TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5329/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
– stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992
T R A
, nata a [...], il [...] e residente in [...]Parte_1
Matese (CE) alla via Salvo D'Acquisto, snc, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Di
Buccio e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Itala de
Benedictis e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
31.08.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 29.08.2018, alla sede di competenza domanda di riconoscimento del previsto requisito sanitario di CP_1 invalidità ai fini della concessione dell'assegno mensile nonché del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO, con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia da parte del CTU già nominato in fase di ATPO, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 10.06.2024, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – Persona_1
consistenti in “disturbo d' ansia generalizzato con attacchi di panico ed ideazione ossessiva” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti (cfr. pagina 9).
Come affermato dal CTU, “Dall'esame clinico, esperito dallo scrivente CTU, sono emersi segni di sindrome di deflessione del tono dell'umore, nonché un atteggiamento di oppositività, imprevedibilità ed inadeguatezza relazionale. L' invalidità conseguente a tale patologia è pari al 74 %” con decorrenza dal 17.05.2024, ovvero dalla data di svolgimento delle operazioni peritali, e con revisione medico-legale a 24 mesi.
Sul punto, in particolare, il CTU osserva: “Dall'esame clinico, esperito dallo scrivente CTU, sono emersi segni di sindrome di deflessione del tono dell' umore, nonché un atteggiamento di oppositività, imprevedibilità ed inadeguatezza relazionale. L' invalidità conseguente a tale patologia è pari al 74
% (“SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA DI GRADO GRAVE”: codice 2210, invalidità dal
71 % all' 80%), come da tabella di cui al D.M. del 05.02.1992, Utile revisione medico-legale a 24 mesi per un possibile miglioramento della condizione clinica a seguito di un aderente e dedicato programma terapeutico e psicoterapeutico. In relazione alla decorrenza di tale orientamento medico- legale si rappresenta quanto segue: sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti e dell' obiettività esperita risulta un quadro clinico globale ascrivibile al 74 % (settantaquattro percento) con decorrenza dalle operazioni peritali ovvero dal 17.05.2024 in quanto la condizione clinica globale, già precaria, in particolar modo la patologia neurologica, ha presentato nel tempo un' ingravescenza di segni e sintomi sfociando in entità clinica di grado moderato/severo. Tale quadro è basato sull' obiettività clinica esperita in sede peritale. Ciò premesso, la ricorrente, però, versa in condizioni tali per cui è in grado di attendere in modo autonomo alle più comuni attività della vita quotidiana;
intendendo per atti quotidiani della vita quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di pari età. Infatti, il suo quadro clinico globale NON fa ritenere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione del ricorrente, in quanto presenta connotazione di gravità” (cfr. perizia).
Il CTU, inoltre, evidenzia che sia “Utile revisione medico-legale a 24 mesi per un possibile miglioramento della condizione clinica a seguito di un aderente e dedicato programma terapeutico e/o psicoterapeutico” e che, nonostante il quadro clinico della ricorrente “Non ricorrono, invece, i presupposti clinici per il riconoscimento, in capo al ricorrente, della condizione di handicap grave di cui all' art. 3 comma 2 e/o 3 della L. 104/1992 […]” (cfr. pagina 14).
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di invalidità pari al 74% (SETTANTAQUATTRO PER CENTO) della ricorrente con decorrenza dal 17.05.2024 e con revisione medico-legale a 24 mesi;
2) rigetta la domanda volta al riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
3) compensa integralmente le spese.
Così deciso in S. M. C.V., 31.01.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico