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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/07/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. RGVG 6237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/04/2025, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 18.6.2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BORRELLI MARIA RACHELE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SCHIAVON ELENA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 17/06/2025 che si riportano:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AL d'DI (VR) il 7 Settembre 1996 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AL d'DI (VR) al n. 17 Anno 1996 Parte II Serie A Ufficio 1 - ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. La casa coniugale, sita in AL d'DI (VR) alla Via Michellorie n 8 identificata al
Catasto Immobili del Comune di AL d'DI (VR) al Foglio 29, Particella 402, sub 1, di proprietà del IG. , per comune ed espressa volontà di entrambi coniugi, resta Parte_2 assegnata in via esclusiva al IG che la abiterà sempre in via esclusiva, accollandosene Pt_2 ogni spesa anche in merito alle utenze, impegnandosi a volturare a proprio nome tutte le utenze. PE La IG.ra , unitamente alla figlia minore è residente in [...]d'DI (VR) in Pt_1
Via A. De Gasperi n.17, con contratto di locazione. PE
3. La figlia minore in ogni caso, resta affidata ad entrambi i genitori col regime del c.d. affidamento condiviso ex art. 155 c.c. novellato, con domicilio presso la madre, Parte_1
.
[...]
4. Il padre avrà con sé la figlia a week end alternati con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21; un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle ore 21 oltre ad eventuali altri giorni infrasettimanali da concordare tra le parti, compatibilmente con gli impegni della minore e lavorativi dei genitori. La IGnora andrà a riprendere la figlia a Pt_1 casa del padre rientrando dal lavoro, salvo diversi accordi tra le parti per improvvise e inevitabili eIGenze lavorative. Le parti dovranno comunicarsi reciprocamente e con cadenza almeno settimanale i rispettivi turni lavorativi in maniera tale da organizzarsi entrambi per la gestione della figlia minorenne.
5. Le vacanze e le festività, estive e non, verranno concordate di volta in volta direttamente tra i genitori ripartendole equamente fra i genitori ed in maniera alternata. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati direttamente tra i genitori. PE
6. Il IG verserà quale contributo al mantenimento della figlia minorenne Parte_2 la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), su conto corrente bancario intestato alla IG.ra a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese su IBAN: Pt_1
[...], già in essere ed intestato direttamente alla IG.ra
[...]
, e ciò fino a quando la figlia minore non sarà economicamente Parte_1 indipendente, con adeguamento ISTAT.
2 7. Disporsi che vengano ripartite tra i genitori, in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie, da sostenersi per la figlia minore dietro esibizione delle pezze giustificative al genitore che ha sostenuto la spesa come da Protocollo del Tribunale di Verona in vigore:
I spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
II spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimete in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa al
50% tra i genitori. Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la
3 propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8. Disporsi che l'assegno unico universale vada a beneficio integrale della IG.ra
[...]
. Parte_1
9. Porre a carico del IG. il versamento della somma € 300,00 mensili, con Parte_2 decorrenza dalla data di deposito del ricorso, in favore della IG.ra Parte_1
a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione che la IG.ra Parte_1
sostiene, da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e
[...] ciò fino a quando la figlia minore non sarà economicamente indipendente.
10. Le parti si impegnano sin d'ora a rivedere e/o modificare le sopra espresse pattuizioni economiche al momento in cui il IGnor andrà in pensione. Pt_2
11. Darsi atto che il IG verserà alla IG.ra una somma Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno divorzile “una tantum” pari ad € 10.000,00 in rate mensili da € 1.000,00 ciascuno da versare alle coordinate bancarie note entro il 10 di ogni mese dalla data dell'udienza di divorzio al saldo.
12. Le parti dichiarano di avere già suddiviso tutte le somme esistenti sui conti correnti già intestati separatamente.
13. Spese di lite interamente compensate tra le parti
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 30/04/2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 2149/2024 pubblicata il 01/10/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 17/06/2025 chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
4 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/9/1996 in
AL D'DI (VR) tra e Parte_1 [...] alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. Pt_2
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ED D'GE (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 1996, Numero 17, Parte II, Serie A, ufficio 1).
Così deciso in Verona, nella camera di conIGlio del 3.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 30/04/2025, regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del 18.6.2025 tra
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BORRELLI MARIA RACHELE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
SCHIAVON ELENA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: come da note scritte depositate in data 17/06/2025 che si riportano:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AL d'DI (VR) il 7 Settembre 1996 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di AL d'DI (VR) al n. 17 Anno 1996 Parte II Serie A Ufficio 1 - ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2. La casa coniugale, sita in AL d'DI (VR) alla Via Michellorie n 8 identificata al
Catasto Immobili del Comune di AL d'DI (VR) al Foglio 29, Particella 402, sub 1, di proprietà del IG. , per comune ed espressa volontà di entrambi coniugi, resta Parte_2 assegnata in via esclusiva al IG che la abiterà sempre in via esclusiva, accollandosene Pt_2 ogni spesa anche in merito alle utenze, impegnandosi a volturare a proprio nome tutte le utenze. PE La IG.ra , unitamente alla figlia minore è residente in [...]d'DI (VR) in Pt_1
Via A. De Gasperi n.17, con contratto di locazione. PE
3. La figlia minore in ogni caso, resta affidata ad entrambi i genitori col regime del c.d. affidamento condiviso ex art. 155 c.c. novellato, con domicilio presso la madre, Parte_1
.
[...]
4. Il padre avrà con sé la figlia a week end alternati con la madre dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21; un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola fino alle ore 21 oltre ad eventuali altri giorni infrasettimanali da concordare tra le parti, compatibilmente con gli impegni della minore e lavorativi dei genitori. La IGnora andrà a riprendere la figlia a Pt_1 casa del padre rientrando dal lavoro, salvo diversi accordi tra le parti per improvvise e inevitabili eIGenze lavorative. Le parti dovranno comunicarsi reciprocamente e con cadenza almeno settimanale i rispettivi turni lavorativi in maniera tale da organizzarsi entrambi per la gestione della figlia minorenne.
5. Le vacanze e le festività, estive e non, verranno concordate di volta in volta direttamente tra i genitori ripartendole equamente fra i genitori ed in maniera alternata. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati direttamente tra i genitori. PE
6. Il IG verserà quale contributo al mantenimento della figlia minorenne Parte_2 la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), su conto corrente bancario intestato alla IG.ra a mezzo bonifico entro il giorno 10 di ogni mese su IBAN: Pt_1
[...], già in essere ed intestato direttamente alla IG.ra
[...]
, e ciò fino a quando la figlia minore non sarà economicamente Parte_1 indipendente, con adeguamento ISTAT.
2 7. Disporsi che vengano ripartite tra i genitori, in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie, da sostenersi per la figlia minore dietro esibizione delle pezze giustificative al genitore che ha sostenuto la spesa come da Protocollo del Tribunale di Verona in vigore:
I spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante.
II spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo tempo prolungato, centro ricreativo estivo, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori ecc.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimete in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa al
50% tra i genitori. Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la
3 propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8. Disporsi che l'assegno unico universale vada a beneficio integrale della IG.ra
[...]
. Parte_1
9. Porre a carico del IG. il versamento della somma € 300,00 mensili, con Parte_2 decorrenza dalla data di deposito del ricorso, in favore della IG.ra Parte_1
a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione che la IG.ra Parte_1
sostiene, da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese e
[...] ciò fino a quando la figlia minore non sarà economicamente indipendente.
10. Le parti si impegnano sin d'ora a rivedere e/o modificare le sopra espresse pattuizioni economiche al momento in cui il IGnor andrà in pensione. Pt_2
11. Darsi atto che il IG verserà alla IG.ra una somma Parte_2 Parte_1
a titolo di assegno divorzile “una tantum” pari ad € 10.000,00 in rate mensili da € 1.000,00 ciascuno da versare alle coordinate bancarie note entro il 10 di ogni mese dalla data dell'udienza di divorzio al saldo.
12. Le parti dichiarano di avere già suddiviso tutte le somme esistenti sui conti correnti già intestati separatamente.
13. Spese di lite interamente compensate tra le parti
CONCLUSIONI DEL P.M.: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona con ricorso depositato in data 30/04/2024 ex art. 473 bis n. 51 cpc di dichiarare la separazione e successivamente la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 2149/2024 pubblicata il 01/10/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti, con note scritte depositate in data 17/06/2025 chiedevano la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi riportate.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
4 Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Ritenuta equa la corresponsione dell'assegno divorzile c.d. una tantum ossia in unica soluzione alla luce dei parametri di cui all'art 5, comma 8, l. 898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 7/9/1996 in
AL D'DI (VR) tra e Parte_1 [...] alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. Pt_2
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ED D'GE (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (anno 1996, Numero 17, Parte II, Serie A, ufficio 1).
Così deciso in Verona, nella camera di conIGlio del 3.7.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
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