Art. 13. Istituzione e decorrenza dell'imposta
L'imposta locale sui redditi si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1974.
L'imposta si applica per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973.
Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la frazione di esercizio a partire dal 1 gennaio 1974 costituisce distinto periodo di imposta.
Per detto periodo l'imposta e' applicata sul reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , con esclusione dei dodicesimi del reddito catastale compresi in tale reddito.
L'imposta locale sui redditi si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1974.
L'imposta si applica per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1973.
Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la frazione di esercizio a partire dal 1 gennaio 1974 costituisce distinto periodo di imposta.
Per detto periodo l'imposta e' applicata sul reddito complessivo netto determinato ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , con esclusione dei dodicesimi del reddito catastale compresi in tale reddito.