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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1543/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR MO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200059112651 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210154048347 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 22/1/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il
21/2/2025, Ricorrente_1 impugnava i seguenti atti (segue elenco tratto dal ricorso):
- Cartella di pagamento n. 29320200059112651 asseritamente notificata il 14/02/2023 per € 566,42 relativa a tassa automobilistica 2017;
- Cartella di pagamento n. 29320210154048347 asseritamente notificata il 14/02/2023 relativa a tassa automobilistica 2018 per € 562,54;
delle suddette cartelle di pagamento il ricorrente dichiarava essere venuto a conoscenza a seguito di notifica della intimazione di pagamento n. 293 2024 9035847411, notificata in data 23/11/2024, pure oggetto di impugnazione;
detta intimazione richiama anche una terza cartella che non è oggetto di impugnazione. adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica di avvisi di accertamento prodromici;
2) omessa notifica delle cartelle;
3) conseguente difetto di motivazione;
4) omessa allegazione degli atti richiamati;
5) decadenza;
6) prescrizione triennale.
L'Agenzia delle Entrate di Catania non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Con note depositate il 13/5/2025 la Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 18/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata dall'agente della riscossione risulta che le cartelle di pagamento impugnate erano state entrambe notificate a mezzo posta il 14/2/2023; non avendole a suo tempo impugnate, il ricorrente non può dolersi del merito della pretesa, dell'omessa notifica di atti prodromici o di eventuale prescrizione decorsa in precedenza;
il termine triennale è stato rispettato fra la notifica delle cartelle e quello della intimazione.
La motivazione dell'intimazione è senz'altro sufficiente, trattandosi di tipico caso di rinvio per relationem ad atti già noti al contribuente. Interessi e sanzioni sono calcolati separatamente rispetto al tributo, e le relative indicazioni erano riportate sulle cartelle mai impugnate.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 300 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. - Così deciso in Catania, il 18/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR MO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1089/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 02711070827
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200059112651 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210154048347 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 527/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 22/1/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il
21/2/2025, Ricorrente_1 impugnava i seguenti atti (segue elenco tratto dal ricorso):
- Cartella di pagamento n. 29320200059112651 asseritamente notificata il 14/02/2023 per € 566,42 relativa a tassa automobilistica 2017;
- Cartella di pagamento n. 29320210154048347 asseritamente notificata il 14/02/2023 relativa a tassa automobilistica 2018 per € 562,54;
delle suddette cartelle di pagamento il ricorrente dichiarava essere venuto a conoscenza a seguito di notifica della intimazione di pagamento n. 293 2024 9035847411, notificata in data 23/11/2024, pure oggetto di impugnazione;
detta intimazione richiama anche una terza cartella che non è oggetto di impugnazione. adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica di avvisi di accertamento prodromici;
2) omessa notifica delle cartelle;
3) conseguente difetto di motivazione;
4) omessa allegazione degli atti richiamati;
5) decadenza;
6) prescrizione triennale.
L'Agenzia delle Entrate di Catania non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
Con note depositate il 13/5/2025 la Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
In data 18/2/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata dall'agente della riscossione risulta che le cartelle di pagamento impugnate erano state entrambe notificate a mezzo posta il 14/2/2023; non avendole a suo tempo impugnate, il ricorrente non può dolersi del merito della pretesa, dell'omessa notifica di atti prodromici o di eventuale prescrizione decorsa in precedenza;
il termine triennale è stato rispettato fra la notifica delle cartelle e quello della intimazione.
La motivazione dell'intimazione è senz'altro sufficiente, trattandosi di tipico caso di rinvio per relationem ad atti già noti al contribuente. Interessi e sanzioni sono calcolati separatamente rispetto al tributo, e le relative indicazioni erano riportate sulle cartelle mai impugnate.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 300 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. - Così deciso in Catania, il 18/2/2026 - Il Giudice Monocratico Andrea Ursino (firmato digitalmente)