Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1543
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa allegazione degli atti richiamati

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che i termini di decadenza fossero stati rispettati, considerando la notifica delle cartelle e dell'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale

    La Corte ha ritenuto che il termine triennale fosse stato rispettato tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle a mezzo posta in data anteriore all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto la motivazione dell'intimazione di pagamento sufficiente, in quanto basata su un rinvio per relationem agli atti originari.

  • Rigettato
    Omessa notifica di avvisi di accertamento prodromici

    La Corte ha ritenuto che, non avendo il ricorrente impugnato le cartelle di pagamento originarie tempestivamente notificate, non poteva dolersi del merito della pretesa o di atti prodromici non notificati.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che i termini di decadenza fossero stati rispettati, considerando la notifica delle cartelle e dell'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale

    La Corte ha ritenuto che il termine triennale fosse stato rispettato tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione.

  • Rigettato
    Omessa notifica di avvisi di accertamento prodromici

    La Corte ha ritenuto che, non avendo il ricorrente impugnato le cartelle di pagamento originarie tempestivamente notificate, non poteva dolersi del merito della pretesa o di atti prodromici non notificati.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle a mezzo posta in data anteriore all'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto la motivazione dell'intimazione di pagamento sufficiente, in quanto basata su un rinvio per relationem agli atti originari.

  • Rigettato
    Omessa allegazione degli atti richiamati

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo, ritenendo sufficiente la motivazione per relationem.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1543
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1543
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo