Sentenza 28 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2019, n. 43707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43707 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2019 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE TR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/11/2018, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 01.12.2017 del Tribunale di Noia, con la quale NE TR era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 1, comma 7 ter del d.l. n. 196/201, conv. nella legge n. 1/11 frl 24.01.2011, in relazione all'art. 6 comma 1 lett. b) I n. 210/2008 - capi d), e) - e 110,81 comma 2, 349 cod.pen. - capo h) - e condannata alla pena sospesa di anni due di reclusione con confisca dell'area in sequestro, assolvendola dagli ulteriori reati contestati (capi a), b), c), f), g), perché estinti per intervenuta prescrizione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NE TR, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 97,107,178 e 179 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che, a seguito di rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia, il Tribunale nominava quale difensore d'ufficio l'avv. Francesca De Falco, la quale, però, veniva successivamente irritualrnente sostituita con l'avv. Raffaele Boccia, con conseguente nullità dell'attività svolta da quest'ultimo, in particolare il consenso prestato alla lettura degli atti d'indagine prestato all'udienza del 12.6.2015. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 6 CEDU, 197, 178,179 e 180 cod.proc.pen. e 2 I 31.12.2012 n. 247 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che il difensore d'ufficio avv. Raffaele Boccia, a sua richiesta, era stato cancellato dall'Albo degli Avvocati di Noia con delibera del 26.6.2015 e che questi all'udienza del 8.1.2016 conferiva delega ex art. 102 cod.proc.pen. all'avv. Giuseppe Jossa, che avanzava istanza di differimento dell'udienza, per accertare il decesso del coimputato IA, istanza accolta dal Tribunale;
alla successiva udienza del 13.5.2016 il predetto era ancora difensore d'ufficio della ricorrente e solo in data 17.6.2016 il Tribunale dava atto della cancellazione dall'albo e nominava in sostituzione l'avv. Biagio Aretino;
si era, dunque, verificata una nullità assoluta ed insanabile degli atti., a norma degli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 234,533 e 603 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale ometteva completamente di pronunciarsi sulla richiesta formulata dalla difesa di acquisizione documentale, che era essenziale ai fini della disamina dei fatti di cui all'imputazione, in quanto dimostrava che l'imputata, quale amministratrice unica della A.M. Italia srl, esercitava attività di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per conto di gran parte dei Comuni del Circondario di Noia, con i quali aveva contratti di appalto e che la ragione per la quale i rifiuti erano temporaneamente presenti nel terreno della società era da ascriversi alla crisi nella raccolta dei rifiuti. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen.e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena, valutando in maniera erronea le risultanze istruttorie, peraltro incomplete. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 240 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, argomentando che la disposta confisca era illegittima sia perché disposta in relazione al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in assenza di previsione legislativa, sia perché relativa a beni di proprietà del coimputato IA TO, in relazione al quale, già all'esito del giudizio di primo grado era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte rileva che il secondo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente degli ulteriori motivi proposti, non è manifestamente infondato.
2. Il ricorrente prospetta la questione relativa agli effetti sul procedimento in di attività difensiva prestata da difensore cancellato dall'albo professionale. Secondo l'orientamento interpretativo di questa Corte, in caso di imputato assistito da difensore sospeso o cancellato dall'albo professionale si verifica una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p., comma 1, trattandosi di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo (Sez. 6, n.9730 del 16/06/2000, Venditto A, Rv. 217664; Sez.1, n.40377 del 2013, non mass., nonchè Sez. 5, n. 54168 del 20/10/2016, dep.20/12/2016,Rv.268866 - 01, in ipotesi particolare di notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia eseguita successivamente alla radiazione di quest'ultimo dall'Albo professionale).
3. La non manifesta infondatezza di tale motivo di ricorso, pertanto, determina il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e consente la possibilità di rilevare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati a norma dell'art. 129 cod.proc.pen.Il termine massimo di prescrizione dei residui delitti di cui ai capi d), e), h) - anni sette e mesi sei - risulta, infatti, maturato alle date del 19.5.2019 e del 27.5.2019 (dovendosi ritenere disposto d'ufficio e, quindi, privo di effetto sospensivo del termine prescrizionale, il rinvio disposto all'udienza del 8.1.2016 per l'udienza del 13.5.2016, essendo la relativa richiesta di rinvio formulata da delegato di difensore privo dell'abilitazione a svolgere l'ufficio difensivo).
4.Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i residui delitti estinti per prescrizione e la revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui delitti sono estinti per pres