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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA PP, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4964/2020 depositato il 28/08/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5828/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 11/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017_562 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: 1) in via pregiudiziale, di accogliere l'appello e, in riforma della Sentenza impugnata, ritenere e dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione e/o per mancanza di contraddittorio preventivo e/o per mancanza di motivazione e di elementi essenziali;
2) in via principale, di accogliere il presente appello e, in riforma della Sentenza impugnata, ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto impugnato per la avvenuta abrogazione della TARSU e/o in applicazione delle esenzioni e/o riduzioni previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93;
3) in via subordinata, di accogliere parzialmente il presente appello e, in riforma della Sentenza impugnata, ridurre drasticamente la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento rideterminando se del caso l'imposta dovuta e, conseguentemente, anche le sanzioni irrogate e gli interessi applicati.
Appellato: • ritenere e dichiarare rinunciati i motivi di impugnazione non riproposti con l'appello;
• rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
• confermare la sentenza impugnata;
• condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la società Ricorrente_1 s.r.l., ha impugnato innanzi a questa Corte di
Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 5828/13/19, emessa in data 30.09.2019, depositata il 11.11.2019
e non notificata, dalla Sezione XIII della CTP di Messina, relativa al ricorso R.G.R. n. 5076/17 presentato avverso l'avviso di accertamento n. 2017/562 emesso ai fini della TARSU/TIA per gli anni dal 2012 al 2016.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Con successiva memoria illustrativa l'appellante insisteva nelle proprie richieste e deduzioni difensive.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la decisione impugnata sono stati rigettati i motivi di gravame avanzati dalla ricorrente e riproposti anche in questa sede di appello.
Il primo motivo riguardava la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del funzionario per carenza del relativo potere non documentata in primo grado dall'ente impositore rimasto contumace.
La doglianza è da rigettare posto che dalla documentazione in atti, prodotta dalla stessa appellante, si evince che l'atto è stato sottoscritto dal Dirigente del Dipartimento Entrate tributarie dott. Nominativo_1, all'uopo designato alla carica di Funzionario responsabile d'imposta con Delibera di G.M. n. 16 del 10.1.2013, atto soggetto a pubblicazione e pertanto di generale conoscibilità.
Inoltre, la firma sull'atto è stata apposta secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata.
Sul tema è peraltro più volte intervenuta la Corte di Cassazione che, in numerose pronunce, ha sempre confermato il suddetto indirizzo. (cfr Cass. fra le altre Sentenza N. 30052 del 21.11.2018, "... in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP; Sez. 5, Sentenza n. 15079 del 05/08/2004) e di ICI (Sez. 5, Sentenza n. 15447 del 30/06/2010), nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.”
Pacifica e incontrovertibile quindi è la riferibilità del provvedimento all'ufficio.
Quanto al secondo motivo afferente l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio preventivo, si evidenzia come la Corte di Cassazione con orientamento consolidato (cf. per tutte Cass.
2021/26886) ha affermato che non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo, infatti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma
4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti". Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il
Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione.
Infondata risulta anche l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione ed elementi essenziali posto che l'atto risulta più che adeguatamente motivato in relazione all'omessa denuncia da parte della ricorrente di immobili individuati attraverso l'incrocio di dati provenienti dal pubblico catasto con specifica indicazione delle modalità di calcolo delle relative imposte di talchè nessuna violazione del diritto di difesa risulta integrata. Peraltro in tema di TARI, la verifica di adeguatezza della motivazione dell' avviso di accertamento va condotta in base alla disciplina dettata dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006, sicché deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della delibera e della tariffa ritenute applicabili, trattandosi di elementi che, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.(cfr.Corte di Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 22470 del 9/9/2019.
Quanto all'eccepita illegittimità ed infondatezza della pretesa tributaria con riferimento ai rifiuti speciali il Collegio di prime cure ha ritenuto in sentenza che l'atto impugnato era legittimo sul presupposto che l'odierna appellante non avesse dimostrato di avere comunicato al Comune di Messina la richiesta di esenzione ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani per i locali accertati. Viceversa, secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dai primi Giudici, nel caso in cui, come quello in esame, il contribuente dimostri di avere sottoscritto un contratto di appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti e di avere conseguentemente sostenuto i relativi oneri di smaltimento, si deve ritenere non dovuta la tassa sui rifiuti solidi urbani indipendentemente dalla presentazione o meno della comunicazione al Comune. Inoltre, assume ancora l'appellante, emerge che essa, nel corso del precedente grado di giudizio aveva ampiamente documentato di avere provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei periodi d'imposta accertati durante lo svolgimento dell'attività di lavorazione e fabbricazione di infissi metallici, per cui non v'è dubbio che nessuna somma può essere legittimamente essere richiesta in pagamento dal
Comune controparte, anche in applicazione delle esenzioni e riduzioni previste dall'art. 66 del D.Lgs. n.
507/93. Invero, in ragione dell'attività esercitata, l'istante nei locali condotti in locazione può produrre solo rifiuti speciali che, per quanto sopra evidenziato, non possono essere legittimamente assoggettati ad ulteriore tassazione. Peraltro, non essendosi costituito il Comune di Messina nel precedente grado di giudizio, l'Ente impositore non ha formulato alcuna difesa né fornito alcuna prova in merito alla legittimità e/o alla correttezza del proprio operato.
Tali argomentazioni, ad avviso della Corte, non possono essere condivise. Ed invero,prescindendo dalla genericità della produzione documentale operata in primo grado (costituita da formulari relativi solo in minima parte all'ampio arco temporale oggetto di accertamento ed imposizione) per giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di Cassazione ed in linea con quanto affermato dal giudice di primo grado (cfr. da utima la recentissima Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 8595 del 01/04/2025 (Rv. 674412 - 01) "In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta)".
In base a tali valutazioni la sentenza di primo grado deve essere interamente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'apppellante al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Messina, liquidate in complessivi € 3.171,00.
Così deciso in Messina in data 29 settembre 2025
L'estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA PP, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4964/2020 depositato il 28/08/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5828/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 11/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2017_562 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: 1) in via pregiudiziale, di accogliere l'appello e, in riforma della Sentenza impugnata, ritenere e dichiarare nullo l'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione e/o per mancanza di contraddittorio preventivo e/o per mancanza di motivazione e di elementi essenziali;
2) in via principale, di accogliere il presente appello e, in riforma della Sentenza impugnata, ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto impugnato per la avvenuta abrogazione della TARSU e/o in applicazione delle esenzioni e/o riduzioni previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93;
3) in via subordinata, di accogliere parzialmente il presente appello e, in riforma della Sentenza impugnata, ridurre drasticamente la pretesa tributaria contenuta nell'avviso di accertamento rideterminando se del caso l'imposta dovuta e, conseguentemente, anche le sanzioni irrogate e gli interessi applicati.
Appellato: • ritenere e dichiarare rinunciati i motivi di impugnazione non riproposti con l'appello;
• rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
• confermare la sentenza impugnata;
• condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la società Ricorrente_1 s.r.l., ha impugnato innanzi a questa Corte di
Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 5828/13/19, emessa in data 30.09.2019, depositata il 11.11.2019
e non notificata, dalla Sezione XIII della CTP di Messina, relativa al ricorso R.G.R. n. 5076/17 presentato avverso l'avviso di accertamento n. 2017/562 emesso ai fini della TARSU/TIA per gli anni dal 2012 al 2016.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Con successiva memoria illustrativa l'appellante insisteva nelle proprie richieste e deduzioni difensive.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la decisione impugnata sono stati rigettati i motivi di gravame avanzati dalla ricorrente e riproposti anche in questa sede di appello.
Il primo motivo riguardava la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione del funzionario per carenza del relativo potere non documentata in primo grado dall'ente impositore rimasto contumace.
La doglianza è da rigettare posto che dalla documentazione in atti, prodotta dalla stessa appellante, si evince che l'atto è stato sottoscritto dal Dirigente del Dipartimento Entrate tributarie dott. Nominativo_1, all'uopo designato alla carica di Funzionario responsabile d'imposta con Delibera di G.M. n. 16 del 10.1.2013, atto soggetto a pubblicazione e pertanto di generale conoscibilità.
Inoltre, la firma sull'atto è stata apposta secondo le modalità di cui all'art. 87 legge 54/1995, che attribuisce la facoltà di sostituire alla firma autografa del funzionario una firma meccanizzata.
Sul tema è peraltro più volte intervenuta la Corte di Cassazione che, in numerose pronunce, ha sempre confermato il suddetto indirizzo. (cfr Cass. fra le altre Sentenza N. 30052 del 21.11.2018, "... in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP; Sez. 5, Sentenza n. 15079 del 05/08/2004) e di ICI (Sez. 5, Sentenza n. 15447 del 30/06/2010), nel caso in cui l'avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell'atto è legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.”
Pacifica e incontrovertibile quindi è la riferibilità del provvedimento all'ufficio.
Quanto al secondo motivo afferente l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio preventivo, si evidenzia come la Corte di Cassazione con orientamento consolidato (cf. per tutte Cass.
2021/26886) ha affermato che non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio preventivo, infatti, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, "Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma
4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti". Come emerge dal dato letterale della norma ora riportata, il
Comune ha la possibilità di introdurre nel procedimento di accertamento un contraddittorio preventivo per controllare i dati già in suo possesso, ma non ha alcun obbligo in tal senso, né tantomeno sono previste sanzioni per la relativa omissione.
Infondata risulta anche l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione ed elementi essenziali posto che l'atto risulta più che adeguatamente motivato in relazione all'omessa denuncia da parte della ricorrente di immobili individuati attraverso l'incrocio di dati provenienti dal pubblico catasto con specifica indicazione delle modalità di calcolo delle relative imposte di talchè nessuna violazione del diritto di difesa risulta integrata. Peraltro in tema di TARI, la verifica di adeguatezza della motivazione dell' avviso di accertamento va condotta in base alla disciplina dettata dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006, sicché deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della delibera e della tariffa ritenute applicabili, trattandosi di elementi che, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria.(cfr.Corte di Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 22470 del 9/9/2019.
Quanto all'eccepita illegittimità ed infondatezza della pretesa tributaria con riferimento ai rifiuti speciali il Collegio di prime cure ha ritenuto in sentenza che l'atto impugnato era legittimo sul presupposto che l'odierna appellante non avesse dimostrato di avere comunicato al Comune di Messina la richiesta di esenzione ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani per i locali accertati. Viceversa, secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dai primi Giudici, nel caso in cui, come quello in esame, il contribuente dimostri di avere sottoscritto un contratto di appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti e di avere conseguentemente sostenuto i relativi oneri di smaltimento, si deve ritenere non dovuta la tassa sui rifiuti solidi urbani indipendentemente dalla presentazione o meno della comunicazione al Comune. Inoltre, assume ancora l'appellante, emerge che essa, nel corso del precedente grado di giudizio aveva ampiamente documentato di avere provveduto a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei periodi d'imposta accertati durante lo svolgimento dell'attività di lavorazione e fabbricazione di infissi metallici, per cui non v'è dubbio che nessuna somma può essere legittimamente essere richiesta in pagamento dal
Comune controparte, anche in applicazione delle esenzioni e riduzioni previste dall'art. 66 del D.Lgs. n.
507/93. Invero, in ragione dell'attività esercitata, l'istante nei locali condotti in locazione può produrre solo rifiuti speciali che, per quanto sopra evidenziato, non possono essere legittimamente assoggettati ad ulteriore tassazione. Peraltro, non essendosi costituito il Comune di Messina nel precedente grado di giudizio, l'Ente impositore non ha formulato alcuna difesa né fornito alcuna prova in merito alla legittimità e/o alla correttezza del proprio operato.
Tali argomentazioni, ad avviso della Corte, non possono essere condivise. Ed invero,prescindendo dalla genericità della produzione documentale operata in primo grado (costituita da formulari relativi solo in minima parte all'ampio arco temporale oggetto di accertamento ed imposizione) per giurisprudenza costante e condivisibile della Corte di Cassazione ed in linea con quanto affermato dal giudice di primo grado (cfr. da utima la recentissima Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 8595 del 01/04/2025 (Rv. 674412 - 01) "In tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui, in assenza della dichiarazione prevista dal regolamento comunale, in ordine alla mancata produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la contribuente non poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta)".
In base a tali valutazioni la sentenza di primo grado deve essere interamente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'apppellante al pagamento delle spese del grado in favore del Comune di Messina, liquidate in complessivi € 3.171,00.
Così deciso in Messina in data 29 settembre 2025
L'estensore La Presidente