TAR Bari, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 504
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Sentenza breve 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o omessa e/o erronea applicazione di legge (art. 3, art. 7 ed art. 10 bis, legge 07.08.1990 n. 241)

    La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non comporta illegittimità del provvedimento finale, in quanto l'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990 (nella versione applicabile ratione temporis) prevede l'irrilevanza delle violazioni meramente formali delle norme sul procedimento. Il provvedimento di diniego del visto era giustificato dalle risultanze istruttorie che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere le informazioni fornite non attendibili.

  • Rigettato
    Violazione e/o omessa e/o erronea applicazione di legge (art. 24, comma 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

    Il ricorso è infondato in relazione alle censure relative alla violazione di legge e alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto. L'amministrazione ha il potere di controllare l'effettività della finalità del soggiorno dichiarata. La valutazione dello scopo del viaggio è discrezionale e sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche. L'atto dell'amministrazione relativo all'inaffidabilità della ditta invitante, basato su accertamenti reddituali, appare non manifestamente irragionevole.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, e per difetto dei presupposti

    I profili di censura riguardanti la contraddittorietà della motivazione, la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti devono essere disattesi, in quanto il diniego del visto è giustificato dalle risultanze istruttorie che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere le informazioni fornite non attendibili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza breve 29/04/2026, n. 504
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 504
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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