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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, IC
in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2023 depositato il 19/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210112370805000 TASSE AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210157135543000 TASSE AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220029189358000 TASSE AUTO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 contesta tre cartelle di pagamento in epigrafe indicate relative alla tassa automobilistica per gli anni 2016, 2018 e 2019, per un veicolo targato Targa_1 Tutte notificate il 28.6.22.
Nello specifico:
1 - cartella di pagamento n.29320210112370805000 portante il ruolo n. 2021/002353 ( già doc.1), afferente
TASSE AUTO, anno di imposta 2016, per un importo complessivo ( comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 306,73;
2- cartella di pagamento n. 29320210157135543000 portante il ruolo n. 2021/001154, ( già doc.2) afferente
TASSE AUTO, anno di imposta 2018, per un importo complessivo ( comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 290,76;
3- cartella di pagamento n. 29320220029189358000 ( già doc.3) portante il ruolo n. 2022/001374, afferente
TASSE AUTO, anno di imposta 2019, per un importo complessivo ( comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 282,46.
Motivi del ricorso:
Mancata notifica degli atti di accertamento. Si sostiene che non siano stati notificati i verbali di accertamento previsti dalla legge, rendendo le cartelle illegittime.
Esenzione per disabilità. La ricorrente afferma di avere diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica per il veicolo in questione, in quanto acquistato usufruendo delle agevolazioni per soggetti con disabilità.
Prescrizione del credito per l'anno 2016. Si sostiene che il termine per la riscossione sia scaduto
(prescrizione triennale), poiché il ruolo è stato reso esecutivo nel 2021 e notificato nel 2022.
Chiede l'annullamento delle cartelle e la condanna alle spese per le parti resistenti.
Controdeduzioni della Regione LI
Prescrizione non maturata
La Regione sostiene che, a causa della sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19 (art. 68
D.L. 18/2020), i termini di prescrizione sono stati prorogati di 24 mesi, quindi la notifica è avvenuta nei tempi.
Notifica dell'avviso di accertamento per il 2016
Si afferma che l'avviso di accertamento per il 2016 è stato regolarmente notificato il 23.10.2019.Produce documentazione
Iscrizione a ruolo come atto di accertamento
Per gli anni 2018 e 2019, la Regione sostiene che la normativa regionale consente l'iscrizione diretta a ruolo, che equivale ad accertamento, quindi non è necessaria una notifica preventiva.
Pagamento parziale come riconoscimento del debito Evidenzia che la ricorrente ha già versato parte delle somme, riconoscendo implicitamente il debito.
Chiede il rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese.
AD non risulta costituita in giudizio (ricorso notificato per PEC il 27.9.22)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data
è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.
2. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento.
Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
La cartella di pagamento n.29320210112370805000 relativa all'anno 2016, doveva essere preceduta dall'atto prodromico, in quanto la nuova disciplina – che prevede la notifica direttamente della cartella esattoriale - si applica dall'anno d'imposta 2017 in poi. Nel caso specifico la Regione Sicilia ha dimostrtato la notifia dell'atto prodromico il 23.10.2019 sicchè la vcartella è stata notificata temepstivamente entro il triennio senza necessità di fare riferimento alla normativa emergenziale.
Con riferimento invece alle cartelle n. 29320210157135543000 (anno d'imposta 2018) e n.
29320220029189358000 ( anno di imposta 2019), la decadenza maturava rispettivamente al 31 dicembre
2021 e 31 dicembre 2022 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta).
Per entrambe non sussiste prescrizione dovendosi fare richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica.
Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D. lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...". In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
In ordine alla disabilità evidenziata quale causa di esenzione dal bollo (la contribuente godrebbe della esenzione di cui alla legge 27.12.1997 n. 449 art. 8 e successive disposizioni)., nessuna documentazione
è stata prodotta al riguardo.
La normativa prevede che gli interessati, al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi, devono indicare agli uffici delle Entrate competenti per territorio e, laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell'esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la circolare n. 30/ E del 27.1.98, quanto segue:
– copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
– copia della patente speciale (ovviamente detto documento non e' richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
– atto, anche in copia, attestante che il disabile e' fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario;
– copia del certificato di invalidita' ove sia indicato che l'invalidita' comporta “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti”.
Comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, le “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti” possono desumersi qualora l'invalidita' accertata comporti di per se' l'impossibilita' o la difficolta' di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori;
in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacita' motoria sul certificato di invalidita' da produrre agli uffici sopraindicati.
Nessuna certificazione è stata prodotta..
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti” la cui valutazione – richiedendo specifiche conoscenze mediche – non puo' essere effettuata dall'Ufficio tributario che deve riconoscere l'esenzione. In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti”, rilasciata dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizi a favore della Reione LI nella misura di € 200,00. Nulla per le spese per AD
Palermo 17.7.25
Il Relatore il Presidente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, IC
in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 385/2023 depositato il 19/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210112370805000 TASSE AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210157135543000 TASSE AUTO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220029189358000 TASSE AUTO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 contesta tre cartelle di pagamento in epigrafe indicate relative alla tassa automobilistica per gli anni 2016, 2018 e 2019, per un veicolo targato Targa_1 Tutte notificate il 28.6.22.
Nello specifico:
1 - cartella di pagamento n.29320210112370805000 portante il ruolo n. 2021/002353 ( già doc.1), afferente
TASSE AUTO, anno di imposta 2016, per un importo complessivo ( comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 306,73;
2- cartella di pagamento n. 29320210157135543000 portante il ruolo n. 2021/001154, ( già doc.2) afferente
TASSE AUTO, anno di imposta 2018, per un importo complessivo ( comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 290,76;
3- cartella di pagamento n. 29320220029189358000 ( già doc.3) portante il ruolo n. 2022/001374, afferente
TASSE AUTO, anno di imposta 2019, per un importo complessivo ( comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 282,46.
Motivi del ricorso:
Mancata notifica degli atti di accertamento. Si sostiene che non siano stati notificati i verbali di accertamento previsti dalla legge, rendendo le cartelle illegittime.
Esenzione per disabilità. La ricorrente afferma di avere diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica per il veicolo in questione, in quanto acquistato usufruendo delle agevolazioni per soggetti con disabilità.
Prescrizione del credito per l'anno 2016. Si sostiene che il termine per la riscossione sia scaduto
(prescrizione triennale), poiché il ruolo è stato reso esecutivo nel 2021 e notificato nel 2022.
Chiede l'annullamento delle cartelle e la condanna alle spese per le parti resistenti.
Controdeduzioni della Regione LI
Prescrizione non maturata
La Regione sostiene che, a causa della sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19 (art. 68
D.L. 18/2020), i termini di prescrizione sono stati prorogati di 24 mesi, quindi la notifica è avvenuta nei tempi.
Notifica dell'avviso di accertamento per il 2016
Si afferma che l'avviso di accertamento per il 2016 è stato regolarmente notificato il 23.10.2019.Produce documentazione
Iscrizione a ruolo come atto di accertamento
Per gli anni 2018 e 2019, la Regione sostiene che la normativa regionale consente l'iscrizione diretta a ruolo, che equivale ad accertamento, quindi non è necessaria una notifica preventiva.
Pagamento parziale come riconoscimento del debito Evidenzia che la ricorrente ha già versato parte delle somme, riconoscendo implicitamente il debito.
Chiede il rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese.
AD non risulta costituita in giudizio (ricorso notificato per PEC il 27.9.22)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data
è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale.
2. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento.
Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, si osserva quanto segue:
La cartella di pagamento n.29320210112370805000 relativa all'anno 2016, doveva essere preceduta dall'atto prodromico, in quanto la nuova disciplina – che prevede la notifica direttamente della cartella esattoriale - si applica dall'anno d'imposta 2017 in poi. Nel caso specifico la Regione Sicilia ha dimostrtato la notifia dell'atto prodromico il 23.10.2019 sicchè la vcartella è stata notificata temepstivamente entro il triennio senza necessità di fare riferimento alla normativa emergenziale.
Con riferimento invece alle cartelle n. 29320210157135543000 (anno d'imposta 2018) e n.
29320220029189358000 ( anno di imposta 2019), la decadenza maturava rispettivamente al 31 dicembre
2021 e 31 dicembre 2022 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta).
Per entrambe non sussiste prescrizione dovendosi fare richiamo nello specifico al nuovo relativo assetto legislativo- fiscale determinatosi nel contesto della verificatasi emergenza epidemiologica COVID 19 che ha apportato al riguardo sostanziali modifiche e alla norma regionale istitutiva della tassa automobilistica.
Le intervenute misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica covid 19 ed in particolare l'art.68 del D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. hanno previsto la sospensione dei termini della attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Inoltre, l'art. 12 comma 1 del D. lgs 159/2015 dispone espressamente che: "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento....comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, enti previdenziali e assistenziali e agenti della riscossione...". In tale contesto si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lettera del comma 4 bis del citato art.68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, per cui “Con riferimento ai carichi …….. sono prorogati: di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”.
In ordine alla disabilità evidenziata quale causa di esenzione dal bollo (la contribuente godrebbe della esenzione di cui alla legge 27.12.1997 n. 449 art. 8 e successive disposizioni)., nessuna documentazione
è stata prodotta al riguardo.
La normativa prevede che gli interessati, al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi, devono indicare agli uffici delle Entrate competenti per territorio e, laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle sezioni staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell'esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la circolare n. 30/ E del 27.1.98, quanto segue:
– copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
– copia della patente speciale (ovviamente detto documento non e' richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
– atto, anche in copia, attestante che il disabile e' fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario;
– copia del certificato di invalidita' ove sia indicato che l'invalidita' comporta “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti”.
Comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, le “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti” possono desumersi qualora l'invalidita' accertata comporti di per se' l'impossibilita' o la difficolta' di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori;
in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacita' motoria sul certificato di invalidita' da produrre agli uffici sopraindicati.
Nessuna certificazione è stata prodotta..
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti” la cui valutazione – richiedendo specifiche conoscenze mediche – non puo' essere effettuata dall'Ufficio tributario che deve riconoscere l'esenzione. In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le “ridotte o impedite capacita' motorie permanenti”, rilasciata dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizi a favore della Reione LI nella misura di € 200,00. Nulla per le spese per AD
Palermo 17.7.25
Il Relatore il Presidente