Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 964/2022 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Timineri Parte_1
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: ripetizione di indebito
All'udienza del 22 maggio 2025 il procuratore della parte appellante ha concluso come da verbale in atti.
IN FATTO
Con ricorso, depositato il 26 marzo 2021, conveniva in giudizio Parte_1
l' dinanzi al Tribunale di Agrigento G.L. chiedendo dichiararsi l'illegittimità del CP_1 provvedimento del 23.09.2020 (consegnato l'8.10.2020) con cui l le aveva CP_1 richiesto la restituzione dell'importo di € 21.976,80 a titolo di somme indebitamente percepite per il periodo che va dal 01/03/1987 al 30/06/2006, sulla pensione del coniuge cat. IO n. 15037327 eliminata per il decesso del titolare. Persona_1
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.276/2022 del 16.03.2022, rigettava il ricorso, rilevando, quanto alla preliminare eccezione di prescrizione, che:
- “l'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale”:
- “è pacifico che il de cuius nel periodo dal 2007 al 2010 restituì ratealmente una quota consistente dell'indebito contestatogli (egli pagò invero €. 17.735,28 a fronte dei 47.217,36 euro iniziali)”;
- “la condotta acquiescente del debitore ha certamente interrotto sino al 2010 il termine di prescrizione che non era certamente compiuto al momento (2019) in cui venne comunicata la chiesta restituzione”.
Quanto al dedotto difetto di motivazione riteneva il decidente - “in disparte il decisivo rilievo per cui il giudice del lavoro conosce dell'esistenza del rapporto e non tanto della legittimità formale degli atti” - che la diffida di restituzione prodotta dalla ricorrente contenesse esaustiva enunciazione della pretesa avanzata dall' . CP_1
Argomentava poi il primo giudice che:
- “a partire dall'autorevole intervento delle Sezioni Unite del 2010, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010)”;
- parte ricorrente non ha nella fattispecie “affatto contestato nel ricorso introduttivo che la prestazione pacificamente conseguita fosse indebita, avendo articolato censura di tipo diverso che non elide, dunque, il fatto, sostenuto dall' , CP_1 per cui la prestazione effettivamente corrisposta non era spettante”;
- “la ricorrente non ha contestato la natura indebita della prestazione e, gravata dall'onere della prova, non ha comunque provato alcunchè”, ragion per cui “è parimenti infondata l'eccezione di irripetibilità delle somme sollevata dalla Pt_1 che ha allegato la mancanza di dolo”, in quanto “la prestazione pensionistica indebitamente erogata al de cuius è stata poi revocata per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto e che il de cuis beneficiario, per 14 anni, ha restituito una quota rilevante dell'indebito senza muovere eccezioni di sorta”, cosicché non “pare, quindi, che la ricorrente, quale erede del soggetto destinatario della prestazione indebita, possa eccepire quella buona fede nemmeno allegata dal de cuius”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 12.9.2022, lamentando che: Parte_1
- OR NN marito della odierna appellante è deceduto il 25.06.2006, ragion per cui non avrebbe mai potuto effettuare quei pagamenti parziale dell'indebito ritenuti dal Tribunale quali atti interruttivi della prescrizione;
- l'eccepita prescrizione decennale (dies a quo 30.06.2009) si era sicuramente perfezionata al momento dell'invio della prima richiesta di restituzione dell'indebito, rappresentata dal provvedimento impugnato comunicato alla ricorrente (erede del de cuius signor OR NN) con raccomandata n. 689768521562 consegnata in data
08.10.2020;
- opera in materia la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 8 dpr 818/1957.
Nessuno si è costituito per l' . CP_1
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 22.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
IN DIRITTO
In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell' , non costituitosi in giudizio. CP_1
Passando al merito della vertenza, l'appello merita accoglimento. Basti in proposito osservare che alla data (8.10.2020) della consegna all'odierna appellante del provvedimento dell' di richiesta di restituzione dell'indebito CP_1 previdenziale per cui è causa, il termine di prescrizione decennale (dies a quo, da ultimo, 30.06.2006), in assenza di precedenti atti interruttivi documentati, era già decorso.
Non può essere, infatti, condiviso il percorso argomentativo seguito dal primo giudice nella parte in cui ha attribuito natura interruttiva a dei presunti pagamenti parziali effettuati dal de cuius, dal 2007 al 2010, del debito ingiunto.
E', infatti, pacificamente acquisito alla realtà processuale il dato fattuale del decesso di , marito e dante causa di , in data Persona_1 Parte_1
25.06.2006, ragione per cui non può certamente essere stato egli l'autore dei riferiti pagamenti, né vi è agli atti prova dell'imputabilità degli stessi all'odierna appellante.
Circostanza che concorre a disattendere l'assunto dell'adito magistrato per il quale il de cuis nel restituire “una quota rilevante dell'indebito senza muovere eccezione di sorta”, avrebbe sostanzialmente prestato acquiescenza all'avversa pretesa creditoria.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe l'esame delle ulteriori ragioni di gravame.
Per quanto sopraesposto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme CP_1 corrisposte, nel periodo dal 1° marzo 1987 al 30 giugno 2016, sulla pensione cat. IO n.15037327 di e richieste ad con nota del 23 Persona_1 Parte_1 CP_1 settembre 2020, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. n.68976852156-2.
Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , in riforma CP_1 della sentenza n.276/2022 pronunciata dal Tribunale di Agrigento G.L. il 16 marzo 2022, dichiara l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme CP_1 corrisposte, nel periodo dal 1° marzo 1987 al 30 giugno 2016, sulla pensione cat. IO
n.15037327 di e richieste ad con nota del 23 Persona_1 Parte_1 CP_1 settembre 2020, trasmessa a mezzo raccomandata A.R. n.68976852156-2.
Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo, in euro 1.618,00 e per il presente in euro 1.984,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo il 22 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo