Art. 6.
Il Prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate nonche' la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
Il Prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate nonche' la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.