Sentenza 8 novembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2018, n. 50923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50923 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2018 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG
MASSIMO GALLI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CIARDULLO MASSIMO del foro di ROMA che conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. -A _
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, sezione Riesame, decidendo in sede di rinvio da questa Corte nei confronti, tra gli altri, di RI RL, con ordinanza emessa in data 20 marzo 2018 ha applicato la misura degli arresti domiciliari in riferimento ai capi di imputazione compiutamente descritti nel relativo dispositivo. La decisione rescindente è stata emessa in data 3 novembre 2017 dalla V Sezione Penale di questa Corte (n. 640 del 2018).
1.1 Va premesso che la procedura incidentale cautelare nasce con una decisione di rigetto del GIP risalente al 19 maggio 2016, nei confronti di 22 soggetti . Pur ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, per bancarotta fraudolenta ( con dichiarazioni di fallimento avvenute tra il 2010 e il 2015) e reati fiscali, si ritenevano carenti le esigenze cautelari. Vi era stata una precedente indagine negli anni 2010- 2011 con emissione di titolo cautelare nei confronti, tra gli altri, del RI, per associazione per delinquere semplice. La decisione reiettiva emessa dal GIP è stata impugnata con appello dal Pubblico Ministero ed in data 28 marzo 2017 il Tribunale di Roma accoglieva l'impugnazione, con decisione parzialmente annullata da parte di questa Corte di Cassazione.
1.2 Nella presente vicenda vi è, pacificamente, giudicato interno sui gravi indizi di colpevolezza per il concorso nei più fatti di bancarotta (e reati correlati) con l'aggravante Ai della transnazionalità, essendo stati respinti i ricorsi sul tema nella decisione rescindente, ove si precisa che le condotte criminose si arrestano all'anno 2009. Va altresì precisato che la decisione rescindente così esaminava i profili di critica, già in quella sede prospettati, relativi - in via generale - alle ravvisate esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari : [..] 4. Non appare fondato, invece, il ricorso di RI con riguardo alle ritenute esigenze cautelari. Per lui sono state descritte, infatti, condotte - successive alla commissione dei fatti per cui è processo, poste in essere fino ad epoca prossima all'emissione della misura - che danno ragione del divisamento espresso, essendo effettivamente indicative di una pericolosità concreta, oltre che attuale. E' stato evidenziato, infatti, che RI - oltre a essersi attivato, in tempi recenti, insieme a Pambianchi, nella individuazione di un prestanome da interporre nelle società EO srl, White CK srl e I.C.E. Immobiliare srl (attività che, per quanto detto in relazione a PaMbianchi, può non essere indicativa, di per sé sola, di una pericolosità attuale, per la non accertata illiceità delle incombenze affidate al prestanome) - ha inoltre continuato a prestare la sua opera per creare società intestate a prestanomi (la
UNICAR
2015 srl), a suggerire i nominativi di prestanomi per liquidare ed estinguere società (la
SIDA
2010 srl e la CO.IM. COSTRUZIONI IMMOBILIARI srl), ad interporre un prestanome nello svolgimento di attività giudiziale (per conto di AR LV e ER LA JA); e ciò ha fatto sempre avvalendosi di soggetti già utilizzati dall'associazione mafiosa oggetto del proc. N. 10287/2010 (Gilberti Vincenzo, utilizzato 15 volte come prestanome), di pregiudicati (AN SO e OL RI), ovvero di soggetti disposti a firmare e rilasciare fogli in bianco (AU RC), per finalità contrarie a principi di corretta gestione societaria: attuare la liquidazione di società indebitate col fisco ed evitare o procrastinare la dichiarazione di fallimento, nella consapevolezza o nel sospetto delle illiceità commesse dagli amministratori (pagt. 120 e segg.). Non è affatto vero che le attività sopra passate in rassegna rientrano nella "normale attività professionale" del commercialista, giacché al professionista, iscritto in un Ordine professionale a rilevanza pubblica, compete - contrariamente all'opinione del ricorrente - la correttezza nello svolgimento degli incarichi assunti, il rispetto della legalità nell'attività consulenziale, la prudenza nella scelta dei collaboratori (propri o altrui). E se la deroga a questi principi non comporta automaticamente una responsabilità penale, non per questo condotte che si pongono (marcatamente) in contrasto con l'etica professionale sono irrilevanti per il giudice penale, che può trarre da esse - in uno con la valutazione delle condotte, certamente illecite, poste in essere in precedenza - il convincimento di una proclívità al delitto, cui occorre far fronte in via cautelare. Manifestamente infondato, infine, è il motivo concernente l'adeguatezza della misura, ancorata, nell'ordinanza, alla natura delle condotte contestate, che sono "progettabili ed eseguibili attraverso lo strumento fittizio di soggetti terzi (prestanome) e mediante l'impiego di strumenti di comunicazione telefonica ed informatica", sicché residua "la concreta possibilità che le condotte illecite possano essere pianificate anche al di fuori di tale attività professionale (quella di dottore commercialista - ndr) attraverso ad esempio un'attività di consulenza che non potrebbe essere ostacolata o impedita dalla sospensione cautelare dell'esercizio della professione". La risposta alle doglianza difensive è, quindi, non solo esistente, ma anche logica e adeguata alla realtà della situazione esaminata, poiché calibrata sul tipo di illecito che intende prevenire e sulle caratteristiche personali del tipo di autore ..[..] .
1.3 Veniva accolto da questa Corte, dunque, il solo motivo di ricorso relativo alla necessaria retrodatazione degli effetti della misura cautelare. In particolare, viene affermata la necessità di saldare la vigenza temporale dell'attuale titolo a quello emesso nel corso del 2011 (con sottoposizione del RI terminata a febbraio 2012), dato che ciò che rileva è la condotta distrattiva e non il momento della dichiarazione di fallimento. Solo in rapporto a due ipotesi (Intercross e Aprilia) la decisione rescindente afferma l'autonomia del titolo, con necessaria rivalutazione dei profili di sussistenza delle esigenze cautelari, mentre per le altre ipotesi si chiede esclusivamente di verificare l'avvenuta decorrenza o meno dei termini di durata della misura.
2. La decisione emessa in sede di rinvio.
2.1 D Tribunale di Roma riafferma l'esistenza del giudicato parziale in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Precisa, altresì, che data l'unificazione ai sensi dell'art. 297 co.3 cod.proc.pen. la maggior «quota» del titolo cautelare si giova di un termine residuo di fase dibattimentale. Quanto alle due ipotesi di bancarotta non unificate al precedente titolo si ribadisce la sussistenza delle esigenze cautelari, dato che le condotte del RI sono proseguite in epoca anche recente con modalità analoghe. Viene riprodotta la parte della decisione emessa, sul punto, nel marzo 2017, confermata da questa Corte di Cassazione.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - RI RL.
3.1 II ricorso, al primo motivo, deduce apparenza di motivazione in riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si rappresenta, in particolare, che il Tribunale ha meramente rievocato le argomentazioni già espresse nella decisione del marzo 2017, sia in riferimento agli episodi oggetto di unificazione con il precedente titolo che in rapporto ai due episodi aggiuntivi. Si evidenzia che le specifiche condotte distrattive, in rapporto a tali episodi, risalgono al 2005. e, pertanto, mancherebbe concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.
3.2 Al secondo motivo si deduce analogo vizio motivazionale in relazione al profilo di ritenuta adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Anche in tal caso non si tiene conto del decorso del tempo e le motivazioni sono mera riproposizione di quelle contenute nella decisione del marzo 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Ed invero, il Tribunale ha esattamente interpretato i contenuti della decisione rescindente, nel cui ambito - per il vero - il profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura era stato ampiamente trattato, come risulta dallo stralcio della motivazione, riproposto in parte narrativa.
2.1 Pur non potendosi parlare di giudicato interno, in virtù della necessità di disporre rinvio al fine di provvedere alla verifica della esistenza o meno del termine utile di fase sui titoli unificati ex art. 297 co.3 cod.proc.pen., è evidente che le argomentazioni espresse nella decisione rescindente tendono a precludere la rivalutazione del tema, essendosi affermato - con efficacia vincolante - che l'attività professionale del RI era caratterizzata da modalità del tutto anomale che si erano riproposte sino ad epoca recente, sicchè è da escludersi una valenza «neutralizzante» correlafa al decorso del tempo dalle specifiche condotte distrattive, come ipotizzato dalla difesa. Ben poteva, pertanto il Tribunale riproporre tali argomenti - ritenuti validi e immuni da vizi nella decisione rescindente - ed estenderli alle due ipotesi non unificate, in quanto le stesse riguardano fatti commessi nel medesimo contesto e con le medesime finalità.
2.2 Analoghe considerazioni vanno operate in riferimento al profilo della adeguatezza della misura, anch'esso trattato - in via generale - nella decisione rescindente senza rilevazione di vizio alcuno, il che ne consentiva la riproposizione. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art.28 reg.esec. c.p.p. .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria perchè provveda ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod.proc.pen. . . Così deciso il 1