Sentenza 14 aprile 2016
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 642 cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (Conf. a sent. n. 25129 del 2016 e n. 25128 del 2016, non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2016, n. 25128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25128 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2016 |
Testo completo
2 5 1 2 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda Sezione penale composta da dott. Giacomo Fumu Presidente Sentenza n.706 dott. Giovanna Verga dott. Andrea Pellegrino C.C. 14/4/2016 dott. Lucia Aielli Consigliere rel. R.G.N. 95/16 dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, X sezione distrettuale del Riesame, Collegio B del 17/12/2015; visti gli atti, l' ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Sante Spinaci che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 17/12/2015 il Tribunale di Napoli, Sezione del Riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Napoli in data 2/10/2015, sui beni mobili e immobili degli indagati Pirozzi, 1 Franco, Iodice, AR, Marchetto, Murazio, ritenendo che le condotte fraudolente contestate agli indagati, consistenti nel presentare false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica per ottenere il risarcimento del danno, non integrassero gli estremi della truffa aggravata ex art. 640 c.p., ma delitto di cui all'art. 642 c.p., in relazione al quale, non solo mancherebbe la querela, ma non potrebbe procedersi al sequestro a norma degli artt. 322 ter c.p. e 640 quater c.p. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ed il Procuratore generale i quali eccepiscono la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 642 c.p., in luogo di quella di cui all'art. 640 c. 2 n. 1 c.p., evidenziando che nel caso di specie la condotta truffaldina consistita nella falsa formazione degli atti relativi ad incidenti stradali, fosse destinata ad indurre in errore non solo gli organi della compagnia assicuratrice in fase di liquidazione ( Firs), ma anche e gli organi della Consap Fondo Vittime della Strada, avente natura - pubblicistica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va rigettato . Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 209/2005), costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, tra gli altri, nel caso in cui: il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente ( art. 283 del D.L.gs. 209/2005). E' da evidenziare che il Fondo e per esso la Consap interviene, al fine di indennizzare il danneggiato, subentrando, nel caso di specie all'assicurazione Firs, in stato di decozione, nell'ambito di un rapporto tra la società assicuratrice e l'assicurato, di natura privatistica a nulla rilevando la finalità pubblicistica sottesa al subentro e quindi al pagamento dell'indennizzo in luogo della compagnia di F assicurazione, poiché come sottolineato dalla giurisprudenza civilistica sul tema, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" vigente ed ora indicata dall'art. 286 del d.lgs. 7 settembre 2 2005, n. 209), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata (Cass. Civ. Sez. 3 n. 274 del 13/1/2005, rv. 633963 ); ne deriva, come correttamente osservato dal Tribunale del Riesame di Salerno, che la richiesta risarcitoria per falsi sinistri stradali denunciati alla società Firs e per essa pagati dal Fondo istituito presso la Consap, sia da inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 642 c.p., norma speciale rispetto all'art. 640 c. 2 n. 1 c.p., e, nella successione di leggi nel tempo, norma più favorevole al reo con le prospettate dirette conseguenze in ordine alla condizione di procedibilità ed alla praticabilità del sequestro ex art. 322 ter c.p.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Cosi deciso il 14/4/2016 Il consigliere estensore Il presidente Giacomo Fumu Lucia Aielli Avera fullli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GIU 2016 IL CANCELLIERE EMA DI R P Claudia Pianelli O N 3