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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 516/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. COSENTINO CARMELITA Parte_1
- per , l'avv. RO SS e l'avv. TINUZZO CP_1
LUIGI
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER MU
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER MU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. COSENTINO CARMELITA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. dott. CP_1 P.IVA_1
RO SS e dall'avv. dott. TINUZZO LUIGI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 9 Di parte ricorrente
Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, previo controllo ex lege per tutti i motivi in narrativa dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n° 125/2025 emesso dal
Tribunale di Bolzano sezione lavoro in data 28.05.2025 e e notificato il
11/07/2025, e per l'effetto condannare la controparte al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Di parte convenuta
1) in via preliminare, dichiarare l'opposizione inammissibile perché proposta oltre i termini di legge.
2) in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atto
3) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) ritenere e dichiarare, altresì, dovute le ulteriori somme portate dall'estratto conto a titolo di ulteriori interessi maturati successivamente alla certificazione del credito e così condannare l'opponente al pagamento della somma richiesta in sede monitoria di € 4.881,79 per le ragioni espresse in atto, e dell'importo pagina3 di 9 dovuto a titolo di oneri di recupero per € 277,65 come meglio precisato in narrativa e documentalmente allegato;
5) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre sanzioni e interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
6) con vittoria di spese e compensi.
pagina4 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dd. 13.9.2024 l'opponente sig. deduce Parte_1
di aver ricevuto in data 11 luglio 2025 decreto ingiuntivo n° 125/2025 emesso dall'intestato Tribunale Sezione lavoro in data 28.05.2025 nel fascicolo R.G
330/2025 promosso da per la somma di euro 5.159,44. CP_1
Si oppone a tale decreto sostenendo mancherebbe il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità tutti requisiti richiesti condicio sine qua non per l'emissione del decreto ingiuntivo, e che sarebbe stato emesso con immediata esecutorietà “sulla mera fiducia”.
Contesta la debenza in quanto l'importo richiesto sarebbe calcolato senza riferimento a fatturati o redditi.
In ogni caso parte ricorrente sostiene di aver già pagato tutto. Si cita l'atto di opposizione: “L'opponente contesta qualsiasi presunto credito a carico della
in quanto dal 2024, come dimostra la copia dell'affidavit per il Pt_2
trasferimento delle somme direttamente indirizzate a con estinzione di CP_1
tutte le posizioni debitorie. Il pagamento operato richiama il contratto protocollato da Ente Sovranazionale e diretto all'utilizzo specifico di pagamento con mezzi alternativi. I detti mezzi sono strumenti che permettono transazioni finanziarie senza ricorrere al contante e sono in linea con l'ultima tendenza che porta verso un utilizzo sempre meno frequente della moneta contante. Nel caso di specie si tratta di piattaforma di pagamento che utilizza non il sistema Swift ma quello Pec e, come indicato nell'atto che si produce, viene data delega di trasferimento al beneficiario indicato, attraverso l'intermediario nella specie qualificato come Banca Popolare di Sondrio di pagamento per cassa
pagina5 di 9 digitalizzato ( altri valori). L'atto risulta trasmesso tramite pec sia alla banca che al beneficiario odierna parte opposta senza che vi sia stata fatta contestazione alcuna.”
Citava quindi parte resistente all'udienza del 9.4.2026.
2. Il Giudice, vista l'opposizione, ritenuto che l'atto di citazione prevedeva un termine a comparire assolutamente incompatibile con le esigenze del processo del lavoro, ha anticipato l'udienza al 25.11.2025.
3. Tempestivamente, quindi, si è costituita ed eccepisce CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine previsto dalla legge.
L'opponente avrebbe errato nella forma dell'atto introduttivo, incardinando il procedimento di opposizione con atto di citazione, in luogo della corretta forma del ricorso, pertanto;
ai fini della tempestività dell'opposizione sarebbe dirimente la data di deposito dell'atto introduttivo.
Secondo , se l'opposizione a decreto ingiuntivo viene erroneamente CP_1
proposta con citazione, anziché con ricorso, opera il principio di conversione ex art. 156 c.p.c. e l'atto produce gli stessi effetti del ricorso, purché venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (cfr. SS.UU.
Civili, 13 gennaio 2022, n. 927). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato correttamente in data 09.07.2025, mentre il presente giudizio di opposizione è stato iscritto a ruolo, con il deposito dell'atto in data
30.09.2025, e quindi tardivamente.
In merito alla domanda stessa ribadisce che il sig. è CP_1 Parte_1
pagina6 di 9 un ingegnere iscritto all'Albo degli Architetti di Bolzano dal 14/03/2012, - titolare di partita Iva n. attiva dall'01.01.2008 ed è iscritto alla P.IVA_2
forma di Previdenza di dal 14/03/2012, dapprima in regime di CP_1
contribuzione ridotta e dall'01/01/2013 in regime di contribuzione obbligatoria ordinaria. Il regolamento dell' ; a cui è associato il ricorrente, CP_1
prevede i contributi calcolato in base al reddito IRPEF ed al volume d'affari.
Parimenti dalle varie disposizioni del Regolamento emerge l'obbligo del pagamento di interessi e sanzioni per il ritardo.
Il sig. così, si sarebbe reso inadempiente per l'anno 2019, quanto al Pt_1
versamento del contributo soggettivo, per l'importo di € 212,28, come descritto nell'estratto conto contributivo, con conseguenti sanzioni ed interessi correttamente applicati da , pari a € 53,63 per mancato versamento CP_1
integrale del contributo soggettivo.
Anche per l'anno di riferimento 2020, l'Ing. si sarebbe reso parzialmente Pt_1
inadempiente al pagamento del contributo soggettivo, con un saldo da corrispondere pari ad € 3.809,00 da cui è scaturita la sanzione per mancato adempimento per € 2.100,70.
Per la medesima annualità, l'opponente avrebbe solo parzialmente versato la contribuzione obbligatoria, infatti non ha provveduto al versamento del contributo integrativo per € 1.115,34 da cui è scaturita la sanzione per mancato adempimento integrale del suddetto contributo pari ad € 566,18.
Quanto al presupposto normativo del d.i. opposto, parte resistente cita il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, rubricato “Attuazione della delega conferita dall'Art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di pagina7 di 9 trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, istitutivo delle casse previdenziali dei liberi professionisti.
Ai sensi del regolamento, parte ricorrente avrebbe documentato la pretesa creditoria attraverso la produzione dell'estratto conto (doc. 13) e della certificazione del credito (doc. 9).
Quanto al pagamento avvenuto in moneta alternativa, esso non costituirebbe pagamento.
3. L'opposizione, prima ancora di essere infondata, è tardiva e quindi inammissibile. Il decreto ingiuntivo è stato notificato via pec mercoledì
09/07/2025. Il termine di gg 40 scadeva quindi giovedì 18 settembre 2025.
Che si prenda a parametro la data di deposito della citazione in giudizio
(30.9.2025) o la notifica via pec dell'atto di citazione lunedì 22/09/2025 (doc 12 resistente), il termine di cui all'art 641 cpc non è comunque stato osservato. Non coglie nel segno la tesi parte opponente per cui l'atto avrebbe raggiunto lo scopo, posto che l'art 647 cpc espressamente prevede che l'opposizione decorso il termine di 40 gg non può più essere coltivato.
Giusto per completezza, va rammentato che il comma 13 del DECRETO-
LEGGE 2 dicembre 1985, n. 688 dispone che “Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice pagina8 di 9 di procedura civile.”
Correttamente è stato quindi emesso il decreto ingiuntivo con concessione della provvisoria esecutorietà.
4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applicano i valori medi di cui al DM 55/14, con aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8), e la riduzione di un terzo per la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 125/2025 emesso dal Tribunale di Bolzano sezione lavoro in data 28.05.2025; rimane esecutivo;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 1.742,30 per compenso, oltre CP_1
spese generali, ed i.v.a., c.p.a.
23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER MU
pagina9 di 9
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 516/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. COSENTINO CARMELITA Parte_1
- per , l'avv. RO SS e l'avv. TINUZZO CP_1
LUIGI
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER MU
pagina1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER MU
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. COSENTINO CARMELITA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. dott. CP_1 P.IVA_1
RO SS e dall'avv. dott. TINUZZO LUIGI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 9 Di parte ricorrente
Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, previo controllo ex lege per tutti i motivi in narrativa dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n° 125/2025 emesso dal
Tribunale di Bolzano sezione lavoro in data 28.05.2025 e e notificato il
11/07/2025, e per l'effetto condannare la controparte al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Di parte convenuta
1) in via preliminare, dichiarare l'opposizione inammissibile perché proposta oltre i termini di legge.
2) in via preliminare, rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atto
3) nel merito, ritenere e dichiarare l'opposizione improponibile e/o inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, e comunque con qualsiasi statuizione rigettarla, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) ritenere e dichiarare, altresì, dovute le ulteriori somme portate dall'estratto conto a titolo di ulteriori interessi maturati successivamente alla certificazione del credito e così condannare l'opponente al pagamento della somma richiesta in sede monitoria di € 4.881,79 per le ragioni espresse in atto, e dell'importo pagina3 di 9 dovuto a titolo di oneri di recupero per € 277,65 come meglio precisato in narrativa e documentalmente allegato;
5) in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o infondati le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo ingiunto o della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre sanzioni e interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
6) con vittoria di spese e compensi.
pagina4 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dd. 13.9.2024 l'opponente sig. deduce Parte_1
di aver ricevuto in data 11 luglio 2025 decreto ingiuntivo n° 125/2025 emesso dall'intestato Tribunale Sezione lavoro in data 28.05.2025 nel fascicolo R.G
330/2025 promosso da per la somma di euro 5.159,44. CP_1
Si oppone a tale decreto sostenendo mancherebbe il requisito della certezza, liquidità ed esigibilità tutti requisiti richiesti condicio sine qua non per l'emissione del decreto ingiuntivo, e che sarebbe stato emesso con immediata esecutorietà “sulla mera fiducia”.
Contesta la debenza in quanto l'importo richiesto sarebbe calcolato senza riferimento a fatturati o redditi.
In ogni caso parte ricorrente sostiene di aver già pagato tutto. Si cita l'atto di opposizione: “L'opponente contesta qualsiasi presunto credito a carico della
in quanto dal 2024, come dimostra la copia dell'affidavit per il Pt_2
trasferimento delle somme direttamente indirizzate a con estinzione di CP_1
tutte le posizioni debitorie. Il pagamento operato richiama il contratto protocollato da Ente Sovranazionale e diretto all'utilizzo specifico di pagamento con mezzi alternativi. I detti mezzi sono strumenti che permettono transazioni finanziarie senza ricorrere al contante e sono in linea con l'ultima tendenza che porta verso un utilizzo sempre meno frequente della moneta contante. Nel caso di specie si tratta di piattaforma di pagamento che utilizza non il sistema Swift ma quello Pec e, come indicato nell'atto che si produce, viene data delega di trasferimento al beneficiario indicato, attraverso l'intermediario nella specie qualificato come Banca Popolare di Sondrio di pagamento per cassa
pagina5 di 9 digitalizzato ( altri valori). L'atto risulta trasmesso tramite pec sia alla banca che al beneficiario odierna parte opposta senza che vi sia stata fatta contestazione alcuna.”
Citava quindi parte resistente all'udienza del 9.4.2026.
2. Il Giudice, vista l'opposizione, ritenuto che l'atto di citazione prevedeva un termine a comparire assolutamente incompatibile con le esigenze del processo del lavoro, ha anticipato l'udienza al 25.11.2025.
3. Tempestivamente, quindi, si è costituita ed eccepisce CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine previsto dalla legge.
L'opponente avrebbe errato nella forma dell'atto introduttivo, incardinando il procedimento di opposizione con atto di citazione, in luogo della corretta forma del ricorso, pertanto;
ai fini della tempestività dell'opposizione sarebbe dirimente la data di deposito dell'atto introduttivo.
Secondo , se l'opposizione a decreto ingiuntivo viene erroneamente CP_1
proposta con citazione, anziché con ricorso, opera il principio di conversione ex art. 156 c.p.c. e l'atto produce gli stessi effetti del ricorso, purché venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (cfr. SS.UU.
Civili, 13 gennaio 2022, n. 927). Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo sarebbe stato notificato correttamente in data 09.07.2025, mentre il presente giudizio di opposizione è stato iscritto a ruolo, con il deposito dell'atto in data
30.09.2025, e quindi tardivamente.
In merito alla domanda stessa ribadisce che il sig. è CP_1 Parte_1
pagina6 di 9 un ingegnere iscritto all'Albo degli Architetti di Bolzano dal 14/03/2012, - titolare di partita Iva n. attiva dall'01.01.2008 ed è iscritto alla P.IVA_2
forma di Previdenza di dal 14/03/2012, dapprima in regime di CP_1
contribuzione ridotta e dall'01/01/2013 in regime di contribuzione obbligatoria ordinaria. Il regolamento dell' ; a cui è associato il ricorrente, CP_1
prevede i contributi calcolato in base al reddito IRPEF ed al volume d'affari.
Parimenti dalle varie disposizioni del Regolamento emerge l'obbligo del pagamento di interessi e sanzioni per il ritardo.
Il sig. così, si sarebbe reso inadempiente per l'anno 2019, quanto al Pt_1
versamento del contributo soggettivo, per l'importo di € 212,28, come descritto nell'estratto conto contributivo, con conseguenti sanzioni ed interessi correttamente applicati da , pari a € 53,63 per mancato versamento CP_1
integrale del contributo soggettivo.
Anche per l'anno di riferimento 2020, l'Ing. si sarebbe reso parzialmente Pt_1
inadempiente al pagamento del contributo soggettivo, con un saldo da corrispondere pari ad € 3.809,00 da cui è scaturita la sanzione per mancato adempimento per € 2.100,70.
Per la medesima annualità, l'opponente avrebbe solo parzialmente versato la contribuzione obbligatoria, infatti non ha provveduto al versamento del contributo integrativo per € 1.115,34 da cui è scaturita la sanzione per mancato adempimento integrale del suddetto contributo pari ad € 566,18.
Quanto al presupposto normativo del d.i. opposto, parte resistente cita il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, rubricato “Attuazione della delega conferita dall'Art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di pagina7 di 9 trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”, istitutivo delle casse previdenziali dei liberi professionisti.
Ai sensi del regolamento, parte ricorrente avrebbe documentato la pretesa creditoria attraverso la produzione dell'estratto conto (doc. 13) e della certificazione del credito (doc. 9).
Quanto al pagamento avvenuto in moneta alternativa, esso non costituirebbe pagamento.
3. L'opposizione, prima ancora di essere infondata, è tardiva e quindi inammissibile. Il decreto ingiuntivo è stato notificato via pec mercoledì
09/07/2025. Il termine di gg 40 scadeva quindi giovedì 18 settembre 2025.
Che si prenda a parametro la data di deposito della citazione in giudizio
(30.9.2025) o la notifica via pec dell'atto di citazione lunedì 22/09/2025 (doc 12 resistente), il termine di cui all'art 641 cpc non è comunque stato osservato. Non coglie nel segno la tesi parte opponente per cui l'atto avrebbe raggiunto lo scopo, posto che l'art 647 cpc espressamente prevede che l'opposizione decorso il termine di 40 gg non può più essere coltivato.
Giusto per completezza, va rammentato che il comma 13 del DECRETO-
LEGGE 2 dicembre 1985, n. 688 dispone che “Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice pagina8 di 9 di procedura civile.”
Correttamente è stato quindi emesso il decreto ingiuntivo con concessione della provvisoria esecutorietà.
4. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza.
Si applicano i valori medi di cui al DM 55/14, con aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8), e la riduzione di un terzo per la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 125/2025 emesso dal Tribunale di Bolzano sezione lavoro in data 28.05.2025; rimane esecutivo;
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 1.742,30 per compenso, oltre CP_1
spese generali, ed i.v.a., c.p.a.
23 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER MU
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