Art. 2.
La Convenzione 29 dicembre 1949, di cui al precedente articolo, sara' registrata ai sensi dell' art. 3, comma secondo, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180 , a tassa fissa e con esenzione dai diritti di segreteria.
La Convenzione 29 dicembre 1949, di cui al precedente articolo, sara' registrata ai sensi dell' art. 3, comma secondo, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180 , a tassa fissa e con esenzione dai diritti di segreteria.