Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Bardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale D'Italia -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Impresa Individuale -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento rigetto visto di ingresso di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro P-FG/L/Q/2023 -OMISSIS- ivi richiamata per relationem.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Consolato Generale D'Italia -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. VI DA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
Con ricorso riassunto innanzi a questo tribunale l’istante cittadino extracomunitario espone di essere stato chiamato a lavorare in Italia da un'impresa individuale italiana nell'ambito e secondo le procedure del decreto flussi 2023.
La Prefettura di Foggia ha emesso nulla osta all'ingresso del lavoratore straniero e lo ha trasmesso all'autorità consolare italiana di -OMISSIS-.
Il ricorrente ha dunque avanzato richiesta di visto di ingresso. Tale domanda, però, è stata respinta con il provvedimento impugnato, sul presupposto che “il nulla osta P-FG/L/Q/2023 -OMISSIS- è stato revocato dallo sportello unico per l'immigrazione”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
Violazione e/o omessa e/o erronea applicazione di legge (art. 3, art. 7 ed art. 10 bis, l egge 07.08.1990 n. 241); Violazione e/o omessa e/o erronea applicazione di legge (art. 24, comma 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, e per difetto dei presupposti.
L’ambasciata italiana non avrebbe mai notificato al ricorrente il preavviso ex art 10 bis, Legge 241/1990.
Il datore di lavoro avrebbe presentato, oltre alla domanda di nulla osta in favore del ricorrente, anche alcune altre che invece sarebbero andate a buon fine.
Il provvedimento di revoca del nulla osta non sarebbe mai stato notificato al ricorrente, ma soltanto al datore di lavoro.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con memoria di stile.
All’udienza del 22 aprile 2026, ravvisati i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata di cui è stato dato avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
In relazione alle censure relative alla violazione di legge ed alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto, esse devono essere respinte, atteso che l’amministrazione, nel rilasciare il visto di ingresso, ha in ogni caso il potere di controllare che la finalità del soggiorno dichiarata sia effettiva, come desumibile dall’art. 4 c. 3 T.U.Imm. secondo il quale “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, (…), consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (…)”.
Per consolidata giurisprudenza la valutazione relativa allo scopo del viaggio è connotata da discrezionalità particolarmente lata, deve essere ancorata, in sede motivazionale, a dati oggettivi, e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo , per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche (cfr., ex multis , Cons. St., IV, n. 11744/2022).
Nel caso di specie appare non manifestamente irragionevole l’atto dell’amministrazione relativa alla inaffidabilità della ditta invitante, emesso con la seguente motivazione: “(omissis) visto l'art. 42, comma 2, decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (...) il quale prevede, per le istanze di cui al c.d. decreto flussi, che il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato (...) anche quando non siano state acquisite le informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (...) considerato che lo stesso art.42, comma 2, decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (...) prevede che al sopravvenuto accertamento dei predetti motivi ostativi consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. (...) con nota n. -OMISSIS-del 14.02.2024 l'ispettorato del lavoro ha comunicato che “da un controllo al portale dell'agenzia delle entrate è emerso che il richiedente dichiara un fatturato (dichiarazione mod. IVA 23 anno di imposta 2022) un fatturato pari ad euro 15.497. Pertanto il richiedente possiede il requisito reddituale per l'ottenimento del nulla osta in oggetto (omissis”) (cfr. all. 6 parte ricorrente).
Tale atto costituisce il presupposto dell’avversato atto di diniego del visto di ingresso sul territorio italiano che lo richiama, per cui i profili di censura riguardanti la contraddittorietà della motivazione, la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti devono essere disattesi.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non avendo l’Autorità amministrativa preposta preannunciato l’adozione del formale provvedimento di rigetto, tale censura non è meritevole di accoglimento, dovendosi osservare che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 va letto unitamente al successivo art. 21-octies, comma 2, che prevede l'irrilevanza delle violazioni meramente formali delle norme sul procedimento, senza eccettuare, nella versione applicabile ratione temporis, dalla sua applicazione l'art. 10-bis (la regola secondo cui l'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge 241 del 1990 non si applica alle ipotesi di violazione dell'art. 10-bis è stata introdotta solo con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120).
Deve dunque concludersi che, stante il contenuto sostanziale del diniego di visto, giustificato dalle risultanze istruttorie che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere che le informazioni fornite per giustificare lo scopo del viaggio non fossero adeguatamente attendibili (e che, conseguentemente, non potesse essere accertata l'intenzione del ricorrente di lasciare il territorio entro la data di scadenza del visto), la mancanza del preavviso di rigetto non comporta illegittimità del provvedimento finale, che non avrebbe potuto avere un contenuto diverso dal diniego di visto in concreto adottato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 marzo 2017, n. 1001 e 2 gennaio 2019, n. 18).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dalle considerazioni svolte emerge la manifesta infondatezza dello stesso ricorso, vale a dire che il ricorrente ha agito in giudizio, quanto meno, con colpa grave, ben potendo lo stesso (o chi per lui) avere agevolmente la consapevolezza di tale infondatezza, ove avesse impiegato anche una ridotta diligenza.
Pertanto, si ritiene che debba farsi applicazione dell’art. 122 del d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (sulle spese di giustizia, nella parte riferita al patrocinio a spese dello Stato), in base al quale “l’istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”.
Tale conclusione trae conforto, altresì, dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 220 del 17.7.2009, nella parte in cui, connettendo gli articoli 122 e 136, comma 2, del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002, è messo in evidenza che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata), sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio, quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
Le spese di giudizio possono essere compensate sussistendo eccezionali ragioni di equità.
In ogni caso, visto il T.U. sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'art. 1, comma 1308, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si ritiene che non sussistono le condizioni, perché non adeguatamente corroborate, di ammissibilità previste dalle disposizioni soprarichiamate per la concessione del beneficio richiesto, in quanto l’istante non è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto oggetto del processo da instaurare, come richiesto a tal fine dall’art. 119, comma 1, del T.U. n.115/2002
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nega l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI DA, Presidente, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VI DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.