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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/08/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3618/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2618/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore con sede in EL di AG (RN) alla Via De Garattoni 2/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Brachi (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Via Flaminia n°187/L, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 2, P.IVA in persona del
[...] P.IVA_2
Procuratore Speciale Dott. , giusta procura speciale per atto Notaio Rep. CP_2 Persona_1
38383, Racc. 17346, del 24.05.2017, rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefano Monti (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in via C.F._2 Pt_1
Sigismondo n. 75, giusta procura in atti;
Appellata
NONCHÉ CONTRO
, (C.F. ), residente in [...]; CP_3 C.F._3 Pt_1
, (C.F. , residente in [...] Controparte_4 C.F._4 Pt_1 interno 2;
Appellate contumaci pagina 1 di 9
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 342/2023 del Giudice di Pace di emessa Pt_1 in data 03.05.2023, depositata il 05.05.2023.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
OSSERVAZIONI IN FATTO
Con atto di citazione in appello del 24.11.2023, l'odierna appellante ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Rimini, , la sig.ra e la sig.ra per sentire Controparte_5 CP_3 Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in riforma dell'appellata sentenza n. 342/2023 del
Giudice di Pace di Rimini, contrariis reiectis, NEL MERITO - accertare e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa si
è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra quale conducente dell'autoveicolo Chevrolet Trax tg. ET548SN di CP_3 proprietà della sig.ra e, conseguentemente, condannare la compagnia assicuratrice Controparte_4 [...]
persona del suo procuratore speciale pro tempore, con sede in MILANO (20159 MI) Controparte_6
Via Benigni Crespi n° 23, CF e PIVA , in solido con la sig.ra (C.F. ), P.IVA_2 CP_3 C.F._3 residente in [...], quale conducente dell'autoveicolo Chevrolet Trax tg. ET548SN di proprietà della sig.ra Pt_1
, nonché in solido con la sig.ra (C.F. , residente in [...] Controparte_4 C.F._4 Pt_1
Cinghiale n° 7 interno 2, quale proprietaria dell'autoveicolo Chevrolet Trax tg. ET548SN, al pagamento della somma di €
4.418,20 per la causale dedotta e specificata in favore della società (P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in EL di AG (RN) alla Via De Garattoni 2/C, in virtù di quanto disposto dal codice delle assicurazioni e norme codicistiche ex art. 144 e ss. CdA ed art. 2054 c.c., per la causale dedotta e specificata ovvero in subordine, al pagamento di quella diversa somma che risulterà provata e di giustizia in corso di causa, e quindi al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso ed eccettuato, a cagione del sinistro de quo. Sempre e comunque oltre alla rivalutazione monetaria ex ISTAT ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del sinistro dalla quella diversa data sino al saldo effettivo, il tutto, sia la domanda principale che la subordinata, sempre e comunque entro e non oltre la competenza per valore del giudice adito da intendersi quale espressa clausola processuale di contenimento della domanda Con vittoria di spese ex D.M. 55/14 e valutazione da parte del giudice della mancata partecipazione alla negoziazione assistita”.
Parte appellante, preliminarmente, ha provveduto a ricostruire la vicenda in fatto, esponendo di aver convenuto dinanzi al Giudice di Pace , quale impresa assicuratrice il veicolo Controparte_5 danneggiante, nonché la sig.ra e la sig.ra per vederle condannare al risarcimento dei Controparte_4 CP_3 maggiori danni subiti per i quali la compagnia assicurativa ha già liquidato la somma di euro 7.510,00 per la riparazione del mezzo, non riconoscendo le ulteriori voci di danno rappresentate dal fermo tecnico, dal mancato guadagno, dai costi di bollo ed assicurazione durante il mancato uso. Ha proseguito l'appellante pagina 2 di 9 evidenziando che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha così stabilito: “Rigetta la domanda siccome non provata 2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore della Parte_1 convenuta , in persona del legale rappresentate pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_5 complessivi € 1.265,00 per compensi comprese le quattro fasi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge”.
L'autoscuola ha impugnato il citato provvedimento facendo valere quale motivo di Parte_1 gravame la carente ed errata valutazione da parte del Giudice di Pace delle prove emerse in corso di causa. Più nel dettaglio, a detta dell'appellante, il Giudice di primo grado ha erroneamente rigettato la domanda risarcitoria sull'assunto che: “parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale (es. libri contabili, dichiarazioni dei redditi dell'anno del sinistro e degli anni precedenti) dai quali poteva effettivamente evincersi l'effettivo mancato guadagno e/o poteva comunque quantificarsi il mancato guadagno futuro”.
Ha esposto parte appellante che, con riferimento al danno da fermo tecnico, la giurisprudenza citata dal
Giudice di Pace è errata in quanto, in primo luogo, l'orientamento della Cassazione secondo il quale “il danno da fermo tecnico non è risarcibile in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova, che attiene sia al profilo della utilizzabilità del mezzi per tutti i giorni in cui esso è sottratto alla disponibilità del proprietario, sia al profilo della necessità del proprietario di servirsene, così che dalla sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale ad esempio, quello derivante dall'impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa (lucro cessante), ovvero di far ricorso a mezzi sostitutivi (danno emergente)” non costituisce un orientamento consolidato ed univoco, avendo altra giurisprudenza affermato che tale danno “può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”. In particolare, ha sottolineato che il Giudice di Pace non ha tenuto conto del fatto che ogni Parte_1 autoveicolo, anche durante la sosta forzata, è fonte di spesa (tassa di circolazione, premio assicurazione) ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
Parte appellante ha sottolineato di aver comunque adempiuto all'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di Cassazione citata dallo stesso Giudice di Pace, evidenziando di aver “comunque dato prova della sussistenza del danno, ciò anche in considerazione dell'impossibilità di noleggiare un veicolo avente le medesime caratteristiche, trattandosi di mezzo modificato per le esigenze della “scuola” guida”.
Sotto il profilo della quantificazione del danno subito, l'appellante ha precisato che il veicolo di cui è causa è stato collocato “in officina per ben n. 28 giornate per le opportune riparazioni”, ma ha in ogni caso limitato la sua richiesta risarcitoria a giorni 11, quantificando in euro 880,00 il danno subito in conseguenza della indisponibilità del veicolo. Con riferimento al mancato guadagno ha determinato in euro Parte_1
3.520,00 il danno subito (“importo unitario della singola guida pari ad € 20,00 per 8 ore al dì, moltiplicato per 11 giorni”). pagina 3 di 9 Infine, l'appellante ha altresì evidenziato che al mancato utilizzo del bene è altresì correlato il danno relativo alla quota parte di bollo e di copertura assicurativa non fruiti per un totale di euro 18,20.
Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1
, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma del
[...] provvedimento impugnato e il conseguente rigetto dell'appello.
In particolare, l'appellata ha evidenziato la erroneità della tesi sostenuta da Guida secondo la quale Pt_1 la giurisprudenza in materia di onere probatorio correlato al danno da fermo tecnico non sia univoca e concordante, deducendo che, al contrario, la giurisprudenza posta a fondamento della sentenza impugnata è assolutamente consolidata. La Corte di Cassazione, infatti, ha unanimemente affermato che “il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto”. A detta di parte appellata costituisce orientamento oramai minoritario e superato quello secondo il quale “il danno in parola, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica”.
Pertanto, ha concluso la compagnia assicurativa, evidenziando che la sentenza impugnata è esente da vizi in quanto il danno citato non è stato provato da controparte né sotto il profilo della perdita né sotto quello del mancato guadagno, non avendo controparte fornito prova né “che il mezzo fosse necessario al proprietario, né che il proprietario, a causa della sua inutilizzabilità, abbia subito un mancato guadagno” né “che, a causa del fermo dell'autovettura, non è stato possibile effettuare le guide in quel periodo” e non essendo “stati prodotti in giudizio gli unici documenti da cui si sarebbe potuto evincere un eventuale mancato guadagno, ovverosia le dichiarazioni dei redditi, o i libri contabili relativi al periodo precedente e successivo al sinistro de quo”.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 13 giugno
2024 l'appellante ha riferito di aver omesso di effettuare il deposito della notifica dell'atto introduttivo alla sig.ra e, di conseguenza, il Giudice ha rinviato per la verifica della regolarità della notifica CP_3 all'udienza del 17 dicembre 2024. All'udienza indicata le parti hanno entrambe chiesto fissarsi udienza di discussione e all'udienza del 10 luglio 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle stesse in sede di memorie ex art
352 c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra e della sig.ra . CP_3 Controparte_4
SUL RIGETTO DELL'APPELLO
Parte appellante ha dedotto che è erronea la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni da fermo tecnico sull'assunto che tale forma di danno non è risarcibile in re ipsa e, in ogni caso, non è stata fornita prova documentale dalla quale potersi determinare il mancato guadagno. Più nel dettaglio, parte appellante ha quantificato in euro 880,00 il costo correlato al fermo del pagina 4 di 9 veicolo, in euro 3.520,00 il mancato guadagno derivante dalla impossibilità di reperire una vettura sostitutiva per effettuare le lezioni di guida e in euro 18,20 i danni relativi alla quota parte di bollo e di copertura assicurativa non fruita.
Parte appellata, al contrario, ha motivato in ordine alla conferma della pronuncia impugnata sull'assunto che costituisce orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato quello secondo il quale il danno da fermo tecnico deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso.
In via preliminare, occorre evidenziare che per danno da fermo tecnico si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario di un automezzo danneggiato da fatto illecito e derivante dalla impossibilità del suo utilizzo per il tempo necessario alla riparazione. Il danno da fermo tecnico richiama due diverse accezioni: nella prima il danno è da intendersi come la somma delle spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso della vettura e il deprezzamento della stessa durante la sosta forzata in officina;
nella seconda il danno è rappresentato da tutte le ulteriori poste di danno indirettamente e non immediatamente ricollegabili alla sosta forzata della vettura, quali le spese per il noleggio della vettura sostitutiva o l'impossibilità di eseguire una particolare attività. In particolare, il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo deve essere allegato e provato e la prova non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma si deve sostanziare nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo alternativo e/o sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
I citati principi sono stati affermati dalla stessa giurisprudenza di Cassazione la quale, con particolare riferimento alla disciplina dell'onere probatorio vigente in materia di risarcimento del danno da fermo tecnico, ha affermato che il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo
(danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante) (Cassazione civile, sez. III, 31.05.2017, n. 13718). Il medesimo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, secondo la quale “in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, questo non può considerarsi sussistente in re ipsa , quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi” (Cassazione civile, pagina 5 di 9 sez. III, 22.10.2024, n. 273439). Sempre la Cassazione ha affermato che il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cassazione civile, sez. II,
17.12.2024, n. 32946). La giurisprudenza è quindi pacifica nell'affermare che il danno da fermo tecnico non è mai qualificabile quale danno in re ipsa e con riferimento al quale, quindi, l'attore non è onerato di fornirne prova, ma trattasi sempre di un danno che deve formare oggetto di prova sia sotto il profilo della sua riconducibilità sul piano eziologico al fatto illecito sia sotto il profilo della sua quantificazione. Il danno da fermo tecnico, infatti, non si estrinseca nella mera indisponibilità del veicolo ma nelle conseguenze pregiudizievoli che dalla indisponibilità sono derivate.
Ritiene il presente Tribunale che proprio di tali principi debba essere fatta applicazione nel caso di specie, non essendo condivisibile la tesi propria di una certa giurisprudenza, secondo la quale il danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa dell'impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario per la sua riparazione, “può essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo per cui esso è destinato” (Tribunale, Pavia, sez. III, 26.02.2019, n. 358). Il citato orientamento non è infatti conforme a quelli che sono i principi in materia di causalità giuridica, secondo i quali oggetto di risarcimento non è la lesione in sé e per sé, ma soltanto le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione stessa sono derivate.
Orbene, facendo applicazione di detti principi, emerge che la sentenza impugnata è corretta ed esente da vizi nella parte in cui il Giudice di Pace ha così motivato: “nel caso in esame parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale (es. libri contabili e/o dichiarazione dei redditi dell'anno del sinistro e degli anni precedenti) dai quale poteva evincersi l'effettivo mancato guadagno e/o comunque poteva quantificarsi il mancato guadagno futuro”. L'odierna appellante, infatti, si è limitata a quantificare il danno subito a mezzo di meri calcoli aritmetici, non fornendo alcuna prova in ordine alle perdite concretamente subite. Privo di rilievo probatorio utile alla determinazione del danno è sia il listino dei prezzi praticato dall'autoscuola guida (cfr. doc. 5 atto di citazione) sia la CP_7 dichiarazione testimoniale del sig. poiché il listino prezzi, isolatamente considerato, non Testimone_1 consente di poter stabilire le perdite effettivamente subite e la testimonianza del sig. nulla rileva ai fini Tes_1 di una puntuale ed esatta determinazione del danno, avendo questi genericamente riferito che: “il mezzo in questione viene utilizzato per lo svolgimento di n. 24 guide pratiche al giorno della durata di 30 minuti ciascuna”. Parte attrice, al contrario, ha omesso di fornire prova dell'eventuale calendario delle lezioni già oggetto di prenotazione nel periodo in cui è rimasta priva del veicolo coinvolto nel sinistro e dei relativi costi delle lezioni né ha fornito prova delle dichiarazioni dei redditi relativi a periodi analoghi a quello oggetto del fermo. Parte_1 pagina 6 di 9 infatti, si è limitata a riferire che “il valore economico attribuito ad ogni giorno di fermo tecnico è stato forfettariamente individuato in € 80,00 per n. 11 giorni. Così per un totale di € 880,00” e che “l'importo per ogni giorno di mancato guadagno
è stato calcolato prendendo come base di calcolo l'importo unitario della singola guida pari ad € 20,00 per 8 ore al dì, moltiplicato per 11 giorni. Così per un totale di € 3.520,00”. Le citate deduzioni non costituiscono specifiche prove del danno subito. Destituita di fondamento è altresì la deduzione secondo la quale l'attrice si è trovata nella impossibilità di “noleggiare un veicolo avente le medesime caratteristiche, trattandosi di mezzo modificato per le esigenze della
“scuola” guida”, in quanto anche tale affermazione non è stata provata dalla odierna appellante, la quale, al contrario, avrebbe dovuto provare la citata condizione di oggettiva impossibilità di reperire altro veicolo, ad esempio allegando documentazione attestante le ricerche in concreto svolte e il loro esito negativo. Tutte le allegazioni di pertanto, si risolvono in una generica richiesta risarcitoria correlata alla mera Parte_1 indisponibilità del veicolo che, in quanto tale, non può costituire oggetto di ristoro così come ribadito dalle pronunce della Cassazione sopra citate.
Ritiene l'adito Tribunale che debba essere rigettato l'appello proposto anche con riferimento alla richiesta risarcitoria correlata ai costi inerenti al premio assicurativo, avendo il Giudice di Pace fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., secondo il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza”. Con particolare riferimento alla questione citata, la sosta forzosa non comporta automaticamente e necessariamente un danno pari al premio assicurativo inutilmente pagato durante il periodo della riparazione, in quanto il proprietario del mezzo potrebbe chiedere la sospensione della efficacia della polizza e il non chiederlo comporta negligenza dell'assicurato che non può pretendere il risarcimento. Pertanto, facendo ricorso alla ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il citato pregiudizio e tale posta non può quindi essere allocato in capo Parte_1 alla compagnia assicurativa.
Giova altresì evidenziare che in materia di costi correlati al premio assicurativo e alle tasse di circolazione la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno (Cassazione civile, sez. III, 19.04.2013, n. 9626). Pertanto, la giurisprudenza ha escluso il ristoro del danno nel caso in cui la perdita sia di entità tale da essere priva di una effettiva consistenza economica. L'opposta soluzione, infatti, determinerebbe la ammissibilità di azioni volte al risarcimento di danni bagatellari.
Di conseguenza, il Giudice di Pace ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria relativa al premio assicurativo in quanto, in primo luogo, trattasi di danno che parte appellante avrebbe potuto evitare chiedendo la temporanea sospensione della polizza e, in secondo luogo, visto l'importo che viene in rilievo, trattasi altresì di perdita irrilevante (euro 12,60 secondo quanto dedotto dalla stessa . Le Parte_1 pagina 7 di 9 medesime considerazioni si estendono anche all'imposta di bollo (euro 5,60), trattandosi di un pregiudizio privo di una effettiva consistenza economica.
In conclusioni, ritiene l'adito Tribunale che la sentenza impugnata sia esente da vizi e vada integralmente confermata.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si precisa che dalla liquidazione verrà esclusa la fase istruttoria che non è stata espletata nel presente procedimento.
Con riferimento alle appellate che sono rimaste contumaci nel presente procedimento giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che le contumaci vittoriose (sig.ra e CP_3 sig.ra ), avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avranno diritto al Controparte_4 rimborso delle spese processuali, giacché non hanno espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Cass. Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10.07.2015), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n. 43152) della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 342/2023 del Parte_1 Parte_1
Giudice di Pace di emessa in data 03.05.2023, depositata il 05.05.2023. e, per l'effetto, Pt_1 conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 ➢ Condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro 1.701,00, oltre IVA e CPA e Controparte_1 rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Si comunichi
Così deciso in Rimini, 7 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 10.7.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2618/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore con sede in EL di AG (RN) alla Via De Garattoni 2/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Brachi (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il C.F._1 suo studio in Via Flaminia n°187/L, PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
, con sede legale in Milano (MI), Via Benigno Crespi n. 2, P.IVA in persona del
[...] P.IVA_2
Procuratore Speciale Dott. , giusta procura speciale per atto Notaio Rep. CP_2 Persona_1
38383, Racc. 17346, del 24.05.2017, rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefano Monti (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in via C.F._2 Pt_1
Sigismondo n. 75, giusta procura in atti;
Appellata
NONCHÉ CONTRO
, (C.F. ), residente in [...]; CP_3 C.F._3 Pt_1
, (C.F. , residente in [...] Controparte_4 C.F._4 Pt_1 interno 2;
Appellate contumaci pagina 1 di 9
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 10 luglio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 342/2023 del Giudice di Pace di emessa Pt_1 in data 03.05.2023, depositata il 05.05.2023.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
OSSERVAZIONI IN FATTO
Con atto di citazione in appello del 24.11.2023, l'odierna appellante ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Rimini, , la sig.ra e la sig.ra per sentire Controparte_5 CP_3 Controparte_4 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in riforma dell'appellata sentenza n. 342/2023 del
Giudice di Pace di Rimini, contrariis reiectis, NEL MERITO - accertare e dichiarare che l'incidente stradale per cui è causa si
è verificato per responsabilità esclusiva della sig.ra quale conducente dell'autoveicolo Chevrolet Trax tg. ET548SN di CP_3 proprietà della sig.ra e, conseguentemente, condannare la compagnia assicuratrice Controparte_4 [...]
persona del suo procuratore speciale pro tempore, con sede in MILANO (20159 MI) Controparte_6
Via Benigni Crespi n° 23, CF e PIVA , in solido con la sig.ra (C.F. ), P.IVA_2 CP_3 C.F._3 residente in [...], quale conducente dell'autoveicolo Chevrolet Trax tg. ET548SN di proprietà della sig.ra Pt_1
, nonché in solido con la sig.ra (C.F. , residente in [...] Controparte_4 C.F._4 Pt_1
Cinghiale n° 7 interno 2, quale proprietaria dell'autoveicolo Chevrolet Trax tg. ET548SN, al pagamento della somma di €
4.418,20 per la causale dedotta e specificata in favore della società (P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in EL di AG (RN) alla Via De Garattoni 2/C, in virtù di quanto disposto dal codice delle assicurazioni e norme codicistiche ex art. 144 e ss. CdA ed art. 2054 c.c., per la causale dedotta e specificata ovvero in subordine, al pagamento di quella diversa somma che risulterà provata e di giustizia in corso di causa, e quindi al risarcimento dei danni tutti, nessuno escluso ed eccettuato, a cagione del sinistro de quo. Sempre e comunque oltre alla rivalutazione monetaria ex ISTAT ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del sinistro dalla quella diversa data sino al saldo effettivo, il tutto, sia la domanda principale che la subordinata, sempre e comunque entro e non oltre la competenza per valore del giudice adito da intendersi quale espressa clausola processuale di contenimento della domanda Con vittoria di spese ex D.M. 55/14 e valutazione da parte del giudice della mancata partecipazione alla negoziazione assistita”.
Parte appellante, preliminarmente, ha provveduto a ricostruire la vicenda in fatto, esponendo di aver convenuto dinanzi al Giudice di Pace , quale impresa assicuratrice il veicolo Controparte_5 danneggiante, nonché la sig.ra e la sig.ra per vederle condannare al risarcimento dei Controparte_4 CP_3 maggiori danni subiti per i quali la compagnia assicurativa ha già liquidato la somma di euro 7.510,00 per la riparazione del mezzo, non riconoscendo le ulteriori voci di danno rappresentate dal fermo tecnico, dal mancato guadagno, dai costi di bollo ed assicurazione durante il mancato uso. Ha proseguito l'appellante pagina 2 di 9 evidenziando che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha così stabilito: “Rigetta la domanda siccome non provata 2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore della Parte_1 convenuta , in persona del legale rappresentate pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_5 complessivi € 1.265,00 per compensi comprese le quattro fasi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge”.
L'autoscuola ha impugnato il citato provvedimento facendo valere quale motivo di Parte_1 gravame la carente ed errata valutazione da parte del Giudice di Pace delle prove emerse in corso di causa. Più nel dettaglio, a detta dell'appellante, il Giudice di primo grado ha erroneamente rigettato la domanda risarcitoria sull'assunto che: “parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale (es. libri contabili, dichiarazioni dei redditi dell'anno del sinistro e degli anni precedenti) dai quali poteva effettivamente evincersi l'effettivo mancato guadagno e/o poteva comunque quantificarsi il mancato guadagno futuro”.
Ha esposto parte appellante che, con riferimento al danno da fermo tecnico, la giurisprudenza citata dal
Giudice di Pace è errata in quanto, in primo luogo, l'orientamento della Cassazione secondo il quale “il danno da fermo tecnico non è risarcibile in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova, che attiene sia al profilo della utilizzabilità del mezzi per tutti i giorni in cui esso è sottratto alla disponibilità del proprietario, sia al profilo della necessità del proprietario di servirsene, così che dalla sua utilizzazione, ne sia derivato un danno, quale ad esempio, quello derivante dall'impossibilità allo svolgimento di una attività lavorativa (lucro cessante), ovvero di far ricorso a mezzi sostitutivi (danno emergente)” non costituisce un orientamento consolidato ed univoco, avendo altra giurisprudenza affermato che tale danno “può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”. In particolare, ha sottolineato che il Giudice di Pace non ha tenuto conto del fatto che ogni Parte_1 autoveicolo, anche durante la sosta forzata, è fonte di spesa (tassa di circolazione, premio assicurazione) ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
Parte appellante ha sottolineato di aver comunque adempiuto all'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di Cassazione citata dallo stesso Giudice di Pace, evidenziando di aver “comunque dato prova della sussistenza del danno, ciò anche in considerazione dell'impossibilità di noleggiare un veicolo avente le medesime caratteristiche, trattandosi di mezzo modificato per le esigenze della “scuola” guida”.
Sotto il profilo della quantificazione del danno subito, l'appellante ha precisato che il veicolo di cui è causa è stato collocato “in officina per ben n. 28 giornate per le opportune riparazioni”, ma ha in ogni caso limitato la sua richiesta risarcitoria a giorni 11, quantificando in euro 880,00 il danno subito in conseguenza della indisponibilità del veicolo. Con riferimento al mancato guadagno ha determinato in euro Parte_1
3.520,00 il danno subito (“importo unitario della singola guida pari ad € 20,00 per 8 ore al dì, moltiplicato per 11 giorni”). pagina 3 di 9 Infine, l'appellante ha altresì evidenziato che al mancato utilizzo del bene è altresì correlato il danno relativo alla quota parte di bollo e di copertura assicurativa non fruiti per un totale di euro 18,20.
Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1
, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma del
[...] provvedimento impugnato e il conseguente rigetto dell'appello.
In particolare, l'appellata ha evidenziato la erroneità della tesi sostenuta da Guida secondo la quale Pt_1 la giurisprudenza in materia di onere probatorio correlato al danno da fermo tecnico non sia univoca e concordante, deducendo che, al contrario, la giurisprudenza posta a fondamento della sentenza impugnata è assolutamente consolidata. La Corte di Cassazione, infatti, ha unanimemente affermato che “il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto”. A detta di parte appellata costituisce orientamento oramai minoritario e superato quello secondo il quale “il danno in parola, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica”.
Pertanto, ha concluso la compagnia assicurativa, evidenziando che la sentenza impugnata è esente da vizi in quanto il danno citato non è stato provato da controparte né sotto il profilo della perdita né sotto quello del mancato guadagno, non avendo controparte fornito prova né “che il mezzo fosse necessario al proprietario, né che il proprietario, a causa della sua inutilizzabilità, abbia subito un mancato guadagno” né “che, a causa del fermo dell'autovettura, non è stato possibile effettuare le guide in quel periodo” e non essendo “stati prodotti in giudizio gli unici documenti da cui si sarebbe potuto evincere un eventuale mancato guadagno, ovverosia le dichiarazioni dei redditi, o i libri contabili relativi al periodo precedente e successivo al sinistro de quo”.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti del 13 giugno
2024 l'appellante ha riferito di aver omesso di effettuare il deposito della notifica dell'atto introduttivo alla sig.ra e, di conseguenza, il Giudice ha rinviato per la verifica della regolarità della notifica CP_3 all'udienza del 17 dicembre 2024. All'udienza indicata le parti hanno entrambe chiesto fissarsi udienza di discussione e all'udienza del 10 luglio 2025 sulle conclusioni rassegnate dalle stesse in sede di memorie ex art
352 c.p.c. il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra e della sig.ra . CP_3 Controparte_4
SUL RIGETTO DELL'APPELLO
Parte appellante ha dedotto che è erronea la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni da fermo tecnico sull'assunto che tale forma di danno non è risarcibile in re ipsa e, in ogni caso, non è stata fornita prova documentale dalla quale potersi determinare il mancato guadagno. Più nel dettaglio, parte appellante ha quantificato in euro 880,00 il costo correlato al fermo del pagina 4 di 9 veicolo, in euro 3.520,00 il mancato guadagno derivante dalla impossibilità di reperire una vettura sostitutiva per effettuare le lezioni di guida e in euro 18,20 i danni relativi alla quota parte di bollo e di copertura assicurativa non fruita.
Parte appellata, al contrario, ha motivato in ordine alla conferma della pronuncia impugnata sull'assunto che costituisce orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato quello secondo il quale il danno da fermo tecnico deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso.
In via preliminare, occorre evidenziare che per danno da fermo tecnico si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario di un automezzo danneggiato da fatto illecito e derivante dalla impossibilità del suo utilizzo per il tempo necessario alla riparazione. Il danno da fermo tecnico richiama due diverse accezioni: nella prima il danno è da intendersi come la somma delle spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso della vettura e il deprezzamento della stessa durante la sosta forzata in officina;
nella seconda il danno è rappresentato da tutte le ulteriori poste di danno indirettamente e non immediatamente ricollegabili alla sosta forzata della vettura, quali le spese per il noleggio della vettura sostitutiva o l'impossibilità di eseguire una particolare attività. In particolare, il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo deve essere allegato e provato e la prova non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del mezzo, ma si deve sostanziare nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo alternativo e/o sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.
I citati principi sono stati affermati dalla stessa giurisprudenza di Cassazione la quale, con particolare riferimento alla disciplina dell'onere probatorio vigente in materia di risarcimento del danno da fermo tecnico, ha affermato che il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo
(danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante) (Cassazione civile, sez. III, 31.05.2017, n. 13718). Il medesimo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, secondo la quale “in tema di risarcimento del danno da fermo tecnico, questo non può considerarsi sussistente in re ipsa , quale conseguenza automatica del sinistro, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno, quale, ad esempio, quello riconnesso alla impossibilità dello svolgimento di un'attività lavorativa ovvero all'esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi” (Cassazione civile, pagina 5 di 9 sez. III, 22.10.2024, n. 273439). Sempre la Cassazione ha affermato che il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo (Cassazione civile, sez. II,
17.12.2024, n. 32946). La giurisprudenza è quindi pacifica nell'affermare che il danno da fermo tecnico non è mai qualificabile quale danno in re ipsa e con riferimento al quale, quindi, l'attore non è onerato di fornirne prova, ma trattasi sempre di un danno che deve formare oggetto di prova sia sotto il profilo della sua riconducibilità sul piano eziologico al fatto illecito sia sotto il profilo della sua quantificazione. Il danno da fermo tecnico, infatti, non si estrinseca nella mera indisponibilità del veicolo ma nelle conseguenze pregiudizievoli che dalla indisponibilità sono derivate.
Ritiene il presente Tribunale che proprio di tali principi debba essere fatta applicazione nel caso di specie, non essendo condivisibile la tesi propria di una certa giurisprudenza, secondo la quale il danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa dell'impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario per la sua riparazione, “può essere liquidato anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo per cui esso è destinato” (Tribunale, Pavia, sez. III, 26.02.2019, n. 358). Il citato orientamento non è infatti conforme a quelli che sono i principi in materia di causalità giuridica, secondo i quali oggetto di risarcimento non è la lesione in sé e per sé, ma soltanto le conseguenze pregiudizievoli che dalla lesione stessa sono derivate.
Orbene, facendo applicazione di detti principi, emerge che la sentenza impugnata è corretta ed esente da vizi nella parte in cui il Giudice di Pace ha così motivato: “nel caso in esame parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale (es. libri contabili e/o dichiarazione dei redditi dell'anno del sinistro e degli anni precedenti) dai quale poteva evincersi l'effettivo mancato guadagno e/o comunque poteva quantificarsi il mancato guadagno futuro”. L'odierna appellante, infatti, si è limitata a quantificare il danno subito a mezzo di meri calcoli aritmetici, non fornendo alcuna prova in ordine alle perdite concretamente subite. Privo di rilievo probatorio utile alla determinazione del danno è sia il listino dei prezzi praticato dall'autoscuola guida (cfr. doc. 5 atto di citazione) sia la CP_7 dichiarazione testimoniale del sig. poiché il listino prezzi, isolatamente considerato, non Testimone_1 consente di poter stabilire le perdite effettivamente subite e la testimonianza del sig. nulla rileva ai fini Tes_1 di una puntuale ed esatta determinazione del danno, avendo questi genericamente riferito che: “il mezzo in questione viene utilizzato per lo svolgimento di n. 24 guide pratiche al giorno della durata di 30 minuti ciascuna”. Parte attrice, al contrario, ha omesso di fornire prova dell'eventuale calendario delle lezioni già oggetto di prenotazione nel periodo in cui è rimasta priva del veicolo coinvolto nel sinistro e dei relativi costi delle lezioni né ha fornito prova delle dichiarazioni dei redditi relativi a periodi analoghi a quello oggetto del fermo. Parte_1 pagina 6 di 9 infatti, si è limitata a riferire che “il valore economico attribuito ad ogni giorno di fermo tecnico è stato forfettariamente individuato in € 80,00 per n. 11 giorni. Così per un totale di € 880,00” e che “l'importo per ogni giorno di mancato guadagno
è stato calcolato prendendo come base di calcolo l'importo unitario della singola guida pari ad € 20,00 per 8 ore al dì, moltiplicato per 11 giorni. Così per un totale di € 3.520,00”. Le citate deduzioni non costituiscono specifiche prove del danno subito. Destituita di fondamento è altresì la deduzione secondo la quale l'attrice si è trovata nella impossibilità di “noleggiare un veicolo avente le medesime caratteristiche, trattandosi di mezzo modificato per le esigenze della
“scuola” guida”, in quanto anche tale affermazione non è stata provata dalla odierna appellante, la quale, al contrario, avrebbe dovuto provare la citata condizione di oggettiva impossibilità di reperire altro veicolo, ad esempio allegando documentazione attestante le ricerche in concreto svolte e il loro esito negativo. Tutte le allegazioni di pertanto, si risolvono in una generica richiesta risarcitoria correlata alla mera Parte_1 indisponibilità del veicolo che, in quanto tale, non può costituire oggetto di ristoro così come ribadito dalle pronunce della Cassazione sopra citate.
Ritiene l'adito Tribunale che debba essere rigettato l'appello proposto anche con riferimento alla richiesta risarcitoria correlata ai costi inerenti al premio assicurativo, avendo il Giudice di Pace fatto corretta applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., secondo il quale “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando la ordinaria diligenza”. Con particolare riferimento alla questione citata, la sosta forzosa non comporta automaticamente e necessariamente un danno pari al premio assicurativo inutilmente pagato durante il periodo della riparazione, in quanto il proprietario del mezzo potrebbe chiedere la sospensione della efficacia della polizza e il non chiederlo comporta negligenza dell'assicurato che non può pretendere il risarcimento. Pertanto, facendo ricorso alla ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il citato pregiudizio e tale posta non può quindi essere allocato in capo Parte_1 alla compagnia assicurativa.
Giova altresì evidenziare che in materia di costi correlati al premio assicurativo e alle tasse di circolazione la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno (Cassazione civile, sez. III, 19.04.2013, n. 9626). Pertanto, la giurisprudenza ha escluso il ristoro del danno nel caso in cui la perdita sia di entità tale da essere priva di una effettiva consistenza economica. L'opposta soluzione, infatti, determinerebbe la ammissibilità di azioni volte al risarcimento di danni bagatellari.
Di conseguenza, il Giudice di Pace ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria relativa al premio assicurativo in quanto, in primo luogo, trattasi di danno che parte appellante avrebbe potuto evitare chiedendo la temporanea sospensione della polizza e, in secondo luogo, visto l'importo che viene in rilievo, trattasi altresì di perdita irrilevante (euro 12,60 secondo quanto dedotto dalla stessa . Le Parte_1 pagina 7 di 9 medesime considerazioni si estendono anche all'imposta di bollo (euro 5,60), trattandosi di un pregiudizio privo di una effettiva consistenza economica.
In conclusioni, ritiene l'adito Tribunale che la sentenza impugnata sia esente da vizi e vada integralmente confermata.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si precisa che dalla liquidazione verrà esclusa la fase istruttoria che non è stata espletata nel presente procedimento.
Con riferimento alle appellate che sono rimaste contumaci nel presente procedimento giova evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, se da un lato costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il Giudice possa disporre la compensazione delle spese a carico del convenuto contumace, non altrettanto può dirsi per la condanna alle spese in favore del contumace vittorioso. Tale assunto trae fondamento dalla seguente considerazione: “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011).
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente, pertanto, che le contumaci vittoriose (sig.ra e CP_3 sig.ra ), avendo deliberatamente deciso di non costituirsi in giudizio, non avranno diritto al Controparte_4 rimborso delle spese processuali, giacché non hanno espletato alcuna attività processuale e/o difensiva nel procedimento medesimo.
Infine, in ragione del rigetto dell'appello, in forza dell'art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., nel testo modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18, applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (Cass. Sez. 6 - 3, sent. n. 14515 del 10.07.2015), si dà atto, conformemente alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. un. 20 febbraio 2020, n. 43152) della ricorrenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 342/2023 del Parte_1 Parte_1
Giudice di Pace di emessa in data 03.05.2023, depositata il 05.05.2023. e, per l'effetto, Pt_1 conferma la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 ➢ Condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro 1.701,00, oltre IVA e CPA e Controparte_1 rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Si comunichi
Così deciso in Rimini, 7 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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