Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2025, proposto da
RI LE RA, rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Giovanni Verga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela RI Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA PI DI, GI RU, IG SP, AD RI EO, NN SI, RE ST, OB CA, NZ SQ, RE AN, ER AL, PI CU, RO LU BU, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dei seguenti atti: 1) la determina dirigenziale n. 03/RIS/Um/189 del 26 febbraio 2025 della Direzione risorse umane del Comune di Catania di approvazione della graduatoria definitiva della procedura comparativa riservata al personale interno per il passaggio dall’area degli operatori esperti a quella degli istruttori, nella parte in cui colloca la ricorrente al 34° posto, invece che al 20° posto con il punteggio effettivamente spettante, non procedendo alla nomina della stessa nell’area degli istruttori; 2) ove occorra, la scheda valutativa della ricorrente nella parte in cui non le sono stati attribuiti 2,5 punti per il titolo di cui all’art. 8 lett. a del bando, e 3 punti per il titolo di cui all’art. 8 lett. c ; 3) ove occorra, il verbale di riesame della Commissione, comunicato con nota prot. n. 123409 del 12 marzo 2025 della Direzione risorse umane, che rigetta la richiesta di attribuzione dei punteggi dei due titoli sopra indicati; 4) ove occorra, le determine dirigenziali n. 03/RIS UM/287 del 21 marzo 2025 e n. 03/RIS Um/331 dell’8 aprile 2025 con le quali si procede allo scorrimento della graduatoria per il profilo di ragioniere fino al 32° posto, non nominando la ricorrente quale soggetto vincitore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa CR OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: 1) la determina dirigenziale n. 03/RIS/Um/189 del 26 febbraio 2025 della Direzione risorse umane del Comune di Catania di approvazione della graduatoria definitiva della procedura comparativa riservata al personale interno per il passaggio dall’area degli operatori esperti a quella degli istruttori, nella parte in cui colloca la ricorrente al 34° posto, invece che al 20° posto con il punteggio effettivamente spettante, non procedendo alla nomina della stessa nell’area degli istruttori; 2) ove occorra, la scheda valutativa della ricorrente nella parte in cui non le sono stati attribuiti 2,5 punti per il titolo di cui all’art. 8 lett. a del bando, e 3 punti per il titolo di cui all’art. 8 lett. c ; 3) ove occorra, il verbale di riesame della Commissione, comunicato con nota prot. n. 123409 del 12 marzo 2025 della Direzione risorse umane, che rigetta la richiesta di attribuzione dei punteggi dei due titoli sopra indicati; 4) ove occorra, le determine dirigenziali n. 03/RIS UM/287 del 21 marzo 2025 e n. 03/RIS Um/331 dell’8 aprile 2025 con le quali si procede allo scorrimento della graduatoria per il profilo di ragioniere fino al 32° posto, non nominando la ricorrente quale soggetto vincitore.
Nel ricorso si espone, in fatto e in diritto, quanto segue: a) la ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva in questione, per il profilo di ragioniere, collocandosi al 34° posto della graduatoria, con un totale di 39,50 punti; b) la commissione esaminatrice ha omesso di riconoscere, anche a seguito di istanza di riesame, il punteggio per il titolo di “Programmatori per mini personal computer” conseguito presso ENAIP di Catania il 26 marzo 1987, per 865 ore e con esame finale superato; c) il suddetto titolo rientra nella previsione dell’art. 8 lett. c del bando, che fa riferimento alle certificazioni attestanti competenze linguistiche/informatiche rilasciate da enti riconosciuti, con 3 punti per titolo; d) l’altro titolo non riconosciuto riguarda il certificato per il corso di formazione per i dipendenti del Comune di Catania “La gestione strategica della qualità nelle pubbliche amministrazioni” di 120 ore in data 31 dicembre 2007, organizzato da ARES, e rientrante tra i titoli di cui all’art. 8, lett. a del bando, con punti 2,5; e) entrambe le competenze sono state acquisite con superamento di un esame finale; f) la richiesta di riesame è stata rigettata dalla Commissione con la motivazione “surreale” che la ricorrente “ non ha dichiarato nella domanda originaria di partecipazione alla procedura il superamento di esami finali o l’acquisizione di competenze in relazione al corso di Programmatori di Mini personal computer del 26.03.1987 e al corso Qualità ed efficienza nella P.A. ”; g) ciò è palesemente errato, in quanto la domanda presentata dalla ricorrente è chiarissima nella parte riguardante i titoli posseduti, ove la stessa ha dichiarato “ di possedere le seguenti competenze professionali tutte conseguite con esami finali… ”; h) l’operato del Comune è anche contraddittorio in quanto altri titoli dichiarati in domanda, sempre con superamento di esami, sono stati riconosciuti (ad es. Syllabus, titolo di cui all’art. 8 lett. b del bando), e la Commissione non ha eccepito la mancata indicazione del superamento di esami finali; i) la motivazione resa dalla Commissione appare ancora più illogica laddove si consideri che il modello di domanda di partecipazione allegato al bando non prevedeva di dichiarare, in merito alle competenze professionali, il superamento di esami; l) alla ricorrente spettano, quindi, ulteriori 5,5 punti, con conseguente diritto a collocarsi nella ventesima posizione della graduatoria e ad essere nominata nell’area degli istruttori, profilo di ragioniere.
L’Amministrazione intimata ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l’attestazione di superamento dell’esame finale era prevista, nel bando, per i corsi di formazione e non per titoli diversi, quali quelli rappresentativi di partecipazione a seminari; b) il superamento dell’esame finale non è previsto per tutti i tredici titoli presentati dalla ricorrente, ed, anzi, per alcuni di essi non è neanche ipotizzabile; c) la dichiarazione resa dalla ricorrente, la quale ha i connotati di una formula di stile, è erronea proprio perché si riferisce genericamente a tutti i titoli, anche a quelli per cui non è ipotizzabile il superamento di un esame finale; d) il modello di domanda non poteva prevedere altro che l’obbligo di indicare i titoli, essendo onere del partecipante indicare i titoli posseduti in modo completo.
I controinteressati, ritualmente chiamati in causa, non si sono costituiti.
Con successive memorie le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie difese.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’avviso della procedura selettiva (art. 8) prevedeva, per la valutazione delle competenze professionali, l’attribuzione dei seguenti punteggi: “ b) competenze acquisite nei contesti lavorativi con corsi di formazione aperti a tutti i dipendenti, con attestazione finale di avvenuta acquisizione di competenze: punti 2,5 per ciascuna attestazione, fino ad un massimo di 5 punti; c) certificazioni attestanti competenze linguistiche/informatiche rilasciate da enti legalmente riconosciuti; punti 3,0 per ciascuna certificazione ”.
L’allegato modulo di domanda recava l’indicazione delle “competenze professionali” possedute dal candidato.
Risulta dagli atti, e non è contestato in giudizio, che la ricorrente, nella parte della domanda che precede l’elenco dei titoli da valutare, ha dichiarato “di possedere le seguenti competenze professionali tutte conseguite con esami finali… ”.
La commissione esaminatrice ha respinto l’istanza di revisione del punteggio assegnato alla ricorrente sulla base del rilievo che la candidata non aveva indicato, in seno all’istanza di partecipazione alla procedura selettiva, “ il superamento di esami finali o l’acquisizione di competenze ” con specifico riferimento al corso di programmatori di mini personal computer e al corso Qualità ed Efficienza nella P.A., al riguardo richiamando il “ principio di autoresponsabilità ”, secondo il quale “ ciascun candidato sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, essendo preclusa l’integrazione delle lacune documentali a garanzia della “par condicio competitorum” ”.
Nondimeno, come già osservato, non viene in rilievo, nel caso di specie, alcuna lacuna nella domanda di partecipazione – e dunque, l’invocato principio di autoresponsabilità – avendo la ricorrente reso la dichiarazione onnicomprensiva “di possedere le seguenti competenze professionali tutte conseguite con esami finali ”.
Il requisito previsto dal bando per la valutazione dei menzionati titoli deve, dunque, ritenersi soddisfatto e non può in alcun modo condividersi l’assunto del Comune resistente secondo cui “ la dizione, sopra riportata e che precede l’elenco dei titoli, è erronea proprio perché si riferisce genericamente a tutti i titoli anche a quelli per cui non è ipotizzabile il superamento di esame finale ”.
La dichiarazione, invero, andava certamente interpretata - in modo non formalistico e secondo buona fede, a tutela del legittimo affidamento della candidata - come riferita a quei corsi per i quali era previsto il superamento di un esame finale (che la ricorrente ha dichiarato di aver conseguito).
Il provvedimento di diniego impugnato appare, dunque, illegittimo ed errato (in quanto non rispondente agli atti del procedimento), nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente avesse omesso di dichiarare nella domanda di partecipazione “ il superamento di esami finali o l’acquisizione di competenze ”.
L’illegittimità (anche in via derivata e consequenziale) degli atti impugnati emerge ancor più se si considera che: a) altri corsi di formazione dichiarati dalla ricorrente sono stati riconosciuti ai fini del punteggio (apparendo, quindi, contraddittorio l’operato dell’Amministrazione); b) lo schema di domanda allegato all’avviso pubblico della procedura non prevedeva una dichiarazione in ordine al superamento di esami finali, tantomeno riferita ai singoli titoli valutabili.
Per quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento, in parte qua , degli atti impugnati.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla, in parte qua , gli atti impugnati; 2) condanna il Comune resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi 2.000,00 euro, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL HE, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
CR OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CR OL | EL HE |
IL SEGRETARIO