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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/10/2025, n. 9645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9645 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
ER De LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24233 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divisione e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IR UL, presso il cui studio in Portici alla via Diaz n. 38 ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
E
, C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Bruno Incoronato, presso il cui studio in Portici alla via Diaz n. 7 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO -
NONCHÉ
in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, C.F. , rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via Diaz n. 11 ha eletto domicilio;
- INTERVENTORE - NONCHÉ
; CP_3
- INTERVENTORE contumace -
assegnata a sentenza nel corso dell'udienza del 27 maggio 2025 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “rappresenta che in data 26 maggio 2025 ha depositato note conclusionali alle quali si riporta, in uno ai precedenti atti e documenti, impugnando tutto quanto ex adverso eccepito dedotto e richiesto”.
Per parte convenuta : “si riporta a tutti i propri atti, impugna e Controparte_1 contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiede che la causa venga riservata in decisione”.
Per il : “si riporta integralmente al Controparte_2 contenuto dei propri scritti difensivi e, richiamati i verbali d'udienza e contestato tutto quanto ex adverso proposto, richiesto ed eccepito, insiste per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1 chiesto che fosse ordinata la divisione dell'immobile sito in Ercolano al Corso
Resina, già corso Ercolano, civici n. 1 e 9, avente accesso dall'androne del civico n. 9 tramite scala laterale del detto androne, posto al piano primo di detta scala, riportato nel NCEU del Comune di Ercolano al foglio 10, mappale 3, sub 31,
Corso Resina, n. 9, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 4, superficie catastale 132, rendita
€ 247,90.
Ha riferito che il predetto immobile era stato acquistato nel 2007 in comune ed indiviso in parti uguali con il convenuto ma che, nel 2013, si Controparte_1 era avuto il venir meno della convivenza e del legame sentimentale fra i due, con sua estromissione dal compossesso e godimento dell'immobile.
Ha rassegnato le conclusioni che seguono: “in via principale e nel merito, disattesa ogni contraria istanza, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Parte_1
nata a [...], il [...], C.F.: , ad ottenere la
[...] C.F._1
2 divisione giudiziale dell'immobile in premessa e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la corrispondente quota ideale, ossia la giusta metà, secondo quanto verrà stabilito dal CTU che Vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale;
in via gradata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene: ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% a testa); In ogni caso, previo rendimento di conto, tenuto conto della sua esclusiva utilizzazione, condannarsi il convenuto Sig. a corrispondere all'attrice le somme relative ai “frutti” Controparte_1 maturati e maturandi, tenendosi, altresì conto degli omessi versamenti delle spese gravanti sull'immobile oggetto di divisione;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio esponendo che, al momento della Controparte_1 stipula del contratto preliminare, la sig.ra aveva versato l'importo di Parte_1
€ 20.000,00 e che pari importo era stato da lui versato. Successivamente, in
15/10/2007 aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario con il Credito
Emiliano S.p.A. n. 00565/906/6386207 per l'importo di € 200.000,00 da restituite in 300 rate mensili. Il pagamento del dovuto era stato solo in parte assolto dall'attrice, la quale aveva contribuito al pagamento del prezzo di acquisto con l'importo di € 30.000,00 circa, mentre era stato lui a provvedere al pagamento della residua somma di € 190.000,00, estinguendo anticipatamente il mutuo con provvista personale in data 20/07/2015.
Ha perciò dedotto che la partecipazione alla comunione dell'immobile avrebbe dovuto essere individuata e calcolata tenendo conto della consistenza dei conferimenti effettuati da ciascuna delle parti ed in considerazione del reale pagamento del prezzo di acquisto, che l'attrice aveva versato in misura quantificabile in poco più di 1/10.
Ha aggiunto di aver provveduto a realizzare un soppalco a proprie spese nell'immobile e di averlo completamente ristrutturato.
Ha concluso nei termini che seguono: “rigettare la domanda attorea e in accoglimento di tutte le eccezioni sollevate dal comparente, dichiarare il suo diritto ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile in oggetto previa individuazione della corretta quota di proprietà a lui spettante, sia per la maggior entità degli esborsi sostenuti per l'acquisto
3 rispetto a quelli effettuati dalla sig.ra sia per i versamenti Parte_1 effettuati esclusivamente dal sig. per la ristrutturazione e Controparte_1 manutenzione dell'immobile de quo, nominando all'uopo CTU che, in raffronto della diversa entità dei versamenti effettuati dalle parti, disponga conseguentemente la corretta individuazione delle quote di comproprietà del bene ad oggi indiviso, ed un prospetto di liquidazione delle stesse, il tutto con vittoria di spese e compensi, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio fra le parti originarie del giudizio e visionata la certificazione notarile prodotta, ai sensi dell'art. 1113, III comma, c.c. è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di - data la CP_3 trascrizione di ipoteca giudiziale del 27 /11/2009 numero rep. 652/2009 per l'importo capitale di € 10.000,00 in suo favore e contro ed il Controparte_1 successivo pignoramento del 19/05/2012, numero rep. 10268/2012 - nonché del
- data la trascrizione n. 45800/30495 del Controparte_2
10.10.2014 dell'ordinanza di convalida del sequestro e del decreto di sequestro n.
45800/30495 del 10.10.2014 per la quota pari ad 1/2
contro
-. Controparte_1
Il si è costituito in giudizio rassegnando Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito Tribunale, nel valutare la domanda attrice, considerare altresì l'esistenza dei provvedimenti giudiziali emessi nei confronti del sig. al fine di disporre l'eventuale divisione senza alcuna compromissione dei crediti CP_1 erariali posti a fondamento dei predetti provvedimenti di sequestro”, mentre è stata dichiarata la contumacia di . CP_3
La causa è stata successivamente istruita con consulenza d'ufficio e, depositata la relazione peritale in data 09/05/2024, nel corso delle successive udienze le trattative finalizzate al bonario componimento della vertenza non hanno avuto esito positivo e, nel corso dell'udienza del 27/05/2025, rassegnate le parti le proprie conclusioni nei termini in epigrafe riportati, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190, I comma, c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali, con scadenza in data 17/09/2025.
2. La domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile e non può essere allo stato accolta.
4 Il consulente d'ufficio arch. , nella relazione depositata in data Persona_1
09.05.2024, ha accertato che vi è un difetto di conformità fra le risultanze delle planimetrie catastali e lo stato effettivo dei luoghi, sicché l'immobile risulta non regolare dal punto di vista urbanistico – edilizio e catastale, essendo stata rilevata la presenza di un soppalco, che non risulta sanato con l'Accertamento di
Conformità presentato nel 2015. Tale soppalco, sul quale risultano ubicati una seconda camera da letto ed un piccolo bagno, trova accesso dal soppalco sovrastante la cucina, il quale era stato regolarizzato tramite il Permesso a costruire n. 40 del 2015, e si accede allo stesso tramite dei tagli operati nella muratura portante, per i quali non risulta istruita alcuna pratica presso il Genio
Civile, come tanto meno per il secondo soppalco realizzato.
Non risulta che le parti abbiano provveduto alla regolarizzazione dell'immobile.
Va rilevato che le Sezioni Unite della Cassazione, a risoluzione di un precedente contrasto, hanno affermato che la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale” (cfr. Cass. civ., sent. n. 8230 del 22.03.2019).
In adesione alla summenzionata giurisprudenza, operandosi una distinzione concettuale fra regolarità urbanistica e commerciabilità del bene, non è configurabile nullità dell'atto di acquisto né nella incompletezza del titolo abilitativo, né nella presenza di una difformità rispetto al titolo abilitativo formatasi successivamente al rilascio del titolo stesso.
Tale giurisprudenza, peraltro, non fa venire meno le disposizioni del d.l,.
78/2010, come convertito in legge, il quale ha aggiunto il comma 1 bis all'art. 29 della legge n. 52 del 1985, stabilendo che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima
5 della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Trattasi di previsione prevista a pena di nullità, applicabile anche alle divisioni giudiziali, in conformità con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 25021 del 07.10.2019, relativa all'applicabilità dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dell'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 alle domande giudiziali di scioglimento di comunioni ereditarie)
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. civ., sent. n. 17990 del 14.09.2016) che il giudice ha l'obbligo di verificare, prima di emettere pronunce giudiziali che abbiano l'effetto di trasferire la proprietà di un bene immobile, il rispetto di quanto prescritto in tema di conformità catastale dall'art. 29, comma 1 bis, della legge 29/1985 e che l'omesso accertamento, pur non determinando la nullità della sentenza, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 bis della legge 52/1985 sono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio.
La citata sentenza, in motivazione, afferma quanto segue: “secondo un orientamento diffuso in dottrina la norma di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della legge n.
52 del 1985, introdotto con decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla L. 30 luglio
2010, n.122, si riferisce solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma, non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali, i quali, invece, null'altro dovrebbero contenere se non
l'indicazione dei dati catastali, non essendo immaginabile che un atto giudiziario contenga alcuna dichiarazione e/o attestazione di un tecnico.
Considerato che
la ratio legis è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, “l'esclusione”, appena indicata, non appare condivisibile, almeno nella forma assoluta, per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Piuttosto, appare ragionevole ritenere che, per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato
6 acquisito al processo. Con la conseguenza che, il mancato riferimento, nell'atto giudiziale di trasferimento, dei dati di cui alla normativa in esame non determinerebbe un vizio dell'atto giudiziario, nel caso in esame, della sentenza, ma l'omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio”.
Ne consegue che la riscontrata difformità catastale oggettiva, ancor oggi sussistente, rende impossibile emanare una pronuncia di divisione proprio perché, anche se l'art. 29, comma 1 bis, della legge 29/1985 fa riferimento agli
“atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi”, detta pronuncia produce, per l'appunto, il parallelo effetto traslativo.
Tale orientamento non è scalfito dalla recente pronuncia n. 27531/2025 della
Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'accertamento dell'esistenza di difformità catastali non è ostativo alla pronuncia ex art. 2932 c.c., poiché la natura formale e testuale della nullità consente la produzione dell'effetto traslativo alla stregua della dichiarazione dell'intestatario contenente gli elementi identificativi dell'immobile, nonché dell'attestazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Tale pronuncia, infatti, dà esecuzione alla volontà negoziale quale formatasi nel preliminare e, valorizzando il carattere testuale della nullità, afferma che non vi sia un obbligo del giudice di accertare la sussistenza in concreto della conformità catastale, nel momento in cui dette dichiarazioni siano rese.
Se ciò può essere vero allorquando si chieda di dare esecuzione giudiziale ad una volontà negoziale già formatasi - giacché il contratto preliminare che contenga una dichiarazione, resa da colui che disponga del diritto, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, o un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale non può essere ritenuto nullo “a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato” (cfr. Cass. civ., sent. n. 27531 del
15.10.2025) - non parimenti è a dirsi nel caso in cui l'effetto traslativo sia frutto di una statuizione giudiziale, sia essa di attribuzione ad uno dei comproprietari dell'intera proprietà del cespite con liquidazione del valore della/e quota/e degli altri comproprietari, sia essa di vendita giudiziale del bene con sua attribuzione ad un aggiudicatario. In tal caso, infatti, l'effetto traslativo si produce in forza
7 della statuizione giudiziale, con la quale non può attribuirsi all'aggiudicatario, non importa se condividente o terzo, un bene immobile non suscettibile di ulteriori vicende traslative.
Nell'ipotesi di trasferimento giudiziale, quindi, non si darebbe esecuzione ad una precedente e valida volontà negoziale, bensì si realizzerebbe il trasferimento in forza di un provvedimento giudiziale, rispetto al quale occorre che l'accertamento della conformità catastale sia nuovamente operato.
Né tantomeno, nel caso in esame, risulta essere stata prodotta dalle parti alcuna attestazione di conformità catastale, proveniente da una delle parti o da un tecnico, dell'immobile da dividere al momento della proposizione della domanda giudiziale.
In conclusione, la domanda di divisione deve essere dichiarata inammissibile.
3. Deve, a questo punto, passarsi all'esame della domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione.
Va rimarcato che alcuna tempestiva eccezione di prescrizione è stata mossa da parte convenuta, sicché l'eccezione tardivamente mossa nelle note conclusionali, le quali dovrebbero avere valore meramente illustrativo delle precedenti difese, non deve essere esaminata.
Occorre, poi, rimarcare che, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, il convenuto, con conclusioni non modificate in tale parte nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., ha chiesto di dichiarare “il suo diritto ad ottenere la divisione giudiziale dell'immobile in oggetto previa individuazione della corretta quota di proprietà a lui spettante, sia per la maggior entità degli esborsi sostenuti per l'acquisto rispetto a quelli effettuati dalla sig.ra sia per i versamenti Parte_1 effettuati esclusivamente dal sig. per la ristrutturazione e Controparte_1 manutenzione dell'immobile de quo, nominando all'uopo CTU che, in raffronto della diversa entità dei versamenti effettuati dalle parti, disponga conseguentemente la corretta individuazione delle quote di comproprietà del bene ad oggi indiviso”.
In altri termini ha chiesto che la misura delle quote di comproprietà, la quale pacificamente deve essere individuata facendo riferimento all'atto di acquisto, avrebbe dovuto essere differentemente accertata in proporzione alla contribuzione ai pagamenti del prezzo di acquisto.
8 Va, comunque, rimarcato che in alcun modo è stata fornita prova dei versamenti effettuati per il saldo del prezzo di acquisto, da versare con assegni circolari secondo l'accordo contrattuale raggiunto, e, quindi, della provenienza della loro provvista, avendo il convenuto, in via esclusiva, prodotto un contratto di mutuo chirografario, nel quale non si fa alcun riferimento, nella causale, all'acquisto dell'immobile per cui è causa.
Del tutto dirimente, ai fini che qui interessano, è la circostanza che il convenuto non ha formulato una domanda di condanna dell'attrice al pagamento di somme di danaro, pari all'importo dei maggiori versamenti del prezzo da lui effettuati e che avrebbero dovuto gravare su costei.
A prescindere da ogni valutazione circa il suo carattere di compensazione propria o impropria ed alla tempestività della sua proposizione, l'eccezione di compensazione formulata dal convenuto nelle sue note conclusionali non può perciò essere esaminata, mancando un controcredito da opporre in compensazione.
Circa i presupposti per ottenere il risarcimento, “è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass. civ., ord. n. 18548 del 08.06.2022; in termini
Cass. civ., sent. n. 2423 del 09.02.2015).
Chiarisce la prima delle sentenze menzionate che, nel solo caso in cui risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari - ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti - può dirsi risarcibile, sotto
9 l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene.
Se tale prova manchi, invece, non sorge un obbligo di corrispondere un'indennità agli altri comproprietari per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune.
Da ultimo la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: “l'occupante è invece tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale
(Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991). Occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (Cass. 18458/2022; Cass. 10264/2023)”
(cfr. Cass. civ., ord. n. 31105 del 08.11.2023).
Circa le modalità con le quali tale voce di danno deve essere determinata, si è affermato che “il condividente del bene che durante il periodo della comunione abbia goduto per l'intero del bene da solo senza titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili;
frutti che, identificatesi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile” (cfr. Cass. civ., sent. n. 7716 del 02.08.1990; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 7881 del 06.04.2011; Cass. civ., sent. n. 14213 del 07.08.2012; Cass. civ., sent. n. 20394 del 05.09.2013; Cass. civ., ord. n. 17876 del 03.07.2019).
Nel caso di specie parte attrice ha prodotto lettera raccomandata del 08/08/2013, ricevuta dal convenuto il successivo 19/08/2013, con la quale, in qualità di comproprietaria, diffidò il convenuto dall'occupare l'immobile e dall'eseguire lavori al suo interno, rappresentando che, per patto espresso, lo stesso avrebbe dovuto essere liberato e messo in vendita.
10 Non essendo stato l'immobile successivamente liberato, mettendolo a disposizione della convenuta, è, perciò, dovuta in suo favore la quota parte, pari alla metà, dei frutti civili maturati per il godimento esclusivo, da parte dell'attore, dell'immobile in comproprietà a partire dal mese di settembre 2013 e fino alla data di pronuncia della presente sentenza.
Nella fattispecie, infatti, la richiesta di riottenere l'immediata disponibilità del bene affinché fosse messo a reddito, unitamente alle successive richieste volte ad ottenere, a seguito del mancato rilascio, l'indennità di occupazione a partire dal mese di settembre 2013, la prima delle quali inoltrata in data 02.12.2014, unitamente alla circostanza, non contestata, che il convenuto abbia avuto il possesso esclusivo del bene a partire da tale data, integrano prova del danno riconducibile all'omessa disponibilità del bene immobile e da parametrare al valore locativo del bene a partire dal mese di settembre 2013, ovvero a partire dal momento in cui l'attrice esternò la propria volontà di riacquisire la disponibilità del bene in comproprietà.
Orbene, tenendo conto del fatto che il consulente d'ufficio ha stimato che il valore locativo dell'immobile per cui è causa ammonta ad € 730,00 mensili, è dovuto dal convenuto, in favore dell'attrice, l'importo di € 53.290,00, pari alla metà del canone mensile di locazione (€ 365,00) per le centoquarantasei mensilità intercorse dal mese di settembre 2013 alla data di pronuncia della presente sentenza.
Tale importo, costituente debito di valore, deve essere devalutato alla data del
01.10.2019 (costituente epoca intermedia rispetto all'intero periodo nel corso del quale è maturato il danno) e sulla somma così ottenuta, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat Foi, sono dovuti interessi al tasso legale a partire dal
01.10.2019 al saldo.
In applicazione dei suddetti calcoli l'importo dovuto è di € 58.787,17, giacché la somma devalutata al mese di settembre del 2019 ammonta ad € 44.856,90 e poiché su tale somma vanno aggiunti € 8.433,10 per rivalutazione monetaria maturata da tale data e fino a quella di pronuncia della presente sentenza ed € 5.497,17 per interessi sulla somma di anno in anno rivalutata sempre per il medesimo arco temporale.
11 Non vi sono, invece, prove di esborsi di oneri condominiali da parte dell'attrice, oltre la misura da lei dovuta e di cui possa richiedere il rimborso.
4. Le spese del presente giudizio, liquidate in applicazione delle tariffe di cui al
D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, evidenziandosi che anche la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione è imputabile alle modifiche interne pacificamente poste in essere dal convenuto. Le stesse si liquidano sullo scaglione di valore fino ad € 260.000,00, riconoscendo i compensi in misura minima (dato il valore della domanda, così come accolta, in relazione allo scaglione tariffario di riferimento) per tutte le fasi processuali e per quella di attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, con distrazione in favore dell'avv. IR UL, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese, stante l'evocazione in giudizio in qualità di interventore volontario, devono essere integralmente compensate nel rapporto processuale con il
. Controparte_2
Le spese della consulenza d'ufficio, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del
02.12.2014 (cfr Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009; Cass. civ., ord. n. 23522 del
05.11.2014; Cass. civ., sent. n. 25047 del 10.10.2018), si pongono nei rapporti interni fra le parti, a carico esclusivo di parte convenuta, risultata soccombente.
Va disposta la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs.
28/2010 (ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stato presente all'incontro di mediazione del 16/12/2019, mandando alla
Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 24233/2021 R.G.A.C., pendente tra
[...]
contro e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e del , in CP_3 Controparte_2 persona del Ministri pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
12 a) dichiara inammissibile la domanda di divisione;
b) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 58.787,17, oltre interessi al tasso legale su detto
[...] importo dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
c) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 593,71 per
[...] spese vive ed € 7.556,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, con distrazione in favore dell'avv.
IR UL ex art. 93 c.p.c.;
d) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale con il
; Controparte_2
e) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza d'ufficio;
f) condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Controparte_1 di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 25 ottobre 2025.
Il G.U.
(dott.ssa ER De LU)
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