Sentenza 22 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2020, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: SS GI nato a [...] il [...] inoltre: CO RO avverso la sentenza del 14/11/2018 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG, dr.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14 novembre 2018 il Tribunale di Macerata ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a ER RO, imputato del reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 26 ottobre 2016, la pena - condizionalmente sospesa - concordata tra l'imputato ed il Pubblico Ministero.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge (artt. 590-bis cod. pen. e 222 del d. Igs. n. 285 del 1992) per mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, revoca che - rammenta il ricorrente - deve essere applicata anche quando sia concessa, come nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena (art. 222, comma 2, quinto periodo, del d. Igs. n. 285 del 1992). Il Procuratore generale chiede, dunque, l'annullamento della sentenza, limitatamente alla omessa applicazione della revoca della patente di guida.
3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 12-15 aprile 2019, ritenuto il ricorso fondato, ne ha chiesto l'accoglimento, con conseguente rinvio al Tribunale di Macerata limitatamente alla omessa applicazione all'imputato della revoca della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Appare opportuno precisare che, essendo stata, con ordinanza n. 22113 del 16-21 maggio 2019 della Sez. 4 della S.C. nel proc. P.G. in proc. Melzani ed altri, rimessa alle Sezioni Unite la questione di diritto «se, a seguito dell'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), siano ricorribili o meno per cassazione e, nell'affermativa, entro quali limiti (se cioè, ove sia riconosciuta la ricorribilità, rientri nel novero dell'illegalità l'ipotesi di motivazione inesistente, non già meramente incongrua), le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie», le Sezioni Unite della S.C. con decisione del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
2.Ciò posto, ritenuto cioè "giustiziabile", in linea di principio, l'eventuale errore contenuto nella sentenza di applicazione di pena quanto ad una statuizione, quella cioè sulla applicazione o sulla omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, non facente parte del patto tra le parti, si osserva che il ricorso del P.G. nel caso di specie è fondato. Il Tribunale di Macerata, infatti, nulla ha stabilito, pur essendovi tenuto, quanto alla patente di guida dell'imputo ER RO, che è destinatario di sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di lesioni personali stradali gravi ex art. 590-bis cod. pen, nonostante la previsione dell'art. 222 del codice della strada, sicché ha ragione, in linea di principio, il P.G. a dolersene.
3. Occorre, nondimeno, tenere conto che, nelle more, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale,per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Della richiamata decisione della Consulta non può, naturalmente, non tenersi conto.
4. Ciò premesso, non essendovi nel provvedimento impugnato alcuna statuizione circa la patente di guida, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente, appunto, alla omessa statuizione circa la patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Macerata;
rimane in piedi - è appena il caso di evidenziare - il patto intercorso tra le parti e validato dal giudice, patto cui è evidentemente estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
5.Discende, quindi, la statuizione in dispositivo. Motivazione semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Macerata. Così deciso in Roma il 27 novembre 2019. Il Consigliere estensore Il Pr