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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2538/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
2538/2025; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex art. 22 e ss. L.
689/1981 (violazione del codice della strada)”;
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Santa Maria P.IVA_1
Capua Vetere (CE) al Viale Kennedy n. 90 presso lo studio dall'avv. Sabatino Madonna (C.F. dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa;
Appellante
E
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con sede al Viale V. Lamberti fabbr. A/4 in Caserta, rappresentata e difesa nel giudizio innanzi al G.d.P. di Santa
Maria Capua Vetere dall'Avv. Antonietta Ventrone (C.F.
, presso cui elettivamente domiciliata in C.F._2
Curti (CE) alla Via Biagio Rosato n. 87;
Appellata contumace
E
Controparte_3
in persona del l.r.p.t., con sede alla Via Fosse
[...]
Ardeatine snc c/o compl. Angiulli in Santa Maria Capua Vetere
(CE) rappresentato e difeso nel giudizio innanzi al G.d.P. di
Santa Maria Capua Vetere dal Sottotenente di P.M. dott.
[...]
(C.F. ) ed elettivamente Per_1 C.F._3 domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla via Albana Palazzo
Lucarelli;
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, note e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere impugnando la sentenza n. 2689/2024 del Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere.
Non si costituivano le parti appellate e se ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 22.12.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto
- 2 -
degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello è fondato e va accolto.
E' evidente non solo la presenza di due dispositivi tra loro nettamente contrastanti ma anche la sussistenza di un insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza.
Ebbene, occorre rammentare che “Nel contrasto tra i due dispositivi, prevale, quindi, quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza
e la motivazione della sentenza, laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali” (cfr. C. 10238/2019).
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata e questo giudice è chiamato a statuire sulla domanda presentata in primo grado, con sostituzione integrale della statuizione.
Ebbene, seppur l'eccezione di prescrizione (qui di fatto riproposta) è infondata in virtù delle date delle notifiche degli atti presupposti, non può ignorarsi come le cartelle di pagamento impugnate non contengano il numero dei verbali ma solo il numero del protocollo, con la conseguenza che deve condividersi la lesione del diritto di difesa della parte appellante.
- 3 -
Ne deriva che le cartelle di pagamento impugnate vanno annullate.
Sulle spese
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate. Non può non darsi rilievo alla circostanza che parte appellante, anche in sede di appello e nonostante la documentazione versata in atti dalle parti appellate ha proposto
(e ribadito) anche l'infondata eccezione di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata;
• Annulla le cartelle di pagamento N. 028 2023 00163368
05 000 e N. 028 2023 00163369 06 000;
• Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 24.12.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del giudice dott. Emanuele Alcidi
Ha pronunciato, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al N.R.G.
2538/2025; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex art. 22 e ss. L.
689/1981 (violazione del codice della strada)”;
TRA
in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Santa Maria P.IVA_1
Capua Vetere (CE) al Viale Kennedy n. 90 presso lo studio dall'avv. Sabatino Madonna (C.F. dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa;
Appellante
E
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con sede al Viale V. Lamberti fabbr. A/4 in Caserta, rappresentata e difesa nel giudizio innanzi al G.d.P. di Santa
Maria Capua Vetere dall'Avv. Antonietta Ventrone (C.F.
, presso cui elettivamente domiciliata in C.F._2
Curti (CE) alla Via Biagio Rosato n. 87;
Appellata contumace
E
Controparte_3
in persona del l.r.p.t., con sede alla Via Fosse
[...]
Ardeatine snc c/o compl. Angiulli in Santa Maria Capua Vetere
(CE) rappresentato e difeso nel giudizio innanzi al G.d.P. di
Santa Maria Capua Vetere dal Sottotenente di P.M. dott.
[...]
(C.F. ) ed elettivamente Per_1 C.F._3 domiciliato in Santa Maria Capua Vetere alla via Albana Palazzo
Lucarelli;
Appellato contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, note e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere impugnando la sentenza n. 2689/2024 del Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere.
Non si costituivano le parti appellate e se ne dichiarava la contumacia.
All'udienza del 22.12.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In diritto
Questo Giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto
- 2 -
degli artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello è fondato e va accolto.
E' evidente non solo la presenza di due dispositivi tra loro nettamente contrastanti ma anche la sussistenza di un insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza.
Ebbene, occorre rammentare che “Nel contrasto tra i due dispositivi, prevale, quindi, quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza, potendosi ravvisare nullità solo nel caso di insanabile contrasto tra il dispositivo letto in udienza
e la motivazione della sentenza, laddove, ove la motivazione sia coerente con il dispositivo letto in udienza, quello difforme trascritto in calce alla sentenza è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali” (cfr. C. 10238/2019).
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata e questo giudice è chiamato a statuire sulla domanda presentata in primo grado, con sostituzione integrale della statuizione.
Ebbene, seppur l'eccezione di prescrizione (qui di fatto riproposta) è infondata in virtù delle date delle notifiche degli atti presupposti, non può ignorarsi come le cartelle di pagamento impugnate non contengano il numero dei verbali ma solo il numero del protocollo, con la conseguenza che deve condividersi la lesione del diritto di difesa della parte appellante.
- 3 -
Ne deriva che le cartelle di pagamento impugnate vanno annullate.
Sulle spese
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate. Non può non darsi rilievo alla circostanza che parte appellante, anche in sede di appello e nonostante la documentazione versata in atti dalle parti appellate ha proposto
(e ribadito) anche l'infondata eccezione di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto dichiara la nullità della sentenza impugnata;
• Annulla le cartelle di pagamento N. 028 2023 00163368
05 000 e N. 028 2023 00163369 06 000;
• Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, 24.12.2025.
Il Giudice
Dott. Emanuele Alcidi
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