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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di NUORO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteissatitia le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2177 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 14/10/2025 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. 2 Letta la requisitoria del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, formulata nell'interesse di SS IO, di ottemperanza dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 35- bis, comma 5, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), all'ordinanza dello stesso Magistrato in data 26/09/2023, in relazione al diritto al lavoro per i detenuti in regime di 41 -bis Ord. pen. e alle conseguenti prescrizioni impartite da detta ordinanza. 2. Avverso tale provvedimento IO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35 -bis, comma 5, Ord. pen., per apparenza motivazionale del provvedimento impugnato. Il difensore rileva di avere chiesto giudizio di ottemperanza, per avere, invero, l'Amministrazione escluso, in maniera poco trasparente, dalle mansioni di distributore del sopravvitto il ricorrente, in violazione dell'art. 20 Ord. pen. e dell'ordinanza del 2023. Osserva che ciò veniva ammesso dalla stessa Direzione della Casa circondariale di Lanciano, la quale dava atto che il detenuto era stato visitato dal medico del lavoro in data 15 aprile 2025 al fine di espletare l'attività lavorativa con mansioni di addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione dei pasti dal mese di giugno 2025. Aggiunge che tale esclusione era motivata da ragioni di sicurezza, che, però, non si giustificavano posto, che la distribuzione dei pasti all'interno della sezione dei sottoposti al 41 -bis Ord. pen. si risolveva in mansioni simili e che per il sopravvitto si permetteva l'ingresso in detta sezione dei detenuti comuni. Si duole che anche in sede di ottemperanza si sia fatto leva sui motivi di sicurezza non garantendosi l'invocata ottemperanza e che per questa esclusione non giustificata IO abbia dovuto rinunciare alle mansioni propostegli, più difficilmente compatibili con il suo studio. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Invero, il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di ottemperanza, rileva che: - l'istanza formulata in favore di IO si riferisce in particolare alla parte del dispositivo dell'ordinanza relativa al «prevedere la possibilità di lavorare, previa verifica dei posti di lavoro e mansioni individuate secondo le procedure indicate dall'art. 20 O.P. esercitabili nell'ambito degli spazi della sezione speciale deputata ad accogliere, trattare e rieducare i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P. appartenenti al medesimo gruppo di socialità»; - in data 09.05.2025 la Direzione della Casa circondariale di L'Aquila rappresenta che "in merito all'ordinanza N.SIUS 2023/345 il detenuto in argomento è stato visitato dal medico del lavoro in data 15.04.2025 al fine di espletare l'attività lavorativa con mansione di addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione pasti dal mese di giugno 2025" e che "tali attività lavorative sono state individuate per tutti i detenuti sottoposti all'art. 41 bis 0.P., per motivi di sicurezza, come previsto dall'art. 20, comma 5, lett. b". Alla luce di dette evidenze ritiene che l'Amministrazione abbia ottemperato nel senso di avere avviato l'iter previsto dall'ordinamento penitenziario al fine di consentire al detenuto di entrare nei turni lavorativi. E, pertanto, dichiara il non luogo a provvedere. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, col ricorso ci si duole di un'esclusione che, essendo giustificata con i motivi di sicurezza in relazione a detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., diversamente da come lamentato, non è arbitraria e, come tale, lesiva di un diritto soggettivo. Di contro, il ricorrente contesta non già l'inottemperanza all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 26.09.2023 concernente l'assicurazione del diritto al lavoro per i detenuti sottoposti al regime differenziato, quanto le concrete modalità esecutive, soggette a particolari condizioni di sicurezza correlate allo speciale regime detentivo, indicate per l'esercizio del diritto medesimo. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di IO al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
letteissatitia le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2177 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 14/10/2025 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. 2 Letta la requisitoria del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, formulata nell'interesse di SS IO, di ottemperanza dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 35- bis, comma 5, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), all'ordinanza dello stesso Magistrato in data 26/09/2023, in relazione al diritto al lavoro per i detenuti in regime di 41 -bis Ord. pen. e alle conseguenti prescrizioni impartite da detta ordinanza. 2. Avverso tale provvedimento IO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35 -bis, comma 5, Ord. pen., per apparenza motivazionale del provvedimento impugnato. Il difensore rileva di avere chiesto giudizio di ottemperanza, per avere, invero, l'Amministrazione escluso, in maniera poco trasparente, dalle mansioni di distributore del sopravvitto il ricorrente, in violazione dell'art. 20 Ord. pen. e dell'ordinanza del 2023. Osserva che ciò veniva ammesso dalla stessa Direzione della Casa circondariale di Lanciano, la quale dava atto che il detenuto era stato visitato dal medico del lavoro in data 15 aprile 2025 al fine di espletare l'attività lavorativa con mansioni di addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione dei pasti dal mese di giugno 2025. Aggiunge che tale esclusione era motivata da ragioni di sicurezza, che, però, non si giustificavano posto, che la distribuzione dei pasti all'interno della sezione dei sottoposti al 41 -bis Ord. pen. si risolveva in mansioni simili e che per il sopravvitto si permetteva l'ingresso in detta sezione dei detenuti comuni. Si duole che anche in sede di ottemperanza si sia fatto leva sui motivi di sicurezza non garantendosi l'invocata ottemperanza e che per questa esclusione non giustificata IO abbia dovuto rinunciare alle mansioni propostegli, più difficilmente compatibili con il suo studio. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Invero, il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di ottemperanza, rileva che: - l'istanza formulata in favore di IO si riferisce in particolare alla parte del dispositivo dell'ordinanza relativa al «prevedere la possibilità di lavorare, previa verifica dei posti di lavoro e mansioni individuate secondo le procedure indicate dall'art. 20 O.P. esercitabili nell'ambito degli spazi della sezione speciale deputata ad accogliere, trattare e rieducare i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis O.P. appartenenti al medesimo gruppo di socialità»; - in data 09.05.2025 la Direzione della Casa circondariale di L'Aquila rappresenta che "in merito all'ordinanza N.SIUS 2023/345 il detenuto in argomento è stato visitato dal medico del lavoro in data 15.04.2025 al fine di espletare l'attività lavorativa con mansione di addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione pasti dal mese di giugno 2025" e che "tali attività lavorative sono state individuate per tutti i detenuti sottoposti all'art. 41 bis 0.P., per motivi di sicurezza, come previsto dall'art. 20, comma 5, lett. b". Alla luce di dette evidenze ritiene che l'Amministrazione abbia ottemperato nel senso di avere avviato l'iter previsto dall'ordinamento penitenziario al fine di consentire al detenuto di entrare nei turni lavorativi. E, pertanto, dichiara il non luogo a provvedere. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, col ricorso ci si duole di un'esclusione che, essendo giustificata con i motivi di sicurezza in relazione a detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis Ord. pen., diversamente da come lamentato, non è arbitraria e, come tale, lesiva di un diritto soggettivo. Di contro, il ricorrente contesta non già l'inottemperanza all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 26.09.2023 concernente l'assicurazione del diritto al lavoro per i detenuti sottoposti al regime differenziato, quanto le concrete modalità esecutive, soggette a particolari condizioni di sicurezza correlate allo speciale regime detentivo, indicate per l'esercizio del diritto medesimo. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di IO al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.