Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02357/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio, con domicilio eletto in -OMISSIS-, -OMISSIS-;
contro
-OMISSIS-, in qualità di medico pediatra di libera scelta, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Barzazi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del diniego di accesso agli atti richiesti dalla ricorrente con istanza formulata tramite pec in data 25 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. OL De ZZ come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, madre di due figli minorenni e dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale (con decreto del 9 ottobre 2024 della Corte d’Appello di -OMISSIS-), presentava – con pec del 25 marzo 2025 – istanza di accesso agli atti chiedendo di ottenere la seguente documentazione: « cartella clinica, accessi al pronto soccorso, prescrizioni mediche, bilancio di salute e di follow up, attestato di salute che attesta che i soggetti NON presenta controindicazioni alla vita comunitaria ed attestazione sull’attuale stato di salute dei minori » nonché di « poter apprendere a quali terapie farmacologiche i bambini siano stati sottoposti da ottobre ad ora, di poter apprendere quali problematiche abbia sviluppato il minore … agli occhi, si chiede di accertare se i bambini siano iscritti ad un percorso neuropsichiatrico o se siano stati sottoposti a terapie neuropsichiatriche o terapie farmacologiche con sostanze psicotrope ».
L’istanza era notificata al medico pediatra di libera scelta (di seguito, breviter , pediatra) che aveva in cura i figli della ricorrente.
2. Alla descritta istanza non seguiva riscontro, per cui la ricorrente presentava ricorso con cui rappresentava di vantare interesse ad accedere alla documentazione richiesta: a) in base all’art. 316, quinto comma, c.c., sostenendo che tale norma riconosce anche al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale il diritto ed il dovere di vigilare sulle condizioni di vita dei figli; b) al fine di proporre iniziative giudiziarie a tutela di interessi propri e dei minori.
Il ricorso veniva notificato alla pediatra, quale parte resistente, nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-.
La ricorrente presentava inoltre memoria in prossimità della camera di consiglio, esponendo ulteriori ragioni a sostegno dell’interesse ad accedere alla documentazione richiesta.
3. La pediatra depositava memorie con cui eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché non notificato ad alcun controinteressato (tale non potendo essere la Procura della Repubblica) e per difetto di legittimazione passiva, perchè la documentazione da ella formata e detenuta in qualità di pediatra convenzionato con l’Azienda U.L.S.S. n. 3 NI (di seguito, breviter , Azienda u.l.s.s.) è documentazione appartenente al Servizio sanitario regionale e quindi all’Azienda U.L.S.S. medesima. La pediatra eccepiva inoltre l’inammissibilità parziale della domanda formulata in giudizio potendo il diritto di accesso essere esercitato solo per ottenere documenti amministrativi già formati, e non per acquisire informazioni (notizie sullo stato di salute) ovvero documenti non esistenti.
Nel merito, la pediatra rappresentava di essersi attenuta al « Regolamento in materia di accesso, accesso civico e accesso civico generalizzato » dell’Azienda U.L.S.S., che consente l’accesso alla documentazione sanitaria di minorenni solo a coloro che esercitano la potestà genitoriale nei confronti dei medesimi.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente scrutinare le eccezioni sollevate dalla parte resistente.
2. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva della pediatra è fondata.
La ricorrente ha dapprima rivolto l’istanza di accesso agli atti alla pediatra, individuandola alla stregua di amministrazione detentrice della documentazione richiesta, ed a fronte di una mancata risposta (e quindi in assenza di accoglimento della richiesta) ha poi notificato alla medesima pediatra il ricorso ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria di illegittimità del silenzio diniego.
2.1. Tuttavia, la pediatra (come dalla stessa documentalmente dimostrato) opera in regime di convenzione con l’Azienda U.L.S.S., che è il soggetto preposto all’esercizio della funzione pubblica di tutela della salute della collettività, per cui la documentazione oggetto dell’istanza di accesso (anche ammettendo che essa esista e sia detenuta dalla pediatra) è in realtà della medesima Azienda, cui soltanto spetta il potere di disporne l’ostensione.
La pediatra (quand’anche detentrice materiale di tutta o parte della documentazione richiesta) è quindi carente di legittimazione passiva, non essendo il soggetto titolare dei documenti di cui è domandata l’ostensione.
3. Il difetto di legittimazione passiva della pediatra, ostando ad una pronuncia sul merito, comporta l’inammissibilità del ricorso secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
4. Le spese di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo sia al fatto che la ricorrente (come dalla stessa dichiarato in camera di consiglio in replica alle eccezioni formulate dalla resistente) riteneva la pediatra parte integrante dell’Azienda U.L.S.S., sia alla circostanza che la pediatra non aveva formalmente rappresentato la propria carenza di legittimazione passiva a seguito della ricezione (non contestata) dell’istanza di accesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA PO, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
OL De ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL De ZZ | CA PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.