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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 9050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9050 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n.23426/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Maisto, Stefania Catuogno e Pierluigi Parte_1
Maisto presso lo studio dei quali è elett.te dom.to in Napoli alla Via Duomo n.77;
ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Ersilio Mele presso Controparte_1 il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Chiatamone n.53/C, in sostituzione del precedente difensore avv. Luca Maione;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato ininterrottamente dall'1.9.2018 al 7.8.2023, data delle proprie dimissioni, alle dipendenze della
– società operante nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di Controparte_1 abbigliamento - con inquadramento nel IV livello del CCNL di settore e con mansioni di commesso addetto alle vendite.
Egli precisava di essere stato addetto presso diversi punti vendita della società e, segnatamente:
-presso il negozio di Via Arrangio Ruiz n.44 in Napoli dall'1.9.2018 al 20.9.2020;
-presso il punto vendita sito all'interno de St. Prov. 336, MA Parte_2
(CE) dal 21.9.2020 al 31.10.2021;
-presso la sede di Via Porzio Is. F1 (Centro Direzionale) dall'1.11.2021 al 9.2.2022;
-nuovamente presso l'Outlet di MA dal 10.2.2022 fino alla data di cessazione del rapporto;
Il lamentava di aver sempre lavorato per nove ore al giorno per sei giorni alla settimana, con Pt_1 un unico giorno di riposo alla settimana, variabile a seconda dei turni, ma di solito infrasettimanale;
in periodi di saldi, poi, deduceva di non aveva usufruito di alcun giorno di riposo settimanale. In proposito, specificava che presso il punto vendita di Via Arrangio Ruiz aveva lavorato con orario 9.00-14.00 e 16.00-20.00; presso l' , invece, aveva lavorato dalle 10.00 alle 20.00 Parte_2 con un'ora di pausa per il pranzo;
presso il negozio del Centro Direzionale aveva goduto della domenica quale giorno di riposo essendo giorno di chiusura e, quindi, aveva lavorato dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00 con un'ora di pausa.
Il lavoratore si doleva che – con la sola esclusione del periodo in cui era stato posto in CIG a causa del OV – aveva sempre lavorato per 54 ore settimanali, pari a 234 ore mensili, a fronte delle 168 ore di lavoro mensile previste dal CCNL Commercio, prestando 66 ore di straordinario al mese, in modo fisso e continuativo, mai retribuito.
Egli agìva, pertanto, in giudizio per sentir condannare la società ex datrice di lavoro a corrispondergli la retribuzione per il lavoro straordinario svolto e le conseguenti differenze su TFR e mensilità aggiuntive che quantificava in complessivi euro 34.743,66 di cui euro 3.148,77 per differenze TFR, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
La costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso in Controparte_1 quanto formulato genericamente in violazione dell'art. 414 c.p.c. anche relativamente al contenuto delle mansioni svolte e mancando il richiamo alla norma contrattuale che prevede la maggiorazione per il lavoro straordinario.
Nel merito, contestava le avverse difese negando che il ricorrente avesse mai svolto lavoro straordinario e domenicale di cui non vi era alcuna prova e deducendo che il aveva ricevuto Pt_1 tutte le competenze dovutegli e le spettanze di fine rapporto compreso il saldo del TFR maturato;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 18.4.2024 il giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dal lavoratore, ma rifiutata dalla società; fallito, quindi, il tentativo di conciliazione veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti.
Costituitosi il nuovo difensore della società in sostituzione di quello precedente e raccolta la prova orale, veniva assegnato termine per il deposito di note alle quali la società allegava gli “estratti dei LUL” dei vari punti vendita e uno “schema riassuntivo” che ricapitolava la distribuzione del personale tra i vari punti vendita, allo scopo di dimostrare la falsità delle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente nei cui confronti aveva presentato querela, anch'essa depositata agli atti.
All'udienza del 20.11.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava lettura, fissando il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla società resistente sul dedotto presupposto della genericità della sua formulazione.
Il ricorso, al pari della citazione (art.163 nn.1,2, 3 c.p.c.) è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art.156c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art.414 n.4 c.p.c.). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art.414 nn.3 e 4 c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt.164 e 156 c.p.c.
Sotto il profilo delle carenze sanzionabili, poi, è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro, all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la società convenuta, ha indicato le mansioni svolte, il CCNL applicabile, l'orario di lavoro svolto di fatto e quello previsto dal contratto e ha specificato il numero di ore di lavoro eccedente quello ordinario e, su tali premesse in fatto, ha chiesto il pagamento dello straordinario non corrisposto.
L'atto introduttivo indica, quindi, in modo adeguato i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento: la nullità deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento, essendo in tal caso, chiara l'individuazione sia della causa petendi (rapporto di lavoro) che del petitum (pagamento spettanze), di guisa che neppure rileva il mancato richiamo alla specifica norma contrattuale che disciplina lo straordinario, essendo sufficiente – per escludere la genericità del ricorso nel senso dianzi chiarito – il rinvio al CCNL applicabile sul quale non vi è contestazione tra le parti.
Deve, inoltre, evidenziarsi che il agisce solo per il pagamento del lavoro straordinario e delle Pt_1 conseguenti differenze per mensilità aggiuntive e TFR.
Quanto al TFR, infatti, egli ne ha ottenuto ante causam il pagamento con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1327/2023 e, quindi, nell'odierna sede ha chiesto solo la differenza ancora dovuta, da quantificarsi utilizzando quale base di calcolo la retribuzione comprensiva dello straordinario.
Infine, non coglie nel segno la difesa della resistente che denuncia la genericità del ricorso anche relativamente al contenuto delle mansioni svolte mancando nel ricorso qualunque contestazione sulla correttezza dell'inquadramento ricevuto e non essendo stata formulata domanda di inquadramento superiore.
Incontestata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svoltosi dall'1.9.2018 al 7.8.2023 (con la sola precisazione che tale rapporto era stato preceduto da un contratto a tempo determinato dall'1.4.2017 al 31.7.2018), la prova testimoniale raccolta ha fornito piena prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata. Il teste ha reso la seguente deposizione: “Sono al corrente dei fatti di causa perché Testimone_1 sono stato collega di lavoro del ricorrente sia presso il punto vendita di Via Arangio Ruiz sia - per un periodo più breve di circa tre o quattro mesi - presso la Il ricorrente fu assegnato Parte_2 al negozio di via Arangio Ruiz dal momento dell'assunzione e vi rimase per circa un anno. Il negozio apriva al pubblico alle 10.00, ma noi dipendenti, compreso il ricorrente, eravamo tenuti a prendere servizio alle ore 9.00 perché eravamo occupati in attività di pulizia del locale e di contabilità; il ed io ci occupavamo nell'ora antecedente all'apertura del negozio di versare in Pt_1 banca l'incasso del giorno precedente. A tale scopo utilizzavamo una carta dell'azienda che consente il versamento sulla cassa automatica. L'orario di lavoro terminava alle ore 20.00, ma avevamo una pausa di due ore dalle 14.00 alle 16.00 in cui il negozio chiudeva. I dipendenti addetti a quel negozio eravamo soltanto il ricorrente ed io stesso e quindi molto spesso chiedevano di rimanere ad entrambi per ricevere le spedizioni e per sistemare il negozio e farci fare la pulizia dei vetri. Per un periodo di circa un anno ha lavorato presso il negozio di via Ruiz anche un terzo dipendente di cui non ricordo il nome. L'orario di lavoro che ho descritto si articolava su sei giorni alla settimana. La domenica era libera salvo che fosse necessario un supplemento presso la Pt_2 nella giornata di domenica. Nel periodo in cui, invece, ho lavorato alla con il
[...] Parte_2
l'orario di lavoro era dalle 9.00 (anche se il negozio apriva al pubblico alle 10) alle 21.00 Pt_1 con un'ora di spacco per il pranzo che non sempre riuscivamo a rispettare. L'orario di lavoro era articolato su sei giorni alla settimana ed il giorno di riposo non coincideva con la domenica ma variava in base alle esigenze aziendali. Il ricorrente ha lavorato anche presso il negozio del centro direzionale;
so che quello era l'unico punto vendita in cui veniva rispettato l'orario di lavoro previsto dalle 9.00 alle 19.00 con un'ora di intervallo per il pranzo. Io ho lavorato con il ricorrente presso tale punto vendita non più di sette giorni complessivi in giornate di lavoro non consecutive ma determinate di volta in volta in base alle esigenze dettate dalla situazione di pandemia da Covid che vi era nel periodo in cui il lavorò presso il negozio del centro direzionale. Durante il Pt_1 periodo di Natale dall'8 al 24 dicembre a via Ruiz lavoravamo con orario continuato dalle 9.00 alle 20.30 e dal 15 dicembre in poi riuscivamo ad usufruire solo di mezz'ora di pausa per il pranzo e così continuavamo fino a dopo l'epifania. Invece, alla gli orari di lavoro erano Pt_2 condizionati dalla apertura e chiusura del centro commerciale e quindi lavoravamo dalle 9.00 alle 21.00 con un quarto d'ora di pausa;
solo il giorno 24 dicembre il negozio presso l'Outlet chiudeva alle ore 18. Inoltre, dal 15 dicembre fino al termine della prima settimana di saldi abbiamo sempre lavorato sette giorni alla settimana usufruendo solo dei giorni festivi da calendario e cioè 25, 26 dicembre e 1° gennaio”. ADR “Non ho proposto alcun ricorso nei confronti della convenuta”.
L'altro testimone indicato da parte ricorrente, , ha dichiarato testualmente: “Sono al Testimone_2 corrente dei fatti di causa perché sono stato dipendente della società convenuta dal 2014 al 2023 come tuttofare. Ho lavorato insieme al in periodi diversi presso tutti i punti vendita della Pt_1 società. Il svolgeva le mie stesse mansioni di “tuttofare” e cioè si occupava di pulizie, carico Pt_1
e scarico merci, vendita, cassa, vetrine all'occorrenza; ci occupavamo a turni anche del versamento dell'incasso del giorno precedente o in una cassa continua al corso Vittorio Emanuele e al Vomero oppure versando direttamente all'impiegato al centro direzionale nei casi in cui non funzionava la cassa continua. Alla invece versavamo in contanti nella cassa continua il Pt_2 cosiddetto bussolotto, cioè una busta contenente i contanti con la distinta di quanto versavamo e la firma di chi preparava il versamento e di chi lo effettuava materialmente. Alla l'orario di Pt_2 lavoro era dalle 10 alle 20 con un'ora di pausa sei giorni alla settimana e il giorno di riposo era variabile ma la domenica ed i festivi erano sempre lavorati. I turni venivano predisposti nel punto vendita da noi dipendenti di solito a metà settimana interpellando telefonicamente l'addetto che quel giorno era assente per l'eventuale turno di riposo. Il prospetto del turno veniva poi da noi inviato all'ufficio delle risorse umane che di solito veniva approvato salvo che nel periodo dei saldi, dei ponti e di Natale durante i quali non era previsto il riposo settimanale e quindi lavoravamo tutti sette giorni su sette dalle 10 alle 20 con un'ora di pausa durante la quale il negozio rimaneva aperto;
è capitato che soprattutto nei periodi di maggior frequenza, cioè in quelli appena indicati, non riuscissimo ad usufruire di tutta l'ora di pausa ma solo del tempo necessario per mangiare un panino. Il periodo dall'8 dicembre al primo gennaio lavoravamo sette giorni alla settimana e riposavamo solo il 25 dicembre ed il primo gennaio;
il negozio chiudeva alle ore 18 il 24 ed il 31 dicembre. Al centro direzionale il ricorrente svolgeva, come anche gli altri dipendenti, l'orario dalle 9 alle 19 con un'ora di pausa per sei giorni alla settimana compreso il sabato;
la domenica il negozio era chiuso ma molto spesso venivamo addetti per la giornata della domenica alla e quindi il giorno di riposo cadeva durante la settimana. Preciso che Parte_3 quando ho lavorato alla eravamo sei addetti che lavoravamo stabilmente Parte_3 compreso il nella giornata della domenica però si aggiungevano altri dipendenti della Pt_1 società, almeno nel numero di due o tre in modo che nella giornata della domenica eravamo circa dieci commessi. Al negozio di via Arangio Ruiz abbiamo lavorato il ed io da soli dalle 9 alle Pt_1
13.30 e dalle 16 alle 20; preciso che il negozio apriva al pubblico alle ore 10 ma nella prima ora eravamo impegnati nelle pulizie del negozio e nel versamento dell'incasso del giorno precedente. Il negozio poi chiudeva per la pausa pranzo dalle 13.30 alle 16”. ADR: “Di fatto il negozio veniva chiuso alle 14 perché eravamo impegnati o a finire di servire i clienti o nello scarico delle merci che in quel punto vendita arrivavano sempre nell'orario di pausa e talvolta anche alle ore 15, cosicché eravamo costretti di rimanere in negozio anche perché noi stessi ci occupavamo dello scarico della merce”. ADR: “Anche a via Arangio Ruiz lavoravamo per sei giorni alla settimana compreso il sabato;
la domenica che il negozio rimaneva chiuso molto spesso venivamo assegnati alla o al negozio di via Toledo che la domenica era sempre aperto;
anche in questo caso il Pt_2 giorno di riposo, quindi, veniva usufruito in settimana”. ADR: “Il si occupava Pt_1 indifferentemente, tra le mansioni principali che svolgeva, sia della cassa che della vendita al pubblico”. ADR: “Preciso di aver proposto un giudizio nei confronti della società per impugnativa di licenziamento che si è concluso con una transazione”. ADR: “Preciso che ognuno di noi usufruiva di circa tredici giorni all'anno nel periodo estivo”.
I testi escussi hanno reso dichiarazioni univoche, circostanziate e concordanti sull'orario di lavoro svolto dal presso i vari punti vendita, sul numero di giorni lavorati in una settimana e sulla Pt_1 fruizione del giorno di riposo settimanale, molto spesso non coincidente con la domenica;
è emerso, in particolare, che l'orario di lavoro spesso si dilavata rispetto a quello di apertura dei diversi punti vendita – già di per sé superiore ad otto ore – essendo il ricorrente incaricato di svolgere anche compiti ulteriori (di pulizia, di cassa, di scarico merci) rispetto a quelli propri del commesso addetto alle vendite.
La resistente ha denunciato la falsità delle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, i quali avrebbero falsamente dichiarato di aver lavorato per alcuni periodi negli stessi punti vendita cui era addetto contemporaneamente lo stesso ricorrente e di essere stati, quindi, suoi colleghi di lavoro pur non essendo vero. Al fine di provare tale denunciata falsità, la società ha prodotto dei documenti indicati come i
“LUL” dei diversi punti vendita dai quali emergerebbe che nei periodi riferiti dai testi quali periodi di colleganza con il ricorrente, essi, invece, sarebbero stati assegnati a sedi diverse.
Tali documenti– di cui può autorizzarsi il deposito in quanto la loro produzione si è resa necessaria solo dopo l'escussione testimoniale – non sono, tuttavia, in alcun modo dimostrativi della falsità delle deposizioni rese dai testi e per diverse ragioni. Tes_1 Tes_2
In primo luogo, va ricordato che i libri contabili non fanno prova a favore del datore di lavoro: i libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere (cioè il libro paga e il libro matricola previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, artt. 20 e 21, sostituiti, con decorrenza 10 febbraio 2012, dal libro unico del lavoro, di cui al D.L. 25 giugno 2008 n.112, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133) sono formati dallo stesso datore di lavoro.
Ciò implica che i dati in essi contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore o contro il datore di lavoro.
Se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo la tenuta dei libri deve risultare regolare e completa, ma le registrazioni in essi contenute (di cui, ad esempio, si voglia giovare il datore di lavoro per dimostrare il numero complessivo e la qualifica dei dipendenti occupati) possono essere validamente contestate dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, che ne dimostrino l'inesattezza e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. n. 6501/2012; Cass. 1 ottobre 2003 n. 14658; Cass. 29 maggio 1998 n. 5362; Cass. 18 luglio 1985).
Nel libro matricola, in particolare, devono essere "iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera" (vedi art. 20 DPR n. 1124/1965).
Ciò posto in via generale, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la società resistente non ha neppure depositato i libri contabili (tanto meno vidimati), ma si è limitata a depositare delle semplici buste paga di propri dipendenti le cui annotazioni dovrebbero costituire la prova dei diversi punti vendita cui gli stessi erano stati assegnati.
Tuttavia, tali annotazioni riportate nelle buste paga sono del tutto inattendibili.
La società, dopo aver ricostruito nelle note autorizzate tutti i trasferimenti dei testi da un negozio all'altro, conclude che – diversamente da quanto dichiarato dal teste , “ e il Tes_2 Testimone_2 ricorrente hanno lavorato insieme presso il punto vendita di MA, all'interno de “
[...]
solo ed esclusivamente nel periodo luglio 2021-ottobre 2021” e poi da febbraio Parte_2
2022 a ottobre 2022 (v. note autorizzate pgg.7,8).
La resistente aggiunge che essi non avevano lavorato insieme in nessun altro punto vendita e in particolare mai a Via CA, infatti “Il ricorrente per sua stessa ammissione non ha mai lavorato presso il punto vendita sito al Vomero Via CA” (cfr. note autorizzate pg.7) ove, al contrario era stato addetto il . Tes_2 Tuttavia dalle buste paga del ricorrente (da quest'ultimo depositate) risulta che nel periodo dal 1 settembre 2018 fino a dicembre 2018 egli sarebbe stato addetto a Via CA.
Ciò a dimostrazione del fatto che le indicazioni riportate sulle buste paga non necessariamente corrispondono all'effettività del rapporto di lavoro.
La conclusione cui intende arrivare la società resistente circa l'inattendibilità dei testi escussi per il solo fatto che i periodi nei quali essi hanno riferito di aver lavorato nello stesso punto vendita cui era addetto il ricorrente non corrispondono a quelli risultanti dalle buste paga, non trova alcun conforto nelle buste paga medesime proprio in quanto non sempre queste ultime riportano dati corrispondenti a quelli reali.
Fuorviante è, inoltre, lo schema riassuntivo redatto dalla società (e di cui all' allegato 4) delle note autorizzate) in cui la resistente indica tutti i propri dipendenti ed i diversi periodi di assegnazione all'una o all'altra sede: da tale prospetto risulta, in particolare, che da Settembre 2018 solo il Tes_2 era addetto alla sede di Via CA ( e la dipendente per il solo mese di Testimone_3
Settembre 2018) mentre il risulta addetto a Via Arrangio Ruiz benchè, come si è detto, sulle Pt_1 buste paga del è annotata la sua assegnazione nello stesso periodo presso il punto vendita di Pt_1
Via CA e cioè nei mesi da Settembre a Dicembre 2018.
Le difese svolte dalla sono, inoltre, contraddittorie. CP_1
Nelle note autorizzate la società ha dedotto, come già illustrato, che il testimone non Tes_2 avrebbe lavorato con il in nessuno dei punti vendita riferiti dal , ma esclusivamente Pt_1 Tes_2 presso la da Luglio a Ottobre 2021; la società, tuttavia, - dimenticando anche che nel Parte_2 prospetto riassuntivo di cui all'allegato 4) il risultava assegnato al punto vendita di Via Ruiz Pt_1 già da Settembre 2018 - nell'esposto querela di cui all'allegato 6) deduce contraddittoriamente che il e il avevano lavorato insieme nel punto vendita di Via CA da Settembre a Pt_1 Tes_2
Dicembre 2018 (in tal modo, inficiando la ricostruzione fornita dalla stessa società per cui il teste ed il ricorrente avrebbero lavorato insieme solo presso la e smentendo se stessa quando, Parte_2 in precedenza, aveva sostenuto che mai i due avevano lavorato insieme a Via CA ed evidenziando ancora una volta la non corrispondenza tra le annotazione compiute dalla società nelle buste paga e le annotazioni provenienti dalla stessa società di cui al prospetto riassuntivo depositato).
Analogamente, nelle note autorizzate la società deduce che “Per quanto attiene invece al punto vendita di Via Rangio Ruiz, il Sig. è stato collega del ricorrente solo nel periodo 19 Tes_1 gennaio 2019-31 maggio 2019” (pg.4); tuttavia, dallo schema riassuntivo depositato insieme alle stesse note risulta che il ed il sono stati entrambi addetti a Via Arrangio Ruiz non Tes_1 Pt_1 da gennaio 2019, ma da settembre 2018.
Infondata è, quindi, la denunciata inattendibilità dei testi e che, come si è già Tes_2 Tes_4 detto, hanno, invece, reso dichiarazioni circostanziate, univoche e concordanti.
Non può dirsi altrettanto delle deposizioni dei testi di parte convenuta, entrambi dipendenti della società al momento della loro escussione. Il teste ha reso la seguente deposizione: “Sono al corrente dei fatti di causa perché Testimone_5 sono dipendente della società convenuta dal dicembre 2017 e ho sempre lavorato presso il punto vendita di come commesso. Durante il periodo in cui il è stato assegnato Parte_2 Pt_3 Pt_1 alla abbiamo lavorato insieme per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo non Pt_2 coincidenti necessariamente con la domenica. Eravamo circa sei o sette commessi e tutti insieme concordavamo i turni di lavoro, cioè le giornate di riposo di ciascuno. Preciso che nei giorni di sabato e domenica eravamo tutti presenti a lavoro dalle 10 alle 20 o dalle 11 alle 21, preciso che il sabato e la domenica il punto vendita apre alle 10 e chiude alle 21, usufruivamo poi di una pausa pranzo di due ore da mezzogiorno, orario dal quale a scaglioni andavamo in pausa. Durante il fine settimana, tutti noi dipendenti concordavamo in quali giorni della settimana successiva usufruire dei riposi;
comunicavamo, poi, tale prospetto alle risorse del personale che lo ha sempre approvato. I camion con la merce da porre in vendita arrivavano un paio di volte a settimana tra le 9 e le 9:30 del mattino. Durante la settimana noi dipendenti ci occupavamo anche della pulizia del locale ed entravamo quindi circa un quarto d'ora prima dell'apertura al pubblico. Soltanto nella settimana di Natale avevamo un unico giorno libero anziché due e con la precisazione che il giorno Testi 24 così come il 31 dicembre la chiude alle ore 18”; “Nulla so sugli orari di lavoro Pt_2 degli altri negozi. Sono stato addetto al centro direzionale solo per una quindicina di giorni e in quel periodo ricordo che il turno di lavoro era dalle 10 alle 18”. ADR: “Al centro direzionale l'orario di lavoro era articolato su sei giorni alla settimana ma il sabato si terminava alle ore 14 e la domenica chiudeva. La pausa pranzo era di un'ora. Quando ho lavorato al centro direzionale eravamo tre addetti ed usufruivamo della pausa pranzo uno per volta in modo che il negozio rimaneva aperto.”. ADR: “Sono stato anche addetto al negozio di via Arangio Ruiz per sostituire dei colleghi assenti ma non per un periodo continuativo, in tutto avrò lavorato per non più di quindici o venti giorni. In questo caso l'orario di lavoro era dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Il negozio chiudeva durante la pausa. Mi pare di aver effettuato la sostituzione anche nella giornata del sabato mentre la domenica il negozio è sempre chiuso”. ADR: “Preciso che la merce che veniva recapitata al negozio veniva scaricata dai magazzinieri della società e lasciata all'interno dell'area deposito che è un'area all'interno della in cui tutte le aziende lasciano Pt_2 la loro merce e che è dotata di un sistema di sorveglianza a circuito chiuso. Preciso che ogni negozio all'interno della ha un retro che è adibito allo scarico merci. Perciò quando Pt_2 prendevamo servizio aprivamo la porta che accede a tale spazio e portavamo la merce all'interno del negozio per sistemarla sullo scaffale. Preciso che all'area di deposito delle merci si accede attraverso un cancello automatico che viene gestito dalla vigilanza della e quindi erano i Pt_2 vigilanti che aprivano il cancello;
anzi preciso che era sempre aperto fino alle 9.40, 9.45 e alle 10, all'orario di ingresso del pubblico viene chiuso dagli stessi vigilantes;
pertanto l'area in cui sono state scaricate le merci è sottoposta fino alla sua chiusura al controllo delle telecamere a circuito chiuso e dalla vigilanza della struttura”. ADR: “Preciso che lo spazio adibito a deposito che utilizza la società convenuta è comune a circa una ventina di altre aziende i cui negozi affacciano su quella zona deposito”. ADR: “Ho lavorato ininterrottamente presso la dal 2017 con la Pt_2 sola eccezione del periodo di chiusura della struttura durante il periodo della pandemia cioè da marzo a giugno 2020”. ADR: “La mattina quando entravamo nel negozio ci occupavamo di versare il contante incassato il giorno precedente che raccoglievamo in dei “bussolotti”, cioè buste chiuse che contengono i contanti previa redazione di una distinta in cui indicavamo numero, tipo e valore delle banconote, che poi depositavamo nelle casse continue. Si trattava di un compito che veniva svolto indifferentemente dal da me o da ”. ADR: “Nulla so sui Pt_1 Parte_4 versamenti dell'incasso relativo agli altri punti vendita”.
Il teste ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché sono Testimone_7 dipendente della società convenuta da circa quindici anni e sono sempre stato addetto alle vendite presso la Preciso che per un periodo ho abbandonato il posto di lavoro per motivi Parte_2 personali dal 2022 fino al marzo 2024 quando sono stato riassunto. Il ha lavorato presso la Pt_1 per circa un anno e mezzo. All'epoca dei fatti lavoravano presso la Parte_2 Parte_2 circa sei o sette persone. L'orario di lavoro era dalle 10.00 alle 20.00 con due ore di pausa per il pranzo;
poiché il negozio faceva orario continuato non sempre usufruivamo della pausa allo stesso orario ma comunque tutti quanti godevamo della pausa per due ore;
durante la pausa io tornavo a casa perché abito nelle vicinanze mentre gli altrui riposavano sul retro del negozio. Alla Pt_2 tutti noi dipendenti addetti lavoravamo per cinque giorni alla settimana;
usufruivamo di due
[...] giorni di riposo a settimana che non necessariamente coincidevano con il sabato e la domenica ma variavano in base alle esigenze di noi lavoratori che ogni venerdì ci mettevamo d'accordo e predisponevamo un turno di lavoro che poi veniva inviato all'ufficio risorse umane dal collega
Non so dire in che modo il inviasse questo prospetto di turno Parte_4 Pt_4 settimanale che noi redigevamo. Non ricordo che mai sia accaduto che l'ufficio delle risorse umane abbia fatto delle difficoltà. Nel periodo di Natale l'orario di lavoro era il medesimo;
soltanto nella settimana in cui cade il Natale i giorni di riposo invece di essere due era uno solo. I dipendenti della oltre al erano , mi pare tale Parte_2 Pt_1 Parte_4 Testimone_5 [...] Per_
, e altri due di cui non ricordo il nome. Preciso che il sabato e la domenica Persona_1 lavoravamo tutti i sei/sette addetti contemporaneamente perché il fine settimana è sempre più lavorato;
invece, dal lunedì al venerdì eravamo solo cinque dipendenti”. ADR “Preciso che il negozio della faceva orario continuato”. Su domanda dell'avv. Catuogno “Mi pare Parte_2 che come ho già detto le dimissioni per motivi personali risalgono al 2021 mi pare nel mese di maggio”.
Il teste ha dichiarato di essere dipendente della società da circa 15 anni e di essere sempre Tes_7 stato addetto al punto vendita della a MA;
dovrebbe, pertanto, concludersi che il Pt_2 teste abbia certamente lavorato con il nel periodo in cui questi fu assegnato alla dal Pt_1 Pt_2
21.9.2020 al 31.10.2021 e dal 10.2.2022 al 7.8.2023 (cioè nei periodi indicati in ricorso e risultanti anche dal prospetto riassuntivo redatto dalla società).
Tuttavia, nel prospetto riassuntivo predisposto dalla resistente – che copre il periodo da settembre 2018 a agosto 2023 - , compare solo a decorrere da giugno 2021 e mai nel periodo Tes_7 precedente;
la stessa società ha, inoltre, depositato le buste paga del teste relative solo al periodo da giugno 2021 a settembre 2022 nelle quali risulta assegnato a MA e non anche le buste paga relative al periodo antecedente a Giugno 2021.
Inoltre, dalle buste paga del teste (relative, come si è detto, al periodo dal giugno 2021- Tes_7 settembre 2022) risultano lunghi periodi di assenza per malattia del teste, il quale ha dichiarato di essersi dimesso a maggio 2021 e di essere poi stato riassunto a marzo 2024. Pertanto, a differenza di quanto testimoniato, è quanto meno dubbio che il teste abbia mai lavorato alla con il ricorrente poiché nel periodo dal 21.9.2020 a maggio 2021 egli non compare nel Pt_2 prospetto e poi, da Giugno 2021, si sarebbe dimesso o quantomeno è stato assente per malattia.
Verosimilmente, dunque, non avendo il teste mai lavorato insieme al ricorrente, ha riferito Tes_7 fatti di cui non era direttamente a conoscenza e ciò dopo aver falsamente dichiarato il contrario.
La sua testimonianza appare, inoltre, compiacente atteso che egli ha testualmente riferito:
“…usufruivamo di due giorni di riposo a settimana che non necessariamente coincidevano con il sabato e la domenica ma variavano in base alle esigenze di noi lavoratori che ogni venerdì ci mettevamo d'accordo e predisponevano un turno di lavoro … preciso che il sabato e la domenica lavoravamo tutti i 6 7 addetti contemporaneamente perché il fine settimana è sempre più lavorato invece dal lunedì al venerdì eravamo solo 5 dipendenti …”.
Ebbene, dichiarando che i giorni di riposo non coincidevano necessariamente col sabato e la domenica, il teste sembra, infatti, lasciar intendere che non sempre tali giornate fossero lavorate;
successivamente, ha precisato, però, che essi lavoravano sempre, sia il sabato che la domenica.
Il , inoltre, lascia intendere che i lavoratori potessero scegliere i giorni di riposo in base alle Tes_7 loro esigenze tra tutti i giorni della settimana;
è emerso chiaramente, invece, che tale scelta non era estesa a tutti i giorni della settimana, ma era circoscritta a quelli infrasettimanali, rimanendo sempre escluso dalla possibilità di non recarsi al lavoro il giorno di sabato e quasi sempre anche la domenica.
La deposizione del teste si presta alle stesse osservazioni già svolte per il Passivo quanto al Tes_5 suo carattere di compiacenza, benchè debba riconoscersi che egli ha ammesso almeno che il negozio della apriva al pubblico alle 10.00, ma che il ed suoi colleghi Parte_2 Pt_1 dovevano essere presenti almeno 15 minuti prima per fare pulizie (poi dovevano versare l'incasso e almeno 2 volte alla settimana sistemare la merce nuova in arrivo).
Alla luce delle osservazioni svolte, ritiene il giudicante che le deposizioni rese dai testi e Tes_2
abbiano una coerenza interna ed una linearità di cui sono, invece, prive le deposizioni Tes_4 rese dai testi di parte resistente, e la cui attendibilità è minata non solo dalle Tes_7 Tes_5 osservazioni svolte, ma anche dal rapporto di attuale dipendenza dalla società resistente che li ha chiamati a testimoniare.
La concordanza e la univocità delle testimonianze rese dai testi e – che hanno una Tes_2 Tes_4 conoscenza qualificata dei fatti di causa in quanto ex colleghi di lavoro del ricorrente senza, tuttavia, essere legati da vincoli di dipendenza con la resistente e senza aver rivestito, al momento della loro escussione, la qualità di parte contrapposta in giudizio alla società – consentono di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario come dedotto in ricorso con un grado tranquillizzante di certezza.
Ad abundantiam, si osserva anche che il teste è stato ritenuto attendibile (proprio per il Tes_4 carattere dettagliato e la coerenza della deposizione resa) anche nel giudizio proposto da un altro dipendente della società, tale , nei confronti della ex datrice di lavoro e conclusosi Testimone_8 con sentenza n. 1498/25 di condanna della società al pagamento di TFR e dei compensi per lavoro straordinario (cfr. allegati al ricorso introduttivo). Al ricorrente vanno, quindi, riconosciute le differenze retributive dovute per il lavoro straordinario svolto da nella misura di 66 ore di straordinario al mese ( 9 ore al giorno per sei giorni Parte_1 alla settimana pari a 54 ore di lavoro settimanali, 234 ore mensili di lavoro e 66 ore di straordinario).
Ai fini della quantificazione possono utilizzarsi i conteggi depositati dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, in quanto svolti secondo criteri logici e tecnici corretti con riferimento alla durata del rapporto di lavoro, con ma specifica esclusione dei periodi in cui il ricorrente è stato in CIG a causa del OV (da Aprile a Luglio 2020, da Settembre 2020 a Maggio 2021).
La società resistente ha mosso ai conteggi svolti dal lavoratore tre contestazioni, tutte infondate.
In primo luogo, la resistente ha dedotto che tale conteggio “riporta maggiorazioni a titolo di straordinario con percentuali del 20% senza far cenno alle norme contrattuali che le prevederebbero”.
Come si è detto, il ricorrente ha individuato il CCNL pacificamente applicabile ed ha correttamente applicato la maggiorazione del 20% che è la stessa applicata anche nelle buste paga per la parte di straordinario riconosciuta e liquidata.
In secondo luogo, la società ha lamentato che sarebbero riportate “maggiorazioni per straordinario festivo sebbene non vi sia alcuna allegazione in ordine allo svolgimento di lavoro durante giorni festivi o di domenica”; anche tale rilievo è infondato perché, pur specificando il ricorso che il ricorrente lavorava anche la domenica, tuttavia nei conteggi non si computano maggiorazioni per lavoro domenicale o festivo, ma solo per lo straordinario, cioè per il numero di ore effettivamente lavorate indipendentemente dal giorno (feriale o festivo) in cui venivano svolte.
Infine, la società ha osservato che il conteggio depositato “non scomputa le maggiorazioni per straordinario percepito”; in proposito, si osserva agevolmente che – contrariamente a quanto dedotto dalla - le maggiorazioni già versate dalla società sono state correttamente CP_1 decurtate, rilevandosi ictu oculi che l'importo indicato nei conteggi quale straordinario ancora dovuto è sempre inferiore a quello indicato come straordinario complessivamente dovuto in base al numero di ore svolte.
Allo stesso modo, i conteggi depositati dal ricorrente scomputano dalle differenze TFR rivendicate a seguito dello straordinario riconosciuto, l'importo di euro 8.427,62 il cui pagamento è stato ingiunto alla resistente con decreto monitorio immediatamente esecutivo n. 1327/23 in data 15.11.2023 e, quindi, anteriore all'instaurazione dell'odierno giudizio.
La società resistente va, quindi, condannata al pagamento di euro 34.743,77 di cui euro 3.148,77 per differenze TFR in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche tenuto conto della mancata adesione della resistente alla proposta conciliativa del giudice cui, invece, aveva aderito il lavoratore, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 34.743,66, di cui euro 3148,77 a titolo di differenza per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.500,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
- Fissa il termine di giorni 60 del deposito della motivazione.
Napoli, 20.11.2025 Il Giudice del Lavoro (Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n.23426/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Maisto, Stefania Catuogno e Pierluigi Parte_1
Maisto presso lo studio dei quali è elett.te dom.to in Napoli alla Via Duomo n.77;
ricorrente
E
in persona del l.r., rappresentata e difesa dall'avv. Ersilio Mele presso Controparte_1 il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Chiatamone n.53/C, in sostituzione del precedente difensore avv. Luca Maione;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato ininterrottamente dall'1.9.2018 al 7.8.2023, data delle proprie dimissioni, alle dipendenze della
– società operante nel settore del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di Controparte_1 abbigliamento - con inquadramento nel IV livello del CCNL di settore e con mansioni di commesso addetto alle vendite.
Egli precisava di essere stato addetto presso diversi punti vendita della società e, segnatamente:
-presso il negozio di Via Arrangio Ruiz n.44 in Napoli dall'1.9.2018 al 20.9.2020;
-presso il punto vendita sito all'interno de St. Prov. 336, MA Parte_2
(CE) dal 21.9.2020 al 31.10.2021;
-presso la sede di Via Porzio Is. F1 (Centro Direzionale) dall'1.11.2021 al 9.2.2022;
-nuovamente presso l'Outlet di MA dal 10.2.2022 fino alla data di cessazione del rapporto;
Il lamentava di aver sempre lavorato per nove ore al giorno per sei giorni alla settimana, con Pt_1 un unico giorno di riposo alla settimana, variabile a seconda dei turni, ma di solito infrasettimanale;
in periodi di saldi, poi, deduceva di non aveva usufruito di alcun giorno di riposo settimanale. In proposito, specificava che presso il punto vendita di Via Arrangio Ruiz aveva lavorato con orario 9.00-14.00 e 16.00-20.00; presso l' , invece, aveva lavorato dalle 10.00 alle 20.00 Parte_2 con un'ora di pausa per il pranzo;
presso il negozio del Centro Direzionale aveva goduto della domenica quale giorno di riposo essendo giorno di chiusura e, quindi, aveva lavorato dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00 con un'ora di pausa.
Il lavoratore si doleva che – con la sola esclusione del periodo in cui era stato posto in CIG a causa del OV – aveva sempre lavorato per 54 ore settimanali, pari a 234 ore mensili, a fronte delle 168 ore di lavoro mensile previste dal CCNL Commercio, prestando 66 ore di straordinario al mese, in modo fisso e continuativo, mai retribuito.
Egli agìva, pertanto, in giudizio per sentir condannare la società ex datrice di lavoro a corrispondergli la retribuzione per il lavoro straordinario svolto e le conseguenti differenze su TFR e mensilità aggiuntive che quantificava in complessivi euro 34.743,66 di cui euro 3.148,77 per differenze TFR, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
La costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso in Controparte_1 quanto formulato genericamente in violazione dell'art. 414 c.p.c. anche relativamente al contenuto delle mansioni svolte e mancando il richiamo alla norma contrattuale che prevede la maggiorazione per il lavoro straordinario.
Nel merito, contestava le avverse difese negando che il ricorrente avesse mai svolto lavoro straordinario e domenicale di cui non vi era alcuna prova e deducendo che il aveva ricevuto Pt_1 tutte le competenze dovutegli e le spettanze di fine rapporto compreso il saldo del TFR maturato;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
All'udienza del 18.4.2024 il giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dal lavoratore, ma rifiutata dalla società; fallito, quindi, il tentativo di conciliazione veniva ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti.
Costituitosi il nuovo difensore della società in sostituzione di quello precedente e raccolta la prova orale, veniva assegnato termine per il deposito di note alle quali la società allegava gli “estratti dei LUL” dei vari punti vendita e uno “schema riassuntivo” che ricapitolava la distribuzione del personale tra i vari punti vendita, allo scopo di dimostrare la falsità delle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente nei cui confronti aveva presentato querela, anch'essa depositata agli atti.
All'udienza del 20.11.2025, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui si dava lettura, fissando il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dalla società resistente sul dedotto presupposto della genericità della sua formulazione.
Il ricorso, al pari della citazione (art.163 nn.1,2, 3 c.p.c.) è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art.156c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art.414 n.4 c.p.c.). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art.414 nn.3 e 4 c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt.164 e 156 c.p.c.
Sotto il profilo delle carenze sanzionabili, poi, è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro, all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto di aver lavorato per la società convenuta, ha indicato le mansioni svolte, il CCNL applicabile, l'orario di lavoro svolto di fatto e quello previsto dal contratto e ha specificato il numero di ore di lavoro eccedente quello ordinario e, su tali premesse in fatto, ha chiesto il pagamento dello straordinario non corrisposto.
L'atto introduttivo indica, quindi, in modo adeguato i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento: la nullità deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento, essendo in tal caso, chiara l'individuazione sia della causa petendi (rapporto di lavoro) che del petitum (pagamento spettanze), di guisa che neppure rileva il mancato richiamo alla specifica norma contrattuale che disciplina lo straordinario, essendo sufficiente – per escludere la genericità del ricorso nel senso dianzi chiarito – il rinvio al CCNL applicabile sul quale non vi è contestazione tra le parti.
Deve, inoltre, evidenziarsi che il agisce solo per il pagamento del lavoro straordinario e delle Pt_1 conseguenti differenze per mensilità aggiuntive e TFR.
Quanto al TFR, infatti, egli ne ha ottenuto ante causam il pagamento con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1327/2023 e, quindi, nell'odierna sede ha chiesto solo la differenza ancora dovuta, da quantificarsi utilizzando quale base di calcolo la retribuzione comprensiva dello straordinario.
Infine, non coglie nel segno la difesa della resistente che denuncia la genericità del ricorso anche relativamente al contenuto delle mansioni svolte mancando nel ricorso qualunque contestazione sulla correttezza dell'inquadramento ricevuto e non essendo stata formulata domanda di inquadramento superiore.
Incontestata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato svoltosi dall'1.9.2018 al 7.8.2023 (con la sola precisazione che tale rapporto era stato preceduto da un contratto a tempo determinato dall'1.4.2017 al 31.7.2018), la prova testimoniale raccolta ha fornito piena prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata. Il teste ha reso la seguente deposizione: “Sono al corrente dei fatti di causa perché Testimone_1 sono stato collega di lavoro del ricorrente sia presso il punto vendita di Via Arangio Ruiz sia - per un periodo più breve di circa tre o quattro mesi - presso la Il ricorrente fu assegnato Parte_2 al negozio di via Arangio Ruiz dal momento dell'assunzione e vi rimase per circa un anno. Il negozio apriva al pubblico alle 10.00, ma noi dipendenti, compreso il ricorrente, eravamo tenuti a prendere servizio alle ore 9.00 perché eravamo occupati in attività di pulizia del locale e di contabilità; il ed io ci occupavamo nell'ora antecedente all'apertura del negozio di versare in Pt_1 banca l'incasso del giorno precedente. A tale scopo utilizzavamo una carta dell'azienda che consente il versamento sulla cassa automatica. L'orario di lavoro terminava alle ore 20.00, ma avevamo una pausa di due ore dalle 14.00 alle 16.00 in cui il negozio chiudeva. I dipendenti addetti a quel negozio eravamo soltanto il ricorrente ed io stesso e quindi molto spesso chiedevano di rimanere ad entrambi per ricevere le spedizioni e per sistemare il negozio e farci fare la pulizia dei vetri. Per un periodo di circa un anno ha lavorato presso il negozio di via Ruiz anche un terzo dipendente di cui non ricordo il nome. L'orario di lavoro che ho descritto si articolava su sei giorni alla settimana. La domenica era libera salvo che fosse necessario un supplemento presso la Pt_2 nella giornata di domenica. Nel periodo in cui, invece, ho lavorato alla con il
[...] Parte_2
l'orario di lavoro era dalle 9.00 (anche se il negozio apriva al pubblico alle 10) alle 21.00 Pt_1 con un'ora di spacco per il pranzo che non sempre riuscivamo a rispettare. L'orario di lavoro era articolato su sei giorni alla settimana ed il giorno di riposo non coincideva con la domenica ma variava in base alle esigenze aziendali. Il ricorrente ha lavorato anche presso il negozio del centro direzionale;
so che quello era l'unico punto vendita in cui veniva rispettato l'orario di lavoro previsto dalle 9.00 alle 19.00 con un'ora di intervallo per il pranzo. Io ho lavorato con il ricorrente presso tale punto vendita non più di sette giorni complessivi in giornate di lavoro non consecutive ma determinate di volta in volta in base alle esigenze dettate dalla situazione di pandemia da Covid che vi era nel periodo in cui il lavorò presso il negozio del centro direzionale. Durante il Pt_1 periodo di Natale dall'8 al 24 dicembre a via Ruiz lavoravamo con orario continuato dalle 9.00 alle 20.30 e dal 15 dicembre in poi riuscivamo ad usufruire solo di mezz'ora di pausa per il pranzo e così continuavamo fino a dopo l'epifania. Invece, alla gli orari di lavoro erano Pt_2 condizionati dalla apertura e chiusura del centro commerciale e quindi lavoravamo dalle 9.00 alle 21.00 con un quarto d'ora di pausa;
solo il giorno 24 dicembre il negozio presso l'Outlet chiudeva alle ore 18. Inoltre, dal 15 dicembre fino al termine della prima settimana di saldi abbiamo sempre lavorato sette giorni alla settimana usufruendo solo dei giorni festivi da calendario e cioè 25, 26 dicembre e 1° gennaio”. ADR “Non ho proposto alcun ricorso nei confronti della convenuta”.
L'altro testimone indicato da parte ricorrente, , ha dichiarato testualmente: “Sono al Testimone_2 corrente dei fatti di causa perché sono stato dipendente della società convenuta dal 2014 al 2023 come tuttofare. Ho lavorato insieme al in periodi diversi presso tutti i punti vendita della Pt_1 società. Il svolgeva le mie stesse mansioni di “tuttofare” e cioè si occupava di pulizie, carico Pt_1
e scarico merci, vendita, cassa, vetrine all'occorrenza; ci occupavamo a turni anche del versamento dell'incasso del giorno precedente o in una cassa continua al corso Vittorio Emanuele e al Vomero oppure versando direttamente all'impiegato al centro direzionale nei casi in cui non funzionava la cassa continua. Alla invece versavamo in contanti nella cassa continua il Pt_2 cosiddetto bussolotto, cioè una busta contenente i contanti con la distinta di quanto versavamo e la firma di chi preparava il versamento e di chi lo effettuava materialmente. Alla l'orario di Pt_2 lavoro era dalle 10 alle 20 con un'ora di pausa sei giorni alla settimana e il giorno di riposo era variabile ma la domenica ed i festivi erano sempre lavorati. I turni venivano predisposti nel punto vendita da noi dipendenti di solito a metà settimana interpellando telefonicamente l'addetto che quel giorno era assente per l'eventuale turno di riposo. Il prospetto del turno veniva poi da noi inviato all'ufficio delle risorse umane che di solito veniva approvato salvo che nel periodo dei saldi, dei ponti e di Natale durante i quali non era previsto il riposo settimanale e quindi lavoravamo tutti sette giorni su sette dalle 10 alle 20 con un'ora di pausa durante la quale il negozio rimaneva aperto;
è capitato che soprattutto nei periodi di maggior frequenza, cioè in quelli appena indicati, non riuscissimo ad usufruire di tutta l'ora di pausa ma solo del tempo necessario per mangiare un panino. Il periodo dall'8 dicembre al primo gennaio lavoravamo sette giorni alla settimana e riposavamo solo il 25 dicembre ed il primo gennaio;
il negozio chiudeva alle ore 18 il 24 ed il 31 dicembre. Al centro direzionale il ricorrente svolgeva, come anche gli altri dipendenti, l'orario dalle 9 alle 19 con un'ora di pausa per sei giorni alla settimana compreso il sabato;
la domenica il negozio era chiuso ma molto spesso venivamo addetti per la giornata della domenica alla e quindi il giorno di riposo cadeva durante la settimana. Preciso che Parte_3 quando ho lavorato alla eravamo sei addetti che lavoravamo stabilmente Parte_3 compreso il nella giornata della domenica però si aggiungevano altri dipendenti della Pt_1 società, almeno nel numero di due o tre in modo che nella giornata della domenica eravamo circa dieci commessi. Al negozio di via Arangio Ruiz abbiamo lavorato il ed io da soli dalle 9 alle Pt_1
13.30 e dalle 16 alle 20; preciso che il negozio apriva al pubblico alle ore 10 ma nella prima ora eravamo impegnati nelle pulizie del negozio e nel versamento dell'incasso del giorno precedente. Il negozio poi chiudeva per la pausa pranzo dalle 13.30 alle 16”. ADR: “Di fatto il negozio veniva chiuso alle 14 perché eravamo impegnati o a finire di servire i clienti o nello scarico delle merci che in quel punto vendita arrivavano sempre nell'orario di pausa e talvolta anche alle ore 15, cosicché eravamo costretti di rimanere in negozio anche perché noi stessi ci occupavamo dello scarico della merce”. ADR: “Anche a via Arangio Ruiz lavoravamo per sei giorni alla settimana compreso il sabato;
la domenica che il negozio rimaneva chiuso molto spesso venivamo assegnati alla o al negozio di via Toledo che la domenica era sempre aperto;
anche in questo caso il Pt_2 giorno di riposo, quindi, veniva usufruito in settimana”. ADR: “Il si occupava Pt_1 indifferentemente, tra le mansioni principali che svolgeva, sia della cassa che della vendita al pubblico”. ADR: “Preciso di aver proposto un giudizio nei confronti della società per impugnativa di licenziamento che si è concluso con una transazione”. ADR: “Preciso che ognuno di noi usufruiva di circa tredici giorni all'anno nel periodo estivo”.
I testi escussi hanno reso dichiarazioni univoche, circostanziate e concordanti sull'orario di lavoro svolto dal presso i vari punti vendita, sul numero di giorni lavorati in una settimana e sulla Pt_1 fruizione del giorno di riposo settimanale, molto spesso non coincidente con la domenica;
è emerso, in particolare, che l'orario di lavoro spesso si dilavata rispetto a quello di apertura dei diversi punti vendita – già di per sé superiore ad otto ore – essendo il ricorrente incaricato di svolgere anche compiti ulteriori (di pulizia, di cassa, di scarico merci) rispetto a quelli propri del commesso addetto alle vendite.
La resistente ha denunciato la falsità delle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, i quali avrebbero falsamente dichiarato di aver lavorato per alcuni periodi negli stessi punti vendita cui era addetto contemporaneamente lo stesso ricorrente e di essere stati, quindi, suoi colleghi di lavoro pur non essendo vero. Al fine di provare tale denunciata falsità, la società ha prodotto dei documenti indicati come i
“LUL” dei diversi punti vendita dai quali emergerebbe che nei periodi riferiti dai testi quali periodi di colleganza con il ricorrente, essi, invece, sarebbero stati assegnati a sedi diverse.
Tali documenti– di cui può autorizzarsi il deposito in quanto la loro produzione si è resa necessaria solo dopo l'escussione testimoniale – non sono, tuttavia, in alcun modo dimostrativi della falsità delle deposizioni rese dai testi e per diverse ragioni. Tes_1 Tes_2
In primo luogo, va ricordato che i libri contabili non fanno prova a favore del datore di lavoro: i libri contabili che il datore di lavoro privato è obbligato a tenere (cioè il libro paga e il libro matricola previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, artt. 20 e 21, sostituiti, con decorrenza 10 febbraio 2012, dal libro unico del lavoro, di cui al D.L. 25 giugno 2008 n.112, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133) sono formati dallo stesso datore di lavoro.
Ciò implica che i dati in essi contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore o contro il datore di lavoro.
Se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo la tenuta dei libri deve risultare regolare e completa, ma le registrazioni in essi contenute (di cui, ad esempio, si voglia giovare il datore di lavoro per dimostrare il numero complessivo e la qualifica dei dipendenti occupati) possono essere validamente contestate dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, che ne dimostrino l'inesattezza e la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. n. 6501/2012; Cass. 1 ottobre 2003 n. 14658; Cass. 29 maggio 1998 n. 5362; Cass. 18 luglio 1985).
Nel libro matricola, in particolare, devono essere "iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera" (vedi art. 20 DPR n. 1124/1965).
Ciò posto in via generale, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la società resistente non ha neppure depositato i libri contabili (tanto meno vidimati), ma si è limitata a depositare delle semplici buste paga di propri dipendenti le cui annotazioni dovrebbero costituire la prova dei diversi punti vendita cui gli stessi erano stati assegnati.
Tuttavia, tali annotazioni riportate nelle buste paga sono del tutto inattendibili.
La società, dopo aver ricostruito nelle note autorizzate tutti i trasferimenti dei testi da un negozio all'altro, conclude che – diversamente da quanto dichiarato dal teste , “ e il Tes_2 Testimone_2 ricorrente hanno lavorato insieme presso il punto vendita di MA, all'interno de “
[...]
solo ed esclusivamente nel periodo luglio 2021-ottobre 2021” e poi da febbraio Parte_2
2022 a ottobre 2022 (v. note autorizzate pgg.7,8).
La resistente aggiunge che essi non avevano lavorato insieme in nessun altro punto vendita e in particolare mai a Via CA, infatti “Il ricorrente per sua stessa ammissione non ha mai lavorato presso il punto vendita sito al Vomero Via CA” (cfr. note autorizzate pg.7) ove, al contrario era stato addetto il . Tes_2 Tuttavia dalle buste paga del ricorrente (da quest'ultimo depositate) risulta che nel periodo dal 1 settembre 2018 fino a dicembre 2018 egli sarebbe stato addetto a Via CA.
Ciò a dimostrazione del fatto che le indicazioni riportate sulle buste paga non necessariamente corrispondono all'effettività del rapporto di lavoro.
La conclusione cui intende arrivare la società resistente circa l'inattendibilità dei testi escussi per il solo fatto che i periodi nei quali essi hanno riferito di aver lavorato nello stesso punto vendita cui era addetto il ricorrente non corrispondono a quelli risultanti dalle buste paga, non trova alcun conforto nelle buste paga medesime proprio in quanto non sempre queste ultime riportano dati corrispondenti a quelli reali.
Fuorviante è, inoltre, lo schema riassuntivo redatto dalla società (e di cui all' allegato 4) delle note autorizzate) in cui la resistente indica tutti i propri dipendenti ed i diversi periodi di assegnazione all'una o all'altra sede: da tale prospetto risulta, in particolare, che da Settembre 2018 solo il Tes_2 era addetto alla sede di Via CA ( e la dipendente per il solo mese di Testimone_3
Settembre 2018) mentre il risulta addetto a Via Arrangio Ruiz benchè, come si è detto, sulle Pt_1 buste paga del è annotata la sua assegnazione nello stesso periodo presso il punto vendita di Pt_1
Via CA e cioè nei mesi da Settembre a Dicembre 2018.
Le difese svolte dalla sono, inoltre, contraddittorie. CP_1
Nelle note autorizzate la società ha dedotto, come già illustrato, che il testimone non Tes_2 avrebbe lavorato con il in nessuno dei punti vendita riferiti dal , ma esclusivamente Pt_1 Tes_2 presso la da Luglio a Ottobre 2021; la società, tuttavia, - dimenticando anche che nel Parte_2 prospetto riassuntivo di cui all'allegato 4) il risultava assegnato al punto vendita di Via Ruiz Pt_1 già da Settembre 2018 - nell'esposto querela di cui all'allegato 6) deduce contraddittoriamente che il e il avevano lavorato insieme nel punto vendita di Via CA da Settembre a Pt_1 Tes_2
Dicembre 2018 (in tal modo, inficiando la ricostruzione fornita dalla stessa società per cui il teste ed il ricorrente avrebbero lavorato insieme solo presso la e smentendo se stessa quando, Parte_2 in precedenza, aveva sostenuto che mai i due avevano lavorato insieme a Via CA ed evidenziando ancora una volta la non corrispondenza tra le annotazione compiute dalla società nelle buste paga e le annotazioni provenienti dalla stessa società di cui al prospetto riassuntivo depositato).
Analogamente, nelle note autorizzate la società deduce che “Per quanto attiene invece al punto vendita di Via Rangio Ruiz, il Sig. è stato collega del ricorrente solo nel periodo 19 Tes_1 gennaio 2019-31 maggio 2019” (pg.4); tuttavia, dallo schema riassuntivo depositato insieme alle stesse note risulta che il ed il sono stati entrambi addetti a Via Arrangio Ruiz non Tes_1 Pt_1 da gennaio 2019, ma da settembre 2018.
Infondata è, quindi, la denunciata inattendibilità dei testi e che, come si è già Tes_2 Tes_4 detto, hanno, invece, reso dichiarazioni circostanziate, univoche e concordanti.
Non può dirsi altrettanto delle deposizioni dei testi di parte convenuta, entrambi dipendenti della società al momento della loro escussione. Il teste ha reso la seguente deposizione: “Sono al corrente dei fatti di causa perché Testimone_5 sono dipendente della società convenuta dal dicembre 2017 e ho sempre lavorato presso il punto vendita di come commesso. Durante il periodo in cui il è stato assegnato Parte_2 Pt_3 Pt_1 alla abbiamo lavorato insieme per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo non Pt_2 coincidenti necessariamente con la domenica. Eravamo circa sei o sette commessi e tutti insieme concordavamo i turni di lavoro, cioè le giornate di riposo di ciascuno. Preciso che nei giorni di sabato e domenica eravamo tutti presenti a lavoro dalle 10 alle 20 o dalle 11 alle 21, preciso che il sabato e la domenica il punto vendita apre alle 10 e chiude alle 21, usufruivamo poi di una pausa pranzo di due ore da mezzogiorno, orario dal quale a scaglioni andavamo in pausa. Durante il fine settimana, tutti noi dipendenti concordavamo in quali giorni della settimana successiva usufruire dei riposi;
comunicavamo, poi, tale prospetto alle risorse del personale che lo ha sempre approvato. I camion con la merce da porre in vendita arrivavano un paio di volte a settimana tra le 9 e le 9:30 del mattino. Durante la settimana noi dipendenti ci occupavamo anche della pulizia del locale ed entravamo quindi circa un quarto d'ora prima dell'apertura al pubblico. Soltanto nella settimana di Natale avevamo un unico giorno libero anziché due e con la precisazione che il giorno Testi 24 così come il 31 dicembre la chiude alle ore 18”; “Nulla so sugli orari di lavoro Pt_2 degli altri negozi. Sono stato addetto al centro direzionale solo per una quindicina di giorni e in quel periodo ricordo che il turno di lavoro era dalle 10 alle 18”. ADR: “Al centro direzionale l'orario di lavoro era articolato su sei giorni alla settimana ma il sabato si terminava alle ore 14 e la domenica chiudeva. La pausa pranzo era di un'ora. Quando ho lavorato al centro direzionale eravamo tre addetti ed usufruivamo della pausa pranzo uno per volta in modo che il negozio rimaneva aperto.”. ADR: “Sono stato anche addetto al negozio di via Arangio Ruiz per sostituire dei colleghi assenti ma non per un periodo continuativo, in tutto avrò lavorato per non più di quindici o venti giorni. In questo caso l'orario di lavoro era dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Il negozio chiudeva durante la pausa. Mi pare di aver effettuato la sostituzione anche nella giornata del sabato mentre la domenica il negozio è sempre chiuso”. ADR: “Preciso che la merce che veniva recapitata al negozio veniva scaricata dai magazzinieri della società e lasciata all'interno dell'area deposito che è un'area all'interno della in cui tutte le aziende lasciano Pt_2 la loro merce e che è dotata di un sistema di sorveglianza a circuito chiuso. Preciso che ogni negozio all'interno della ha un retro che è adibito allo scarico merci. Perciò quando Pt_2 prendevamo servizio aprivamo la porta che accede a tale spazio e portavamo la merce all'interno del negozio per sistemarla sullo scaffale. Preciso che all'area di deposito delle merci si accede attraverso un cancello automatico che viene gestito dalla vigilanza della e quindi erano i Pt_2 vigilanti che aprivano il cancello;
anzi preciso che era sempre aperto fino alle 9.40, 9.45 e alle 10, all'orario di ingresso del pubblico viene chiuso dagli stessi vigilantes;
pertanto l'area in cui sono state scaricate le merci è sottoposta fino alla sua chiusura al controllo delle telecamere a circuito chiuso e dalla vigilanza della struttura”. ADR: “Preciso che lo spazio adibito a deposito che utilizza la società convenuta è comune a circa una ventina di altre aziende i cui negozi affacciano su quella zona deposito”. ADR: “Ho lavorato ininterrottamente presso la dal 2017 con la Pt_2 sola eccezione del periodo di chiusura della struttura durante il periodo della pandemia cioè da marzo a giugno 2020”. ADR: “La mattina quando entravamo nel negozio ci occupavamo di versare il contante incassato il giorno precedente che raccoglievamo in dei “bussolotti”, cioè buste chiuse che contengono i contanti previa redazione di una distinta in cui indicavamo numero, tipo e valore delle banconote, che poi depositavamo nelle casse continue. Si trattava di un compito che veniva svolto indifferentemente dal da me o da ”. ADR: “Nulla so sui Pt_1 Parte_4 versamenti dell'incasso relativo agli altri punti vendita”.
Il teste ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché sono Testimone_7 dipendente della società convenuta da circa quindici anni e sono sempre stato addetto alle vendite presso la Preciso che per un periodo ho abbandonato il posto di lavoro per motivi Parte_2 personali dal 2022 fino al marzo 2024 quando sono stato riassunto. Il ha lavorato presso la Pt_1 per circa un anno e mezzo. All'epoca dei fatti lavoravano presso la Parte_2 Parte_2 circa sei o sette persone. L'orario di lavoro era dalle 10.00 alle 20.00 con due ore di pausa per il pranzo;
poiché il negozio faceva orario continuato non sempre usufruivamo della pausa allo stesso orario ma comunque tutti quanti godevamo della pausa per due ore;
durante la pausa io tornavo a casa perché abito nelle vicinanze mentre gli altrui riposavano sul retro del negozio. Alla Pt_2 tutti noi dipendenti addetti lavoravamo per cinque giorni alla settimana;
usufruivamo di due
[...] giorni di riposo a settimana che non necessariamente coincidevano con il sabato e la domenica ma variavano in base alle esigenze di noi lavoratori che ogni venerdì ci mettevamo d'accordo e predisponevamo un turno di lavoro che poi veniva inviato all'ufficio risorse umane dal collega
Non so dire in che modo il inviasse questo prospetto di turno Parte_4 Pt_4 settimanale che noi redigevamo. Non ricordo che mai sia accaduto che l'ufficio delle risorse umane abbia fatto delle difficoltà. Nel periodo di Natale l'orario di lavoro era il medesimo;
soltanto nella settimana in cui cade il Natale i giorni di riposo invece di essere due era uno solo. I dipendenti della oltre al erano , mi pare tale Parte_2 Pt_1 Parte_4 Testimone_5 [...] Per_
, e altri due di cui non ricordo il nome. Preciso che il sabato e la domenica Persona_1 lavoravamo tutti i sei/sette addetti contemporaneamente perché il fine settimana è sempre più lavorato;
invece, dal lunedì al venerdì eravamo solo cinque dipendenti”. ADR “Preciso che il negozio della faceva orario continuato”. Su domanda dell'avv. Catuogno “Mi pare Parte_2 che come ho già detto le dimissioni per motivi personali risalgono al 2021 mi pare nel mese di maggio”.
Il teste ha dichiarato di essere dipendente della società da circa 15 anni e di essere sempre Tes_7 stato addetto al punto vendita della a MA;
dovrebbe, pertanto, concludersi che il Pt_2 teste abbia certamente lavorato con il nel periodo in cui questi fu assegnato alla dal Pt_1 Pt_2
21.9.2020 al 31.10.2021 e dal 10.2.2022 al 7.8.2023 (cioè nei periodi indicati in ricorso e risultanti anche dal prospetto riassuntivo redatto dalla società).
Tuttavia, nel prospetto riassuntivo predisposto dalla resistente – che copre il periodo da settembre 2018 a agosto 2023 - , compare solo a decorrere da giugno 2021 e mai nel periodo Tes_7 precedente;
la stessa società ha, inoltre, depositato le buste paga del teste relative solo al periodo da giugno 2021 a settembre 2022 nelle quali risulta assegnato a MA e non anche le buste paga relative al periodo antecedente a Giugno 2021.
Inoltre, dalle buste paga del teste (relative, come si è detto, al periodo dal giugno 2021- Tes_7 settembre 2022) risultano lunghi periodi di assenza per malattia del teste, il quale ha dichiarato di essersi dimesso a maggio 2021 e di essere poi stato riassunto a marzo 2024. Pertanto, a differenza di quanto testimoniato, è quanto meno dubbio che il teste abbia mai lavorato alla con il ricorrente poiché nel periodo dal 21.9.2020 a maggio 2021 egli non compare nel Pt_2 prospetto e poi, da Giugno 2021, si sarebbe dimesso o quantomeno è stato assente per malattia.
Verosimilmente, dunque, non avendo il teste mai lavorato insieme al ricorrente, ha riferito Tes_7 fatti di cui non era direttamente a conoscenza e ciò dopo aver falsamente dichiarato il contrario.
La sua testimonianza appare, inoltre, compiacente atteso che egli ha testualmente riferito:
“…usufruivamo di due giorni di riposo a settimana che non necessariamente coincidevano con il sabato e la domenica ma variavano in base alle esigenze di noi lavoratori che ogni venerdì ci mettevamo d'accordo e predisponevano un turno di lavoro … preciso che il sabato e la domenica lavoravamo tutti i 6 7 addetti contemporaneamente perché il fine settimana è sempre più lavorato invece dal lunedì al venerdì eravamo solo 5 dipendenti …”.
Ebbene, dichiarando che i giorni di riposo non coincidevano necessariamente col sabato e la domenica, il teste sembra, infatti, lasciar intendere che non sempre tali giornate fossero lavorate;
successivamente, ha precisato, però, che essi lavoravano sempre, sia il sabato che la domenica.
Il , inoltre, lascia intendere che i lavoratori potessero scegliere i giorni di riposo in base alle Tes_7 loro esigenze tra tutti i giorni della settimana;
è emerso chiaramente, invece, che tale scelta non era estesa a tutti i giorni della settimana, ma era circoscritta a quelli infrasettimanali, rimanendo sempre escluso dalla possibilità di non recarsi al lavoro il giorno di sabato e quasi sempre anche la domenica.
La deposizione del teste si presta alle stesse osservazioni già svolte per il Passivo quanto al Tes_5 suo carattere di compiacenza, benchè debba riconoscersi che egli ha ammesso almeno che il negozio della apriva al pubblico alle 10.00, ma che il ed suoi colleghi Parte_2 Pt_1 dovevano essere presenti almeno 15 minuti prima per fare pulizie (poi dovevano versare l'incasso e almeno 2 volte alla settimana sistemare la merce nuova in arrivo).
Alla luce delle osservazioni svolte, ritiene il giudicante che le deposizioni rese dai testi e Tes_2
abbiano una coerenza interna ed una linearità di cui sono, invece, prive le deposizioni Tes_4 rese dai testi di parte resistente, e la cui attendibilità è minata non solo dalle Tes_7 Tes_5 osservazioni svolte, ma anche dal rapporto di attuale dipendenza dalla società resistente che li ha chiamati a testimoniare.
La concordanza e la univocità delle testimonianze rese dai testi e – che hanno una Tes_2 Tes_4 conoscenza qualificata dei fatti di causa in quanto ex colleghi di lavoro del ricorrente senza, tuttavia, essere legati da vincoli di dipendenza con la resistente e senza aver rivestito, al momento della loro escussione, la qualità di parte contrapposta in giudizio alla società – consentono di ritenere raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro straordinario come dedotto in ricorso con un grado tranquillizzante di certezza.
Ad abundantiam, si osserva anche che il teste è stato ritenuto attendibile (proprio per il Tes_4 carattere dettagliato e la coerenza della deposizione resa) anche nel giudizio proposto da un altro dipendente della società, tale , nei confronti della ex datrice di lavoro e conclusosi Testimone_8 con sentenza n. 1498/25 di condanna della società al pagamento di TFR e dei compensi per lavoro straordinario (cfr. allegati al ricorso introduttivo). Al ricorrente vanno, quindi, riconosciute le differenze retributive dovute per il lavoro straordinario svolto da nella misura di 66 ore di straordinario al mese ( 9 ore al giorno per sei giorni Parte_1 alla settimana pari a 54 ore di lavoro settimanali, 234 ore mensili di lavoro e 66 ore di straordinario).
Ai fini della quantificazione possono utilizzarsi i conteggi depositati dal ricorrente unitamente al ricorso introduttivo, in quanto svolti secondo criteri logici e tecnici corretti con riferimento alla durata del rapporto di lavoro, con ma specifica esclusione dei periodi in cui il ricorrente è stato in CIG a causa del OV (da Aprile a Luglio 2020, da Settembre 2020 a Maggio 2021).
La società resistente ha mosso ai conteggi svolti dal lavoratore tre contestazioni, tutte infondate.
In primo luogo, la resistente ha dedotto che tale conteggio “riporta maggiorazioni a titolo di straordinario con percentuali del 20% senza far cenno alle norme contrattuali che le prevederebbero”.
Come si è detto, il ricorrente ha individuato il CCNL pacificamente applicabile ed ha correttamente applicato la maggiorazione del 20% che è la stessa applicata anche nelle buste paga per la parte di straordinario riconosciuta e liquidata.
In secondo luogo, la società ha lamentato che sarebbero riportate “maggiorazioni per straordinario festivo sebbene non vi sia alcuna allegazione in ordine allo svolgimento di lavoro durante giorni festivi o di domenica”; anche tale rilievo è infondato perché, pur specificando il ricorso che il ricorrente lavorava anche la domenica, tuttavia nei conteggi non si computano maggiorazioni per lavoro domenicale o festivo, ma solo per lo straordinario, cioè per il numero di ore effettivamente lavorate indipendentemente dal giorno (feriale o festivo) in cui venivano svolte.
Infine, la società ha osservato che il conteggio depositato “non scomputa le maggiorazioni per straordinario percepito”; in proposito, si osserva agevolmente che – contrariamente a quanto dedotto dalla - le maggiorazioni già versate dalla società sono state correttamente CP_1 decurtate, rilevandosi ictu oculi che l'importo indicato nei conteggi quale straordinario ancora dovuto è sempre inferiore a quello indicato come straordinario complessivamente dovuto in base al numero di ore svolte.
Allo stesso modo, i conteggi depositati dal ricorrente scomputano dalle differenze TFR rivendicate a seguito dello straordinario riconosciuto, l'importo di euro 8.427,62 il cui pagamento è stato ingiunto alla resistente con decreto monitorio immediatamente esecutivo n. 1327/23 in data 15.11.2023 e, quindi, anteriore all'instaurazione dell'odierno giudizio.
La società resistente va, quindi, condannata al pagamento di euro 34.743,77 di cui euro 3.148,77 per differenze TFR in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche tenuto conto della mancata adesione della resistente alla proposta conciliativa del giudice cui, invece, aveva aderito il lavoratore, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 34.743,66, di cui euro 3148,77 a titolo di differenza per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.500,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione.
- Fissa il termine di giorni 60 del deposito della motivazione.
Napoli, 20.11.2025 Il Giudice del Lavoro (Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)