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Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'atino, che concludeva per l'inammissibilita' del ricorso. Il difensore, avv. Pietro Nardi,si riportava ai motivi e concludeva per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3115 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava l'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la massima misura in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria per i reati di usura e tentata estorsione, entrambi aggravati dal ricorso all'uso del metodo mafioso. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: il ricorrente deduceva la carenza della motivazione in ordine alle numerose contraddizioni della progressione dichiarativa dell'offeso (Moretti); si deduceva, tra l'altro, che non sarebbe verosimile quanto dallo steso riferito circa la consegna a garanzia di un assegno bancario relativo ad un conto chiuso;
che non sarebbe stato valorizzata la sussistenza di un rapporto amicale tra l'offeso ed il ricorrente. 2.2. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa della testimonianz della ,persona offesa che, invece, risulta , accuratamente analizzata da entrambe le cf.:focavzq- di merito, che hanno conformemente valutato la sua piena credibilità. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale effettuava un'analitica valutazione delle dichiarazioni contestate, rilevando come í contrasti interni in merito alla collocazione storica degli avvenimenti, piuttosto che indicare la inverosimiglianza dei contenuti accusatori, la confermavano, tenuto conto che i fatti narrati erano particolarmente complessi, interessavano un lungo arco temporale, caratterizzato da avvenimenti che si ripetevano continuamente e che mancava l'indicazione di alcun intento calunnioso. Veniva altresì ritenuto verosimile 139ECEESES che un debitore ) per invogliare il creditore ad effettuare un prestito) consegni un titolo di credito non esigibile ) basandosi sul fatto che il creditore non effettui verifiche a riguardo (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). La motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.3. Travisamento della prova: si deduceva che non sarebbe stato adeguatamente valutato quanto indicato in memoria, ed allegato al ricorso ,circa il fatto che il giorno dell'aggressione il ricorrente si trovava ad Ischia (come risulterebbe dalla documentazione prodotta) e che la cessione da parte dell'offeso della salumeria dove si sarebbe consumata l'estorsione renderebbe di incerta credibilità le dichiarazioni. 2 2.4. Le questioni dedotte sono state accuratamente analizzate dal Tribunale che rilevava, con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze procedimentali, che dalla documentazione prodotta era emerso che il 31 luglio il SS aveva prenotato un servizio taxi alle ore 10 e 30 ad Ischia: il che era compatibile con il fatto che, nella tarda mattinata del medesimo giorno, lo stesso potesse trovarsi nella salumeria dove erano avvenutqatti contestati;
veniva ritenuto irrilevante anche il fatto che il ricorrente non fosse più amministratore della ditta, atteso che dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso che questi aveva più di un esercizio commerciale, come confermato anche dal teste IA RT. Anche sotto questo profilo la motivazione non si presta ad alcuna censura. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute senza tenere in considerazione la risalenza delle condotte e senza identificare le ragioni a sostegno dell'a ualità del pericolo. Quanti;
\ proporzionalità della misurasi denunciava l'omessa motivazione in ordine alla idoneità cautelare degli arresti domiciliari in regione diversa da quella nella quale si sarebbe consumata la condotta contestata: tema sul quale si registrerebbe una omissione di motivazione. 2.6. Contrariamente a quanto ritenuto, il Tribunale offriva un'accurata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando la gravità dei fatti contestati, la loro reiterazione nel corso di un esteso arco temporale, oltre che l'emersione di un'indole prevaricatrice del ricorrente: elementi che convergevano nella indicazione di un attuale pericolo di reiterazione, nulla rilevando che le condotte risalissero al 2018. La gravità del pericolo cautelare rilevato veniva espressamente ritenutct,contenibile esclusivamente con la misura carceraria, mentre misure afflittive venivano ritenute inidonee (pag. 24 dell'ordinanza impugnata): si tratta comunque di doglianza non più attuale, dato che al ricorrente è stata nel frattempo applicata la cautela domiciliare. Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. La sopravvenuta modifica del regime cautelare con la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari esonera il collegio dagli adempimenti previsti dall'art. 94 disp att. cod. proc pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2022.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'atino, che concludeva per l'inammissibilita' del ricorso. Il difensore, avv. Pietro Nardi,si riportava ai motivi e concludeva per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3115 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava l'ordinanza che aveva applicato al ricorrente la massima misura in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria per i reati di usura e tentata estorsione, entrambi aggravati dal ricorso all'uso del metodo mafioso. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa: il ricorrente deduceva la carenza della motivazione in ordine alle numerose contraddizioni della progressione dichiarativa dell'offeso (Moretti); si deduceva, tra l'altro, che non sarebbe verosimile quanto dallo steso riferito circa la consegna a garanzia di un assegno bancario relativo ad un conto chiuso;
che non sarebbe stato valorizzata la sussistenza di un rapporto amicale tra l'offeso ed il ricorrente. 2.2. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa della testimonianz della ,persona offesa che, invece, risulta , accuratamente analizzata da entrambe le cf.:focavzq- di merito, che hanno conformemente valutato la sua piena credibilità. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale effettuava un'analitica valutazione delle dichiarazioni contestate, rilevando come í contrasti interni in merito alla collocazione storica degli avvenimenti, piuttosto che indicare la inverosimiglianza dei contenuti accusatori, la confermavano, tenuto conto che i fatti narrati erano particolarmente complessi, interessavano un lungo arco temporale, caratterizzato da avvenimenti che si ripetevano continuamente e che mancava l'indicazione di alcun intento calunnioso. Veniva altresì ritenuto verosimile 139ECEESES che un debitore ) per invogliare il creditore ad effettuare un prestito) consegni un titolo di credito non esigibile ) basandosi sul fatto che il creditore non effettui verifiche a riguardo (pag. 18 dell'ordinanza impugnata). La motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.3. Travisamento della prova: si deduceva che non sarebbe stato adeguatamente valutato quanto indicato in memoria, ed allegato al ricorso ,circa il fatto che il giorno dell'aggressione il ricorrente si trovava ad Ischia (come risulterebbe dalla documentazione prodotta) e che la cessione da parte dell'offeso della salumeria dove si sarebbe consumata l'estorsione renderebbe di incerta credibilità le dichiarazioni. 2 2.4. Le questioni dedotte sono state accuratamente analizzate dal Tribunale che rilevava, con motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze procedimentali, che dalla documentazione prodotta era emerso che il 31 luglio il SS aveva prenotato un servizio taxi alle ore 10 e 30 ad Ischia: il che era compatibile con il fatto che, nella tarda mattinata del medesimo giorno, lo stesso potesse trovarsi nella salumeria dove erano avvenutqatti contestati;
veniva ritenuto irrilevante anche il fatto che il ricorrente non fosse più amministratore della ditta, atteso che dalle dichiarazioni della persona offesa era emerso che questi aveva più di un esercizio commerciale, come confermato anche dal teste IA RT. Anche sotto questo profilo la motivazione non si presta ad alcuna censura. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che sarebbero state ritenute senza tenere in considerazione la risalenza delle condotte e senza identificare le ragioni a sostegno dell'a ualità del pericolo. Quanti;
\ proporzionalità della misurasi denunciava l'omessa motivazione in ordine alla idoneità cautelare degli arresti domiciliari in regione diversa da quella nella quale si sarebbe consumata la condotta contestata: tema sul quale si registrerebbe una omissione di motivazione. 2.6. Contrariamente a quanto ritenuto, il Tribunale offriva un'accurata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, rilevando la gravità dei fatti contestati, la loro reiterazione nel corso di un esteso arco temporale, oltre che l'emersione di un'indole prevaricatrice del ricorrente: elementi che convergevano nella indicazione di un attuale pericolo di reiterazione, nulla rilevando che le condotte risalissero al 2018. La gravità del pericolo cautelare rilevato veniva espressamente ritenutct,contenibile esclusivamente con la misura carceraria, mentre misure afflittive venivano ritenute inidonee (pag. 24 dell'ordinanza impugnata): si tratta comunque di doglianza non più attuale, dato che al ricorrente è stata nel frattempo applicata la cautela domiciliare. Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 3000,00. La sopravvenuta modifica del regime cautelare con la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari esonera il collegio dagli adempimenti previsti dall'art. 94 disp att. cod. proc pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 20 ottobre 2022.