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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8043/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA
Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI
Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI
Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata, promossa d:
nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Paola IOVANE, presso il cui studio in Vergato (BO), piazza IV n. 4/B, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Modificare il decreto del 13.1.2022 n. 393-22, rg. 7928-20, del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970 e 337 bis c.c. nella parte relativa all'affidamento dei minori e Disporre l'affido esclusivo dei figli, e alla ricorrente o in via subordinata affido congiunto, con Per_1 Per_2 collocamento presso la stessa, con potestà esclusiva sulle decisioni sulla scuola, salute e rilascio documenti validi per espatrio;
pagina 1 di 5 - conferma delle restanti condizioni di cui al decreto del 13.1.2022 del Tribunale di Bologna, n. 393- 22;
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario poiché la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio, oltre accessori dovuti per legge”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Romania il Parte_1 Controparte_1
19 luglio 2007. Dall'unione è nato il 1° giugno 2006. Persona_3
Con sentenza del 18 novembre 2011 il Tribunale rumeno di Onesti ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, con affidamento condiviso del bambino e collocamento dello stesso presso il padre e obbligo di quest'ultimo di farsi integralmente carico del mantenimento del figlio. Successivamente alla pronuncia del divorzio le parti hanno continuato a convivere e hanno generato nata il [...]. Per_2
Con decreto n. 393/22 del 13 gennaio 2022 il Tribunale di Bologna -decidendo ai sensi dell'art. 9 L. 898/70 per e dell'art. 337 bis per ha affidato i Persona_3 Per_2 bambini in forma condivisa ai due genitori, li ha collocati presso la madre, ha disposto la vigilanza dei servizi per quattro anni e ha previsto l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva di 500,00 e di sostenere il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 17 giugno 2025 la signora ha chiesto che, a Pt_1 parziale modifica della sentenza di divorzio e del decreto 393/22, i minori le siano affidati in forma esclusiva, o in subordine che siano affidati ai genitori in forma condivisa con attribuzione a lei del potere di autonomamente decidere in materia scolastica e sanitaria e provvedere all'espletamento delle pratiche burocratiche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. A sostegno delle proprie istanze ha allegato che, a causa dell'abuso di alcol prolungato nel tempo, il signor ha subito vari ricoveri e dopo l'ultima Pt_1 dimissione nel 2025 si è trasferito in Romania, dove viene accudito dai suoi genitori. Lo stesso inoltre vede poco i figli e negli ultimi otto mesi non ha più corrisposto il contributo per il loro mantenimento. Il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 14 ottobre 2025 si è presentata la sola ricorrente, la quale ha dichiarato che:
- il signor aveva lasciato l'Italia a fine marzo 2025; Pt_1
- i suoi genitori lo erano venuti a prendere e lo avevano portato a casa loro perché non era in grado di gestirsi da solo;
infatti, a causa del suo alcolismo stava molto male:
“non c'era più con la testa”, tanto che quando era andato a trovarla in ospedale non l'aveva riconosciuta;
pagina 2 di 5 - il resistente aveva visto i bambini per l'ultima volta l'8 marzo 2025, quando era andato a casa loro, aveva dato un pensiero ad e se ne era subito andato;
Per_2
- da circa due anni non trascorre del tempo con i figli;
- ella prende da sola le decisioni su e quando ha domandato al signor Per_1 Per_2 di fare una firma per un documento che riguardava i figli ha ricevuto risposte Pt_1 negative;
ad esempio, quando ha dovuto cambiare la residenza ha faticato per avere il suo consenso e ha anche dovuto coinvolgere gli assistenti sociali.
3. Ciò posto, si può passare alla disamina dell'unica questione sottoposta all'esame del Collegio. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato inadeguato a Pt_1 comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, si è disinteressato di e di sia sotto il profilo morale che Per_1 Per_2 sotto quello materiale: non trascorre del tempo con loro da due anni (a parte qualche sporadico e rapidissimo incontro), limitandosi a sentirli una volta alla settimana per telefono, e non contribuisce al loro mantenimento. Con tale condotta ha dimostrato di essere un padre incurante del benessere dei figli e inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi della propria figlia è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella pagina 3 di 5 valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, dalla relazione dei servizi sociali depositata il 6 ottobre 2025, la signora è il principale punto di riferimento dei figli, di cui si è sempre Pt_1 occupata. I ragazzi, sentiti dagli operatori, hanno descritto la madre come “amorevole, socievole e dedita a loro, sempre presente nel momento del bisogno” e come persona con cui possono parlare liberamente. Conseguentemente deve ritenersi -aderendo al suggerimento dei servizi sociali- che il modello che meglio corrisponde all'interesse dei minori sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio).
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ai fini della determinazione del compenso:
- occorre fare riferimento al D.P.R. 115/202, con applicazione dei parametri per i procedimenti cautelari previsti dal D.M. 147/22, in vigore al momento del completamento dell'attività professionale per la quale è chiesto il pagamento;
- il procedimento va valutato di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art. 5 co. 6 D.M. cit. Alla luce dei sopra menzionati criteri vanno quantificati nei valori medi tabellari i compensi relativi alle fasi di studio e introduttiva e in quello minimo l'attività istruttoria,
pagina 4 di 5 essendosi la causa esaurita in una sola udienza, senza il deposito delle memorie;
nulla può essere liquidato per la quarta fase, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto n. 393/22 emesso dal Tribunale di Bologna il 13 gennaio 2022: 1) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre Persona_3 Per_2 Pt_1
la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse
[...] relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) conferma per il resto il menzionato decreto;
3) condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in complessivi 3.809,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 15 ottobre 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------- TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA
Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI
Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI
Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata, promossa d:
nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Paola IOVANE, presso il cui studio in Vergato (BO), piazza IV n. 4/B, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da ricorso:
“Modificare il decreto del 13.1.2022 n. 393-22, rg. 7928-20, del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 L. 898/1970 e 337 bis c.c. nella parte relativa all'affidamento dei minori e Disporre l'affido esclusivo dei figli, e alla ricorrente o in via subordinata affido congiunto, con Per_1 Per_2 collocamento presso la stessa, con potestà esclusiva sulle decisioni sulla scuola, salute e rilascio documenti validi per espatrio;
pagina 1 di 5 - conferma delle restanti condizioni di cui al decreto del 13.1.2022 del Tribunale di Bologna, n. 393- 22;
- Condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario poiché la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio, oltre accessori dovuti per legge”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno contratto matrimonio in Romania il Parte_1 Controparte_1
19 luglio 2007. Dall'unione è nato il 1° giugno 2006. Persona_3
Con sentenza del 18 novembre 2011 il Tribunale rumeno di Onesti ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, con affidamento condiviso del bambino e collocamento dello stesso presso il padre e obbligo di quest'ultimo di farsi integralmente carico del mantenimento del figlio. Successivamente alla pronuncia del divorzio le parti hanno continuato a convivere e hanno generato nata il [...]. Per_2
Con decreto n. 393/22 del 13 gennaio 2022 il Tribunale di Bologna -decidendo ai sensi dell'art. 9 L. 898/70 per e dell'art. 337 bis per ha affidato i Persona_3 Per_2 bambini in forma condivisa ai due genitori, li ha collocati presso la madre, ha disposto la vigilanza dei servizi per quattro anni e ha previsto l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva di 500,00 e di sostenere il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso depositato il 17 giugno 2025 la signora ha chiesto che, a Pt_1 parziale modifica della sentenza di divorzio e del decreto 393/22, i minori le siano affidati in forma esclusiva, o in subordine che siano affidati ai genitori in forma condivisa con attribuzione a lei del potere di autonomamente decidere in materia scolastica e sanitaria e provvedere all'espletamento delle pratiche burocratiche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio. A sostegno delle proprie istanze ha allegato che, a causa dell'abuso di alcol prolungato nel tempo, il signor ha subito vari ricoveri e dopo l'ultima Pt_1 dimissione nel 2025 si è trasferito in Romania, dove viene accudito dai suoi genitori. Lo stesso inoltre vede poco i figli e negli ultimi otto mesi non ha più corrisposto il contributo per il loro mantenimento. Il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 14 ottobre 2025 si è presentata la sola ricorrente, la quale ha dichiarato che:
- il signor aveva lasciato l'Italia a fine marzo 2025; Pt_1
- i suoi genitori lo erano venuti a prendere e lo avevano portato a casa loro perché non era in grado di gestirsi da solo;
infatti, a causa del suo alcolismo stava molto male:
“non c'era più con la testa”, tanto che quando era andato a trovarla in ospedale non l'aveva riconosciuta;
pagina 2 di 5 - il resistente aveva visto i bambini per l'ultima volta l'8 marzo 2025, quando era andato a casa loro, aveva dato un pensiero ad e se ne era subito andato;
Per_2
- da circa due anni non trascorre del tempo con i figli;
- ella prende da sola le decisioni su e quando ha domandato al signor Per_1 Per_2 di fare una firma per un documento che riguardava i figli ha ricevuto risposte Pt_1 negative;
ad esempio, quando ha dovuto cambiare la residenza ha faticato per avere il suo consenso e ha anche dovuto coinvolgere gli assistenti sociali.
3. Ciò posto, si può passare alla disamina dell'unica questione sottoposta all'esame del Collegio. Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse dei minori che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato inadeguato a Pt_1 comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, si è disinteressato di e di sia sotto il profilo morale che Per_1 Per_2 sotto quello materiale: non trascorre del tempo con loro da due anni (a parte qualche sporadico e rapidissimo incontro), limitandosi a sentirli una volta alla settimana per telefono, e non contribuisce al loro mantenimento. Con tale condotta ha dimostrato di essere un padre incurante del benessere dei figli e inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi della propria figlia è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella pagina 3 di 5 valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, dalla relazione dei servizi sociali depositata il 6 ottobre 2025, la signora è il principale punto di riferimento dei figli, di cui si è sempre Pt_1 occupata. I ragazzi, sentiti dagli operatori, hanno descritto la madre come “amorevole, socievole e dedita a loro, sempre presente nel momento del bisogno” e come persona con cui possono parlare liberamente. Conseguentemente deve ritenersi -aderendo al suggerimento dei servizi sociali- che il modello che meglio corrisponde all'interesse dei minori sia quello dell'affido esclusivo alla madre, con la facoltà per quest'ultima di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e nello svolgimento delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio).
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ai fini della determinazione del compenso:
- occorre fare riferimento al D.P.R. 115/202, con applicazione dei parametri per i procedimenti cautelari previsti dal D.M. 147/22, in vigore al momento del completamento dell'attività professionale per la quale è chiesto il pagamento;
- il procedimento va valutato di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art. 5 co. 6 D.M. cit. Alla luce dei sopra menzionati criteri vanno quantificati nei valori medi tabellari i compensi relativi alle fasi di studio e introduttiva e in quello minimo l'attività istruttoria,
pagina 4 di 5 essendosi la causa esaurita in una sola udienza, senza il deposito delle memorie;
nulla può essere liquidato per la quarta fase, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
a parziale modifica del decreto n. 393/22 emesso dal Tribunale di Bologna il 13 gennaio 2022: 1) affida e in forma esclusiva rafforzata alla madre Persona_3 Per_2 Pt_1
la quale potrà assumere autonomamente le decisioni di principale interesse
[...] relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) conferma per il resto il menzionato decreto;
3) condanna il resistente a rifondere all'Erario le spese di lite che liquida in complessivi 3.809,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 15 ottobre 2025
La Giudice est.
dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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