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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 334/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1981/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250015690151000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società odierna ricorrente impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata e ne lamenta la illegittimità.
Con unico sintetico motivo di ricorso la censura deducendo che i versamenti, che l'Agenzia delle Entrate ritiene non effettuati, sono invece stati regolarmente eseguiti alle scadenze ivi previste come risulterebbe dalla documentazione allegata.
Nel costituirsi, l'Agenzia delle Entrate (AdE) ha difeso il proprio operato con argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo motivazionale. Non si è costituita l'Agenzia per la riscossione.
All'udienza del 23.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Come efficacemente rappresentato dall'AdE con documentazione a supporto e non confutato da controparte, la posizione debitoria della ricorrente (in alcun modo contestata) trova la sua causa in tre comunicazioni di irregolarità ricevute dalla società e riguardanti la liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 28 ottobre 1972, delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, presentate dalla contribuente per l'anno d'imposta 2018.
La contribuente ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione, ma ha versato la prima e altre rate in misura non corretta ed inferiore al dovuto, sospendendo poi i pagamenti (di 20 rate ne risultano corrisposte solo alcune ed in misura inferiore al dovuto).
Conseguentemente l'AdER (Entrate Riscossione) ha adottato la cartella in questione per l'ammontare residuo, frutto della decadenza dal piano di rateizzazione.
Il tutto risulta comprovato documentalmente.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla spese per la riscossione, rimasta non costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della costituita Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge. Nulla spese per l'Agenzia
Entrate Riscossione.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente e Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
MASTRORILLI PIETRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1981/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250015690151000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società odierna ricorrente impugna la cartella di pagamento in epigrafe indicata e ne lamenta la illegittimità.
Con unico sintetico motivo di ricorso la censura deducendo che i versamenti, che l'Agenzia delle Entrate ritiene non effettuati, sono invece stati regolarmente eseguiti alle scadenze ivi previste come risulterebbe dalla documentazione allegata.
Nel costituirsi, l'Agenzia delle Entrate (AdE) ha difeso il proprio operato con argomentazioni delle quali si darà conto nel prosieguo motivazionale. Non si è costituita l'Agenzia per la riscossione.
All'udienza del 23.2.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Come efficacemente rappresentato dall'AdE con documentazione a supporto e non confutato da controparte, la posizione debitoria della ricorrente (in alcun modo contestata) trova la sua causa in tre comunicazioni di irregolarità ricevute dalla società e riguardanti la liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 28 ottobre 1972, delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA, presentate dalla contribuente per l'anno d'imposta 2018.
La contribuente ha richiesto ed ottenuto la rateizzazione, ma ha versato la prima e altre rate in misura non corretta ed inferiore al dovuto, sospendendo poi i pagamenti (di 20 rate ne risultano corrisposte solo alcune ed in misura inferiore al dovuto).
Conseguentemente l'AdER (Entrate Riscossione) ha adottato la cartella in questione per l'ammontare residuo, frutto della decadenza dal piano di rateizzazione.
Il tutto risulta comprovato documentalmente.
Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla spese per la riscossione, rimasta non costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della costituita Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge. Nulla spese per l'Agenzia
Entrate Riscossione.