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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1874 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Daniele Toffanin ed elettivamente domiciliata a Rovigo, via Mazzini 24/5, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Fois ed elettivamente domiciliata a
Rosolina (RO), via G. Marconi n. 3, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Mazzucco e Luigi Migliorini ed elettivamente domiciliato ad Adria (RO), via Pegolini 2, presso lo studio dei difensori;
appellata pagina 1 di 9 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Rovigo
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
– accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 778/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo,
Sezione Prima Civile, Giudice Dott. Marco Pesoli, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1796/2022, depositata in cancelleria in data 13/09/2023,notificata il 18.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con le valutazioni di cui al presente atto di appello e che qui si riportano pedissequamente: “in via In principale: previa valutazione dei presupposti di cui in atto di citazione, disporre il risarcimento dei danni tutti subiti dalla Società ricorrente in relazione alle vicende di cui in premessa, secondo le richieste formulate in atto: quanto al danno materiale quantificato in €. 322.710,86 ovvero in altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quanto alle ulteriori voci di danno risarcibile ex art. 2043 c.c. anche per danno all'immagine, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ponendo tale risarcimento a carico delle convenute, in solido tra loro, per la raccolta e la vendita del prodotto insistente nelle aree interessate di proprietà della società attrice, con gli interessi moratori dalla domanda al saldo. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento del diritto ex art 2043 cc, qualificare l'odierna azione ex art 2041 cc, unico rimedio esperibile con conseguente condanna delle controparti alla corresponsione della somma già quantificata in via principale."
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In sede istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: le istanze istruttorie avanzate in memorie ex art. 183, VI co., cpc, rilevando peraltro che alcuna istanza istruttoria è stata avanzata dalle controparti.
pagina 2 di 9 In ogni caso, si oppone ad eventuali domande ed eccezioni nuove svolte dalle controparti e/o documenti eventualmente dimessi dichiarando sin da ora di non accettare il contradditorio sulle stesse.
Per Controparte_1
Voglia, l'Ecc.ma d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
Nel merito: Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello a fronte della sua manifestata infondatezza e per l'effetto confermare la sentenza del
Tribunale di Rovigo ivi impugnata;
In via ulteriormente principale: Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti ed ivi integralmente richiamati, tenuto conto delle eccezioni di prescrizione di entrambe le azioni esperite, e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di
Rovigo ivi appellata;
In via subordinata: Nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea
e di rigetto delle eccezioni di prescrizione svolta dalla convenuta, comunque rigettare le domanda di risarcimento/indennizzo ex adverso formulata poiché infondata, in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza appellata;
In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, determinare il risarcimento/indennizzo dovuto da
[...]
nei limiti della quota alla stessa Parte_2 ascrivibile, relativamente la sola zona di produzione di 3.500 mq.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali e oltre accessori come per legge, di primo e secondo grado, oltre alla condanna di ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. Parte_1
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttore ex adverso formulate, per tutti i motivi dedotti in atti.”
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze istruttorie nuove che venissero introdotte dall'appellante e/o dal con le note di trattazione. Controparte_3
Per Controparte_2
pagina 3 di 9 Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'appello, rigettando ogni richiesta anche istruttoria e confermando la sentenza emessa dal Tribunale di
Rovigo.
In via subordinata respingersi l'appello in accoglimento delle altre eccezioni da noi formulate, dichiarandosi in primis il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
, l'inammissibilità della domanda ex art.2041 c.c. in quanto tardivamente
[...] formulata, la prescrizione di entrambe le azioni, l'infondatezza delle domande.
Con vittoria delle spese e competenze di causa e con condanna di parte appellante per responsabilità aggravata per temerarietà della lite ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa dalla Corte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 7 settembre 2022 Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rovigo la
[...] Controparte_1
e la .
[...] Controparte_4
L'attrice, dopo avere riferito in relazione agli esiti dei procedimenti svoltisi davanti al TAR del Veneto e al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto la sua richiesta di annullamento di provvedimenti dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo, chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per essersi le stesse appropriate, nel lasso di tempo in cui avevano illegittimamente occupato lo spazio acqueo in uso e coltivato dalla società attrice, dell'intero prodotto ivi contenuto consistente in una grande quantità di vongole Pt_3
Il danno materiale veniva quantificato, come da perizia prodotta in allegato all'atto di citazione, in euro 322.710,86.
Le convenute si costituivano in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, contestando la fondatezza della domanda risarcitoria e gli esiti della perizia depositata, evidenziando che non era mai stata la Parte_1 concessionaria dell'area demaniale in contestazione, affermando che non risultava dimostrato che l'asserita semina nell'area oggetto del giudizio fosse stata fatta dall'attrice, la quale non avrebbe potuto operare in quell'area essendo priva di concessione, né commercializzare il prodotto, essendo priva dell'autorizzazione sanitaria, ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
pagina 4 di 9 In sede di prima memoria, ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'attrice contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione affermando che l'azione intrapresa concerneva la richiesta di risarcimento del danno per indebito arricchimento, per la quale il termine di prescrizione è di dieci anni, e, attese le doglianze formulate dalle controparti, modificava la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c., fattispecie, a suo giudizio, già configurata nell'atto introduttivo ma non nelle conclusioni.
Con sentenza n. 778/2023, il Tribunale di Rovigo rigettava la domanda principale ex art. 2043 c.c. in quanto prescritta, dichiarava inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e condannava l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore delle convenute.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- già tra la data del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione (9 settembre 2022) e l'ultimo atto interruttivo, ovverosia l'invito alla negoziazione assistita (14 novembre 2016), erano trascorsi oltre cinque anni;
- il diritto, peraltro, appariva prescritto già in precedenza, in quanto il dies a quo di decorrenza era da doversi calcolare, al più, dal 3.2.2010 (ordinanza del
Consiglio di Stato relativa all'esatta esecuzione dell'ordinanza n. 3638/09 con cui era stata disposta la sospensione della sentenza del TAR Veneto) e il primo atto interruttivo era da individuarsi nell'invito alla negoziazione assistita del 14 novembre 2016. Conseguentemente il credito risarcitorio azionato risultava prescritto sin dal 4 febbraio 2015 in quanto il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato non aveva ad oggetto il risarcimento del danno, sicché lo stesso non poteva avere efficacia sospensiva del termine di prescrizione del diritto de quo, né il diritto al risarcimento era sorto in conseguenza del giudicato amministrativo, derivando, piuttosto, da una condotta posta in essere non dalla PA, ma dai controinteressati, che, secondo l'attrice, si erano avvalsi delle circostanze favorevoli rese possibili da un provvedimento della PA violativo del dictum cautelare del GA;
- all'intervenuta prescrizione non poteva rimediarsi modificando la domanda in quella prevista dall'azione generale di arricchimento, azione non proponibile pagina 5 di 9 quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta;
- nella fattispecie le domande ex art. 2041 e 2043 c.c. erano pienamente compatibili, non ponendosi in regime di alternatività, e conseguentemente l'azione generale di arricchimento andava dichiarata inammissibile per difetto di residualità.
ha impugnato la predetta sentenza formulando Parte_1 le conclusioni di cui in epigrafe.
Si sono costituite entrambe le società appellate chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 15 febbraio 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 19 febbraio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello ricostruisce i fatti Parte_1 come indicati nella sentenza impugnata, criticando che l'invito alla negoziazione assistita possa essere considerato atto interruttivo della prescrizione, anche in ordine alla domanda come modificata nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., domanda che non potrebbe essere considerata subordinata rispetto a quella ex art. 2043 c.c., mentre solo dalla definitività della sentenza n.
169/2012 (depositata il 18.1.2012, irrevocabile il 17.7.2012) dovrebbe decorrere il termine di prescrizione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.: a fronte di un indebito arricchimento determinato da un comportamento originato da una operazione dolosa e artatamente organizzata, non si potrebbe sostenere che non sia possibile, entro il termine prescrizionale previsto, ottenere il corrispettivo di quanto sottratto. In tale prospettiva l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe l'unica allo stato esperibile. Sebbene l'azione aquiliana non sarebbe più esperibile, essendo decorsi cinque 5 anni dall'ultima interruzione, azione che porterebbe ad pagina 6 di 9 aumentare le voci risarcibili (danno morale, esistenziale e di immagine), l'azione oggetto dell'emendatio libelli, ex art. 2041 c.c., sarebbe esperibile, nei limiti restitutori che questa prevede, vale a dire dell'ammontare del corrispettivo del prodotto sottratto, come da perizia dimessa. Peraltro, secondo l'appellante, tale azione sarebbe già stata avanzata in sede di atto di citazione di primo grado, indipendentemente dal richiamo della norma citata. Il richiamo operato dal
Giudice circa la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. non convincerebbe in quanto il temine sussidiarietà non è sinonimo di residualità e ciò significherebbe che l'azione di arricchimento possa essere esercitata anche quando l'ordinamento prevede in astratto altra azione, che non è stata esercitata per ragioni pratiche.
Tale azione, stante il termine decennale, non sarebbe, pertanto prescritta.
Con il terzo motivo l'appellante ripropone la domanda di indennizzo sulla base della perizia dimessa nel giudizio di primo grado.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sebbene l'appellante, nel primo motivo di impugnazione, ritenga che il termine di prescrizione debba decorrere dalla irrevocabilità della sentenza del Consiglio di
Stato, risulta corretta la decisione del Tribunale che ha comunque rilevato che il termine prescrizionale era ulteriormente decorso dal 14 novembre 2016, data della negoziazione assistita, alla notifica dell'atto di citazione di primo grado. Sul punto nessuna censura viene mossa alla sentenza del Tribunale di Rovigo.
Quello che in verità lamenta l'appellante è che l'azione ex art. 2041 c.c., che a suo giudizio sarebbe stata introdotta già nell'atto di citazione, sia stata dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Tale tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, come rilevato dal Tribunale e come la stessa società appellante riconosceva nella prima memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. (pag. 2), tale azione è stata introdotta da soltanto nella predetta memoria, Parte_1 come risulta chiaramente dal contenuto dell'atto di citazione dove, al di là dell'impropria titolazione di cui a pag. 1 (Risarcimento del danno per indebito arricchimento ex art. 2043 c.c.), l'oggetto della domanda era il risarcimento del pagina 7 di 9 danno ex art. 2043 c.c. a seguito delle asserite illegittime condotte poste in essere dalle convenute.
Inoltre, la domanda ex art. 2041 c.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è invocabile nella fattispecie stante la sua inammissibilità.
La Suprema Corte (Cass. S.U. n. 33954/2023) ha affrontato la questione inerente all'ambito di applicazione dell'art. 2042 c.c. e, dopo aver riportato gli orientamenti formatisi sul tema e rilevato l'ammissibilità della tutela residuale anche quando l'azione teoricamente spettante all'impoverito sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
c.c., ha, però, precisato come non possa accedersi alla soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento allorché la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale, soprattutto qualora si ammetta che si possa agire con l'azione di arricchimento anche in ipotesi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare.
Pertanto, la Suprema Corte ha ribadito che resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove quella suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito, come in ipotesi di prescrizione o di decadenza, ipotesi che si è verificata nella fattispecie, e non potendo l'azione di arricchimento far rivivere il diritto prescritto, che è estinto e resta tale.
Infatti, concedere in questi casi l'azione di arricchimento, significherebbe frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, tenuto conto del valore della domanda (valore indeterminabile – complessità media), come in dispositivo, secondo parametri medi e senza fase istruttoria.
L'appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Rovigo, così pronuncia:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore delle società appellate, liquidate, per ciascuna di esse, in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15&), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1874 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Daniele Toffanin ed elettivamente domiciliata a Rovigo, via Mazzini 24/5, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fulvia Fois ed elettivamente domiciliata a
Rosolina (RO), via G. Marconi n. 3, presso lo studio del difensore;
appellata contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Cristina Mazzucco e Luigi Migliorini ed elettivamente domiciliato ad Adria (RO), via Pegolini 2, presso lo studio dei difensori;
appellata pagina 1 di 9 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Rovigo
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
– accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 778/2023 emessa dal Tribunale di Rovigo,
Sezione Prima Civile, Giudice Dott. Marco Pesoli, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1796/2022, depositata in cancelleria in data 13/09/2023,notificata il 18.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con le valutazioni di cui al presente atto di appello e che qui si riportano pedissequamente: “in via In principale: previa valutazione dei presupposti di cui in atto di citazione, disporre il risarcimento dei danni tutti subiti dalla Società ricorrente in relazione alle vicende di cui in premessa, secondo le richieste formulate in atto: quanto al danno materiale quantificato in €. 322.710,86 ovvero in altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, quanto alle ulteriori voci di danno risarcibile ex art. 2043 c.c. anche per danno all'immagine, nella somma che sarà ritenuta di giustizia ponendo tale risarcimento a carico delle convenute, in solido tra loro, per la raccolta e la vendita del prodotto insistente nelle aree interessate di proprietà della società attrice, con gli interessi moratori dalla domanda al saldo. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento del diritto ex art 2043 cc, qualificare l'odierna azione ex art 2041 cc, unico rimedio esperibile con conseguente condanna delle controparti alla corresponsione della somma già quantificata in via principale."
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In sede istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: le istanze istruttorie avanzate in memorie ex art. 183, VI co., cpc, rilevando peraltro che alcuna istanza istruttoria è stata avanzata dalle controparti.
pagina 2 di 9 In ogni caso, si oppone ad eventuali domande ed eccezioni nuove svolte dalle controparti e/o documenti eventualmente dimessi dichiarando sin da ora di non accettare il contradditorio sulle stesse.
Per Controparte_1
Voglia, l'Ecc.ma d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
Nel merito: Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello a fronte della sua manifestata infondatezza e per l'effetto confermare la sentenza del
Tribunale di Rovigo ivi impugnata;
In via ulteriormente principale: Rigettare tutte le domande svolte da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti ed ivi integralmente richiamati, tenuto conto delle eccezioni di prescrizione di entrambe le azioni esperite, e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di
Rovigo ivi appellata;
In via subordinata: Nelle denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea
e di rigetto delle eccezioni di prescrizione svolta dalla convenuta, comunque rigettare le domanda di risarcimento/indennizzo ex adverso formulata poiché infondata, in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza appellata;
In via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, determinare il risarcimento/indennizzo dovuto da
[...]
nei limiti della quota alla stessa Parte_2 ascrivibile, relativamente la sola zona di produzione di 3.500 mq.
In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze professionali, spese generali e oltre accessori come per legge, di primo e secondo grado, oltre alla condanna di ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c. Parte_1
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttore ex adverso formulate, per tutti i motivi dedotti in atti.”
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze istruttorie nuove che venissero introdotte dall'appellante e/o dal con le note di trattazione. Controparte_3
Per Controparte_2
pagina 3 di 9 Dichiararsi inammissibile e comunque respingersi l'appello, rigettando ogni richiesta anche istruttoria e confermando la sentenza emessa dal Tribunale di
Rovigo.
In via subordinata respingersi l'appello in accoglimento delle altre eccezioni da noi formulate, dichiarandosi in primis il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
, l'inammissibilità della domanda ex art.2041 c.c. in quanto tardivamente
[...] formulata, la prescrizione di entrambe le azioni, l'infondatezza delle domande.
Con vittoria delle spese e competenze di causa e con condanna di parte appellante per responsabilità aggravata per temerarietà della lite ex art. 96 cpc, al risarcimento dei danni, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa dalla Corte.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione datato 7 settembre 2022 Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rovigo la
[...] Controparte_1
e la .
[...] Controparte_4
L'attrice, dopo avere riferito in relazione agli esiti dei procedimenti svoltisi davanti al TAR del Veneto e al Consiglio di Stato, aventi ad oggetto la sua richiesta di annullamento di provvedimenti dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo, chiedeva la condanna delle convenute al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per essersi le stesse appropriate, nel lasso di tempo in cui avevano illegittimamente occupato lo spazio acqueo in uso e coltivato dalla società attrice, dell'intero prodotto ivi contenuto consistente in una grande quantità di vongole Pt_3
Il danno materiale veniva quantificato, come da perizia prodotta in allegato all'atto di citazione, in euro 322.710,86.
Le convenute si costituivano in giudizio eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, contestando la fondatezza della domanda risarcitoria e gli esiti della perizia depositata, evidenziando che non era mai stata la Parte_1 concessionaria dell'area demaniale in contestazione, affermando che non risultava dimostrato che l'asserita semina nell'area oggetto del giudizio fosse stata fatta dall'attrice, la quale non avrebbe potuto operare in quell'area essendo priva di concessione, né commercializzare il prodotto, essendo priva dell'autorizzazione sanitaria, ed eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
pagina 4 di 9 In sede di prima memoria, ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'attrice contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione affermando che l'azione intrapresa concerneva la richiesta di risarcimento del danno per indebito arricchimento, per la quale il termine di prescrizione è di dieci anni, e, attese le doglianze formulate dalle controparti, modificava la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c., fattispecie, a suo giudizio, già configurata nell'atto introduttivo ma non nelle conclusioni.
Con sentenza n. 778/2023, il Tribunale di Rovigo rigettava la domanda principale ex art. 2043 c.c. in quanto prescritta, dichiarava inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e condannava l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore delle convenute.
In particolare, il Tribunale osservava che:
- già tra la data del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione (9 settembre 2022) e l'ultimo atto interruttivo, ovverosia l'invito alla negoziazione assistita (14 novembre 2016), erano trascorsi oltre cinque anni;
- il diritto, peraltro, appariva prescritto già in precedenza, in quanto il dies a quo di decorrenza era da doversi calcolare, al più, dal 3.2.2010 (ordinanza del
Consiglio di Stato relativa all'esatta esecuzione dell'ordinanza n. 3638/09 con cui era stata disposta la sospensione della sentenza del TAR Veneto) e il primo atto interruttivo era da individuarsi nell'invito alla negoziazione assistita del 14 novembre 2016. Conseguentemente il credito risarcitorio azionato risultava prescritto sin dal 4 febbraio 2015 in quanto il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato non aveva ad oggetto il risarcimento del danno, sicché lo stesso non poteva avere efficacia sospensiva del termine di prescrizione del diritto de quo, né il diritto al risarcimento era sorto in conseguenza del giudicato amministrativo, derivando, piuttosto, da una condotta posta in essere non dalla PA, ma dai controinteressati, che, secondo l'attrice, si erano avvalsi delle circostanze favorevoli rese possibili da un provvedimento della PA violativo del dictum cautelare del GA;
- all'intervenuta prescrizione non poteva rimediarsi modificando la domanda in quella prevista dall'azione generale di arricchimento, azione non proponibile pagina 5 di 9 quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta;
- nella fattispecie le domande ex art. 2041 e 2043 c.c. erano pienamente compatibili, non ponendosi in regime di alternatività, e conseguentemente l'azione generale di arricchimento andava dichiarata inammissibile per difetto di residualità.
ha impugnato la predetta sentenza formulando Parte_1 le conclusioni di cui in epigrafe.
Si sono costituite entrambe le società appellate chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 15 febbraio 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 19 febbraio 2025 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c. A tale udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello ricostruisce i fatti Parte_1 come indicati nella sentenza impugnata, criticando che l'invito alla negoziazione assistita possa essere considerato atto interruttivo della prescrizione, anche in ordine alla domanda come modificata nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., domanda che non potrebbe essere considerata subordinata rispetto a quella ex art. 2043 c.c., mentre solo dalla definitività della sentenza n.
169/2012 (depositata il 18.1.2012, irrevocabile il 17.7.2012) dovrebbe decorrere il termine di prescrizione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.: a fronte di un indebito arricchimento determinato da un comportamento originato da una operazione dolosa e artatamente organizzata, non si potrebbe sostenere che non sia possibile, entro il termine prescrizionale previsto, ottenere il corrispettivo di quanto sottratto. In tale prospettiva l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe l'unica allo stato esperibile. Sebbene l'azione aquiliana non sarebbe più esperibile, essendo decorsi cinque 5 anni dall'ultima interruzione, azione che porterebbe ad pagina 6 di 9 aumentare le voci risarcibili (danno morale, esistenziale e di immagine), l'azione oggetto dell'emendatio libelli, ex art. 2041 c.c., sarebbe esperibile, nei limiti restitutori che questa prevede, vale a dire dell'ammontare del corrispettivo del prodotto sottratto, come da perizia dimessa. Peraltro, secondo l'appellante, tale azione sarebbe già stata avanzata in sede di atto di citazione di primo grado, indipendentemente dal richiamo della norma citata. Il richiamo operato dal
Giudice circa la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. non convincerebbe in quanto il temine sussidiarietà non è sinonimo di residualità e ciò significherebbe che l'azione di arricchimento possa essere esercitata anche quando l'ordinamento prevede in astratto altra azione, che non è stata esercitata per ragioni pratiche.
Tale azione, stante il termine decennale, non sarebbe, pertanto prescritta.
Con il terzo motivo l'appellante ripropone la domanda di indennizzo sulla base della perizia dimessa nel giudizio di primo grado.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sebbene l'appellante, nel primo motivo di impugnazione, ritenga che il termine di prescrizione debba decorrere dalla irrevocabilità della sentenza del Consiglio di
Stato, risulta corretta la decisione del Tribunale che ha comunque rilevato che il termine prescrizionale era ulteriormente decorso dal 14 novembre 2016, data della negoziazione assistita, alla notifica dell'atto di citazione di primo grado. Sul punto nessuna censura viene mossa alla sentenza del Tribunale di Rovigo.
Quello che in verità lamenta l'appellante è che l'azione ex art. 2041 c.c., che a suo giudizio sarebbe stata introdotta già nell'atto di citazione, sia stata dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Tale tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, come rilevato dal Tribunale e come la stessa società appellante riconosceva nella prima memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. (pag. 2), tale azione è stata introdotta da soltanto nella predetta memoria, Parte_1 come risulta chiaramente dal contenuto dell'atto di citazione dove, al di là dell'impropria titolazione di cui a pag. 1 (Risarcimento del danno per indebito arricchimento ex art. 2043 c.c.), l'oggetto della domanda era il risarcimento del pagina 7 di 9 danno ex art. 2043 c.c. a seguito delle asserite illegittime condotte poste in essere dalle convenute.
Inoltre, la domanda ex art. 2041 c.c., come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è invocabile nella fattispecie stante la sua inammissibilità.
La Suprema Corte (Cass. S.U. n. 33954/2023) ha affrontato la questione inerente all'ambito di applicazione dell'art. 2042 c.c. e, dopo aver riportato gli orientamenti formatisi sul tema e rilevato l'ammissibilità della tutela residuale anche quando l'azione teoricamente spettante all'impoverito sia prevista da clausole generali, come quella risarcitoria per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
c.c., ha, però, precisato come non possa accedersi alla soluzione che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento allorché la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale, soprattutto qualora si ammetta che si possa agire con l'azione di arricchimento anche in ipotesi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare.
Pertanto, la Suprema Corte ha ribadito che resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove quella suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito, come in ipotesi di prescrizione o di decadenza, ipotesi che si è verificata nella fattispecie, e non potendo l'azione di arricchimento far rivivere il diritto prescritto, che è estinto e resta tale.
Infatti, concedere in questi casi l'azione di arricchimento, significherebbe frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, tenuto conto del valore della domanda (valore indeterminabile – complessità media), come in dispositivo, secondo parametri medi e senza fase istruttoria.
L'appellante va altresì dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
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P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 778/2023 del Tribunale di Rovigo, così pronuncia:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore delle società appellate, liquidate, per ciascuna di esse, in euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali (15&), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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