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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/06/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3871/2024 A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, in epigrafe rubricata, introdotta con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2024 a mezzo messaggio di p.e.c.
PROMOSSA DA
], rappresentata dalla mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
[ ], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. Parte_2 P.IVA_1 dell'Avv. GIUSEPPE LE FOSSE che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente all'atto di costituzione di nuovo difensore in data 16 gennaio 2025.
PARTE OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
, ], con domicilio telematico eletto Controparte_1 CodiceFiscale_1 presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. MIRKO TOSINI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPONENTE
E DI
in persona del Direttore generale p.t. CP_2
TERZA PARTE LITISCONSORTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione successiva all'esecuzione (art. 616 c.p.c.).
Pagina n. 1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SECONDA SEZIONE CIVILE
Sentenza
CONCLUSIONI: con Note sostitutive dell'udienza di discussione finale del 25 giugno 2025 i difensori delle parti, richiamandosi al contenuto degli atti introduttivi, hanno precisato le rispettive conclusioni che, di seguito, vengono trascritte:
Parte creditrice opposta: respingere l'opposizione proposta dal sig. con il ricorso del 13.12.2023 Controparte_1 (doc. 11) perché inammissibile e infondata e, conseguentemente, dichiarare che Parte_1
è la legittima cessionaria del credito già vantato da da questa
[...] Controparte_3 ceduto a ceduto a e quindi a nei confronti di Controparte_4 Parte_1
, identificato al numero di NDG 1025_5340949029000_193598 e che è Controparte_5 quindi legittimata a proseguire l'esecuzione mobiliare presso terzi promossa avanti il Tribunale di Busto Arsizio RG 1432/2023 contro avendone titolo, con ogni Controparte_1 conseguenziale provvedimento in ordine alla revoca del provvedimento di sospensione emesso dal G.E. il 01.07.2024 Tribunale di Busto Arsizio RG 1432/2023.
Parte opponente:
- In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
- Nel merito: per i motivi indicati nella parte espositiva, respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese di giudizio.
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Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SECONDA SEZIONE CIVILE
Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24 ottobre 2024 alla controparte
, la società veicolo ha instaurato, per il Controparte_1 Parte_1 tramite dell'allora mandataria con rappresentanza in qualità Controparte_6 di creditrice procedente opposta, la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto con ricorso depositato avanti il Giudice dell'esecuzione della causa di espropriazione mobiliare portante r.g. 1432/2023 e.m. pendente avanti questo Tribunale. Ottenuta dal debitore esecutato , con ordinanza resa dal G.E. ai Controparte_1 sensi dell'art. 624 c.p.c. in data 1° luglio 2024 nella fase interdittale di Sua competenza, la sospensione del processo esecutivo, la creditrice opposta ha chiesto, nel merito, di accertare il diritto della medesima di agire esecutivamente nei confronti dell'esecutato in forza del decreto ingiuntivo n. 434 del 2007 reso dal Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Legnano e, pertanto, di dichiarare la legittimità dell'intrapresa esecuzione mobiliare presso terzi. Con comparsa del 10 gennaio 2025 si è costituito l'esecutato opponente CP_1 insistendo per l'accoglimento del motivo di opposizione con il quale aveva
[...] contestato il diritto di agire in executivis della opposta creditrice procedente, ottenendo la sospensione del processo esecutivo. Con decreto reso in data 13 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 171-bis, co. 3, c.p.c., è stata differita al giorno 8 aprile 2025 l'udienza di prima comparizione e trattazione, in vista della quale le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. Nelle more, in data 16 gennaio 2025, si è costituta la in qualità di Parte_2 nuova mandataria con rappresentanza della creditrice opposta Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle domande articolate con l'atto introduttivo. All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata, su istanza di parte, cartolarmente, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 8 aprile 2025 veniva, da un lato, disposta ai sensi dell'art. 183-bis c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e, dall'altro, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso in qualità di terzo pignorato CP_2 nell'espropriazione mobiliare presso terzi presupposta, con fissazione al 25 giugno 2025 dell'udienza di discussione finale di cui all'art. 281-undecies, co. 2, c.p.c. e assegnazione di nuovo termine alle controparti per la costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 281- undecies, co. 3 e 4, c.p.c. Nel termine assegnato, la ha dato prova di aver integrato il Parte_1 contraddittorio nei confronti del terzo pignorato che, tuttavia, non si è costituito. CP_7 Richiesto dalle parti, è stato assegnato termine, sempre al 25 giugno 2025, per il deposito di Note sostitutive dell'udienza di discussione. Entrambe le parti costituite hanno tempestivamente depositato le rispettive Note sostitutive; hanno precisato le rispettive conclusioni richiamandosi al contenuto degli atti introduttivi, chiedendo il passaggio in decisione della controversia che viene definita mediante pubblicazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in rito, dichiarata la contumacia del litisconsorte necessario in qualità di terzo CP_2 pignorato nella causa di espropriazione mobiliare presupposta, che, ricevuta in data 11 aprile 2025 la notifica trasmessa all'indirizzo di p.e.c. risultante dal Registro P.A. dell'atto introduttivo e dell'ordinanza resa in data 8 aprile 2025, non si è costituito.
2. Nel merito, l'opposizione, affidata ad un unico motivo, è infondata e va rigettata.
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Sentenza
ha contestato la legittimazione della società veicolo Controparte_1 Parte_1 ad intraprendere, per il tramite della sua mandataria con rappresentanza,
[...] l'esecuzione forzata nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 434 del 2007 emesso dall'allora Sezione distaccata di Legnano in favore di , in qualità di CP_8 mandataria di doc. 14 fasc. . Controparte_3 Parte_1
Il decreto ingiuntivo veniva emesso per il pagamento delle somme dovute da CP_5
a titolo di capitale residuo, nonché interessi corrispettivi e moratori, pari a
[...] complessivi € 13.274,56, in forza del contratto di mutuo n. 023-01095350 stipulato in data 16 agosto 2001, assistito dalla garanzia personale della contestuale fideiussione rilasciata in pari data, appunto, da sino alla concorrenza dell'importo di € 15.494,00 Controparte_1 (doc. 14 fasc. . Parte_1
Il convenuto opponente, dopo esser stato attinto da pignoramento delle somme a lui dovute dall' a titolo di pensione (Categoria VO n. 13535379; importo netto mensile: € CP_2 1.916,29; quinto dell'eccedenza del minimo impignorabile: € 224,95), ha, in particolare, contestato, con le forme dell'opposizione successiva all'esecuzione (art. 615, co. 2, c.p.c.) il difetto di prova della inclusione del rapporto di crediti tra quelli oggetto della cessione in blocco perfezionatasi, ai sensi dell'art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 L. 130/1999, dapprima (nell'anno 2017), in favore della società veicolo e, in seguito Controparte_4 (nell'anno 2018), in favore della odierna creditrice procedente opposta Parte_1
[...]
Così ricostruita la vicenda successoria del credito azionato in via esecutiva, va dato atto che in tema di legittimazione ad agire esecutivamente, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857; Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 TUB, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella di diritto comune per la cessione del credito e del contratto (su cui funditus, Cass. civ., Sez. I, 31 dicembre 2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla G.U., cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass. civ., Sez, III, 16 aprile 2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche del contemplato istituto di diritto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio
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Sentenza
2023, n. 4277; Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017).
L'onere probatorio in capo alla cessionaria deve pertanto considerarsi assolto con la produzione degli avvisi di cessione contenenti i criteri per la individuazione delle categorie di rapporti inclusi della cessione, appalesandosi per contro generiche quelle contestazioni prive di specifici elementi obiettivi, idonei a dubitare della rispondenza del credito particolare ceduto alle caratteristiche dei rapporti ceduti in blocco, descritti secondo i criteri e le indicazioni contenuti negli avvisi di cessione prodotti dalla creditrice avente causa.
Nel caso di specie, infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, sia in relazione alla cessione intervenuta tra Controparte_3 e la in data 30 maggio 2017 (doc. 3 fasc. Controparte_4 Parte_1
, che in relazione alla successiva tra la e la stessa
[...] Controparte_4 n data 11 dicembre 2018 (doc. 4 fasc. Parte_1 Parte_1 contengono, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza, etc.), che permettono di individuare, con certezza, che il credito de quo agitur è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati.
In particolare, con riferimento alla prima cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 72 del 20.06.2017 (doc. 3 fasc. Parte_1
conteneva nel Paragrafo 8, a pag. 11, i seguenti criteri identificativi che
[...] consentono di ritenere incluso anche il rapporto di credito consacrato nel decreto ingiuntivo azionato che, alla data del 30 settembre 2016, era, appunto, qualificato “in sofferenza”, secondo la disciplina regolamentare emanata dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 272 del 2008 (c.d. “Matrice dei conti”), e per il quale l'istituto mutuante aveva notificato diffida ad adempiere contenente la risoluzione del rapporto o la decadenza dal beneficio del termine (dell'esistenza di tali caratteristiche si dava già atto nel Ricorso per decreto ingiuntivo, a pag. 4, laddove veniva richiamata e pure depositata la lettera raccomandata del 25 novembre 2005 di risoluzione del rapporto, trasmessa sia al debitore principale che al debitore garante).
Con riferimento, invece, alla successiva cessione in favore della odierna creditrice procedente opposta, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 147 del 20.12.2018 (doc. 4 fasc. era ancora più tranchant Parte_1 nell'indicare, nel Paragrafo 4, a pag. 4, che la società veicolo Parte_1
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acquistava dalla tutti i crediti che erano stati ceduti a Controparte_4 quest'ultima dalla precedente operazione di cartolarizzazione e che non erano stati ancora riscossi o pagati per intero alla data del 28.2.2018.
Occorre solo dar conto del refuso contenuto al punto a) laddove fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale (…) n. 72 del 20 giugno 2015, in luogo della n. 72 del 20 giugno 2017, come risulta dall'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 19 del 13 febbraio 2021.
Già dall'esame delle caratteristiche dei crediti ceduti, pertanto, in assenza di puntuali e specifiche contestazioni che dovevano essere articolate dall'opponente, può dirsi raggiunta la prova della inclusione.
A corroborare tale conclusione vi sono, inoltre, i seguenti elementi.
In primo luogo, come sostenuto dalla Corte distrettuale (App. Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220, Pres. Bonaretti, Rel. Aragno), assume valore dirimente tale, addirittura, da
“esonerare dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e
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Cont quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria , il fatto che la cessionaria opposta ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal contratto di mutuo azionato in executivis è stato da lei ceduto alla cessionaria, in quanto “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della Cont posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
Tale dichiarazione è stata resa, in primo luogo, dalla cedente INTESA SAN PAOLO in data 15 febbraio 2024 (doc. 8 fasc. e, dal suo esame, è agilmente Parte_1 evincibile che, tra i rapporti ceduti, vi rientrano i rapporti passati a sofferenza del debitore principale contrassegnati dall'identificativo “ ” che Controparte_5 P.IVA_2 compare anche nell'OGGETTO nella comunicazione, datata 21 maggio 2020, offerta in produzione con l'atto introduttivo (doc. 7 fasc. Con tale Parte_1 comunicazione, l'allora mandataria con rappresentanza della odierna creditrice opposta notificava diffida ad adempiere proprio in relazione ai rapporti del debitore principale identificati dal NDG esteso “1025_5340949029000_193598”. In ogni caso è pure esplicitato il numero del rapporto di finanziamento (“023-01095320”) e gli estremi del decreto ingiuntivo (“n. 434/2007 del Tribunale di Milano”) oggetto dell'esecuzione presupposta.
In secondo luogo, la dichiarazione è stata poi resa in data 15 febbraio 2024 dalla
[...] in favore della sua avente causa odierna opposta (doc. 9 fasc. Controparte_4 ; gli identificativi dei rapporti ceduti sono i medesimi. Parte_1
Non va, infine, sottaciuto che la vanta il possesso del titolo Parte_1 esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 1262 c.c. (Cass. n. 10200 del 2021).
3. Tali essendo le risultanze documentali già emergenti con gli atti introduttivi del giudizio nessuna rilevanza riveste, nel caso di specie, la circostanza che la creditrice opposta abbia depositato tardivamente, per sua stessa ammissione (Memoria di cui all'art. 171-ter n. 3 c.p.c.), ulteriore documentazione (doc. da 15 a 25 fasc. con la Parte_1 Memoria di cui all'art. 171-ter n. 2 c.p.c. (tardivamente depositata il 20 marzo 2025), a comprova della inclusione del credito azionato in via esecutiva tra quelli a lei ceduti all'esito delle due operazioni di cartolarizzazione.
4. Il rigetto dell'unico motivo di opposizione comporta, pertanto, la declaratoria del diritto della opposta i procedere esecutivamente, per il tramite della sua Parte_1 mandataria con rappresentanza, nei confronti di in forza del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 434 del 2007 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Legnano e, dunque, la legittimità dell'espropriazione mobiliare portante r.g. 1432/2023 e.m.
5. Consequenzialmente, va dichiarata la perdita di efficacia della sospensione resa in via cautelare dal Giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 669-novies, co. 3, c.p.c. (“il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se (…) con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza (…)”).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali previsti dal d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 per i giudizi di cognizione avanti il Tribunale di valore pari ad € 23.186,29 (credito per cui si procede), secondo quanto previsto dall'art. 27, co. 1, c.p.c. La liquidazione avviene nei valori prossimi ai medi con riferimento alla fase di studio e alla fase introduttiva e nei
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valori minimi della fase decisoria (attesa la natura ripetitiva delle difese spiegate negli atti conclusionali), senza liquidazione di compensi per la fase istruttoria attesa la natura interamente documentale della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, 1) DICHIARA la contumacia dell' CP_2
2) RIGETTA L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto, DICHIARA LEGITTIMA l'espropriazione mobiliare portante r.g. 1432/2023 e.m. pendente avanti questo Tribunale.
3) DICHIARA l'inefficacia della misura cautelare della sospensione concessa con decreto del 1° luglio 2024 dal Giudice dell'esecuzione della causa portante r.g. 1432/2023 e.m. 4) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della opposta Controparte_1
, rappresentata dalla mandataria delle Parte_1 Parte_2 spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (se non recuperabile dalla parte opposta in base al suo regime fiscale) ed in € (237,00 + 27,00) per anticipazioni non imponibili.
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 26 giugno 2025.
Il Giudice Dott. Milton D'Ambra
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, Dott. Milton D'Ambra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, in epigrafe rubricata, introdotta con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2024 a mezzo messaggio di p.e.c.
PROMOSSA DA
], rappresentata dalla mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
[ ], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. Parte_2 P.IVA_1 dell'Avv. GIUSEPPE LE FOSSE che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente all'atto di costituzione di nuovo difensore in data 16 gennaio 2025.
PARTE OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
, ], con domicilio telematico eletto Controparte_1 CodiceFiscale_1 presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. MIRKO TOSINI che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta.
PARTE OPPONENTE
E DI
in persona del Direttore generale p.t. CP_2
TERZA PARTE LITISCONSORTE CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione successiva all'esecuzione (art. 616 c.p.c.).
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Sentenza
CONCLUSIONI: con Note sostitutive dell'udienza di discussione finale del 25 giugno 2025 i difensori delle parti, richiamandosi al contenuto degli atti introduttivi, hanno precisato le rispettive conclusioni che, di seguito, vengono trascritte:
Parte creditrice opposta: respingere l'opposizione proposta dal sig. con il ricorso del 13.12.2023 Controparte_1 (doc. 11) perché inammissibile e infondata e, conseguentemente, dichiarare che Parte_1
è la legittima cessionaria del credito già vantato da da questa
[...] Controparte_3 ceduto a ceduto a e quindi a nei confronti di Controparte_4 Parte_1
, identificato al numero di NDG 1025_5340949029000_193598 e che è Controparte_5 quindi legittimata a proseguire l'esecuzione mobiliare presso terzi promossa avanti il Tribunale di Busto Arsizio RG 1432/2023 contro avendone titolo, con ogni Controparte_1 conseguenziale provvedimento in ordine alla revoca del provvedimento di sospensione emesso dal G.E. il 01.07.2024 Tribunale di Busto Arsizio RG 1432/2023.
Parte opponente:
- In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa;
- Nel merito: per i motivi indicati nella parte espositiva, respingere la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese di giudizio.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24 ottobre 2024 alla controparte
, la società veicolo ha instaurato, per il Controparte_1 Parte_1 tramite dell'allora mandataria con rappresentanza in qualità Controparte_6 di creditrice procedente opposta, la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione introdotto con ricorso depositato avanti il Giudice dell'esecuzione della causa di espropriazione mobiliare portante r.g. 1432/2023 e.m. pendente avanti questo Tribunale. Ottenuta dal debitore esecutato , con ordinanza resa dal G.E. ai Controparte_1 sensi dell'art. 624 c.p.c. in data 1° luglio 2024 nella fase interdittale di Sua competenza, la sospensione del processo esecutivo, la creditrice opposta ha chiesto, nel merito, di accertare il diritto della medesima di agire esecutivamente nei confronti dell'esecutato in forza del decreto ingiuntivo n. 434 del 2007 reso dal Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Legnano e, pertanto, di dichiarare la legittimità dell'intrapresa esecuzione mobiliare presso terzi. Con comparsa del 10 gennaio 2025 si è costituito l'esecutato opponente CP_1 insistendo per l'accoglimento del motivo di opposizione con il quale aveva
[...] contestato il diritto di agire in executivis della opposta creditrice procedente, ottenendo la sospensione del processo esecutivo. Con decreto reso in data 13 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 171-bis, co. 3, c.p.c., è stata differita al giorno 8 aprile 2025 l'udienza di prima comparizione e trattazione, in vista della quale le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. Nelle more, in data 16 gennaio 2025, si è costituta la in qualità di Parte_2 nuova mandataria con rappresentanza della creditrice opposta Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle domande articolate con l'atto introduttivo. All'esito dell'udienza di comparizione, celebrata, su istanza di parte, cartolarmente, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 8 aprile 2025 veniva, da un lato, disposta ai sensi dell'art. 183-bis c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e, dall'altro, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso in qualità di terzo pignorato CP_2 nell'espropriazione mobiliare presso terzi presupposta, con fissazione al 25 giugno 2025 dell'udienza di discussione finale di cui all'art. 281-undecies, co. 2, c.p.c. e assegnazione di nuovo termine alle controparti per la costituzione, secondo quanto previsto dall'art. 281- undecies, co. 3 e 4, c.p.c. Nel termine assegnato, la ha dato prova di aver integrato il Parte_1 contraddittorio nei confronti del terzo pignorato che, tuttavia, non si è costituito. CP_7 Richiesto dalle parti, è stato assegnato termine, sempre al 25 giugno 2025, per il deposito di Note sostitutive dell'udienza di discussione. Entrambe le parti costituite hanno tempestivamente depositato le rispettive Note sostitutive; hanno precisato le rispettive conclusioni richiamandosi al contenuto degli atti introduttivi, chiedendo il passaggio in decisione della controversia che viene definita mediante pubblicazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in rito, dichiarata la contumacia del litisconsorte necessario in qualità di terzo CP_2 pignorato nella causa di espropriazione mobiliare presupposta, che, ricevuta in data 11 aprile 2025 la notifica trasmessa all'indirizzo di p.e.c. risultante dal Registro P.A. dell'atto introduttivo e dell'ordinanza resa in data 8 aprile 2025, non si è costituito.
2. Nel merito, l'opposizione, affidata ad un unico motivo, è infondata e va rigettata.
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ha contestato la legittimazione della società veicolo Controparte_1 Parte_1 ad intraprendere, per il tramite della sua mandataria con rappresentanza,
[...] l'esecuzione forzata nei suoi confronti in forza del decreto ingiuntivo n. 434 del 2007 emesso dall'allora Sezione distaccata di Legnano in favore di , in qualità di CP_8 mandataria di doc. 14 fasc. . Controparte_3 Parte_1
Il decreto ingiuntivo veniva emesso per il pagamento delle somme dovute da CP_5
a titolo di capitale residuo, nonché interessi corrispettivi e moratori, pari a
[...] complessivi € 13.274,56, in forza del contratto di mutuo n. 023-01095350 stipulato in data 16 agosto 2001, assistito dalla garanzia personale della contestuale fideiussione rilasciata in pari data, appunto, da sino alla concorrenza dell'importo di € 15.494,00 Controparte_1 (doc. 14 fasc. . Parte_1
Il convenuto opponente, dopo esser stato attinto da pignoramento delle somme a lui dovute dall' a titolo di pensione (Categoria VO n. 13535379; importo netto mensile: € CP_2 1.916,29; quinto dell'eccedenza del minimo impignorabile: € 224,95), ha, in particolare, contestato, con le forme dell'opposizione successiva all'esecuzione (art. 615, co. 2, c.p.c.) il difetto di prova della inclusione del rapporto di crediti tra quelli oggetto della cessione in blocco perfezionatasi, ai sensi dell'art. 58 TUB e degli artt. 1 e 4 L. 130/1999, dapprima (nell'anno 2017), in favore della società veicolo e, in seguito Controparte_4 (nell'anno 2018), in favore della odierna creditrice procedente opposta Parte_1
[...]
Così ricostruita la vicenda successoria del credito azionato in via esecutiva, va dato atto che in tema di legittimazione ad agire esecutivamente, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857; Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 TUB, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella di diritto comune per la cessione del credito e del contratto (su cui funditus, Cass. civ., Sez. I, 31 dicembre 2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla G.U., cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass. civ., Sez, III, 16 aprile 2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche del contemplato istituto di diritto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, contratto a forma libera, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio
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Sentenza
2023, n. 4277; Cass. civ., Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017).
L'onere probatorio in capo alla cessionaria deve pertanto considerarsi assolto con la produzione degli avvisi di cessione contenenti i criteri per la individuazione delle categorie di rapporti inclusi della cessione, appalesandosi per contro generiche quelle contestazioni prive di specifici elementi obiettivi, idonei a dubitare della rispondenza del credito particolare ceduto alle caratteristiche dei rapporti ceduti in blocco, descritti secondo i criteri e le indicazioni contenuti negli avvisi di cessione prodotti dalla creditrice avente causa.
Nel caso di specie, infatti, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, sia in relazione alla cessione intervenuta tra Controparte_3 e la in data 30 maggio 2017 (doc. 3 fasc. Controparte_4 Parte_1
, che in relazione alla successiva tra la e la stessa
[...] Controparte_4 n data 11 dicembre 2018 (doc. 4 fasc. Parte_1 Parte_1 contengono, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti (quali, fra gli altri, la data di insorgenza, la tipologia di contratto da cui origina, l'epoca del passaggio a sofferenza, etc.), che permettono di individuare, con certezza, che il credito de quo agitur è ricompreso nell'oggetto della cessione, rispondendo ai requisiti indicati.
In particolare, con riferimento alla prima cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 72 del 20.06.2017 (doc. 3 fasc. Parte_1
conteneva nel Paragrafo 8, a pag. 11, i seguenti criteri identificativi che
[...] consentono di ritenere incluso anche il rapporto di credito consacrato nel decreto ingiuntivo azionato che, alla data del 30 settembre 2016, era, appunto, qualificato “in sofferenza”, secondo la disciplina regolamentare emanata dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 272 del 2008 (c.d. “Matrice dei conti”), e per il quale l'istituto mutuante aveva notificato diffida ad adempiere contenente la risoluzione del rapporto o la decadenza dal beneficio del termine (dell'esistenza di tali caratteristiche si dava già atto nel Ricorso per decreto ingiuntivo, a pag. 4, laddove veniva richiamata e pure depositata la lettera raccomandata del 25 novembre 2005 di risoluzione del rapporto, trasmessa sia al debitore principale che al debitore garante).
Con riferimento, invece, alla successiva cessione in favore della odierna creditrice procedente opposta, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 147 del 20.12.2018 (doc. 4 fasc. era ancora più tranchant Parte_1 nell'indicare, nel Paragrafo 4, a pag. 4, che la società veicolo Parte_1
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acquistava dalla tutti i crediti che erano stati ceduti a Controparte_4 quest'ultima dalla precedente operazione di cartolarizzazione e che non erano stati ancora riscossi o pagati per intero alla data del 28.2.2018.
Occorre solo dar conto del refuso contenuto al punto a) laddove fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale (…) n. 72 del 20 giugno 2015, in luogo della n. 72 del 20 giugno 2017, come risulta dall'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 19 del 13 febbraio 2021.
Già dall'esame delle caratteristiche dei crediti ceduti, pertanto, in assenza di puntuali e specifiche contestazioni che dovevano essere articolate dall'opponente, può dirsi raggiunta la prova della inclusione.
A corroborare tale conclusione vi sono, inoltre, i seguenti elementi.
In primo luogo, come sostenuto dalla Corte distrettuale (App. Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220, Pres. Bonaretti, Rel. Aragno), assume valore dirimente tale, addirittura, da
“esonerare dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e
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Cont quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria , il fatto che la cessionaria opposta ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal contratto di mutuo azionato in executivis è stato da lei ceduto alla cessionaria, in quanto “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della Cont posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
Tale dichiarazione è stata resa, in primo luogo, dalla cedente INTESA SAN PAOLO in data 15 febbraio 2024 (doc. 8 fasc. e, dal suo esame, è agilmente Parte_1 evincibile che, tra i rapporti ceduti, vi rientrano i rapporti passati a sofferenza del debitore principale contrassegnati dall'identificativo “ ” che Controparte_5 P.IVA_2 compare anche nell'OGGETTO nella comunicazione, datata 21 maggio 2020, offerta in produzione con l'atto introduttivo (doc. 7 fasc. Con tale Parte_1 comunicazione, l'allora mandataria con rappresentanza della odierna creditrice opposta notificava diffida ad adempiere proprio in relazione ai rapporti del debitore principale identificati dal NDG esteso “1025_5340949029000_193598”. In ogni caso è pure esplicitato il numero del rapporto di finanziamento (“023-01095320”) e gli estremi del decreto ingiuntivo (“n. 434/2007 del Tribunale di Milano”) oggetto dell'esecuzione presupposta.
In secondo luogo, la dichiarazione è stata poi resa in data 15 febbraio 2024 dalla
[...] in favore della sua avente causa odierna opposta (doc. 9 fasc. Controparte_4 ; gli identificativi dei rapporti ceduti sono i medesimi. Parte_1
Non va, infine, sottaciuto che la vanta il possesso del titolo Parte_1 esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 1262 c.c. (Cass. n. 10200 del 2021).
3. Tali essendo le risultanze documentali già emergenti con gli atti introduttivi del giudizio nessuna rilevanza riveste, nel caso di specie, la circostanza che la creditrice opposta abbia depositato tardivamente, per sua stessa ammissione (Memoria di cui all'art. 171-ter n. 3 c.p.c.), ulteriore documentazione (doc. da 15 a 25 fasc. con la Parte_1 Memoria di cui all'art. 171-ter n. 2 c.p.c. (tardivamente depositata il 20 marzo 2025), a comprova della inclusione del credito azionato in via esecutiva tra quelli a lei ceduti all'esito delle due operazioni di cartolarizzazione.
4. Il rigetto dell'unico motivo di opposizione comporta, pertanto, la declaratoria del diritto della opposta i procedere esecutivamente, per il tramite della sua Parte_1 mandataria con rappresentanza, nei confronti di in forza del Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 434 del 2007 emesso dal Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Legnano e, dunque, la legittimità dell'espropriazione mobiliare portante r.g. 1432/2023 e.m.
5. Consequenzialmente, va dichiarata la perdita di efficacia della sospensione resa in via cautelare dal Giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 669-novies, co. 3, c.p.c. (“il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se (…) con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza (…)”).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali previsti dal d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022 per i giudizi di cognizione avanti il Tribunale di valore pari ad € 23.186,29 (credito per cui si procede), secondo quanto previsto dall'art. 27, co. 1, c.p.c. La liquidazione avviene nei valori prossimi ai medi con riferimento alla fase di studio e alla fase introduttiva e nei
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valori minimi della fase decisoria (attesa la natura ripetitiva delle difese spiegate negli atti conclusionali), senza liquidazione di compensi per la fase istruttoria attesa la natura interamente documentale della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, 1) DICHIARA la contumacia dell' CP_2
2) RIGETTA L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto, DICHIARA LEGITTIMA l'espropriazione mobiliare portante r.g. 1432/2023 e.m. pendente avanti questo Tribunale.
3) DICHIARA l'inefficacia della misura cautelare della sospensione concessa con decreto del 1° luglio 2024 dal Giudice dell'esecuzione della causa portante r.g. 1432/2023 e.m. 4) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della opposta Controparte_1
, rappresentata dalla mandataria delle Parte_1 Parte_2 spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. (se non recuperabile dalla parte opposta in base al suo regime fiscale) ed in € (237,00 + 27,00) per anticipazioni non imponibili.
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Così è deciso, a Busto Arsizio, in data 26 giugno 2025.
Il Giudice Dott. Milton D'Ambra
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