualifica di Sottocapo di 1^ Classe, riferisce:
· che con Processo Verbale BL/S n. XX del XX della 5^ C.M.O. di Taranto esprimeva giudizio “Permanentemente Non Idonea al Servizio in M.M. incondizionato … Idonea al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’A.D.” con riferimento alle seguenti infermità: 1) “Asma bronchiale allergica (con severa reattività alla metacolina) in pz. pluriatopica” – 2) “Spondiloartrosi C6 – C7” – “Artrosi interapofisaria vertebrale medio – cervicale – 3) “Lieve spondilosi lombare distale, Artrosi interapofisaria vertebrale lombare distale”;
· di essere quindi transitata nei ruoli civili giusta contratto individuale di lavoro in data 11.11.2019 e assegnata presso la Direzione di Munizionamento della M.M. di Taranto;
· di aver presentato in data 06.10.2022 domanda di p.p.o. all’I.N.P.S. Polo Unico interforze di La Spezia, dopo il transito all’impiego civile, in riferimento alle sopra citate infermità;
· che con Determinazione n. XX il Ministero della Difesa - Previmil del XX ha rigettato l’istanza sul presupposto che, a seguito del transito nelle aree civili, non è più applicabile l’istituto della pensione privilegiata in ragione dell’abrogazione disposta dall’art. 6 del decreto-legge n. 201/2011 (cd. Legge Fornero).
Tutto ciò premesso, la ricorrente, nel ritenere del tutto illegittimo il provvedimento per i motivi meglio sviluppati nel gravame, ha chiesto l’accertamento della sussistenza del diritto alla definizione del procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità al fine di poter beneficiare del trattamento di pensione privilegiata ordinaria.
Si è costituito il Ministero della Difesa, tramite l’Avvocatura dello Stato, chiedendo un rinvio della trattazione del giudizio, in quanto l’Amministrazione ha ritenuto opportuno agire in autotutela disponendo, con decreto XX del XX, l’annullamento del provvedimento del XX, in tal modo riavviando l’iter procedimentale, che dovrà concludersi con una nuova determinazione.
Con memoria in vista dell’udienza, la difesa della ricorrente, alla luce dell’intervenuto annullamento del provvedimento gravato, ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, opponendosi al rinvio, con condanna alle spese e rinuncia alla distrazione.
All’udienza in data 23 aprile 2026, il difensore della ricorrente ha insistito per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
La domanda sottoposta all’attenzione di questo Giudice attiene al riconoscimento del diritto, previa disapplicazione del provvedimento ministeriale di rigetto dell’istanza per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata, all’ulteriore corso del procedimento indebitamente interrotto, ai fini del riconoscimento della P.P.O..
In particolare, la ricorrente ha contestato la circostanza che il Ministero abbia deciso di non dar corso all’istanza sul presupposto che, a seguito del transito nelle aree civili, non sarebbe più applicabile l’istituto della pensione privilegiata in ragione dell’abrogazione disposta dall’art. 6 del decreto-legge n. 201/2011 (cd. Legge Fornero).
Ciò posto, come detto, con decreto XX del XX, il Ministero della Difesa, sulla scorta dell’orientamento espresso dal Giudice amministrativo sulla questione controversa anche nel presente giudizio, ha proceduto in autotutela all’annullamento del provvedimento del XX, disponendo dunque l’ulteriore corso del procedimento per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Ne discende che la pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la rimozione del provvedimento gravato e il conseguente riavvio del procedimento, risulta pienamente soddisfatta.
Questo Giudice ritiene dunque che non possa essere accolta la domanda di rinvio presentata dalla Difesa erariale, sussistendo i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale del Ministero della Difesa, che ha annullato il provvedimento gravato dopo la notifica del ricorso, comporta che l’Amministrazione debba essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.38015, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nell’importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00).
Così deciso in Bari all’udienza in data 23 aprile 2026.
IL IU
Depositata il 23.04.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
RA HI
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL IU
Depositata il 23.04.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
RA HI
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
RA HI
F.to digitalmente